Gazzetta n. 276 del 26 novembre 2012 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore elicotteristico. (Delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012). Pos. 238/12.


LA COMMISSIONE

Nella seduta del 5 novembre 2012, su proposta dell'Avv. Prof. Nunzio Pinelli, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera.
(Omissis).

----------

Delibera n. 12/461 Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, nel settore elicotteristico
Definizioni:
AIB: servizio Anti-Incendio Boschivo a mezzo elicottero;
Bacino d'utenza: Regione, Provincia Autonoma;
Base diurna: base il cui orario di attivita' e' compreso fra l'alba e il tramonto, secondo le effemeridi;
Base H24: base il cui orario di attivita' e' continuo nelle 24 ore;
Effemeridi: orari dell'alba e del tramonto del sole riportati su apposite tabelle;
HEMS: Helicopter Emergency Medical Service, ovvero servizio medico di emergenza con elicottero, svolto sull'intero territorio di un dato bacino di utenza eventualmente comprendente le isole. Laddove l'organizzazione del servizio lo preveda esso contempla anche il servizio di soccorso in montagna;
OFFSHORE: Servizio di trasporto da e per piattaforme petrolifere e/o navi al largo della costa, comprendente il servizio di emergenza e soccorso per tali installazioni.

Articolo 1

Campo di applicazione

Salvo gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Regolamentazione si applica ai piloti di elicottero, dipendenti dalle imprese esercenti servizi elicotteristici, con riguardo alle seguenti attivita':
- Servizio HEMS;
- Servizio AIB;
- Servizio OFFSHORE;
- ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.

Articolo 2

Procedure di raffreddamento e di conciliazione
A) Vertenze a carattere aziendale.
Il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro alla Direzione aziendale, specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.
Entro 5 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Direzione aziendale fissa un incontro con il soggetto collettivo richiedente per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni sindacali territoriali. Se l'azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita.
Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
La procedura prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi presso la Prefettura competente per territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive comunicazioni. La convocazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti e il tentativo di conciliazione deve, in ogni caso, esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi e a fornire all'autorita' amministrativa ogni informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. B) Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL.
1. Il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro alle Associazioni datoriali, specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.
2. Entro 5 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, le Associazioni datoriali fissano un incontro con il soggetto collettivo richiedente per l'esame della controversia. Se l'azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita.
Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
La procedura prosegue con un tentativo di conciliazione da esperirsi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive comunicazioni.
La convocazione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti e il tentativo di conciliazione deve, in ogni caso, esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all'autorita' amministrativa ogni informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione. C) Ambito di applicazione
In ogni caso, l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarita' negoziale dei soggetti collettivi partecipanti alle procedure stesse. D) Divieto di azioni unilaterali
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio.

Articolo 3

Periodi di franchigia ed esclusioni

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
- dal 15 dicembre al 6 gennaio;
- dal lunedi' precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
- le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
- dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

Articolo 4

Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o di calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, devono essere immediatamente sospesi.

Articolo 5

Preavviso e comunicazione all'utenza

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, le date di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione, nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa, con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
Il preavviso non puo' essere superiore a 45 giorni.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta pervenire, con un preavviso non inferiore a 12 giorni, dalle Organizzazioni sindacali nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese, nonche' all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
Qualora le imprese, interessate dallo sciopero nazionale, non risultino rappresentate dalle predette Associazioni datoriali, la proclamazione e' inviata, contestualmente, anche alle imprese medesime.
Le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero.

Articolo 6

Revoca e sospensione

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero deve essere comunicata almeno cinque giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di essa deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
Ove il quinto giorno antecedente lo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere anticipate al primo giorno feriale precedente.
Al riguardo, le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero.

Articolo 7

Proclamazione dello sciopero (divieto di proclamazioni plurime)

Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, puo' procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.

Articolo 8

Intervallo tra successive azioni di sciopero

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da diverse Organizzazioni sindacali - e' assicurato un intervallo di 10 giorni.
Lo stesso intervallo deve essere rispettato in caso di successione di scioperi tra il servizio ambulanze e quello delle eliambulanze e, in ogni caso, e' vietata la concomitanza di astensioni nei due predetti settori.

Articolo 9

Individuazione delle prestazioni indispensabili

I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano i servizi garantiscono, durante lo sciopero, secondo le modalita' definite al successivo articolo 10, le seguenti prestazioni indispensabili:
- per il servizio HEMS deve essere garantita, per ogni bacino d'utenza, la copertura di almeno il 50 per cento del normale livello del servizio; dovranno, in ogni caso, essere garantiti i servizi richiesti per le isole, nel caso tali utenze siano servite da una sola base residente, ovvero siano servite da una sola base dello stesso bacino di utenza; in tali casi, essa sara' esonerata dallo sciopero; deve essere garantito il servizio di soccorso alpino e gli interventi nei quali e' a rischio la vita umana; le missioni in corso prima dell'inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine;
- per il servizio AIB, deve essere garantita, per ogni bacino d'utenza, la copertura di almeno il 50 per cento del normale livello del servizio; nel caso il bacino d'utenza sia servito da una sola base, essa sara' esonerata dallo sciopero; le operazioni di spegnimento incendio richieste o iniziate prima dell'inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine;
- per il servizio Offshore, devono essere garantite le emergenze relative alla sicurezza delle persone e degli impianti sulle piattaforme petrolifere e/o navi al largo della costa; nel caso in cui lo stato del mare rilevabile dai bollettini fosse pari o superiore a forza 5, ovvero, il giorno precedente, forza 4 in aumento, deve essere garantito anche il servizio di avvicendamento del personale impiegato su dette piattaforme e/o navi.

Articolo 10

Durata e modalita' dello sciopero, mappature

10.1 Durata
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la durata di 8 ore di lavoro, per le basi operanti sul principio delle effemeridi, ovvero di 12 ore per le basi operanti h. 24 (0-24).
Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata di 24 ore continuative.
10.2 Modalita'
In caso di sciopero, l'azienda stabilira', di concerto con le rispettive Rsa/Organizzazioni sindacali, un sistema di alternanza nella copertura del servizio, individuando, ove possibile, criteri di rotazione per le basi elicotteristiche interessate allo sciopero, al fine della garanzia delle prestazioni indispensabili, di cui all'articolo 9.
Le Associazioni datoriali, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, presenteranno alla Commissione di garanzia un elenco delle basi operanti nei servizi HEMS, AIB e OFFSHORE e, ove possibile, uno schema di alternanza nel servizio (Mappatura) come specificato ai successivi punti 10.3 e 10.4, che, per ogni bacino di utenza, tenga conto dei limiti necessari a garantire le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 9.
Le stesse provvederanno, ove necessario, tenuto conto delle variazioni nel numero delle basi HEMS, AIB e OFFSHORE, ad un aggiornamento della mappatura, da trasmettere alla Commissione di garanzia per il giudizio di idoneita'.
Qualora permanessero fra le parti dei punti di disaccordo in merito alla composizione della mappatura, essi saranno rappresentati alla Commissione di garanzia, la quale si riservera' il parere finale.
10.3 Mappatura e modalita' di sciopero per basi in servizio HEMS
Le basi HEMS di ciascun bacino d'utenza sono suddivise in tre gruppi.
Il periodo di durata dello sciopero e' diviso in tre fasce orarie di durata equivalente.
Durante lo sciopero, i piloti aderenti si alterneranno nell'astensione dal lavoro, garantendo che, nel periodo nel quale i piloti delle basi appartenenti ad un gruppo sono in sciopero, le basi appartenenti agli altri gruppi siano attive e, in particolare, ve ne sia una viciniore attiva per ciascuna base in sciopero. Le basi attive suppliranno il servizio per la base in sciopero.
Nel caso il bacino di utenza disponga di una sola base munita di elicottero idoneo per il volo sul mare, tale base, durante il pertinente periodo di sciopero, garantira' i soli servizi per le isole.
10.4 Mappatura e modalita' di sciopero per basi in servizio AIB
Le basi AIB di ciascun bacino d'utenza sono suddivise in tre gruppi.
Il periodo di durata dello sciopero e' diviso in tre fasce orarie di durata equivalente.
Durante lo sciopero, i piloti aderenti si alterneranno nell'astensione dal lavoro, garantendo che, nel periodo nel quale i piloti delle basi appartenenti ad un gruppo sono in sciopero, le basi appartenenti agli altri gruppi siano attive e, in particolare, ve ne sia una viciniore attiva per ciascuna base in sciopero. Le basi attive suppliranno il servizio per la base in sciopero.
10.5 Modalita' di sciopero per basi in servizio OFFSHORE
Al fine di garantire i livelli minimi delle prestazioni definite all'articolo 9, per il servizio OFFSHORE, durante l'intero periodo di durata dello sciopero, sara' garantito il servizio di reperibilita'.

Articolo 11
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni
indispensabili

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili, previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e' quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.
In ogni caso, i lavoratori a riposo, o in ferie programmate, non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, di cui all'articolo 9, qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto, secondo criteri di rotazione.
L'impresa rende noto tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti, incaricati di dare attuazione agli adempimenti di cui alla presente Regolamentazione provvisoria.

Articolo 12

Forme alternative di azione sindacale

Con riferimento al servizio HEMS ed alle prestazioni indispensabili individuate all'articolo 9, a fronte di proclamazione di sciopero virtuale ritualmente effettuata, l'azienda, almeno sei giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente la sua adesione allo stesso.
In tal caso, il personale interessato effettuera' la normale prestazione, rinunciando alla meta' della retribuzione netta spettante per il periodo dello sciopero. L'azienda versera' l'importo corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo.
Le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno devolute a soggetti aventi finalita' benefiche o di interesse sociale individuati su accordo delle parti, o, per il caso di mancato accordo, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Per gli scioperi successivi, relativi alla stessa vertenza, a fronte della rinuncia del personale alla meta' della retribuzione netta, l'azienda versera' la corrispondente retribuzione netta maggiorata del 100%.
Le motivazioni della mancata adesione da parte dell'azienda allo sciopero virtuale proclamato saranno comunicate alla Commissione di garanzia.

Dispone
la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI e UGL TRASPORTI, alle Segreterie nazionali delle Associazioni professionali UP e IPA ed alle Associazioni datoriali Fise/Aise e Aei, la trasmissione ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone