Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 ottobre 2012
Recepimento della direttiva 2012/9/UE della Commissione, relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti di tabacco.


IL MINISTRO

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;
Visto, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, della citata Direttiva che stabilisce che la Commissione europea provvede all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute di cui all'allegato I della stessa Direttiva;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante: "Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco", e in particolare l'art. 6, comma 2, lettera b);
Vista la Direttiva 2012/9/UE della Commissione europea del 7 marzo 2012 che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", che prevede che alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie;
Considerate le nuove conoscenze scientifiche sugli effetti del consumo di tabacco e sui principi che devono guidare un'efficace etichettatura del tabacco;
Considerato che le Linee guida per l'imballaggio e l'etichettatura del tabacco, adottate nel novembre 2008 dalla III Conferenza delle parti della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, raccomandano di riesaminare e aggiornare periodicamente le norme di imballaggio e d'etichettatura dei prodotti del tabacco in base alle nuove conoscenze;

Decreta:

Art. 1

1. Le avvertenze supplementari di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 sono sostituite dalle seguenti:
1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni;
2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola;
3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni;
4) Il fumo causa attacchi cardiaci;
5) Il fumo causa ictus e disabilita';
6) Il fumo ostruisce le tue arterie;
7) Il fumo aumenta il rischio di cecita';
8) Il fumo e' dannoso per i tuoi denti e le tue gengive;
9) Il fumo puo' uccidere il bimbo nel grembo materno;
10) Il tuo fumo puo' nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici;
11) I figli dei fumatori hanno piu' probabilita' di cominciare a fumare;
12) Smetti di fumare - Vivi per i tuoi cari
(da completare, a rotazione, con l'inserimento dei seguenti riferimenti: "Telefono verde contro il fumo: 800 554088 - Istituto Superiore di Sanita'"; "Ministero della salute: www.salute.gov.it");
13) Il fumo riduce la fertilita';
14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza.
 
Art. 2

1. Le sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono ancora essere immesse al consumo fino al 28 marzo 2014 e commercializzate fino al 28 marzo 2016.
2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere immessi al consumo fino al 28 marzo 2014 e commercializzati fino al 28 marzo 2016.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soli prodotti che risultino gia' iscritti nella tariffa di vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Ministro: Balduzzi
 
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