Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 ottobre 2012
Scioglimento della «C.E.M. Costruzioni Societa' Cooperativa», in Altopascio e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze del verbale di revisione del 30 settembre 2011, effettuato dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relativo alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa «C.E.M. Costruzioni Societa' Cooperativa» con sede in Altopascio (Lucca), costituita in data 31 ottobre 2007, C.F. 03388600615, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e il dott. Paolo Ferrera, nato a Sora (Frosinone) il 1° agosto 1951 e domiciliato in via Principe Umberto, 3 - 03039 Sora (Frosinone), ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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