Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l'articolo 4 come modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', come convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le modalita' applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di governo e orientamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete .
L'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'), convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e' il
seguente:
"Art. 62. Disciplina delle relazioni commerciali in
materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei
prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli
conclusi con il consumatore finale, sono stipulati
obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di
nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del
prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di
pagamento. I contratti devono essere informati a principi
di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni
forniti. La nullita' del contratto puo' anche essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici,
ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione
dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni
di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei
contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da
parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto
degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni
commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale
sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso
delle relazioni commerciali che caratterizzano le
condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e
per tutte le altre merci entro il termine di sessanta
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo
giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli
interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali
ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono
i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari
preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta
giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi,
comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in
involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi
per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00.
L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento
al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente,
ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli
obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00.
La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento
al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i
divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della
sanzione viene determinata in ragione del fatturato
dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato
e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle
presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi
previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A
tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo
della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento
delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su
segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le
attivita' di cui al presente comma sono svolte con le
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza
e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per
finanziare iniziative di informazione in materia alimentare
a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di
ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito
dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche'
nello stato di previsione del Ministero per le Politiche
agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di
iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il
risarcimento del danno derivante dalle violazioni della
presente disposizione, anche ove promosse dalle
associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle
categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a
livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi'
legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione
della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' applicative delle
disposizioni del presente articolo.".
La legge 10 ottobre 1990, n.287 (Disciplina della
subfornitura nelle attivita' produttive) e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.
Si trascrive il testo dell' articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali):
"Art. 4. (Decorrenza degli interessi moratori). - 1.
Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per
il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi
decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine
legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura da parte del debitore o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle
merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in
cui il debitore riceve la fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.".
Si trascrive il testo degli articoli 7 e 12, comma 3,
della "Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali":
"Art. 7. (Clausole contrattuali e prassi inique) - 1.
Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o
una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al
tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi
di recupero non possa essere fatta valere oppure dia
diritto a un risarcimento del danno qualora risulti
gravemente iniqua per il creditore.
Per determinare se una clausola contrattuale o una
prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del
primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del
caso, tra cui:
a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi
commerciale, in contrasto con il principio della buona fede
e della correttezza;
b) la natura del prodotto o del servizio; e
c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per
derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di
pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo
4, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 4, e
all'articolo 4, paragrafo 6, o all'importo forfettario di
cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o
una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora
e' considerata gravemente iniqua.
3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola
contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i
costi di recupero di cui all'articolo 6 sia gravemente
iniqua.
4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei
creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed
idonei per impedire il continuo ricorso a clausole
contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del
paragrafo1.
5. I mezzi di cui al paragrafo 4 comprendono
disposizioni che consentono che organizzazioni
ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle
imprese o titolari di un legittimo interesse a
rappresentare le imprese agiscano a norma della
legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorita'
giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti
qualora le clausole contrattuali o le prassi siano
gravemente inique ai sensi del paragrafo 1, in modo che
possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per
impedire il ricorso continuo a tali clausole."
"Art. 12. (Recepimento)
(Omissis).
3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o
adottare disposizioni piu' favorevoli al creditore di
quelle necessarie per conformarsi alla presente
direttiva.".
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102
(Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera e) , della legge 7 marzo
2003, n. 38) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005,
n. 137.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del regolamento
(CE) n. 593/2008 del Palamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali:
"Art. 9. (Norme di applicazione necessaria)
1. Le norme di applicazione necessaria sono
disposizioni il cui rispetto e' ritenuto cruciale da un
paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici,
quali la sua organizzazione politica,sociale o economica,
al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni
che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia
la legge applicabile al contratto secondo il presente
regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano
all'applicazione delle norme di applicazione necessaria
della legge del foro.
3. Puo' essere data efficacia anche alle norme di
applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi
derivanti dal contratto devono essere o sono stati
eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione
necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto.
Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
tenere conto della loro natura e della loro finalita'
nonche' delle conseguenze derivanti dal fatto che siano
applicate, o meno.".
Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
"2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.".
Il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102
(Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo
2003, n.38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005,
n. 137.
Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto
della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96 ):
"Art. 4. (Imprenditore ittico) - 1. E' imprenditore
ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercita, professionalmente ed in forma singola, associata
o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui
all'articolo 2 e le relative attivita' connesse.
2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le
cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi
quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi
diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi'
imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma
singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3.
4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge
di settore, all'imprenditore ittico si applicano le
disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.
5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4,
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce
a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le
previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n.
142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione.".
Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto-legge
n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all'articolo 62, comma 4. La durabilita' del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
d) consumatore finale: e' la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprieta' di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana;
f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
g) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
- per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno;
h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potra' individuare le modalita' di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f);
l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
"Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" :
"3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del regolamento (
CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2002:
"Art. 2. (Definizione di «alimento») Ai fini del
presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto
alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si
prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
esseri umani.
Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e
qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione,
preparazione o trattamento.
Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono
essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della
direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle
direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.
Non sono compresi:
a) i mangimi;
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per
l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
c) i vegetali prima della raccolta;
d) i medicinali ai sensi delle direttive del
Consiglio 65/ 65/CEE (1) e 92/73/CEE (2);
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE
del Consiglio (3);
f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della
direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4);
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli
stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni
Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
h) residui e contaminanti.".
Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto legge
n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n.102 del 2005:
"Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende
per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati
nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n.
2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003,
e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto
comunitario;
b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una
organizzazione dei produttori che conferiscono a
quest'ultima la propria produzione affinche' venga da essa
commercializzata;
c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui
all'articolo 2;
d) «organizzazioni di imprese di trasformazione,
distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di
imprese della trasformazione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a),
che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere
di impegnarle per la stipula di contratti quadro;
e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi
dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera
e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;
f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi
e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti
di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu' prodotti
agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di
praticare un prezzo determinato, la produzione, la
trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione
dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali
che le parti si impegnano a rispettare;
g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali
(contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura)
aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali
tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e
commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un
contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca di
fornitura e di accettazione delle relative condizioni e
modalita'.".
Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma uno bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449):
"1-bis. Possono costituire un'Organizzazione
interprofessionale gli organismi maggiormente
rappresentativi a livello nazionale nei settori della
produzione, della trasformazione, del commercio e della
distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono
considerati rappresentativi a livello nazionale gli
organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro.".



 
Art. 3

Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e
alimentari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volonta' delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonche' le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".
5. La superfluita' della sottoscrizione puo' affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilita' del documento scritto ad un determinato soggetto.
6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.



Note all'art. 3:
Il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n.174
(Regolamento per il funzionamento del sistema telematico
delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 13 maggio 2006, n. 110.



 
Art. 4
Pratiche commerciali sleali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.
3. Configura, altresi', una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potra' essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.



Note all'art. 4:
Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto-legge
n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Termini di pagamento e fatturazione

1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalita' di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all'articolo 62 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura e' validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.



Note all'art. 5:
Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto legge
n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 18
febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria,
di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di
revisione generale del catasto):
"Art. 22. (Termine per il pagamento dei corrispettivi
relativi alla cessione dei prodotti alcolici)
1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui
all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli
in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro
sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei
beni medesimi.
2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, e'
tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso
ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali,
salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in
misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In
ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i
termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi
degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
civile.".



 
Art. 6
Interessi di mora

1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. E' vietato negare il pagamento dell'intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all'adempimento della medesima.



Note all'art. 6:
Si trascrive il testo dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 231 del 2012:
"2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da'
notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della
maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel
quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.".



 
Art. 7
Funzioni dell'Autorita' Garante della Concorrenza
e del Mercato

1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalita' di pubblicazione delle decisioni.



Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto-legge
n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.
2. I contratti gia' in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 206
 
Allegato "A" - Elenco delle pratiche commerciali sleali
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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