Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 novembre 2012
Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2012);
Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 184 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 (legge di bilancio 2012)»;
Vista la legge del 28 giugno 2012, n. 93 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento delle altri attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed, in particolare, gli articoli 11 e 16;
Considerato che a norma dell'art. 23-quater, comma 1, del sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' incorporata nell'Agenzia delle dogane ai sensi del successivo comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012;
Considerato, altresi', che a norma del citato comma 2 del riportato art. 23-quater «Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate»;
Tenuto conto, altresi', che a norma del comma 3 del sopracitato art. 23-quater, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione;
Considerato che il bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, costituisce un'appendice dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che pertanto allo stesso si applicano, in materia di risultanze della gestione, le disposizioni di cui agli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerato che, per effetto di quanto stabilito dagli articoli sopraindicati della legge 196 del 2009, il bilancio di chiusura della A.A.M.S., costituendo appendice dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene parificato dalla Corte dei Conti e approvato dalle Camere con il rendiconto generale dello stato, realizzandosi quindi con l'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del menzionato comma 4, un mero adempimento amministrativo;
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire le suddette operazioni di parifica da parte della Corte dei conti e di approvazione da parte delle Camere, nonche' di verificare e quindi garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione, che la rappresentazione contabile delle risultanze gestionali delle operazioni effettuate da A.A.M.S. avvenga per l'intero anno finanziario 2012;
Ritenuto opportuno garantire la continuita' nello svolgimento dei giochi per il mese di dicembre 2012;
Ritenuto, altresi', di consentire, per l'intero anno 2012, l'imputazione all'A.A.M.S. del complesso delle attivita' gestionali poste in essere nel corso dell'anno medesimo per garantire la coerenza delle operazioni contabili e la continuita' dell'esercizio dei rapporti giuridici gia' in capo alla stessa;
Considerata la necessita' e l'urgenza di dotare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risorse necessarie al proprio funzionamento a seguito dell'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attivando a tale scopo le relative procedure di trasferimento;
Considerato, infine, che e' stata attivata la procedura di informazione con le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Trasferimento delle funzioni

1. Dal 1° dicembre 2012 le funzioni attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito A.A.M.S.) dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», salvo quanto previsto dai successivi articoli 3, 4 e 5.
 
Art. 2

Trasferimento delle risorse umane

1. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le unita' di personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla data del 30 novembre 2012 sono trasferite nei ruoli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Alla stessa data, la dotazione organica dell'Agenzia incorporante, come risultante dall'applicazione dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e' provvisoriamente incrementata, tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte, delle unita' di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'A.A.M.S. come specificato nell'unita tabella.
2. Il successivo perfezionamento del processo di riorganizzazione delineato nell'art. 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data del presente decreto, con gli atti di organizzazione dell'Agenzia secondo i criteri previsti all'art. 2, comma 10 del predetto decreto-legge, assicura che la dotazione organica definitiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia coerente con l'applicazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del citato decreto-legge, tenendo conto della dotazione organica dell'A.A.M.S., come risultante dall'applicazione dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
3. Nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli restano incardinate due posizioni dirigenziali di livello generale, da considerare aggiuntive rispetto a quelle risultanti dalla dotazione organica dell'Agenzia medesima, e due di livello non generale di cui all'art. 41, comma 16-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.
4. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta alle Agenzie fiscali dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce con decorrenza l° dicembre 2012:
a) il ruolo del personale dirigenziale;
b) il ruolo del personale non dirigenziale, che prevede la sezione dogane e la sezione monopoli, in ciascuna delle quali sono collocate, rispettivamente, le unita' di personale con qualifica non dirigenziale gia' appartenenti, al 30 novembre 2012, ai corrispondenti ruoli dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-quater, comma 5, del decreto-legge, i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Alla medesima data di cui al comma 1 del presente articolo, per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia incorporante subentra nella titolarita' del rapporto stesso fino alla naturale scadenza.
 
Art. 3

Trasferimento delle risorse strumentali

1. Dal 1° gennaio 2013 i beni mobili, informatici e strumentali utilizzati dall'A.A.M.S. per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre i beni immobili rientreranno nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio e verranno assegnati all'Agenzia incorporante in uso governativo gratuito, secondo le effettive necessita' istituzionali.
2. I beni di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati sulla base delle risultanze esposte nelle scritture contabili dell'A.A.M.S. al 31 dicembre 2012.
3. L'atto di individuazione dei beni mobili oggetto di trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla contabilita' erariale, nonche' per i beni mobili registrati, per la voltura nei pubblici registri.
 
Art. 4

Trasferimento e gestione delle risorse finanziarie

1. Per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'anno 2012, puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui capitoli di entrata e di spesa, nonche' sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e gia' intestati all'AAMS. Le operazioni contabili occorrenti per la registrazione della suddetta gestione saranno imputate al bilancio di esercizio dell'A.A.M.S. Pertanto, gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione, sul bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, decorrono dal 1° gennaio 2013.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 tutte le entrate relative alla gestione dei giochi affluiscono al bilancio dello Stato. La gestione dei giochi e' svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di modalita' e condizioni stabilite nella Convenzione, di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.
3. I conti correnti di cui al comma 1, gia' intestati all'AAMS rimangono aperti fino alla definitiva chiusura delle operazioni di rendicontazione e di regolazione dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2012.
4. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sui rispettivi conti correnti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato al termine delle operazioni di chiusura della rendicontazione di cui al comma precedente, per essere riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, ai capitoli di spesa destinati al funzionamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero ad appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato dedicati ai pagamenti relativi alla gestione dei giochi.
5. Alla nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli e' riconosciuta, a partire dall'anno 2013, un'integrazione dello stanziamento di bilancio, iscritto sul capitolo n. 3920 del bilancio del MEF, per la copertura delle spese di funzionamento e di personale dell'A.A.M.S. incorporata, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'appendice allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2012-2014, tenuto conto del concorso finanziario alle manovre di finanza pubblica richiesto alla stessa A.A.M.S. dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011 e della legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ferma restando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica dell'operazione di incorporazione.
 
Art. 5

Disposizione transitoria

1. Nelle more della stipula, per l'Agenzia incorporante, della Convenzione triennale di cui all'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativa al successivo triennio, rimane fermo quanto stabilito dalla Convenzione per gli anni 2012-2014.
2. Al fine di consentire un controllo unitario delle risultanze gestionali dell'anno 2012, con riferimento alla naturale scadenza dell'esercizio finanziario, la neutralita' finanziaria dell'operazione di incorporazione, nonche' la prevista parifica da parte della Corte dei conti e l'approvazione parlamentare delle stesse, il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'A.A.M.S. incorporata e' stabilito al 31 dicembre 2012. Lo stesso viene trasmesso, dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 37 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 6

Riserva di successivi provvedimenti

1. Con successivi decreti sono apportate tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito, anche, del definitivo accertamento delle risorse da trasferire.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2012

Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10 Economie e finanze, foglio n. 192
 
Tabella indicata all'art. 2, comma 1.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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