Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 ottobre 2012
Scioglimento della «Prima Casa Prato - Societa' Cooperativa Edificatrice a r.l.», in Prato e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 16 aprile 2011, effettuate dai revisori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa «Prima Casa Prato - Societa' Cooperativa Edificatrice a r.l.» con sede in Prato, costituita in data 15 marzo 1979, C.F. 01617850480, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e il prof. Salvatore De Vitis, nato a Nardo' (Lecce) il 26 febbraio 1969, con studio in via Boncompagni, 93 - 00187 Roma, ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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