Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197 |
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma 6, a norma del quale la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti, rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di eta' previsti per l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Atteso che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta' che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del servizio non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche; Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 10 maggio 2012; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Limiti di eta'
1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni. 2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta': a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3; d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici. 3. Non e' soggetta a limiti massimi di eta' la partecipazione ai concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vice direttore e di vice ispettore antincendio, e' fissato in trentasette anni il limite di eta' per la partecipazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005. - La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario. - L'art. 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997 e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - (Omissis). 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.». - Il decreto del Ministro dell'interno 30 dicembre 1998, n. 505 (Regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28 e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1999, n. 41. - Il decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1999, n. 187 (Regolamento recante norme per la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999, n. 144. - Il decreto del Ministro dell'interno 29 ottobre 2004, n. 296 (Regolamento recante la disciplina del limite di eta' per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di direttore antincendi, area funzionale C, posizione economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2004, n. 292. - Si riporta il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». «Art. 22 (Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione). - 1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.». «Art. 41 (Accesso al ruolo dei direttivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.». «Art. 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.». «Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.». «Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita'; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 86, comma 2. 4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. 5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa. 6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali. 8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento. 9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.». «Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.». «Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico). - 1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'art. 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso. 3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.». «Art. 119 (Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.». «Art. 126 (Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale. 4. Nel concorso il venti per cento dei posti e' riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, e' il seguente: «Art. 12 (Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui). - (Omissis). 2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.». - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente: «Art. 21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue: a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito; b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d).». - Per il testo degli articoli 41, 53, 62, 119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Disposizioni particolari
1. Restano fermi, per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi, i limiti di eta' stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da successive specifiche disposizioni normative. 2. Restano altresi' fermi, per il reclutamento del personale della banda musicale, le disposizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive specifiche disposizioni normative. 3. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, e 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni. 4. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche di operatore, operatore tecnico, vice collaboratore amministrativo-contabile e vice collaboratore tecnico-informatico, previste dagli articoli 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di eta' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del presente regolamento. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 145, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente: «Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis). 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c); b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse;». - Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' il seguente: «Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.». - Il testo dell'art. 148 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente: «Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.». - Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 21, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente: «Art. 21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - (Omissis). 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.». - Per il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente: «Art. 97 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili). - (Omissis). 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 98, comma 4. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.». «Art. 108 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici). - (Omissis). 5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 109, comma 4. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.».
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| Art. 3 Abrogazioni
1. Sono abrogati i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, 29 ottobre 2004, n. 296, e ogni altra disposizione normativa riferita espressamente ai limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 ottobre 2012
Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2012 Registro n. 7 Interno, foglio n. 128
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al citato decreto del Ministro dell'interno n. 505 del 1998, ai decreti del Ministro dell'interno n. 187 del 1999 e n. 296 del 2004, abrogati dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.
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