Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 novembre 2012
Modalita' per il trasferimento delle attivita' di riscossione, spontanea o coattiva, dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte, dal gruppo Equitalia ad enti e organismi pubblici muniti di risorse umane e strumentali, ai sensi dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni relative alla dilazione di pagamento;
Visto l'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, recante il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, da emanarsi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Visto l'art. 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione;
Visto l'art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale disciplina la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;
Visto, in particolare il comma 10 del predetto articolo 8-quinquies il quale indica AGEA quale organismo deputato alla riscossione coattiva, con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, delle somme dovute dai produttori debitori che non presentano istanza di rateizzazione o decadano dal beneficio della dilazione o interrompono il pagamento di una sola rata;
Visto l'articolo 39, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze devono essere stabilite le modalita' di trasferimento delle attivita' di riscossione di entrate erariali diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a. ad enti e organismi pubblici;
Ritenuto di dover dare applicazione al predetto art. 39, comma 13, del decreto legge n. 98/2011 e trasferire, quindi, le attivita' di riscossione spontanea e coattiva dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte, da Equitalia S.p.a. e dalle sue partecipate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Decreta:

Art. 1
Trasferimento delle attivita' di riscossione

1. Le attivita' di riscossione coattiva dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte sono trasferite dalla societa' Equitalia S.p.a., nonche' dalle societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
2. Equitalia S.p.a. provvede a riprendere le procedure di riscossione mediante ruolo, aventi ad oggetto somme riferite a qualsiasi periodo, avviate dalla predetta societa', sospese e non ancora terminate alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. L'AGEA, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, provvede ad affidare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle procedure di gara ad evidenza pubblica, la riscossione dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte, a soggetti dotati di idonee risorse umane e strumentali che siano gia' iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 52, comma 5, lettera b), numero 2, dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997.
4. Con le medesime modalita' di cui al comma 3, l'AGEA provvede ad affidare agli stessi soggetti la riscossione di tutte le partite di credito accertate e non ancora iscritte a ruolo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 
Art. 2
Autorizzazione a svolgere attivita' di riscossione
attraverso l'ingiunzione fiscale

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono autorizzati ad effettuare l'attivita' di riscossione coattiva sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro: Grilli
 
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