Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 ottobre 2012 |
Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "ECEPA - Ente di certificazione dei prodotti agroalimentari", in Piacenza nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialita' tradizionali garantite. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialita' tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformita' della stessa; Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento; Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 075 B Rev. 04 del 26 ottobre 2004, modificato il 20 gennaio 2011, con scadenza il 25 ottobre 2012 rilasciato dall'Ente di accreditamento Accredia; Considerato che ai sensi del Regolamento RG01 Rev. 02 di Accredia i certificati scaduti possono essere prorogati oltre la data di scadenza e fino alla data della prima riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento successiva alla scadenza stessa; Ritenuto pertanto che l'accreditamento alla norma EN 45011 di «ECEPA - Ente di certificazione dei prodotti agroalimentari» e' tuttora valido; Visto l'art. 2 del decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca della autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari; Visto l' «Allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo «ECEPA»; Considerato che la documentazione di sistema di «ECEPA» e' risultata conforme alla normativa vigente; Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 31 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1
1. E' confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione dei prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificita' (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; |
| Art. 2
2. L'organismo «ECEPA» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa. |
| Art. 3
3. L' iscrizione ha validita' tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo «ECEPA» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2012
Il direttore generale: La Torre |
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