Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata tramite la Regione Piemonte dal Consorzio tutela del Gavi, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini D.O.P. ed I.G.P., di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 30 ottobre 2012 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GAVI» O «CORTESE
DI GAVI».

L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», da ultimo modificato con decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, limitatamente alle tipologie Spumante e Riserva Spumante Metodo Classico, e' modificato come segue:
Tipologia spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti del tenore di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
Tipologia Riserva Spumante metodo classico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore: dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, nel rispetto dei limiti del tenore di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
 
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