Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158
Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

((Art. 1
Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita' del personale delle
aziende sanitarie

1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacita' di presa in carico dei cittadini, secondo modalita' operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici,delle altre professionalita' convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delleprofessionalita' ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.In particolare, le regioni disciplinano le unita' complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonche' nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.
2.Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
3.Il personale convenzionato e' costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale e' istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;";
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti :
"b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;";
c) la lettera e) e' abrogata;
d) la lettera f) e' abrogata;
e) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
"f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attivita' assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale";
f) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
"h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse;";
g) alla lettera i), le parole: "di tali medici" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici convenzionati";
h) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
"m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche".
5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita', criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attivita' remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h), h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.
7.Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposizioni per l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.
8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilita' del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilita' di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'art. 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
installazione e funzionamento del predetto software. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite
delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal
fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari; il software di cui al comma 5 assicura che gli
stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici
ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di
servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private e per le strutture di erogazione dei servizi
sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito. Il predetto software assicura altresi' che
in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa
essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso
le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della
sua ricezione telematica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali
non risulta associato il codice fiscale dell'assistito,
rilevato secondo quanto previsto dal presente articolo,
l'azienda sanitaria locale competente non procede alla
relativa liquidazione, fermo restando che, in caso di
ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non
e' responsabile della mancata rispondenza del codice
fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati
nell'ambito dell'assistenza integrativa.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati
alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le
aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione. Con protocollo approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilita', anche amministrativa o
penale, solo previo riscontro del documento cartaceo dal
quale gli stessi sono tratti.
11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1°
gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nella carta nazionale dei servizi di cui all'art. 52,
comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate
dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro
400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le
risorse di cui al comma 12.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
0a) prevedere che le attivita' e le funzioni
disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano
individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di
assistenza di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie complessive del Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed
alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale;
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale
del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per
l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni
dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e
degli specialisti ambulatoriali, adottando forme
organizzative monoprofessionali, denominate: «aggregazioni
funzionali territoriali», che condividono, in forma
strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti
di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida,
audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate: «unita' complesse di cure
primarie», che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle
cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto
conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree
metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,
anche per il tramite del distretto sanitario, forme di
finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i
criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
forme organizzative previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti
e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione
strutturale, strumentale e di servizi delle forme
organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali
le aziende sanitarie locali, sulla base della
programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi
nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i
programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla
lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di
attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto
previsto nella lettera b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali
definiscano standard relativi all'erogazione delle
prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla
continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi
regionali la definizione di indicatori e di percorsi
applicativi;
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) (abrogata);
f) (abrogata);
f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende
sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di
specifiche attivita' assistenziali, con particolare
riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo
modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito
regionale;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le
funzioni di medico di medicina generale del Servizio
sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria
unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso
medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o
del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo
equipollente, ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto.
Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque
riservata una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un
adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico
impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del
diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di
pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale
avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta
annualmente a livello regionale e secondo un rapporto
ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;
h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di
specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale
secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito
l'accesso esclusivamente al professionista fornito del
titolo di specializzazione inerente alla branca in
interesse;
i) regolare la partecipazione dei medici
convenzionati a societa', anche cooperative, anche al fine
di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le
funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti
convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione;
m-bis) promuovere la collaborazione
interprofessionale dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di
cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione;
m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici
all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti
da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera
sanitaria, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva
all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica
delle ricette mediche.
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 30 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE):
«Art. 21. - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di medico
chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma
di formazione specifica in medicina generale fermo restando
la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.».
«Art. 30. - 1. In deroga a quanto previsto dall'art.
21, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale
in qualita' di medico di medicina generale i medici
chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31
dicembre 1994.
2. Detto diritto e' esteso ai medici cittadini di un
Paese membro gia' iscritti all'albo dei medici chirurghi ai
sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano
titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto
convenzionale per l'attivita' di medico in medicina
generale.
3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono
esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico
di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza
sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso
di una formazione specifica in medicina generale, devono
chiedere il rilascio del relativo attestato al competente
ordine provinciale dei medici chirurghi, previa
presentazione della documentazione comprovante il diritto
acquisito.
4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente
per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai
sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del
rilascio degli attestati di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), come modificato
dall'art. 2-bis della presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. Ferma restando l'efficacia delle
disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai
disavanzi sanitari di cui all'art. 2, commi da 75 a 96,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso
delle risorse destinate al settore sanitario e
l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2013,
l'attuale sistema di remunerazione della filiera
distributiva del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,
definito con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana
del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'art. 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'art. 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'art. 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato nella misura del 3,5 per cento e si applicano
le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto
della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione
diretta e distribuzione per conto, nonche' al netto della
spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere
c) e c-bis) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al
netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i
consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'art. 1, comma
796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive disposizioni di proroga, a fronte della
sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a
seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato
per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai
sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche,
anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione
di procedure di rimborsabilita' condizionata (payment by
results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede
di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle
aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello
nazionale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4
del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero
disavanzo a livello nazionale e' a carico delle sole
regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non e'
tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un
equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo
periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci,
in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget
annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali
da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi
dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le
somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio
sanitario nazionale e quelle restituite in applicazione
delle lettere g), h) ed i); dal calcolo e' altresi'
detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno
precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di
spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di
brevetto che avvengono nell'anno per il quale e' effettuata
l'attribuzione del budget, nonche' le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA,
nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la
spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le
disponibilita' inutilizzate si aggiungono alla prima quota
del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare
di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi
di cui alla lettera b), deve risultare uguale all'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa
sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa
riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della
spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui
all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del
monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi
dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi
dalle regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche
effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini
della definizione dei budget aziendali, nelle more della
completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non
hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente,
viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005;
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e
a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero
della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze
e alle regioni;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa,
l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a
carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalita'
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a
favore delle regioni e delle province autonome in
proporzione alla quota di riparto delle complessive
disponibilita' del Servizio sanitario nazionale, al netto
delle quote relative alla mobilita' interregionale;
l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento
del budget definitivo attribuito secondo le modalita'
previste dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello
specifico fondo di cui alla lettera b), e' ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito
all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica
di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n.
141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, la quota di superamento riconducibile a tali
farmaci e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA,
tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi
coperti da brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le
regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche,
di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione
da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo
di uno o piu' medicinali dell'azienda interessata in misura
e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo
corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20
per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle
aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina
recata dal presente comma, ai fini della definizione dei
budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai
fatturati aziendali relativi al 2012 e' detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a
livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente
ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui
sono utilizzati e della numerosita' dei pazienti
trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di
bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza
amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui
agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si
sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a
registro e l'attivazione delle procedure per ottenere
l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche
interessate. I registri dei farmaci di cui al presente
comma sono parte integrante del sistema informativo del
Servizio sanitario nazionale.
11. La disciplina dei commi da 4 a 10 del presente
articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce
integralmente quella prevista dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)
contenuti nello stesso art. 17 del citato decreto-legge
devono intendersi come riferimenti ai commi da 4 a 10 del
presente articolo.
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili piu' medicinali equivalenti, e' tenuto ad
indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
sola denominazione del principio attivo contenuto nel
farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello
stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per
il farmacista ove in essa sia inserita, corredata
obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola
di non sostituibilita' di cui all'art. 11, comma 12, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal
menzionato art. 11, comma 12.
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono
fissate misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo
sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le
predette misure sono applicate, salvo la stipulazione,
entro il 15 novembre 2012, del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere
convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali.
Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione
del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario
nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli
importi e le connesse prestazioni relative a contratti in
essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e
servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la
durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la
fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre
2012;
b) all'art. 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'art. 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'art.
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art.
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di
riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano operano una verifica, sotto il profilo
assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle
piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di
presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime
ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e
domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui
questa e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi
relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto
dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata
dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,8 per cento;
f-bis) all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9, del presidio
ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge»;
g) all'art. 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli
accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti
privati accreditati per l'assistenza specialistica
ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica
una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la
spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata
per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,
dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della
spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle
misure eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'art.
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture
che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre
2012, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture
accreditate, di cui all'art. 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e,
ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,
tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la
determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto
dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza
pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole
regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione
si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali
il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi
dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo
quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni
su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile.
17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione per la
formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe
determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, si confronta con le
associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei soggetti titolari di strutture private
accreditate. Ai componenti della commissione non e'
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La
commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta
giorni il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all'eventuale aggiornamento delle predette
tariffe.
18 Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo, quarto periodo dell'art. 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'art. 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:«Con la medesima
cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le
seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di
riferimento del Piano di rientro ovvero della sua
prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede
di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 e' sostituito dai seguenti: «3. Le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. 3-bis. Alla verifica
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'art. 2,
comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario,
limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione e'
considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio
economico. 3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di
rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente
articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario
nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla
vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di
2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie
annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini
predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di
correzione dei conti alle singole regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del
fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del
concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, disposta dall'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' annualmente pari
allo 0,25 per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
25. L'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le
disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita
dei trattamenti economici anche accessori del personale
delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in
vigore. La disciplina prevista dall'art. 9, commi 3-bis e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e dall'art.
31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i
relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei
confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale,
secondo le modalita' e le condizioni fissate dalle medesime
disposizioni.
25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi
nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di
cui al presente articolo, il Ministero della salute
provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi
informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla
interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso
disponibile per le attivita' di valutazione esclusivamente
in forma anonima ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della
salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni
assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tal fine,
AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai
sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, il Governo provvede all'acquisizione e alla
pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012,
nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo
decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e'
disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
o sara' assegnato sulla base della professionalita' in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o
da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita',
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».



 
Art. 2

Esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole: «seguenti modalita':» sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ((di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico,)) provvedano, entro il ((31 dicembre 2012)), ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili ((e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni,)) per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attivita' ((presso le strutture)) interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessita' e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonche' tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita' sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita' per l'esercizio delle attivita' medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attivita', in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((Le autorizzazioni di cui al comma 3)) dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al ((31 dicembre 2012)). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono((, anche attraverso proprie linee guida,)) che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria, l'attivita' libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalita':»;
((b-bis) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;»;))

c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento ((in voce o in dati)), in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attivita' libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda ((sanitaria e del professionista, prevede,)) con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura,l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalita' di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. ((Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilita' delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.)) Le modalita' tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima ((attivazione)) della rete, anche stimati in via preventiva;
a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attivita' libero professionali presso studi professionali, gia' autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;
d) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilita' della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;
e) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalita', i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche' ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella gia' prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;»;
f) al comma 4 la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
«f) esclusione della possibilita' di svolgimento dell'attivita' libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusivita' o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusivita', salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilita' delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attivita' libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;»;
g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attivita' libero professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attivita' libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, e' effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, puo' consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si e' svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attivita' libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attivita' cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»;
h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»;
i) il comma 10 e' abrogato.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria e altre norme in materia
sanitaria) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Attivita' libero-professionale intramuraria).
- 1. Per garantire l'esercizio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assumono le piu' idonee
iniziative volte ad assicurare gli interventi di
ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione
diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per
rendere disponibili i locali destinati a tale attivita'.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra'
essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31
gennaio 2011 negli ambiti in cui in cui non siano ancora
state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a
quanto disposto dal comma 2 dell'art. 22-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati per
assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano procedono
all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali
delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti
disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al
regime ordinario del sistema dell'attivita'
libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale e del personale universitario di cui all'art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
3. La risoluzione degli accordi di programma di cui
all'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, si applica anche alla parte degli accordi di programma
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito
il collaudo entro il 31 dicembre 2014.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie interessate, in coerenza
con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti
tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di
seguito denominati IRCCS di diritto pubblico, provvedano,
entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione
straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno
disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure
previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale, comprensiva di una
valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese
nell'ultimo biennio, in tale tipo di attivita' presso le
strutture interne, le strutture esterne e gli studi
professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente
dimostrata la necessita' e nel limite delle risorse
disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la
locazione presso strutture sanitarie autorizzate non
accreditate, nonche' tramite la stipula di convenzioni con
altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni,
aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita'
sia istituzionali sia in regime di libera professione
intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di
congruita' e idoneita' per l'esercizio delle attivita'
medesime, previo parere da parte del collegio di direzione
di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora
quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una
commissione paritetica di sanitari che esercitano
l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita a
livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle
quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali
risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio
dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione
di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento
delle stesse attivita', in via residuale, presso gli studi
privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di
quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma,
previa sottoscrizione di una convenzione annuale
rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda
sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo
approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui
al comma 3 dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie, i policlinici
universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto
pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria,
l'attivita' libero-professionale intramuraria, al fine di
assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di sistemi e di moduli
organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei
volumi delle prestazioni libero-professionali, che non
devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti
nell'orario di lavoro;
a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31
marzo 2013, da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione
regionale, del competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il
collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza,
tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali
vengono erogate le prestazioni di attivita' libero
professionale intramuraria, interna o in rete. La
disposizione regionale, precisando le funzioni e le
competenze dell'azienda sanitaria e del professionista,
prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta
infrastruttura, l'espletamento, in via esclusiva, del
servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la
comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria
competente dei dati relativi all'impegno orario del
sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli
estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalita'
di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme
restando le disposizioni in materia di tracciabilita' delle
prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta
disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare
in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento
del sistema. Le modalita' tecniche per la realizzazione
della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre
2012, con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai
sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione
delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi
della prima attivazione della rete, anche stimati in via
preventiva;
a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli
interessati e con l'applicazione del principio del
silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello
svolgimento di attivita' libero professionali presso studi
professionali, gia' autorizzati ai sensi del comma 3
dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino
all'attivazione del loro collegamento operativo alla
infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e
comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
l'acquisizione della necessaria strumentazione per il
predetto collegamento sono a carico del titolare dello
studio;
b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo
direttamente al competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che
assicurino la tracciabilita' della corresponsione di
qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali
in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile
2013;
c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati,
previo accordo in sede di contrattazione integrativa
aziendale, di importi da corrispondere a cura
dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare
i compensi del professionista, dell'equipe, del personale
di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento
della professionalita', i costi pro-quota per
l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature,
salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo,
e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche' ad assicurare
la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti
sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle
attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari e
quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di
rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei
predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella gia'
prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma
pari al 5 per cento del compenso del libero professionista
viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di
prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste
d'attesa, anche con riferimento alle finalita' di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18
novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle
prestazioni erogate nell'ambito dell'attivita'
istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi
medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di
meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia
che, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, le
prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano
erogate entro 72 ore dalla richiesta;
e) prevenzione delle situazioni che determinano
l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di
concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari
e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle
relative disposizioni, anche con riferimento
all'accertamento delle responsabilita' dei direttori
generali per omessa vigilanza;
f) esclusione della possibilita' di svolgimento
dell'attivita' libero professionale presso studi
professionali collegati in rete nei quali, accanto a
professionisti dipendenti in regime di esclusivita' o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino
anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del
Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in
regime di esclusivita', salvo deroga concedibile dal
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
su disposizione regionale, a condizione che sia garantita
la completa tracciabilita' delle singole prestazioni
effettuate da tutti i professionisti dello studio
professionale associato, con la esclusione, in ogni caso,
di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale;
f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare
che nell'attivita' libero-professionale, in tutte le forme
regolate dal presente comma, compresa quella esercitata
nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le
prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione
delle prestazioni nell'ambito dell'attivita' istituzionale
ai tempi medi di quelle rese in regime di libera
professione intramuraria, al fine di assicurare che il
ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi
resi nell'ambito dell'attivita' istituzionale. A tal fine,
il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento
una relazione sull'esercizio della libera professione
medica intramuraria, ai sensi dell'art. 15-quaterdecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con
particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di
attesa e alle disparita' nell'accesso ai servizi sanitari
pubblici.
4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4
sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale
sull'attivita' libero professionale. La verifica del
programma sperimentale per lo svolgimento della attivita'
libero professionale intramuraria, presso gli studi
professionali collegati in rete di cui al comma 4, e'
effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione
interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo
contestualmente termine al programma sperimentale, puo'
consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente
allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario
regionale ove si e' svolto il programma sperimentale, lo
svolgimento della attivita' libero professionale
intramuraria presso gli studi professionali collegati in
rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda
del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o
provincia autonoma interessata. In caso di verifica
negativa, tale attivita' cessa entro il 28 febbraio 2015.
Degli esiti delle verifiche regionali viene data
informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale
di cui all'art. 15-quattuordecies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera,
azienda ospedaliera universitaria, policlinico
universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto
pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con
riferimento alle singole unita' operative, i volumi di
attivita' istituzionale e di attivita' libero-professionale
intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti
assicurano adeguata pubblicita' ed informazione
relativamente ai piani, con riferimento, in particolare,
alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture
ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle
associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio
di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o,
qualora esso non sia costituito, della commissione
paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente
articolo. Tali informazioni devono in particolare
riguardare le condizioni di esercizio dell'attivita'
istituzionale e di quella libero-professionale
intramuraria, nonche' i criteri che regolano l'erogazione
delle prestazioni e le priorita' di accesso.
6. I piani sono presentati alla regione o provincia
autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre
anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o
provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni
o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione.
In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono
presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima
ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i
successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la
regione o provincia autonoma trasmette il piano al
Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla
trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del
Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai
commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri
sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di
risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la
destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei
direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti
di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali
suddetti competa ad organi statali, questi ultimi
provvedono alla destituzione su richiesta della regione o
della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento
degli obblighi a carico delle regioni e delle province
autonome di cui al presente comma, e' precluso l'accesso ai
finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai
livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di
inadempimento da parte delle regioni o delle province
autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento
alla destituzione di cui al primo periodo del presente
comma (16) (17).
8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al
Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei
commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al
conseguimento effettivo, da parte della stessa, del
definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2,
e successivamente con cadenza annuale.
9. Esclusivamente per l'attivita' clinica e diagnostica
ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati
all'attivita' istituzionale possono essere utilizzati anche
per l'attivita' libero-professionale intramuraria,
garantendo la separazione delle attivita' in termini di
orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei
pagamenti.
10. (abrogato).
11. Al Collegio di direzione di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, alla
commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del
presente articolo e' anche affidato il compito di dirimere
le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attivita'
libero-professionale intramuraria.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dovranno definire le modalita' per garantire
l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni
libero-professionali che per la loro particolare tipologia
e modalita' di erogazione esigono una specifica
regolamentazione.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e' attivato l'Osservatorio nazionale
sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento
degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di
controllo a livello regionale e aziendale, come previsto
dall'art. 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n.
502 del 1992.
14. Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento
delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11,
nonche' dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Per il testo vigente dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. Le regioni
prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del
Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione,
quale organo dell'azienda, individuandone la composizione
in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure
professionali presenti nella azienda o nell'ente e
disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento,
nonche' le relazioni con gli altri organi aziendali. Il
collegio di direzione, in particolare, concorre al governo
delle attivita' cliniche, partecipa alla pianificazione
delle attivita', incluse la ricerca, la didattica, i
programmi di formazione e le soluzioni organizzative per
l'attuazione dell'attivita' libero-professionale
intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il
collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle
attivita' di ricerca e didattica nell'ambito di quanto
definito dall'universita'; concorre inoltre allo sviluppo
organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare
riferimento all'individuazione di indicatori di risultato
clinico-assistenziale e di efficienza, nonche' dei
requisiti di appropriatezza e di qualita' delle
prestazioni. Partecipa altresi' alla valutazione interna
dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi
prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo delle
attivita' cliniche. Ai componenti del predetto collegio non
e' corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita' o
rimborso spese.».
- Si riporta il testo dell'art. 22-bis, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 22-bis (Riduzione della spesa per incarichi di
funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria).
(Omissis).
3. L'esercizio straordinario dell'attivita'
libero-professionale intramuraria in studi professionali,
previa autorizzazione aziendale, e' informato ai principi
organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria,
nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
2000.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Si riporta il testo dell'art. 2 comma 1, lett. c),
dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (Accordo, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano concernente l'attivita' libero-professionale
dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio
sanitario nazionale):
«Art. 2. - 1. Nell'ambito delle competenze di cui
all'art. 1, i piani di attivita' della programmazione
regionale e aziendale, al fine di garantire nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale dei dirigenti suddetti
un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e attivita' libero-professionale, prevedono:
Omissis;
c) la definizione delle prestazioni aggiuntive di cui
all'art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 e successive
integrazioni ai fini del progressivo conseguimento degli
obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle
prestazioni nell'ambito dell'attivita' istituzionale ai
tempi medi di quelle rese in regime di libera professione
intramoenia;».
- Si riporta il testo dell'art. 15-quattuordecies del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
«Art. 15-quattuordecies (Osservatorio per l'attivita'
libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della
sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 19-quater, e' organizzato presso il
Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita'
libero professionale con il compito di acquisire per il
tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed
elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per
la predisposizione della relazione da trasmettersi con
cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione
all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e
aziendali di attuazione degli istituti normativi
concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle
strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero
professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e
attivita' libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero
professionale, della partecipazione regionale, della quota
a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per
eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto
equilibrio fra attivita' istituzionale e libero
professionale.».



 
(( Art. 2 bis

Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni sanitarie

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe.».
2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi

- Per il testo vigente dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 1.



 
Art. 3

Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie

1. (( L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ))
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (( da emanare entro il 30 giugno 2013 )), su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), (( la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' )) le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta ((, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, )) e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite (( la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' )) le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario (( accertata con sentenza definitiva )).
3. Il danno biologico conseguente all'attivita' dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attivita' di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle societa' scientifiche, (( tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento )).
6. Dall'applicazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2043 del Codice civile:
«Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). -
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, lettera e),
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari):
«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche).
(Omissis).
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate secondo i principi della
riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
(Omissis).
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti;».
- Si riporta il testo degli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve
entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica
comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni
singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti
di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta secondo i
seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si
intende la lesione temporanea o permanente all'integrita'
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul
sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado
di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione
crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza
della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della
vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale
rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione
decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di
rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento
per cento e' determinato in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera
rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali
personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
tabella unica nazionale puo' essere aumentato dal giudice
sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale
sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».
«Art. 139 (Danno biologico per lesioni di lieve
entita'). - 1. Il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e'
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e'
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
per cento un importo crescente in misura piu' che
proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta
nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il
crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero
virgola cinque per cento per ogni anno di eta' a partire
dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari ad euro settecentocinquantanove virgola quattro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e'
liquidato un importo di euro quarantaquattro virgola
ventotto (194) per ogni giorno di inabilita' assoluta; in
caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di
lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento
clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive, si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella
delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
uno e nove punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1,
lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a
1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie):
«Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4.
agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».



 
(( Art. 3 bis
Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari

1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attivita', le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico. ))
 
Art. 4
(( Dirigenza sanitaria e governo clinico

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.";
a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalita' e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie.»;

b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Al fine di assicurare una omogeneita' nella valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»;

b-bis) all'articolo 7-quater:

1) al comma 1, secondo periodo, la parola: "dirigenti" e' sostituita dalle seguenti: "direttori di struttura complessa del dipartimento" ;

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le strutture organizzative dell'area di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilita', dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonche' della gestione delle risorse economiche attribuite";

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza ";

c) all'articolo 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo e' soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e' eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.

7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5.

7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, e' attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies.»;

e) all'articolo 15-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve»;

e-bis) all'articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza," sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto";

e-ter) all'articolo 15-septies, comma 2, le parole da: "non superiore" fino a: "dirigenza professionale, tecnica e amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche' al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto";

f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche' le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attivita' cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita', incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attivita' di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'universita'; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonche' dei requisiti di appropriatezza e di qualita' delle prestazioni. Partecipa altresi' alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attivita' cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.».
2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresi' agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza.
3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attivita' assistenziali e della loro qualita' finalizzato a verificare la qualita' delle prestazioni delle singole unita' assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.

5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessita' di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.". ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-quater, del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Organizzazione delle Unita' sanitarie locali).
- (Omissis).
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore
generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al
comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative
dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni
disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata
integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del
Collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attivita'
ivi indicate.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis, commi 3 e 5, del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario). - (Omissis).
3. La regione provvede alla nomina dei direttori
generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco
regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle
altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata, secondo modalita' e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione
costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono
aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede
con il possesso di laurea magistrale e di adeguata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo
delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori,
con autonomia gestionale e con diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di
eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La
regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet,
adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine ed ai curricula. Resta ferma
l'intesa con il rettore per la nomina del direttore
generale di aziende ospedaliero-universitarie.».
(Omissis).
5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella
valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le
regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e
delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e
verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro
della programmazione regionale, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati,
avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con
riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena
autonomia gestionale dei direttori stessi.
- Si riporta il testo dell'art. 7-quater del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-quater (Organizzazione del dipartimento di
prevenzione). - 1. Il dipartimento di prevenzione opera
nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia
organizzativa e contabile ed e' organizzato in centri di
costo e di responsabilita'. Il direttore del dipartimento
e' scelto dal direttore generale tra i direttori di
struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni
di anzianita' di funzione e risponde alla direzione
aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali,
dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione
alle risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree
dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della
salute negli ambienti di lavoro e della sanita' pubblica
veterinaria, prevedendo strutture organizzative
specificamente dedicate a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi
o in unita' operative, in rapporto all'omogeneita' della
disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite,
nonche' alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino
di utenza.
4. Le strutture organizzative dell'area di sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali
centri di responsabilita', dotati di autonomia
tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della
struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento
degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione
delle disposizioni normative e regolamentari regionali,
nazionali ed internazionali, nonche' della gestione delle
risorse economiche attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di
prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le
articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle
funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di altre
funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di
assistenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie). - 1. Fermo restando il principio
dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e'
collocata in un unico ruolo, distinto per profili
professionali, e in un unico livello, articolato in
relazione alle diverse responsabilita' professionali e
gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformita' ai principi e alle
disposizioni del presente decreto, criteri generali per la
graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi
dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento
economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e
alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e'
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia
tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si
esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e
programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a
livello dipartimentale e aziendale, finalizzati
all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di
prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in
relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da
realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se
richiedente un impegno orario superiore a quello
contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente
sanitario sono affidati compiti professionali con precisi
ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono
attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita'
nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al
dirigente un programma di attivita' finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi prefissati e al
perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In
relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi
da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali
del singolo dirigente, accertate con le procedure
valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di controllo, nonche', possono
essere attribuiti incarichi di direzione di strutture
semplici.
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una
verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali
tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive
modificazioni, nonche' a una valutazione al termine
dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai
risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio
tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal
direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla
contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica
annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di
struttura complessa e dei direttori di dipartimento
rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali
assegnati, concordati preventivamente in sede di
discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano
gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento
dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli
esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella
valutazione professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina
la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per
l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle
specifiche competenze professionali, funzioni di direzione
e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di
appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale
operante nella stessa, e l'adozione delle relative
decisioni necessarie per il corretto espletamento del
servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi
con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il
dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite. I risultati della
gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il
nucleo di valutazione.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico, per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, ivi compresa la possibilita' di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di
direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale di cui all'art. 3,
comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite
dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e
le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base
dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione
composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito
dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati
tre direttori di struttura complessa della medesima regione
ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si
prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della commissione direttore di struttura
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i
tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e'
eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle
deliberazioni della commissione prevale il voto del
presidente;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base
dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei
volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo
ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione
presenta al direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare
nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare
analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata
puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi
alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui
il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse
dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione
conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa
complessa a direzione universitaria e' effettuata dal
direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il
dipartimento universitario competente, ovvero, laddove
costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico
e professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della
commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda
prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo
sito le motivazioni della scelta da parte del direttore
generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula
dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati
sul sito dell'ateneo e dell'azienda
ospedaliero-universitaria interessati.
7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa
e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione
cui al comma 5.
7-quater. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di una
struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale,
su proposta del direttore della struttura complessa di
afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di
almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa
come articolazione interna di un dipartimento, e'
attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori
delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su
proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella
disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi
da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche'
il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di
struttura complessa non possono essere utilizzati contratti
a tempo determinato di cui all'art. 15-septies.
8. L'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato
dall'art. 16-quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la
decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a
partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione; i dirigenti confermati
nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di
formazione manageriale.
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento
economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229.».
- Si riporta il testo dell'art. 15-ter, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
«2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata
da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo piu' breve.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.
15-septies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n.
502 del 1992, come modificati dalla presente legge:
«15-septies (Contratti a tempo determinato). - 1. I
direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di
interesse strategico mediante la stipula di contratti a
tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo,
rispettivamente entro i limiti del due per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per
cento della dotazione organica complessiva degli altri
ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette
percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati di
particolare e comprovata qualificazione professionale che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con
facolta' di rinnovo.
2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non
superiore rispettivamente al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione
della dirigenza medica, nonche' al cinque per cento della
dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa, fermo restando che, ove le predette
percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto, per
l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale,
relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di
provata competenza che non godano del trattamento di
quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e
di specifici requisiti coerenti con le esigenze che
determinano il conferimento dell'incarico.».
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, e successive modificazioni (Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), reca
«Misurazione, valutazione e trasparenza della performance».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 che, alla scadenza di un incarico di livello
dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una
valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al
dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro
incarico, anche di valore economico inferiore. Non si
applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima
data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che,
nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene
conferito un incarico di livello generale o di livello non
generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente
appartenga alla prima o alla seconda fascia.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES", come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Esclusioni e discipline specifiche). - 1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche
normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
c-bis) i richiami in servizio del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con
l'Amministrazione.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma
4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purche' di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, all'art. 4, comma 14-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art. 6, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento
delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata
la necessita' di garantire la costante erogazione del
servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni
caso non si applica l'art. 5, comma 4-bis, del presente
decreto.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa di
personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato del personale del medesimo Servizio sanitario
nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui
al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
caso non trova applicazione l'art. 5, comma 4-bis del
presente decreto.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 10
della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.
1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i
periodi che saranno definiti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con
riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici
programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
8.
9.
10.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis, del
citato decreto legislativo n. 368 del 2001:
«Art. 5 (Scadenza del termine e sanzioni. Successione
dei contratti). - (Omissis).
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo
di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 1
del presente decreto e del comma 4 dell'art. 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato.».



 
(( Art. 4 bis

Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio
sanitario nazionale e livelli di spesa

1.Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco puo' essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessita' di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
(Omissis).
«180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 174, della
citata legge n. 311 del 2004:
«174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli.».



 
Art. 5

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie
rare, nonche' da ludopatia

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (( e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti )), si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279, (( e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, )) al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi' come definita dall'Organizzazione mondiale della sanita' (G.A.P.).
(( 2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
«Art. 6 (Livelli di assistenza). - 1. Nell'ambito della
ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA),
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con
proprio provvedimento, individua i farmaci che, in
relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i
medicinali concedibili di prodotti aventi attivita'
terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle
categorie terapeutiche omogenee, possono essere totalmente
o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza,
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza). - 1. La tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della
collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e
della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e
delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti e
istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei
conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato
dal medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi
indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di
salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della
qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita'
nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale,
per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale,
e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di
assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale
a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle
forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione
vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la
predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale
considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del
Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza
individuati in esso o negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario
regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita',
sentite le commissioni parlamentari competenti per la
materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario
nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del
piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle
commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed
e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo
anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da
assicurare per il triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun
anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per
livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio
sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della
qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
di progetti di interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari
e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della
ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
indirizzi relativi alla formazione continua del personale,
nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse
umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi
diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica
clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario
nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri competenti per materia,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese,
predisposta annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione
presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita'
svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni
in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle
politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e
il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni,
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani
sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione
delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis,
nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo
di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e
sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori
sanitari pubblici e privati e delle strutture private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al
Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di
piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello
stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con
gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, promuove forme di
collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale
e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non
comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano
sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore
del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia
adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e'
consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
della sanita', sentita la regione interessata, fissa un
termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, adotta gli atti necessari per dare
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale,
anche mediante la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.
Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
della predetta qualifica non comporta il godimento dei
benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Le attivita' e le funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato
art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di
quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'art.
8-quinquies.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre
1999, n. 226, S.O. reca «Regolamento recante norme di
individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124».
- Il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001,
n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001,
n. 160, S.O. reca: «Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b9, del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto del Ministro della sanita' n. 279 del 2001:
«Art. 8 (Aggiornamento). - 1. I contenuti del presente
regolamento sono aggiornati, con cadenza almeno triennale,
con riferimento all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici
relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni e integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227, S.O.
(Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale: modalita' di erogazione e tariffe):
«Art. 11 (Aggiornamento del nomenclatore). - 1. Il
nomenclatore e' aggiornato periodicamente, con riferimento
al periodo di validita' del Piano sanitario nazionale e,
comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale
revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili.».



 
Art. 6

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali
psichiatrici giudiziari

1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonche' di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, puo' altresi' prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, ove l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente. (( I lavori di ristrutturazione nonche' di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonche' interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche. ))
2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie (( pubbliche )) sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza;
b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 ((, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste ));
c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio ((. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilita' delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ));
d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(( 2-bis. La normativa antincendio come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private. ))
3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, il secondo periodo e' sostituito (( dai seguenti )):
«Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ((, che deve consentire la realizzabilita' di progetti terapeutico-riabilitativi individuali )). All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».



Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, reca: «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
L. 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 15 (Norme tecniche e procedurali di prevenzione
incendi). - 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi
sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato
centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici
generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da
prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale
combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio
attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre
2002, n. 227, S.O., reca: «Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, reca: «Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). -
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un
idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'art. 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'art. 11.».
- Il Capo III del titolo I del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, reca: «Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro- Misure di tutela e
obblighi».
- Si riporta il testo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri) ,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari). - (Omissis).
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del presente articolo, limitatamente alla
realizzazione e riconversione delle strutture, e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse,
in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione che
deve consentire la realizzabilita' di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle
risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di
cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad
ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.".».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010)":
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i
rapporti giuridici gia' definiti.».



 
(( Art. 6 bis
Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni

1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,e successive modificazioni, possono essere utilizzate dalla regione per finalita' extrasanitarie.
2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «azioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,» e le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2013 »;
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni medesime di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorche' effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalita' indicate nel primo periodo.». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 29 (Principi di valutazione specifici del settore
sanitario). - 1. Al fine di soddisfare il principio
generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e
corretta, nonche' di garantire l'omogeneita', la
confrontabilita' ed il consolidamento dei bilanci dei
servizi sanitari regionali, sono individuate le modalita'
di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'art.
19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove
ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti
fattispecie:
(Omissis);
c) i contributi in conto capitale da regione sono
rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I
contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio
netto, con contestuale rilevazione di un credito verso
regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di
cespiti ammortizzabili, i contributi vengono
successivamente stornati a proventi con un criterio
sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui
si riferiscono, producendo la sterilizzazione
dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni
acquisiti tramite contributi in conto capitale con
generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una
quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota
di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di
patrimonio netto ed e' utilizzata per sterilizzare
l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita'
generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni
acquisiti tramite contributi in conto capitale con
generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene
direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto,
senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La
quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita
voce di patrimonio netto ed e' utilizzata, unitamente alla
riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare
l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilita'
generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si
applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato
e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati
all'acquisto di immobilizzazioni, nonche' a conferimenti,
lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello
Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2-sexies, dell'art. 6,
del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative.
Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe
legislative):
«Art. 6 (Proroga dei termini in materia di lavoro). -
(Omissis).
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga
all'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano
di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo
sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita
di immobili.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 174, della legge n.
311 del 2004, si veda neiriferimenti normativi all'art.
4-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle). -
(Omissis).
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei
pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al fine di consentire l'espletamento
delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato
equilibrio finanziario per le regioni gia' sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e gia' commissariate
alla data di entrata in vigore della presente legge, non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive,
anche ai sensi dell'art. 112 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei confronti delle
aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime, fino al 31 dicembre 2013. I pignoramenti e le
prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite
dalle regioni di cui al presente comma alle aziende
sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime,
ancorche' effettuati prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di
diritto dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di
custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri
di renderle immediatamente disponibili, senza previa
pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento
delle finalita' indicate nel primo periodo.».
- L'art. 112 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo), reca: «Disposizioni generali sul giudizio
di ottemperanza».



 
Art. 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva
non agonistica

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(( 3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' inserito il seguente:
"Art.14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi".
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'. ))

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche (( rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori )). Sono altresi' vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
(( 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita' di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione della normativa di riferimento. ))
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare (( sia tale )) da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, (( dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli )), nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. (( Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. ))

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, (( e' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso )) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. (( Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. ))
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno (( diecimila )) controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. (( L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi )). Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. (( Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. ))
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 25 del testo unico
delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita'
e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n.
2316, e successive modificazioni, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Art. 24 L. 10 dicembre 1925, n. 2277; art. 17
L. 13 aprile 1933, n. 298; art. 730 codice penale). -
Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di
chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto,
l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi
in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250
a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del
tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre
mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 8 agosto
1977, n. 556 (Semplificazione delle procedure dei concorsi
di accesso alle carriere e categorie del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
modificazione dei ruoli organici del personale operaio
dell'Amministrazione stessa e modifiche alla L. 14 novembre
1967, n. 1095), come modificato dalla presente legge:
«Art. 20. - La installazione di distributori automatici
di sigarette e' ammessa, oltre che da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai
rivenditori di generi di monopolio:
1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate
adiacenze;
2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato
compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti
nella zona di influenza commerciale della rivendita, in
alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui
sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme
amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere
delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
I distributori automatici per la vendita al pubblico di
prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico
di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono
considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei
documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica
amministrazione.».
- La legge 30 marzo 2001, n. 125, reca: «Legge quadro
in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati».
- Si riporta il testo dell'art. 689 del Codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 689 (Somministrazione di bevande alcooliche a
minori o a infermi di mente). - L'esercente un'osteria o un
altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale
somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si
trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a
causa di un'altra infermita', e' punito con l'arresto fino
a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi
pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma,
attraverso distributori automatici che non consentano la
rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al
periodo precedente non si applica qualora sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo dei
dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di
una volta si applica anche la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione
dell'attivita' per tre mesi.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e'
aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 6, lettere
a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni:
«Art. 110 (Omissis). - 6. Si considerano apparecchi
idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, reca: «Modifiche al sistema penale».
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 20, 21 e 22,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria":
«Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis).
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi
pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale
o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la
partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla
sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di
pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura
dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni;
ai fini di cui al presente comma, il titolare
dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti
esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di
esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le
sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti
sono applicate dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente in relazione al luogo e in ragione
dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai
provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che
nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche
non continuative, del presente comma e' disposta la revoca
di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la
violazione effettua apposita comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o
concessioni ai fini dell'applicazione della predetta
sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto
previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi
e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresi'
sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'art. 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'art.
1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la
gestione della rete telematica non possono intrattenere,
neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali
all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore.
Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione
della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente
periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o,
comunque, del punto di offerta del gioco sia una societa',
associazione o, comunque, un ente collettivo, le
disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si
applicano alla societa', associazione o all'ente e il
rappresentante legale della societa', associazione o ente
collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 8
Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande

1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco:
a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.
3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita', senza nuovi o maggiori oneri (( a carico della finanza pubblica )) puo' effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente:
«6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, (( senza nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero.».
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono soppresse.
4. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche' prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, e' punita dall'autorita' competente, da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta di latte crudo, l'operatore del settore alimentare provvede con l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura.
8. L'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, deve (( garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto )) a trattamento termico conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.
9. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute.
10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e' vietata.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro 2.000 a euro 20.000 )).
12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«L'esclusione si applica per le attivita' di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste.».
15. All'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo la Sezione 7 e' aggiunta in fine la Sezione 8, di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
16. (( Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento»;
b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni».
16-ter.Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bissi applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis,prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
16-quater. Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalita' di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale formazione.
16-quinquies. Al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti volti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 27 gennaio n. 111 (Attuazione della direttiva
89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad
una alimentazione particolare), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Produzione e confezionamento). - 1. Ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei
prodotti di cui all'art. 1 sono riconosciuti dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
aziende sanitarie locali.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa
verifica in loco:
a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al
regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n.
853/2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla
legislazione alimentare vigente;
b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato
per il controllo dei prodotti.
3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando
vengono meno i presupposti di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della
collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di
sanita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica puo' effettuare, in ogni momento,
verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento
dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione
autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi
di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e
tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in
scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del
controllo di qualita' di tutte le fasi del processo
produttivo.
6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano
tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi
agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle
specifiche produzioni effettuate e gli eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della
salute provvede, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico
dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti
pubblicato sul portale del Ministero.
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli stabilimenti gia'
riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento
dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima
infanzia comunicano al Ministero della sanita' le tipologie
delle relative produzioni, per l'inserimento nell'elenco di
cui al comma 6.
8. La stessa comunicazione di cui al comma 7 viene
effettuata altresi' nello stesso termine all'autorita'
sanitaria territorialmente competente.
9. Gli stabilimenti che adempiono alla prescrizione di
cui al comma 7 sono autorizzati a proseguire la produzione
ed il confezionamento dei prodotti per i quali sono stati
riconosciuti idonei.
10. La mancata comunicazione, di cui al comma 7
comporta la decadenza delle autorizzazioni alla produzione
ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una
alimentazione particolare, fermo restando la facolta' di
presentare istanza per una nuova autorizzazione.
11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo'
prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma
5.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 111 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Tariffe). - 1. Le spese relative alle
prestazioni rese dal Ministero della salute per la
procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal
presente decreto sono a carico del fabbricante o
dell'importatore secondo le tariffe stabilite con il D.M.
14 febbraio 1991, del Ministero della sanita', pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
15 marzo 1991 e successivi aggiornamenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
1169/2011 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la
direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione):
«Art. 44 (Disposizioni nazionali per gli alimenti non
preimballati). - 1. Ove gli alimenti siano offerti in
vendita al consumatore finale o alle collettivita' senza
preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita
su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita
diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all'art. 9,
paragrafo 1, lettera c), e' obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli
articoli 9 e 10 non e' obbligatoria, a meno che gli Stati
membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la
fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro
elementi.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni
nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o
loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere
resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di
espressione e presentazione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo
1, lettera b), e al paragrafo 2.».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, reca:
"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
- Il regolamento (CE) n. 853/2004 reca: «Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale):
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei
controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del
regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita'
competenti per la verifica della conformita' alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.
2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma
1, si applicano le tariffe previste negli allegati al
presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2.
3. Le tariffe di cui al presente decreto, che
sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i
controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli
operatori dei settori interessati dai controlli di cui al
comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per
la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche,
sentita la Conferenza Stato-regioni.
3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.
L'esclusione si applica per le attivita' di cui
all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei
limiti delle fasce ivi previste.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
3 aprile 1961, n. 286 (Disciplina delle bevande
analcooliche vendute con denominazioni di fantasia), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Le bevande analcooliche vendute con
denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma
fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di
agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono
contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per
cento.».
«Art. 2. - Chiunque produce, vende o detiene per la
vendita bibite analcooliche in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo precedente e' punito con
la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 358 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive
modificazioni.».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione.



 
Art. 9
Disposizioni in materia di emergenze veterinarie

1. In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale o per le quali non si e' proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida la regione interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro per gli affari regionali ((, il turismo e lo sport )), alla presenza del Presidente della regione interessata, nomina un commissario ad acta per la risoluzione dell'emergenza o il conseguimento dell'eradicazione. Gli oneri per l'attivita' del Commissario sono a carico della regione inadempiente.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3":
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».



 
Art. 10

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme
sull'innovativita' terapeutica

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di materie prime farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»;
b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»;
c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal seguente:
«11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.»;
d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato;
e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato;
f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole: «La sospensione e' disposta in caso di lievi irregolarita' di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e' disposta, altresi', quando le irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entita'».
2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilita' agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovativita' terapeutica ((, come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.197/CSR. ))
3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorita' regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche.
4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui requisiti di innovativita' riconosciuti a un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l'AIFA sottopone alla Commissione consultiva tecnico-scientifica la questione affinche' la riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un motivato parere.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonche' a trasmetterne copia all'AIFA.
6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali criticita' nella gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento degli stessi ((, anche attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. ))



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della
direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica -
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Specificazione dell'ambito di applicazione
della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre
medicinali). - 1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52
e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali
di preparazione, di divisione e di confezionamento e
presentazione di medicinali, nonche' l'esecuzione di
controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla
legge.
2. Il presente titolo si applica altresi' alle
attivita' di produzione di sostanze attive utilizzate come
materie prime per la produzione di medicinali, con
riferimento sia alle fasi di produzione totale o parziale
sia all'importazione di una sostanza attiva, anche
utilizzata essa stessa come materia prima per la produzione
o estrazione di altre sostanze attive, come definito
nell'allegato I, parte I, punto 3.2.1.1.b), sia alle varie
operazioni di divisione, confezionamento o presentazione
che precedono l'incorporazione della materia prima nel
medicinale, compresi il riconfezionamento e la
rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso
di materie prime.
3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi
deve essere disponibile un certificato di conformita' alle
norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di
produzione dalle Autorita' competenti di uno Stato
dell'Unione europea. Per le domande di AIC presentate ai
sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai
sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a
disposizione del certificato non e' obbligatoria, fatto
salvo quanto previsto dalle relative linee guida. Sono
fatti salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento dei
sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea con Paesi
terzi. Per le modalita' operative verra' fatto riferimento
a quanto disposto dal testo di tali accordi. Le attivita'
previste dal presente comma vengono svolte nei limiti delle
risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si
applica dal 3 luglio 2013. Fino a tale data le materie
prime devono essere corredate di una certificazione di
qualita' che attesti la conformita' alle norme di buona
fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata
responsabile della produzione del medicinale che utilizza
le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita'
delle materie prime alla certificazione resa.
4. Il possesso da parte del produttore di materie prime
di un certificato di conformita' alle norme di buona
fabbricazione rilasciato da un'Autorita' competente
nell'ambito della Comunita' europea non esonera
l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla
responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla materia
prima e dalle verifiche sul produttore.
4-bis. La produzione di una specifica materia prima
farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla
produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in
sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di
specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da
parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina
autorizzata alla produzione di materie prime
farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA
trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito
internet una relazione sugli effetti derivanti
dall'applicazione della disposizione di cui al presente
comma e sui possibili effetti della estensione di tale
disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle
sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene
adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi
effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle
materie prime farmacologicamente attive.».
- Si riporta il testo dell'art. 73, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 73 (Etichettatura). - (Omissis).
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano
impregiudicate le disposizioni vigenti concernenti
l'adozione di sistemi atti a garantire l'autenticita' e la
tracciabilita' dei medicinali di cui al decreto del
Ministro della sanita' in data ministeriali 2 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 novembre 2001, n. 270 e al decreto del
Ministro della salute in data 15 luglio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
gennaio 2005, n. 2, nonche' quelle riguardanti
l'etichettatura dei medicinali dispensati a carico del
Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute
adotta opportune iniziative dirette ad evitare che
l'applicazione delle norme concernenti la bollinatura e la
tracciabilita' dei medicinali comporti oneri eccessivi per
i medicinali a basso costo. In considerazione delle loro
caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati
dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico,
disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.».
- Si riporta il testo degli articoli 130, commi 11 e
12, 148 e 141 del citato decreto legislativo n. 219 del
2006, come modificati dalla presente legge:
«Art. 130 (Disposizioni concernenti il titolare
dell'AIC). - (Omissis).
11. Le aziende titolari di AIC e le aziende
responsabili della commercializzazione dei medicinali sono
tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente
l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a
monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del
sistema distributivo.
12. (abrogato).».
«Art. 148 (Sanzioni amministrative). - (Omissis).
23. (abrogato).».
«Art. 141 (Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di
una AIC). - 1. L'AIC di un medicinale, rilasciata
dall'AIFA, puo' essere revocata.
2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal
commercio del medicinale, e' disposta quando, a motivato
giudizio dell'AIFA:
a) il medicinale e' nocivo nelle normali condizioni
di impiego;
b) il medicinale non permette di ottenere l'effetto
terapeutico o l'effetto per il quale e' stato autorizzato;
c) il rapporto rischio/beneficio non e' favorevole
nelle normali condizioni d'impiego;
d) il medicinale non ha la composizione qualitativa e
quantitativa dichiarata.
3. L'autorizzazione puo' essere revocata anche nel caso
in cui si riscontra che le informazioni presenti nel
fascicolo a norma dell'art. 8 o degli articoli 10, 11, 12,
13 e 14 sono errate o non sono state modificate a norma
dell'art. 33, o quando non sono stati eseguiti i controlli
sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti
intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per
l'AIC, nonche' nei casi in cui le sperimentazioni
presentate a supporto della richiesta di AIC siano state
condotte senza rispettare i principi e le linee guida delle
norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa
comunitaria.
4. La revoca e' disposta previa contestazione dei fatti
al titolare dell'AIC, il quale ha facolta' di presentare le
proprie osservazioni, per iscritto o in sede di apposita
audizione, entro quindici giorni dalla contestazione
stessa. Il provvedimento e' adottato dall'AIFA. Contro il
provvedimento di revoca adottato dall'AIFA puo' essere
proposta opposizione sulla quale l'AIFA decide, sentito il
Consiglio superiore di sanita'.
5. Se, nei casi previsti dal comma 2, e' opportuno
acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del
medicinale, l'AIFA sospende l'autorizzazione. La
sospensione e' disposta, altresi', quando le irregolarita'
di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entita', sanabili
in un congruo periodo di tempo. La sospensione comporta,
comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della
sua durata.
6. In luogo della revoca o della sospensione, l'AIFA
provvede, nei casi previsti dal comma 2, a modificare
l'AIC.
7. Con il provvedimento di modifica dell'AIC di cui al
comma 6, l'AIFA stabilisce il termine entro il quale devono
essere ritirate dal commercio le confezioni non
modificate.».
- L'accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.
197/CSR, concerne l'accesso ai farmaci innovativi.



 
Art. 11
Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre
disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio
sanitario nazionale

1. Entro il 30 giugno 2013 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi (( del precedente periodo )) e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui e' in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall'AIFA con un'azienda farmaceutica ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il medicinale che era stato oggetto dell'accordo venga escluso dalla rimborsabilita', l'AIFA puo' stabilire l'ulteriore dispensazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del completamento della terapia dei pazienti gia' in trattamento.
3. (( (soppresso) )).
4. (( (soppresso) )).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione ((, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza )). L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.



Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
"Art. 8. Disposizioni in materia di sanita'.
(Omissis).
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266 , procede alla riclassificazione delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al
comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b) ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico;
c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con
accesso alla pubblicita' al pubblico (OTC).".
Si riporta il testo dell' articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
"Art. 48. Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.
(Omissis).
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.".



 
(( Art. 11 bis
Modifica al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in materia di truffe ai danni del Servizio sanitario
nazionale
1. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non puo' essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 811, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007), come modificato dalla
presente legge:
«811. - Qualora il farmacista titolare di farmacia
privata o direttore di una farmacia gestita da una societa'
di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia
condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato
di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,
l'autorita' competente puo' dichiarare la decadenza
dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in
mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo
comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La
decadenza e' comunque dichiarata quando la sentenza abbia
accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della
parte civile. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio
della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo
grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non puo'
essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione
del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.".



 
Art. 12
(( Procedure concernenti i medicinali

1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, e' istruita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l'azienda farmaceutica interessata puo' presentare all'AIFA la domanda di classificazione di cui al comma 1 e di avvio della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni.
3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, puo' essere presentata anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda e' comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul quale la decisione e' fondata. Parimenti documentata e' la comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
5. Fatta eccezione per i medicinali per i quali e' stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali e' rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento (CE) n.1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE) n.1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda interessata, di un'eventuale domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione europea sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n.726/2004, del regolamento (CE) n.1901/2006 o del regolamento (CE) n.1394/2007, l'AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un provvedimento recante la classificazione del medicinale ai sensi del primo periodo del presente comma e il suo regime di fornitura. Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, le indicazioni della classificazione ai sensi del primo periodo del presente comma e del regime di fornitura sono incluse nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. In ogni caso, prima dell'inizio della commercializzazione, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela.
6. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, o di medicinale biosimilare, di cui all'articolo 10, comma 7, dello stesso decreto, e' automaticamente collocato, senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui appartiene il medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare proponga un prezzo di vendita di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale. E' considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela.
7. Quando e' autorizzata un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per l'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di cui al comma 5 e gia' classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il medicinale non puo' essere prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario nazionale prima della conclusione della procedura di contrattazione del prezzo e della correlata conferma della rimborsabilita' del medicinale medesimo, nonche' della pubblicazione, da parte dell'AIFA, del nuovo prezzo ai sensi della normativa vigente. Quando e' autorizzata un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per l'immissione in commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e gia' classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il provvedimento che autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche contiene, altresi', il prezzo concordato in seguito alla nuova procedura di contrattazione del prezzo e di conferma della rimborsabilita' del medicinale.
8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.219, e successive modificazioni, e' abrogato il comma 6.
9. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211, all'Istituto superiore di sanita' sono trasferite all'AIFA, la quale si avvale del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute, l'Istituto superiore di sanita', raccordandosi con l'AIFA, svolge le competenze ad esso gia' attribuite, secondo le modalita' previste dalle disposizioni previgenti. Sono altresi' trasferite all'AIFA le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. Sono confermate in capo all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto legislativo n.211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.

10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri:

a) a ciascun comitato etico e' attribuita una competenza territoriale di una o piu' province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilita' di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio;

c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati;

d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. A decorrere dal 1º luglio 2013, la documentazione riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211, e' gestita esclusivamente con modalita' telematiche, attraverso i modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA. ))




Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 11.
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - (Omissis)
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 219 del 2006:
«Art. 6 (Estensione ed effetti dell'autorizzazione). -
1. Nessun medicinale puo' essere immesso in commercio sul
territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione
dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del
regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il
regolamento (CE) n. 1394/2007.».
- Il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, reca:
"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la
sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e
che istituisce l'agenzia europea per i medicinali".
- Il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, reca:
"Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/Ce, la
direttiva 2001/83/ce e il regolamento (CE) n. 726/2004".
- Il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, reca:
"Regolamento del parlamento europeo e del consiglio sui
medicinali per terapie avanzate recante modifica della
direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004".
- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 5 e 7,
del citato decreto legislativo n. 219 del 2006:
«Art. 10 (Domande semplificate di AIC per i medicinali
generici). - (Omissis).
5. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) medicinale di riferimento: un medicinale
autorizzato a norma dell'articolo 6 nel rispetto delle
prescrizioni dell'articolo 8;
b) medicinale generico: un medicinale che ha la
stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze
attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di
riferimento nonche' una bioequivalenza con il medicinale di
riferimento dimostrata da studi appropriati di
biodisponibilita'. I vari sali, esteri, eteri, isomeri,
miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza
attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non
presentano, in base alle informazioni supplementari fornite
dal richiedente, differenze significative, ne' delle
proprieta' relative alla sicurezza, ne' di quelle relative
all'efficacia. Agli effetti della presente lettera, le
varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono
considerate una stessa forma farmaceutica. Il richiedente
puo' non presentare studi di biodisponibilita' se puo'
provare che il medicinale generico soddisfa i criteri
pertinenti definiti nelle appropriate linee guida. Il
medicinale generico e' definito equivalente ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149.
(Omissis).
7. Quando un medicinale biologico simile a un
medicinale biologico di riferimento non soddisfa le
condizioni della definizione di medicinale generico a
causa, in particolare, di differenze attinenti alle materie
prime o di differenze nei processi di produzione del
medicinale biologico e del medicinale biologico di
riferimento, il richiedente e' tenuto a fornire i risultati
delle appropriate prove precliniche o delle sperimentazioni
cliniche relative a dette condizioni. I dati supplementari
da fornire soddisfano i criteri pertinenti di cui
all'allegato tecnico sulla domanda di AIC e le relative
linee guida. Non e' necessario fornire i risultati delle
altre prove e sperimentazioni contenuti nel dossier del
medicinale di riferimento. Se i risultati presentati non
sono ritenuti sufficienti a garantire l'equivalenza del
biogenerico o biosimilare con il medicinale biologico di
riferimento e' presentata una domanda nel rispetto di tutti
i requisiti previsti dall'articolo 8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 21
ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita'
trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Produzione di farmaci emoderivati). - 1. Il
Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Consulta e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, predispone uno schema tipo di
convenzione, in conformita' del quale le regioni,
singolarmente o consorziandosi fra loro, stipulano
convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per
la lavorazione del plasma raccolto in Italia.
2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al
comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di
produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate
dimensioni, disporre di avanzata tecnologia e avere gli
stabilimenti idonei ad effettuare il processo di
frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui
il plasma raccolto non e' oggetto di cessione a fini di
lucro ed e' lavorato in un regime di libero mercato
compatibile con l'ordinamento comunitario. I suddetti
centri ed aziende devono produrre i farmaci emoderivati
oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, dotati
dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia.
3. Tali stabilimenti devono risultare idonei alla
lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti
nazionali e dell'Unione europea a seguito di controlli
effettuati dalle rispettive autorita' nazionali
responsabili ai sensi dei propri ordinamenti, e di quelli
dell'autorita' nazionale italiana.
4. Gli emoderivati prodotti, autorizzati alla
commercializzazione e destinati al soddisfacimento del
fabbisogno nazionale, devono derivare da plasma raccolto
esclusivamente sul territorio italiano, sia come materia
prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le
aziende di produzione deve essere conservata specifica
documentazione atta a risalire dal prodotto finito alle
singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorita'
sanitaria nazionale o regionale.
5. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12
e la Consulta, individua tra i centri e le aziende di
frazionamento e di produzione di emoderivati quelli
autorizzati alla stipula delle convenzioni.
6. (abrogato).
7. I centri e le aziende di frazionamento e produzione
documentano, per ogni lotto di emoderivati, le regioni di
provenienza del plasma lavorato nel singolo lotto, il
rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte
le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonche'
l'esito del controllo di Stato.
8. Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio
dei singoli lotti, sono sottoposti al controllo di Stato
secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della
salute, sentita la Consulta.».
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e
successive modificazioni, reca: :"Attuazione della
direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera t),
numeri 1) e 1-bis) del citato decreto legislativo n. 211
del 2003:
«2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
legislativo si applicano le seguenti definizioni:
(Omissis).
t) «Autorita' competente»:
1) il direttore generale o il responsabile legale, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, delle strutture
sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate a quelle
pubbliche, come individuate con decreto del Ministro della
salute, ove si svolge la sperimentazione clinica;
1-bis) il Direttore generale dell'Azienda sanitaria
locale competente per territorio nei casi di strutture
private autorizzate alla sperimentazione clinica ai sensi
della normativa vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo
restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in
materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in
regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di
prima applicazione, al 16 per cento come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio
2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30
giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso
informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della salute e che i medicinali sono
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e
sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004,
l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del
Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per
il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla
regolazione della promozione, alla prescrizione, al
monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti
avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un
Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti
di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da
tre componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e' affidato il
compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per
l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica
anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le
Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base
dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa
definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia,
assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea
e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci
con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
comportanti, a parere della predetta struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e'
inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a
ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per
cento del superamento, la quota di spettanza al produttore
prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
viene rideterminata includendo la riduzione della quota di
spettanza al produttore, che il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni
attraverso l'adozione di specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell'accesso
all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di
spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa
alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea
riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura
del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi,
anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere
la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori
strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da
parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il
programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare,
per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio
successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da
inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13,
entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione
delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento
delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a
carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese
successivo alla data di assunzione del provvedimento da
parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia
proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f)
sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione,
su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla
proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli
effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della
salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale
gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le
cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non potra' superare il 60 per cento
del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione Generale. Detto personale
conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. A seguito del trasferimento del personale sono
ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
del Ministero della salute e le relative risorse sono
trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata
la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva
attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte
con personale in servizio, e nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente
qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi
limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un
numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da
altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle
Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
2, nonche' per l'attuazione del programma di
farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si
fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai
capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione
del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive
modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei
Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed
internazionali per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza e ricerca;
c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da
contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca,
aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e
attivita' editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui
settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano
per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente
al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche
di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,
spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al
bilancio della stessa.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e'
autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto
del Ministro della salute sono trasferiti in proprieta'
all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso
all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento
dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le
funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte
degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione
dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate decurtate delle spese per il
personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18
sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per
particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di informazione indipendente sul
farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni,
di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
strutture individuate dalle Regioni, con finalita' di
consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina
generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione
con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei
farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche
comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
Universita' ed alle Regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci,
di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di
aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al
paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei
medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben
leggibile e comprensibile, con forma e contenuto
autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con
provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori
sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore
trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori
del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la
partecipazione a iniziative promosse o finanziate da
aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di
dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi
con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi
pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
in questione e tali dati devono essere accessibili alle
Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la
propria motivata opposizione» sono sostituite dalle
seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono
altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della
riunione».
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto
membri a» fino a: «di sanita'» sono sostituite dalle
seguenti: «un membro appartenente al Ministero della
salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di
Sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome».
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve
prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con
le strutture private accreditate e' incompatibile, con
attivita' professionali presso le organizzazioni private di
cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: «all'autorita'
competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia
italiana del farmaco, alla Regione sede della
sperimentazione»;
b).
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e
regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei
rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto
dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante
l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti
risultati idonei, risultante da un concorso unico
regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla
Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le
parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali
coperti da brevetto sul principio attivo».
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN,
fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci,
siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Del.CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le
funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal
Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua
ad operare nella sua attuale composizione e con le sue
attuali funzioni.».



 
Art. 13

Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e
di sostanze ad azione ormonica

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici) - 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. (( La disposizione del terzo periodo )) non si applica ai medicinali omeopatici di origine biologica o preparati per uso parenterale o preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 16 si applicano le disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.».
(( 2. I primi tre periodi del comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed e' stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre». ))
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;» sono soppresse.
(( 4-bis. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, e' sostituito dal seguente:
«3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda, puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici
presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;
estensione della disciplina ai medicinali
antroposofici). - 1. Per i medicinali omeopatici presenti
sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta
fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono
soggetti alla procedura semplificata di registrazione
prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le
caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 16. In alternativa alla documentazione
richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente
decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente
comma, le aziende titolari possono presentare una
dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale
rappresentante dell'azienda medesima, recante: a) elementi
comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla
sua composizione, forma farmaceutica e via di
somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli
ultimi cinque anni; c) le eventuali segnalazioni di
farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IX del presente decreto. La disposizione del terzo
periodo non si applica ai medicinali omeopatici di origine
biologica o preparati per uso parenterale o preparati con
concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali
resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni
del modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma
semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso
di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 16
si applicano le disposizioni previste dal titolo IX del
presente decreto.
3. I medicinali antroposofici descritti in una
farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo
omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente
decreto, ai medicinali omeopatici.».
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del citato
decreto legislativo n. 219 del 2006:
«Art. 16 (Procedura semplificata di registrazione). -
1. Un medicinale omeopatico e' soggetto, ai fini
dell'immissione in commercio, ad una procedura semplificata
di registrazione, soltanto se il medicinale:
a) e' destinato ad essere somministrato per via orale
od esterna;
b) non reca specifiche indicazioni terapeutiche
sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che
si riferiscono al prodotto;
c) ha un grado di diluizione tale da garantirne la
sicurezza; in ogni caso il medicinale non puo' contenere
piu' di una parte per diecimila di tintura madre, ne' piu'
di 1/100 della piu' piccola dose eventualmente utilizzata
nell'allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un
medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una
ricetta medica.
2. Con decreto del Ministro della salute sono adottati
eventuali nuovi parametri concernenti la sicurezza del
medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di
quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente
a quanto stabilito dalla Comunita' europea.
3. Al momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il
regime di fornitura del medicinale.
4. Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma
1, da 33 a 40, 52, comma 8, lettere a), b) e c), e 141 si
applicano, per analogia, alla procedura semplificata di
registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle
prove di efficacia terapeutica.».
«Art. 17 (Contenuto della domanda di registrazione
semplificata). - 1. La domanda di registrazione
semplificata puo' riguardare una serie di medicinali
ottenuti dagli stessi materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.
2. In ogni caso la domanda di registrazione
semplificata, da presentare conformemente ad uno specifico
modello stabilito dall'AIFA entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve
contenere ed essere corredata dei seguenti dati e documenti
diretti, in particolare, a dimostrare la qualita'
farmaceutica e l'omogeneita' dei lotti di produzione:
a) denominazione scientifica del materiale o dei
materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi
omeopatici o altra denominazione figurante in una
farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di
somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione
da registrare;
b) denominazione propria della tradizione omeopatica;
c) dossier che descrive le modalita' con cui si
ottiene e si controlla ciascun materiale di partenza per
preparazioni omeopatiche o ceppo omeopatico e ne dimostra
l'uso omeopatico mediante un'adeguata bibliografia;
d) documentazione concernente i metodi di produzione
e di controllo per ogni forma farmaceutica e una
descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione;
e) autorizzazione alla produzione dei medicinali
oggetto della domanda;
f) copia di ogni registrazione o autorizzazione
eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale in altri
Stati membri della Comunita' europea;
g) un modello dell'imballaggio esterno e del
confezionamento primario dei medicinali da registrare;
h) dati concernenti la stabilita' del medicinale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 158, comma 12, del
citato decreto legislativo n. 219 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 158 (Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni
adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma
di disposizioni specifiche). - (Omissis).
12. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre
2012, n.158, sono aggiornate con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un
incremento del 10 per cento dei relativi importi,
applicabile dal 1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono
individuate, in misura che tiene conto delle affinita' tra
le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non
ancora tariffate ed e' stabilito, nella misura del 20 per
cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione
all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per
ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per
ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale
basata sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014,
entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il
diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalita',
sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del
costo della vita riferite al mese di dicembre. Il Ministro
della salute, su proposta dell'AIFA, identifica le
variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di
consequenzialita' o correlazione, alle quali non si applica
la tariffa in quanto non comportano una prestazione
aggiuntiva da parte dell'AIFA.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Disposizione transitoria sui medicinali
omeopatici). - 1. I medicinali veterinari omeopatici in
commercio conformemente alla normativa previgente possono
continuare ad essere commercializzati fino al 31 dicembre
2014, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i richiedenti, per gli
stessi medicinali, presentino una domanda di registrazione
semplificata o di autorizzazione, conformemente agli
articoli 20, 21 e 22.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 6 del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della
direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle
produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del
Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di
controllo su talune sostanze e sui loro residui negli
animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal
regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 336come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Registrazioni da effettuare a cura dei
veterinari). - (Omissis).
6. Gli animali introdotti negli stabilimenti di
macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione
debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare
dell'allevamento di origine, che deve essere conservata
nello stabilimento di macellazione per un periodo non
inferiore ad un anno, contenente le seguenti indicazioni:
a) numero, specie e categoria degli animali;
b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
c) che gli animali non sono stati trattati o
alimentati con sostanze di cui e' vietato l'impiego;
d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali,
nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione,
con le sostanze di cui agli articoli 4 e 5, nonche' con
alimenti medicamentosi e specialita' medicinali;
e) che sono stati osservati i previsti periodi di
sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla
lettera d).».
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto legislativo 193 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 84 (Modalita' di tenuta delle scorte negli
impianti di cura degli animali). - 1. Le scorte di
medicinali veterinari nelle strutture autorizzate
all'esercizio dell'attivita' professionale veterinaria,
sono tenute sotto la responsabilita' del direttore
sanitario della struttura. Gli stabilimenti utilizzatori,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, possono detenere medicinali veterinari nelle
tipologie e nei limiti strettamente necessari alla
esecuzione delle sperimentazioni autorizzate. La detenzione
e l'impiego di detti medicinali veterinari ricade sotto la
diretta responsabilita' del medico veterinario responsabile
delle sperimentazioni.
2. Per gli interventi professionali urgenti da eseguire
fuori dalle strutture veterinarie di cui al comma 1, i
medici veterinari possono utilizzare i medicinali
veterinari prelevati dalla scorta presente in detta
struttura; il direttore sanitario della struttura tiene
l'elenco aggiornato dei medici veterinari che possono
utilizzare la scorta dei medicinali, esibendolo su
richiesta delle autorita' di controllo.
3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria
attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda,
puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli
animali le confezioni di medicinali veterinari della
propria scorta e, nel caso di animali destinati alla
produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate,
allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto
soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta
redatta dal medico veterinario secondo le tipologie
previste, le altre confezioni prescritte per il
proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive
modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto
stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo
82, registra lo scarico delle confezioni da lui non
utilizzate.
4. Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali
costituenti scorta ai sensi dei commi 1 e 6 vengono assolti
conservando la documentazione di acquisto per tre anni; lo
scarico degli stessi e' richiesto solo nel caso di
medicinali somministrati ad animali destinati alla
produzione di alimenti, e vengono assolti annotando il
trattamento effettuato sul registro di scarico, fermo
restando l'obbligo di registrazione del trattamento e di
conservazione di cui all'articolo 79.
5. Le strutture veterinarie di cui al comma 1,
limitatamente all'impiego su animali non destinati alla
produzione di alimenti per l'uomo ed esclusivamente per i
casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1),
possono detenere scorte di medicinali ad uso umano,
assolvendo agli adempimenti di registrazione di cui al
comma 4. Tali medicinali possono essere somministrati agli
animali unicamente dal medico veterinario della struttura
veterinaria che li ha in cura e non possono essere in alcun
modo ceduti ai proprietari degli animali stessi.
6. Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per
l'esclusivo impiego nell'attivita' clinica nelle strutture
medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni
previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili
solo ad ospedali e case di cura, purche' non esistano anche
in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali
prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della
normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali
medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti
dall'articolo 10, nell'attivita' clinica all'interno della
struttura medesima solo sotto il controllo del direttore
sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro
di cui al comma 4, secondo le modalita' ivi previste. Nel
caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa
appartenenti alle tabelle I e II dell'articolo 14 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modifiche, l'approvvigionamento
avviene mediante ricetta speciale e nel rispetto delle
registrazioni previste dall'articolo 42 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina di
cui al presente comma gli antibatterici.
7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5
e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di
distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli
prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le
farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di
ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia
nella quale venga precisato che si tratta di
approvvigionamento di scorte. Una copia della stessa
ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della
azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita.
8. Con decreto del Ministro della salute, possono
essere definite le categorie di medicinali ad uso umano
escluse dal campo di applicazione dei commi 5 e 6, ovvero
quelle il cui utilizzo deve avvenire secondo particolari
modalita'.».



 
Art. 14
Razionalizzazione di taluni enti sanitari

1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni gia' svolte dalla societa' consortile «Consorzio Anagrafi animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante (( versamento all'entrata del bilancio dello Stato )) e successiva riassegnazione alla spesa.
2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) gia' costituito quale sperimentazione gestionale, e' ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'.
3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo (( socio-sanitario )) legate alle popolazioni migranti e alla poverta', nonche' Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario.
4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo, il Direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo e' composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore e' nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il Collegio sindacale e' costituito da tre membri, due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche' uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, con compiti di controllo interno. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (( sono disciplinati )) il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto.
5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il finanziamento delle attivita' si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 ((, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento )).
6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), di cui al comma 2, si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonche' mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali ed internazionali.
7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche' in 11 (( euro mensili )) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003 - 1° gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al presente comma.
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003 - 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione (( sono stabilite )) la procedura, le modalita' e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo (( inferiore a 500 euro )). Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
(( 9-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialita'» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d)». ))
(( 9-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita' di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una piu' alta qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale». ))

10. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale (( devono essere indicate )) la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute nomina una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La commissione (( puo' procedere ai necessari sopralluoghi e valutare gli elementi cosi' acquisiti )). Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento.».
(( 10-bis.Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa». ))
11. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, nonche' la documentazione necessaria ai fini della conferma, (( secondo quanto stabilito )) dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14. 2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere cautelativamente (( l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati )). Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.».
12. Con decreto del Ministro della salute, (( sentiti )) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori (( qualitativi e quantitativi )) di carattere scientifico di comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento nella rete di attivita' di ricerca; con il medesimo decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attivita' di ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono individuate le modalita' attraverso cui realizzare l'attivita' di ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4-bis e
4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi
urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
«Art. 4 (Rafforzamento del contrasto alle frodi
agroalimentari e ambientali). - (Omissis).
4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema
per l'identificazione e la registrazione degli animali e la
tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della
salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia'
svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si
avvalgono della societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al
sistema nazionale delle anagrafi animali e della
tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della
promozione internazionale del sistema Italia di
tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri
suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile
«Consorzio anagrafi animali», con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
compiti.
4-ter. La societa' consortile «Consorzio anagrafi
animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui
al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale
formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri
competenti, il coordinamento degli interventi necessari a
dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la
promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal
comma 4 -bis, anche altre amministrazioni ed enti dello
Stato possono avvalersi della societa' consortile
«Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero
della salute ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed
ai costi generali di struttura della predetta societa'
consortile, per lo svolgimento della funzione di ente
strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla
societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006
di un milione di euro. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere
dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 7, 8 e 9,
del gia' citato decreto-legge n. 98 del 2011, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
(Omissis).
7. Con decreto del Ministro della salute, previo
protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana
e con altre regioni interessate, e' disposta la proroga
fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione
gestionale di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27
dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di
cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20
settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione,
alla prevenzione e alla cura delle malattie delle
migrazioni e della poverta'.
8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle
modalita' di funzionamento dell'INMP si provvede con
decreto del Ministro della salute. Entro il 30 giugno 2013
il Ministero della salute verifica l'andamento della
sperimentazione gestionale e promuove, sulla base dei
risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari
alla definizione, d'intesa con le regioni interessate,
dell'assetto a regime dell'INMP. In caso di mancato
raggiungimento dei risultati connessi al progetto di
sperimentazione gestionale di cui al comma 7, con decreto
del Ministro della salute si provvede alla soppressione e
liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un
commissario liquidatore.
9. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi
7 e 8, e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione
all'INMP di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla
cui copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.
7. Per il finanziamento delle attivita' si provvede
annualmente nell'ambito di un apposito progetto
interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate
all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e'
vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013,
alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si
provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per l'anno di riferimento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7
luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto
per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia):
«Art. 2. - Alle spese occorrenti pel mantenimento,
l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di
cui all'art. 1, concorreranno:
a) il patrimonio della fondazione;
b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque
altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio della
fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara'
in fine d'anno capitalizzato;
d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre
Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e
morale;
e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini
professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri,
veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di
versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della
fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni;
f) il contributo volontario di tutti gli altri
sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
di cui al precedente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16
gennaio 2003, n. 3), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Natura e finalita'). - 1. Gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a
rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita'
giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono
finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e
traslazionale, nel campo biomedico e in quello
dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed
effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta
specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri
di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d).
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di
controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni
competono le funzioni legislative e regolamentari connesse
alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli
Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei
principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in
materia di ricerca biomedica e tutela della salute.».
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del
citato decreto legislativo n. 288 del 2003 come modificati
dalla presente legge:
«Art. 13 (Riconoscimento). - 1. L'istituzione di nuovi
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve
essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata; essa e' subordinata al
riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento
a un'unica specializzazione disciplinare coerente con gli
obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni ed ai soli
presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. I
policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a
non piu' di due discipline, purche' tra loro complementari
e integrate.
2. Le strutture pubbliche che chiedono il
riconoscimento possono costituirsi nella forma delle
Fondazioni di cui all'articolo 2; le strutture private
debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile.
3. Il riconoscimento del carattere scientifico e'
soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
requisiti:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o di
diritto privato;
b) titolarita' dell'autorizzazione e
dell'accreditamento sanitari;
c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione,
qualita' delle strutture e livello tecnologico delle
attrezzature;
d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita'
di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta
negli ultimi tre anni, ovvero del contributo
tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di
ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e
internazionale, al fine di assicurare una piu' alta
qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca
svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica
disciplina assegnata;
f) dimostrata capacita' di inserirsi in rete con
Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di
collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
g) dimostrata capacita' di attrarre finanziamenti
pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di qualita' dei servizi secondo
procedure internazionalmente riconosciute.».
«Art. 14 (Procedimento per il riconoscimento). - 1. La
domanda di riconoscimento e' presentata dalla struttura
interessata alla regione competente per territorio,
unitamente alla documentazione comprovante la titolarita'
dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con
decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra
la domanda, nella quale devono essere indicate la sede
effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per
la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della
salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la
propria programmazione sanitaria.
2. Il Ministro della salute nomina una commissione di
valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina
oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono
l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla
nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato
sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13,
comma 3, sulla completezza della documentazione allegata
alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla
struttura interessata. La commissione puo' procedere ai
necessari sopralluoghi e valutare gli elementi cosi'
acquisiti. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere,
il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che deve
esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro
quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Il riconoscimento e' disposto con decreto del
Ministro dalla salute, previa intesa con il Presidente
della Regione interessata. L'eventuale decisione difforme
dai pareri di cui al comma 2 deve essere motivata.».
«Art. 15 (Revisione e revoca). - 1. Le Fondazioni
IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati
inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati
aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 13, nonche' la documentazione necessaria ai
fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto
di cui al comma 1 dell'articolo 14.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo'
verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni
per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli
Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di
sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero
informa la regione territorialmente competente ed assegna
all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il
Ministro della salute e la regione competente possono
immediatamente sostituire i propri designati all'interno
dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere
cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti nei
confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale
termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro
della salute, d'intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento.
3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni
IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati, riacquistano la
natura e la forma giuridica rivestite prima della
concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di
terminare i progetti di ricerca finanziati con risorse
pubbliche o, in caso di impossibilita', di restituire i
fondi non utilizzati.».



 
Art. 15
Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e
altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero
1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
«89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita' presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.
90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, (( delle infrastrutture )) e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e relative articolazioni territoriali, e' trasferito, nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma 90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia.
92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e' ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre professionalita' sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per un monte orario non inferiore all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011.
92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' assicurato l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero. (( Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, attraverso gli ambulatori SASN esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite convenzioni non onerose. ))
92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonche' gli accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni (( medico-legali )) dai decreti di cui al comma 90.
92-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.».
2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, le attivita' di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, nonche' le attivita':
a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine non animale;
c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa;
d) per le attivita' di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000.
3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente (( divisa per il numero )) di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.
(( 3-bis. In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-terdel presente articolo. All'Allegato 1 annesso al citato decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e' abrogato.
3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, le parole: «non oltreil 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 89, 90, 91
e 92, della citata legge n. 183 del 2011, come modificati
dalla presente legge:
«89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al
personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto
soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della
salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di
quelle relative alla certificazione delle competenze in
materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica
a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento
di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle
visite effettuate dagli Istituti medico-legali
dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita' presso
gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
(USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di
competenza dei predetti Istituti medico-legali
dell'Aeronautica militare.
90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del
trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le
risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui
ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del
trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle
prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche',
di concerto anche con il Ministro della difesa, le
modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli
Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La
decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e'
contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse,
finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza
e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente
l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
91. Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo
in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al
personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e
relative articolazioni territoriali, e' trasferito,
nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il
riconoscimento del servizio prestato ed applicando il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nei contratti collettivi vigenti per il personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di
corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma
90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento
economico fondamentale e accessorio in godimento alla data
di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti
nella nuova posizione di inquadramento, la relativa
differenza e' conservata dagli interessati come assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del
trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della
salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto
delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in
materia.
92. I rapporti con il personale ambulatoriale
infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono
disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali
di durata triennale stipulati dalla Struttura
interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli
accordi collettivi della medicina specialistica
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e'
ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre
professionalita' sanitarie. Il predetto personale mantiene
i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici
fiduciari titolari di incarico nell'ambito della
convenzione di medicina generale rimangono disciplinati
dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per gli
assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo
anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale
previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo
riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale,
le regioni assicurano un incarico nell'ambito della
medicina dei servizi per un monte orario non inferiore
all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011.».
92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
del Ministro della salute e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' assicurato l'esercizio
coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del
diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli
garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale e all'estero. Fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del
servizio adottati dalle regioni, in base ai principi
definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni
conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile,
attraverso gli ambulatori SASN esistenti e i medici
fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite
convenzioni non onerose.
92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle
risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione
civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza
sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea,
nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonche' gli
accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non
aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto
per le prestazioni medico-legali dai decreti di cui al
comma 90.
92-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio
sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte
nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il testo degli articoli 56 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320 (Regolamento di polizia veterinaria):
«Art. 56. - Le pelli secche o salate secche, le budella
e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie,
le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le
lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso
industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da
qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di
certificati di origine e di sanita', previo favorevole
controllo sanitario.
Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono
ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purche'
scortate da certificati di origine e di sanita' portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o a cio' delegato
dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a
salagione ad umido per almeno 30 giorni.
Sono altresi' ammessi all'importazione da qualunque
provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine
di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purche'
abbiano subito un trattamento di sterilizzazione
riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi
veterinaria. Il trattamento subito deve risultare da
certificati di origine e di sanita' rilasciati nei modi
sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di
sterilizzazione il certificato e' richiesto soltanto se non
sono allo stato di secchezza.».
«Art. 57. - Sono ammessi all'importazione, purche'
provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti
o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonche'
le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi.
Detti prodotti devono essere scortati da certificati di
origine e di sanita' portanti l'attestazione di un
veterinario di Stato o a cio' delegato dallo Stato che
provengono da animali indenni da malattie infettive e
diffusive.
Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza
obbligo di certificato di origine e di sanita', purche' da
altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi
per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle
navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una
dichiarazione del comandante della nave attestante che
provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i
quali non sono in vigore divieti o limitazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 (Attuazione della
direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione
dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi
terzi):
«Art. 16 (Esclusioni dai controlli). - 1. Sono esclusi
dalle modalita' di controllo previste dagli articoli da 3 a
15, i prodotti:
a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e
destinati al loro consumo personale, a condizione che la
quantita' trasportata non superi quella stabilita, in
attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del
Ministero della sanita' e provengano da un Paese terzo o da
una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede
comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le
importazioni;
b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a
condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi
carattere commerciale, la quantita' spedita non superi
quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie,
con provvedimento del Ministero della sanita' e provengano
da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo che
figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in
provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;
c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento
dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non
vengano introdotti in uno dei territori elencati
nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di
cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; e' tuttavia
possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono
trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che
effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo
stesso porto e sotto vigilanza doganale;
d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente
ermetico con valore F° pari o superiore a 3,00, a
condizione che la quantita' non superi quella definita in
sede comunitaria, e sono:
1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori
e destinati al loro consumo personale;
2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati,
purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi
carattere commerciale;
e) sotto forma di campioni commerciali nonche' quelli
introdotti al fine di esposizione, a condizione che non
siano destinati ad essere commercializzati, siano stati
preventivamente autorizzati dal Ministero della sanita' e
non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i
quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
inoltre, al termine dell'esposizione, ai prodotti a cio'
destinati si applica quanto previsto alla lettera f), n.
2);
f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma
restando la vigilanza del competente servizio veterinario a
che:
1) non siano destinati all'alimentazione umana, ne'
ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti
nel territorio nazionale;
2) siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad
eccezione dei quantitativi utilizzati per le analisi,
distrutti o rispediti nel rispetto di adeguate garanzie
sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario.
2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere b), e c), comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e
successive modifiche, in materia di carni fresche e
prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.
3. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o
trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico
del detentore o altro soggetto responsabile della merce.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse):
«Art. 17. - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di
cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata
con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un
consigliere di Stato e costituita da un membro del
Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario
dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non
inferiore al 6°.
Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei medici chirurghi, un ispettore generale
medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei veterinari, un ispettore generale
veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei farmacisti, un ispettore generale per il
servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la
professione delle ostetriche, un ispettore generale medico
e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la
professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma
precedente sono designati dai Comitati centrali delle
rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono
avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto
personale in servizio presso l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di
non meno di cinque membri della Commissione, compreso il
presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla
stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui
e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie,
intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa
categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli
affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facolta' di convocare la Commissione
centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento,
oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la
presenza di non meno di 18 membri della Commissione,
compreso il presidente, ed ogni professione deve essere
rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla
rispettiva categoria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, della
citata legge n. 183 del 2010:
«Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute). -
(Omissis).
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si procede al riordino degli organi
collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o
con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi
dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche
mediante la loro eventuale unificazione, a quelle
strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni
riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 132 (Proroga di termini in materia
sanitaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui
all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2012.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
inderogabilmente non oltre il 30 aprile 2013, sono
prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi
operanti presso il Ministero della salute di cui
all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della
salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la
composizione, senza accrescere il numero dei componenti.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti
salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa
vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio
superiore di sanita', nominando il presidente e i
componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al
numero di quaranta.
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente: «5.1. Limitatamente agli
esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al
comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e
comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica
disciplina riguardante la responsabilita' civile e le
relative condizioni assicurative degli esercenti le
professioni sanitarie.».



 
(( Art. 15 bis
Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato- regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici».
2. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significativita' statistica e della eterogeneita' dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu' piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma, nonche'» sono inserite le seguenti: «, in sua assenza,»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;». ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 13,
lettera d), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - Al fine di razionalizzare le risorse in
ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa
per acquisto di beni e servizi:
(Omissis).
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilita'
amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla
presente lettera costituisce adempimento ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12, dell'Intesa Stato-
regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base
dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici;».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 e'
incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il
2012 ed e' ulteriormente incrementato dell'1,4% per il
2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e
le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile
2012, sono indicate le modalita' per il raggiungimento
dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il
predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e
2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio
sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni
in materia di spesa per il personale di cui all'articolo
16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa
sanitaria:
a) nelle more del perfezionamento delle attivita'
concernenti la determinazione annuale di costi
standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita' delle Centrali regionali per gli
acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio
2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione
dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli
eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai
sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni
di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi
medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni
e dei servizi sanitari e non sanitari individuati
dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a
carico del Servizio sanitario nazionale. Per prezzo di
riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si
intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero
il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi
rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi
sulla base della significativita' statistica e della
eterogeneita' dei beni e dei servizi riscontrate dal
predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu' piccolo
quanto maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene o del
servizio. Il prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre
rilevazioni. Cio', al fine di mettere a disposizione delle
regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e
razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le
misure necessarie a garantire il conseguimento degli
obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni
sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora
sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente
comma, nonche' ,in sua assenza, sulla base delle analisi
effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche
grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari
corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei
prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre
ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che
cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso
di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla
trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere
dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e
cio' in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini
della presente lettera per differenze significative dei
prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento
rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati
della prima applicazione della presente disposizione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente
disposizione e' effettuata dalla medesima Agenzia di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, relativamente a parametri di qualita', di
standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle
more della predetta individuazione resta ferma
l'individuazione di dispositivi medici eventualmente gia'
operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie
che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle
more dell'espletamento delle gare indette in sede
centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie mediante gare di appalto o forniture;
a-bis) in fase di prima applicazione nonche' la
determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla
lettera a) e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle
stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi
di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici;».



 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato 1
( Articolo 8, comma 15)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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