Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202
Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, n. 63, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministero della salute del 30 dicembre 2005, n. 302 con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti e delle altre professionalita' sanitarie del Servizio sanitario nazionale, siglato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006-2007) e del successivo Accordo collettivo nazionale siglato in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008-2009);
Vista la dichiarazione congiunta, di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 63, con la quale le parti, pubblica e sindacale, si impegnavano a procedere ad una trattativa congiunta dei medici generici e specialisti con le altre professionalita' sanitarie (biologi,chimici e psicologi) per gli aspetti giuridici ed economici in occasione del successivo rinnovo contrattuale;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina prevista dai citati Accordi collettivi nazionali dei medici generici e specialisti e delle altre professionalita' sanitarie ai predetti Accordi collettivi del Servizio sanitario nazionale del 29 luglio 2009 e dell'8 luglio 2010;
Considerato che in data 14 ottobre 2010 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009;
Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2010 a quanto previsto dalla legge di stabilita' per il 2012, in data 31 gennaio 2012 il predetto accordo e' stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi comporta un onere complessivo a tutto il 2012 di € 3.128.412,34;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 35702 del 3 maggio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 34150 in data 25 luglio 2012;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi collettivi nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2012

Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 124



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del
servizio sanitario nazionalee' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 620, con il quale e' stato previsto che il
Ministero della sanita' puo' avvalersi del personale
sanitario a rapporto convenzionale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «7. Restano salve le
norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 616, dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con gli
adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente
decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della
sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome. I rapporti con il personale
sanitario per l'assistenza al personale navigante sono
disciplinati con regolamento ministeriale in conformita',
per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese
per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai
regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di
residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari
sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13
novembre 2009, n. 172: «Art.1. - Il comma 376 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantatre e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione».
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della
legge 12 novembre 2011, n 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' per il 2012): «88. Al fine di
assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali
disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il
personale sanitario per l'assistenza al personale
navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari
a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note
alle premesse.



 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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