Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202 |
Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»; Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, n. 63, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005; Visto il decreto del Ministero della salute del 30 dicembre 2005, n. 302 con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti e delle altre professionalita' sanitarie del Servizio sanitario nazionale, siglato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006-2007) e del successivo Accordo collettivo nazionale siglato in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008-2009); Vista la dichiarazione congiunta, di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 63, con la quale le parti, pubblica e sindacale, si impegnavano a procedere ad una trattativa congiunta dei medici generici e specialisti con le altre professionalita' sanitarie (biologi,chimici e psicologi) per gli aspetti giuridici ed economici in occasione del successivo rinnovo contrattuale; Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina prevista dai citati Accordi collettivi nazionali dei medici generici e specialisti e delle altre professionalita' sanitarie ai predetti Accordi collettivi del Servizio sanitario nazionale del 29 luglio 2009 e dell'8 luglio 2010; Considerato che in data 14 ottobre 2010 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009; Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2010 a quanto previsto dalla legge di stabilita' per il 2012, in data 31 gennaio 2012 il predetto accordo e' stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi comporta un onere complessivo a tutto il 2012 di € 3.128.412,34; Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 35702 del 3 maggio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 34150 in data 25 luglio 2012;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, allegato A, che e' parte integrante del presente decreto. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi collettivi nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 ottobre 2012
Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 124
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionalee' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «7. Restano salve le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172: «Art.1. - Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione». - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' per il 2012): «88. Al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.
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Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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