Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 ottobre 2012
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Macerata.


IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
di Macerata

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella Direzione Territoriale (gia' Provinciale) del Lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1999 in materia di imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita' lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2008;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 5/25620/70/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, Trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL del 26 gennaio 2011;
Visti i precedenti Decreti Direttoriali per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la Provincia di Macerata n. 7 dell'11 giugno 2009 e n. 6 del 22 luglio 2011;
Preso atto che per "facchinaggio" si intendono, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva, le attivita' di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, come modificata dal decreto ministeriale 6 giugno 2008, e quindi facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali; b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari;
Ritenuta la necessita' di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, sulla base delle osservazioni manifestate da alcune delle Organizzazioni sindacali del settore;
Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo, nella apposita riunione tenutasi in data 9 ottobre 2012;
Considerati i valori determinati sul territorio marchigiano nelle altre realta' provinciali e gli effetti del vigente tariffario;
Considerati i dati retributivi previsti dal CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni a seguito del rinnovo del 26 gennaio 2011 e, in particolare, gli obblighi sanciti dall'art. 42 del medesimo contratto collettivo in materia di appalto di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci;
Considerato il permanere degli effetti della grave crisi economico-finanziaria in atto, intesa sia quale crisi strutturale del settore che come crisi congiunturale, e del loro impatto sulle aziende del territorio provinciale maceratese;

Decreta:

Art. 1

Determinazione delle tariffe e campo di applicazione

Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 e dal tariffario allegato al presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.
Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i Comuni della Provincia di Macerata, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 4.
 
Art. 2

Lavori in economia e voci non contemplate

Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile e' stabilita nella misura pari a euro 19 per ciascuna ora, di cui euro 0,474 per ciascuna ora relativamente al costo per la sicurezza.
In caso di ritardo o mancato inizio delle attivita', rispetto all'orario concordato, o di periodi di sosta intermedia o comunque per le ore di inoperosita' in attesa di operazioni effettivamente richieste dal committente, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovra' corrispondere euro 9,50 per ciascuna ora.
Per le voci non contemplate nel tariffario si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari o comunque con maggiore affinita'.
 
Art. 3

Maggiorazioni e riduzioni

In caso di lavoro straordinario la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 30%.
In caso di lavoro festivo la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 50%.
In caso di lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) la tariffa verra' aumentata dell'80%.
In caso di lavoro in ambienti frigoriferi la tariffa delle operazioni verra' aumentata dell'80%.
In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verra' aumentata del 60%.
In caso di impiego di mezzi meccanici messi a disposizione dal committente la tariffa delle singole operazioni deve essere concordata di volta in volta fra le parti con una riduzione della stessa in una misura compresa fra il minimo del 10% e il massimo del 30%.
Per le attivita' di insaccatura, legatura e travasatura da sacco a sacco la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 30%.
Per le attivita' di paleggiatura, trapalatura, pesatura su bascule e vuotatura sacchi la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 20%.
Per le attivita' di stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 la tariffa verra' aumentata del 20%.
Per le operazioni di trasporto a distanza superiore a mt. 10 e per quelle di trasporto a piani superiori, per ogni gradino a partire dal settimo, la maggiorazione sara' concordata fra le parti.
In caso di trasferimento temporaneo dei facchini fuori dalla propria zona abituale, per necessita' del committente, la tariffa delle singole operazioni verra' aumentata del 25%, fermo restando il rimborso integrale delle spese di viaggio e vitto.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono cumulabili fino a un massimo del 100%.
 
Art. 4

Obblighi e adempimenti

I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto disposto dalle leggi in materia di assicurazione sociale, di previdenza, di assistenza.
I datori di lavoro, le cooperative e le carovane di facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente altresi' agli oneri per tutti gli istituti contrattuali.
La committenza e' tenuta a riconoscere le tariffe e ad osservare le condizioni stabilite dal presente decreto.
L'eventuale inosservanza delle tariffe adottate con il presente decreto comporta la denuncia alla Direzione provinciale del lavoro per gli interventi di competenza.
Nell'applicazione delle tariffe adottate con il presente decreto deve tenersi altresi' conto dell'integrale rispetto della vigente normativa fiscale.
Restano comunque salve le condizioni gia' in atto di miglior favore per il personale occupato nelle operazioni di facchinaggio.
 
Art. 5

Entrata in vigore e pubblicazione

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 1° novembre 2012.
Il presente decreto direttoriale sara' oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' sul Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Allo stesso sara' data pubblicita' legale mediante pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicita' legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Macerata, 22 ottobre 2012

Il direttore territoriale: Rausei
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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