Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 novembre 2012 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, ventiseiesima e ventisettesima tranche. |
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II del Dipartimento del Tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2012 n. 182, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 74.305 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e 13 ottobre 2010, 13 aprile e 12 luglio 2011, 6 aprile e 11 luglio 2012, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime venticinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiseiesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della trentottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della trentottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. Le prime nove cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. |
| Art. 2
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 novembre 2012, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni: «Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione». Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 3
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti». |
| Art. 4
Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta. L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti. |
| Art. 5
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della ventisettesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro piu' vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro. Tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiseiesima tranche e verra' ripartita con le modalita' di seguito indicate. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.» Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 novembre 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sara' uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio; per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», sara' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale. |
| Art. 6
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 novembre 2012. A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. |
| Art. 7
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2023, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 12 novembre 2012
Il direttore: Cannata |
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