Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 novembre 2012 |
Modifica del decreto 21 dicembre 2010 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di Tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, e l'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che individuano le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente; Visti il comma 15 dell'art.14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita' di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza; Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela; Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonche' per l'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ritenuto opportuno modificare il decreto 21 dicembre 2010, semplificando ulteriormente la procedura per il rilascio delle tessere di riconoscimento e mantenendo comunque invariata l'uniformita' delle stesse tessere per lo svolgimento della suddetta attivita' di vigilanza;
Decreta:
Art. 1 Riconoscimento degli agenti vigilatori e attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 e dell'art. 17, comma 5 del decreto legislativo n. 61/2010, l'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio e' svolto da agenti vigilatori, ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente. 2. Le modalita' per richiedere il riconoscimento degli agenti vigilatori e l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela, nonche' il rilascio delle apposite tessere di riconoscimento e' disciplinata dal presente decreto. |
| Art. 2 Domanda per il riconoscimento di agente vigilatore e domanda per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza 1. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca - apposita domanda per il riconoscimento dei propri agenti vigilatori e per l'eventuale conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai propri agenti vigilatori. Alla domanda dovra' essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell'agente vigilatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e due fotografie formato tessera, di cui una autenticata, dell'agente vigilatore. 2. Sono requisiti soggettivi, il cui possesso da parte dell'agente vigilatore e' condizione propedeutica per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza: a) la maggiore eta'; b) il diploma di scuola media inferiore; c) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo; d) non essere sottoposto a misura di prevenzione; e) godimento dei diritti civili e politici. |
| Art. 3 Esame della domanda e rilascio della tessera
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, a comunicare al consorzio di tutela richiedente la conformita' o meno della domanda alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero la necessita' di eventuali integrazioni alla domanda trasmessa. 2. In caso di conformita' della domanda di agente vigilatore alle richieste di cui al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stampa la tessera di riconoscimento dell'agente vigilatore, conforme all'allegato 1 al presente decreto. 3. In caso di domanda per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, valutata la conformita' della domanda stessa alle richieste di cui al presente decreto, provvede a trasmettere all'ufficio territoriale del Governo, competente al rilascio del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica. 4. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria espletata dall'ufficio territoriale del Governo competente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stampa la tessera di riconoscimento di agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, conforme all'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 4 Esercizio dell'attivita' di vigilanza
1. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 o dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 possono stipulare fra loro convenzioni al fine di istituire un regime congiunto di svolgimento dell'attivita' di vigilanza sui singoli prodotti di riferimento anche al fine dell'accertamento, da parte degli agenti vigilatori o da parte degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle violazioni di rispettiva competenza. 2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 devono essere notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data della stipula. |
| Art. 5 Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti di pubblica sicurezza
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera' con decreto ad istituire un albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza. 2. L'albo di cui al precedente comma 1 conterra' anche le convenzioni di cui al precedente art. 4. 3. Il tesserino di riconoscimento di cui al precedente art. 3 e' soggetto a rinnovo triennale, previa apposita richiesta di conferma da parte del consorzio di tutela. |
| Art. 6 Revoca della qualifica di agenti pubblica sicurezza
1. Gli agenti vigilatori dei consorzi decadono dal proprio ufficio e perdono contestualmente la qualifica di agenti di pubblica sicurezza all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro. 2. L'attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2, comma 2, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio ovvero quando e' adottato nei confronti dell'interessato un provvedimento restrittivo della liberta' personale. 3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il consorzio richiedente dovra' comunicare, entro cinque giorni lavorativi, il verificarsi di tali condizioni al Ministero e dovra' contestualmente trasmettere al Ministero la tessera dell'agente vigilatore. Il Ministero provvedera' all'aggiornamento dell'albo nazionale di cui al precedente art. 5. |
| Art. 7 Disposizioni transitorie
1. Le tessere rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimarranno validi per il periodo necessario alla sostituzione con le nuove tessere che verranno rilasciati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. La sostituzione delle tessere di riconoscimento non presuppone in capo ai soggetti coinvolti un nuovo riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, ne' una nuova attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per tale motivo, non dovra' essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo. Tale sostituzione riguarda esclusivamente il supporto cartaceo del tesserino al fine di adeguarlo al modello predisposto dall'amministrazione pubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 6 novembre 2012
Il capo dipartimento: Serino |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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