Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2012
Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Genova ad effettuare i controlli per la denominazione "Focaccia di Recco col formaggio", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 settembre 2012.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Visto il decreto 4 settembre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali e' in corso la registrazione a livello comunitario che ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione della «Focaccia di Recco col formaggio» individua, per il controllo della conformita' del prodotto al disciplinare medesimo, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova;
Considerato che la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» conformemente allo schema tipo di controllo;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi n. 4, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 settembre 2012.
 
Art. 2

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Focaccia di Recco col formaggio», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero.
 
Art. 5

1. La designazione di cui al presente decreto sara' valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadra' nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere l'istanza di registrazione.
2. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Focaccia di Recco col formaggio» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 7

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 15 novembre 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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