Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"; Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive"; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l'articolo 4 come modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', come convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27; Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca le modalita' applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27: a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse; c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) . 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali . 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete . L'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e' il seguente: "Art. 62. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile. 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003. 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo.". La legge 10 ottobre 1990, n.287 (Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240. Si trascrive il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): "Art. 4. (Decorrenza degli interessi moratori). - 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.". Si trascrive il testo degli articoli 7 e 12, comma 3, della "Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali": "Art. 7. (Clausole contrattuali e prassi inique) - 1. Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui: a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; b) la natura del prodotto o del servizio; e c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 6, o all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1, una clausola contrattuale o una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora e' considerata gravemente iniqua. 3. Ai fini del paragrafo 1, si presume che una clausola contrattuale o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6 sia gravemente iniqua. 4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del paragrafo1. 5. I mezzi di cui al paragrafo 4 comprendono disposizioni che consentono che organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano a norma della legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorita' giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique ai sensi del paragrafo 1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole." "Art. 12. (Recepimento) (Omissis). 3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni piu' favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.". Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) , della legge 7 marzo 2003, n. 38) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 137.
Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Palamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: "Art. 9. (Norme di applicazione necessaria) 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto e' ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica,sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. 3. Puo' essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalita' nonche' delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.". Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57): "2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.". Il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n.38), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 137. Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96 ): "Art. 4. (Imprenditore ittico) - 1. E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attivita' connesse. 2. Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3. 4. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. 5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.". Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002; c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all'articolo 62, comma 4. La durabilita' del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore; d) consumatore finale: e' la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprieta' di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana; f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; g) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato: - per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; - per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno; h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge; i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potra' individuare le modalita' di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f); l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" : "3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I.". Si riporta il testo dell'articolo 2 del regolamento ( CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002: "Art. 2. (Definizione di «alimento») Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/ 65/CEE (1) e 92/73/CEE (2); e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3); f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4); g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti.". Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n.102 del 2005: "Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario; b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinche' venga da essa commercializzata; c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2; d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro; e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu' prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalita'.". Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma uno bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): "1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.".
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| Art. 3
Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volonta' delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b). 2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: a) contratti di cessione dei prodotti; b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. 3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. 4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonche' le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.". 5. La superfluita' della sottoscrizione puo' affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilita' del documento scritto ad un determinato soggetto. 6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.
Note all'art. 3: Il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n.174 (Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2006, n. 110.
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| Art. 4 Pratiche commerciali sleali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nell'ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. 3. Configura, altresi', una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potra' essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.
Note all'art. 4: Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5 Termini di pagamento e fatturazione
1. I termini di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalita' di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. 3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all'articolo 62 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la data di ricevimento della fattura e' validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. 4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 5. Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.
Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto): "Art. 22. (Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici) 1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. 2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, e' tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.".
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| Art. 6 Interessi di mora
1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2. E' vietato negare il pagamento dell'intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all'adempimento della medesima.
Note all'art. 6: Si trascrive il testo dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231 del 2012: "2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.".
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| Art. 7 Funzioni dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato
1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio regolamento disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalita' di pubblicazione delle decisioni.
Note all'art. 7: Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 8 Entrata in vigore
1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. 2. I contratti gia' in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 ottobre 2012
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania Il Ministro dello sviluppo economico Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 206 |
| Allegato "A" - Elenco delle pratiche commerciali sleali Parte di provvedimento in formato grafico
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