Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e in particolare l'articolo 3, comma 6, a norma del quale la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Visti i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, e 29 ottobre 2004, n. 296, disciplinanti, rispettivamente, nel pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i limiti di eta' previsti per l'accesso ai profili professionali di vigile del fuoco, di ispettore antincendio e di direttore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Atteso che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto negli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta' che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del servizio non solo per il personale che espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 10 maggio 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la nota del 31 luglio 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Limiti di eta'

1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato in diciotto anni.
2. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':
a) trenta anni per il concorso a vigile del fuoco, salvo il limite di trentasette anni, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) trenta anni per il concorso a vice ispettore antincendio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i candidati appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
c) trentacinque anni per i concorsi a vice direttore, vice direttore medico e vice direttore ginnico-sportivo, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) quarantacinque anni per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.
3. Non e' soggetta a limiti massimi di eta' la partecipazione ai concorsi a vice direttore, a vice direttore medico, a vice direttore ginnico-sportivo, a funzionario amministrativo contabile vice direttore e a funzionario tecnico informatico vice direttore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario delle riserve del venti per cento dei posti, di cui agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4, 62, comma 4, 119, comma 4, e 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Nei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di vice direttore e di vice ispettore antincendio, e' fissato in trentasette anni il limite di eta' per la partecipazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
supplemento ordinario.
- L'art. 3, comma 6, della citata legge n. 127 del 1997
e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi). - (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 30 dicembre
1998, n. 505 (Regolamento concernente la disciplina
relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di
vigile dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28
e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 febbraio 1999, n. 41.
- Il decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1999,
n. 187 (Regolamento recante norme per la disciplina
relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di
ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco), abrogato dal presente
regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
giugno 1999, n. 144.
- Il decreto del Ministro dell'interno 29 ottobre 2004,
n. 296 (Regolamento recante la disciplina del limite di
eta' per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di
direttore antincendi, area funzionale C, posizione
economica C2, del settore operativo del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco), abrogato dal presente regolamento, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2004, n.
292.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 22, 41, 53, 62,
88, 98, 109, 119 e 126 del citato decreto legislativo n.
217 del 2005:
«Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei
concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
512 del 1996 opera in favore del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di
indizione del bando di concorso, sia iscritto negli
appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi vigili del
fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti
giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 3.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
la composizione della commissione esaminatrice e le
modalita' di formazione della graduatoria finale.».
«Art. 22 (Nomina a vice ispettore antincendi per
concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di
preferenza e casi di esclusione). - 1. L'assunzione dei
vice ispettori antincendi di cui all'art. 21, comma 1,
lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) altri requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili,
gli istituti giuridici ed economici previsti per il
personale in prova.».
«Art. 41 (Accesso al ruolo dei direttivi). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
avviene mediante pubblico concorso per esami, con facolta'
di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura,
fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
abilitazione all'esercizio della professione. In relazione
a particolari esigenze dell'amministrazione, puo' essere
richiesto nel bando di concorso anche il possesso di
diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in
sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i
titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della
laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei
requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando
di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di
effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di
frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con
qualifica inferiore a ispettore antincendi e' richiesta
un'anzianita' di servizio di almeno sette anni alla data
del bando di indizione del concorso. E' ammesso a fruire
della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.».
«Art. 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da
forme di preselezione, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta
salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al
relativo albo. In relazione a particolari esigenze
dell'amministrazione, puo' essere richiesto nel bando di
concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di
attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente
prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative
disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria
finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione
e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice
direttori medici in prova.».
«Art. 62 (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di
applicazione del regolamento concernente l'autonomia
didattica degli atenei adottato con decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea
specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' i diplomi di
laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi
equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle
relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria
finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione
e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali
prescritti, con un'anzianita' di servizio effettivo di
almeno sette anni alla data del bando di indizione del
concorso. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati vice
direttori ginnico-sportivi in prova.».
«Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e
di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i
cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
attivita';
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore
di attivita', la determinazione e le modalita' di
svolgimento delle prove di esame e i programmi sono
stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto
delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
86, comma 2.
4. I candidati sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
territorialmente competenti.
5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le
mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione
comparativa.
6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od
operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita'
istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.
8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al
servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata
di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la
quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione
del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui
hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a
ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su
motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o
del comando cui sono applicati.».
«Art. 98 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
amministrativo-contabile). - 1. L'assunzione dei vice
collaboratori amministrativo-contabili di cui all'art. 97,
comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
«Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
tecnico-informatico). - 1. L'assunzione dei vice
collaboratori tecnico-informatici di cui all'art. 108,
comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al
comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al
concorso.
3. A parita' di merito l'appartenenza al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di
preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali
previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati vice
collaboratori tecnico-informatici in prova.».
«Art. 119 (Accesso al ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori avviene mediante
pubblico concorso per esami, con facolta' di far precedere
le prove di esame da una prova preliminare di carattere
generale, mediante idonei test, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto
ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad
indirizzo giuridico ed economico prescritte per
l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate
secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al
concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo
giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo
adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di
servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
di indizione del concorso. E' ammesso a fruire della
riserva il personale che, nel triennio precedente, non
abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari
amministrativo-contabili vice direttori in prova.».
«Art. 126 (Accesso al ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori). - 1. L'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei funzionari
tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico
concorso per esami, con facolta' di far precedere le prove
di esame da una prova preliminare di carattere generale,
mediante idonei test, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto
ministeriale di cui al comma 2;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate
le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e
informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui
al comma 1, individuate secondo le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai
fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea
specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati
in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ovvero secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale
preselezione per la partecipazione al concorso di cui al
comma 1, le modalita' di svolgimento del concorso medesimo,
le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non
inferiore a due, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria
finale.
4. Nel concorso il venti per cento dei posti e'
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianita' di
servizio di almeno sette anni alla data del bando di
indizione del concorso. E' ammesso a fruire della riserva
il personale che, nel triennio precedente, non abbia
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per
mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari
tecnico-informatici vice direttori in prova.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge 10 agosto
2000, n. 246, e' il seguente:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di vigili volontari
discontinui). - (Omissis).
2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per
l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda
individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al
comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno un anno
ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.».
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 21, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente:
«Art. 21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1. La
nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si
consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante pubblico concorso, per esami,
consistenti in una prova scritta e un colloquio, con
facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto
dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto
titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di
eta'. I posti riservati non coperti sono conferiti agli
altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di
merito;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, per titoli di
servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in
possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del
titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d).».
- Per il testo degli articoli 41, 53, 62, 119 e 126 del
citato decreto legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 2
Disposizioni particolari

1. Restano fermi, per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi, i limiti di eta' stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da successive specifiche disposizioni normative.
2. Restano altresi' fermi, per il reclutamento del personale della banda musicale, le disposizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive specifiche disposizioni normative.
3. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio, previste dagli articoli 5, commi 5 e 6, e 21, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.
4. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche di operatore, operatore tecnico, vice collaboratore amministrativo-contabile e vice collaboratore tecnico-informatico, previste dagli articoli 88, commi 6 e 7, 97, commi 5 e 6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di eta' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del presente regolamento. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 145, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente:
«Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - (Omissis).
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco
in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti
dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e
c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e
quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei
singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi
ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle
discipline stesse;».
- Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n.
183, e' il seguente:
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo
di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'.».
- Il testo dell'art. 148 del citato decreto legislativo
n. 217 del 2005 e' il seguente:
«Art. 148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del
personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
la sopravvenuta inidoneita' del personale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I
riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si
intendono effettuati, rispettivamente, alla qualita' di
orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 21, commi 5 e 6, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005 e' il seguente:
«Art. 21 (Nomina a vice ispettore antincendi). -
(Omissis).
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice
ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'art. 23, il coniuge e i figli
superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite,
degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.».
- Per il testo dell'art. 88 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005 si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 97, commi 5 e 6, e
108, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 217 del
2005 e' il seguente:
«Art. 97 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori amministrativo-contabili). - (Omissis).
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori amministrativo-contabili in prova,
nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98,
comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.
98, comma 4.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi',
al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.».
«Art. 108 (Accesso al ruolo dei collaboratori e dei
sostituti direttori tecnico-informatici). - (Omissis).
5. Possono essere nominati, a domanda, vice
collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito
delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art.
109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 109, comma 4.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al
fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite
o lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali.».



 
Art. 3
Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti ministeriali 30 dicembre 1998, n. 505, 20 maggio 1999, n. 187, 29 ottobre 2004, n. 296, e ogni altra disposizione normativa riferita espressamente ai limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e soggetto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 2012

Il Ministro: Cancellieri

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2012 Registro n. 7 Interno, foglio n. 128



Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al citato decreto del Ministro
dell'interno n. 505 del 1998, ai decreti del Ministro
dell'interno n. 187 del 1999 e n. 296 del 2004, abrogati
dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.



 
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