Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 2 ottobre 2012 |
Scioglimento della «Nova Grafica Societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 28 aprile 2011 effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativi alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «Nova Grafica Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata» con sede in Roma, costituita in data 24 settembre 2007, C.F. 09657651007, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Sandra D'Amico, nata a La Spezia il 31 dicembre 1962 con studio in Roma, via Crescenzio n. 43, ne e' nominata commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 2 ottobre 2012
Il direttore generale: Esposito |
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