Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 novembre 2012
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza. (Ordinanza n. 25).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 6 febbraio 2013 lo stato d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012 e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Considerato che il sopra citato evento calamitoso ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti vari;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata a fronteggiare la situazione determinatasi a seguito dell'evento sismico in questione;
Acquisita l'intesa delle regioni Basilicata e Calabria;

Dispone:

Art. 1

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che ha colpito i comuni indicati nella delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 i Prefetti di Cosenza e Potenza sono nominati Commissari delegati ed operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.
2. I Commissari delegati anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati provvedono:
a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento, nonche' il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;
b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita';
c) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
3. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza i Commissari delegati, a cui e' riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, si avvalgono del personale della Prefettura, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4. Per quanto concerne gli interventi di cui al comma 2, i Commissari delegati, sentiti i Sindaci dei comuni interessati e in raccordo con le Regioni, predispongono, entro dieci giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano dei primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalita' e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 2 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa. Per la parte riguardante i beni culturali, il citato piano e' predisposto d'intesa con le Amministrazioni competenti. Il piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 6, sempre previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
5. I Commissari delegati attuano gli interventi sui beni culturali di cui al comma 4 d'intesa con le Amministrazioni competenti.
 
Art. 2

1. I Commissari delegati, per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non puo' comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.
2. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino alla data della verifica di agibilita' effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l'inagibilita'.
3. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa a carico di strutture pubbliche.
 
Art. 3

1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 3, appositamente individuato dai Commissari delegati, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, e' riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, per la durata dello stato d'emergenza, ulteriori rispetto a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 4

1. Il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Prefetto di Cosenza - Commissario delegato, potra' procedere, attraverso i propri centri di competenza, alle valutazioni di tipo ingegneristico volte alla determinazione del danno e delle condizioni di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche delle strutture dell'Ospedale di Mormanno.
 
Art. 5

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati provvedono in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 6

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 novembre 2012, nel limite di euro 10.000.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati.
3. Per le prime necessita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire sulle predette contabilita' speciali la somma di euro 1.000.000,00 al Prefetto di Cosenza - Commissario delegato e la somma di euro 500.000,00 al Prefetto di Potenza - Commissario delegato. Il successivo trasferimento delle risorse alle contabilita' speciali avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai predetti
4. I Commissari delegati sono tenuti a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 7

1. I Commissari delegati trasmettono mensilmente al Dipartimento della protezione civile l'esito delle attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza ed al termine dello stato d'emergenza una relazione conclusiva.
 
Art. 8

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2012

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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