Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174
Testo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237), coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria delle regioni

(( 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
2. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' regionale e di servizi strumentali alla regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione e' altresi', inviata al presidente del consiglio regionale.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale,con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione.
Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e', altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
14. L'anticipazione di cui al comma 13 e' concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresi' le modalita' per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata l'anticipazione.
15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 28, 81, 97, 100 e
119 della Costituzione della Repubblica italiana:

"Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilita'
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"

"Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte."

"Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

"Art. 100

Il Consiglio di Stato e' organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimita' sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo."

"Art. 119

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, della legge
14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
"Art. 7. - La Corte dei conti, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto
degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province,
Citta' metropolitane e Regioni, in relazione al patto di
stabilita' interno ed ai vincoli derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
verificano, nel rispetto della natura collaborativa del
controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi statali o regionali di principio e di
programma, secondo la rispettiva competenza, nonche' la
sana gestione finanziaria degli enti locali ed il
funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli
esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti
controllati, salvo quanto disposto dal terzo periodo del
presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e all'art. 13 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla
base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni
regionali di controllo. Resta ferma la potesta' delle
Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro
competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto
delle suddette finalita'. Per la determinazione dei
parametri di gestione relativa al controllo interno, la
Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in
materia dal Ministero dell'interno.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1, commi 166, 167, 168, 169 e 170, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2006):
"166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli
organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria
trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto
dell'esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri
e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti
locali di revisione economico-finanziaria nella
predisposizione della relazione di cui al comma 166, che,
in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi
annuali posti dal patto di stabilita' interno,
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di
indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della
Costituzione, e di ogni grave irregolarita' contabile e
finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non
abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo
di revisione.
168. (Abrogato).
169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166,
167 e 168, la Corte dei conti puo' avvalersi della
collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica
amministrazione, sino ad un massimo di dieci unita',
particolarmente qualificati nelle materie economiche,
finanziarie e statistiche, nonche', per le esigenze delle
sezioni regionali di controllo e sino al completamento
delle procedure concorsuali di cui al comma 175, di
personale degli enti locali, fino ad un massimo di
cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze
economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito
commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di
comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso
di enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato
gli obblighi previsti ai sensi del comma 166, la Corte
trasmette la propria segnalazione alla regione interessata
per i conseguenti provvedimenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-sexies, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421):
"2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi
direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto
aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle
unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di
cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
della regione medesima, sulle unita' sanitarie locali,
nonche' di valutazione dei risultati delle stesse,
prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di
partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'
di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione
con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento,
la possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore
dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio
preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di
credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi
contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati
dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), della
legge 30 novembre 1998, n. 419.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano controllano la gestione delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso
osservatori di spesa o altri strumenti di controllo
appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun
anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le
regioni e le province autonome attivano le misure indicate
dall'articolo13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni,
riferendone in sede di presentazione della relazione
prevista dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.".
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):

"Art. 32
(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli
di spesa rendicontati dalle singole aziende unita'
sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a
ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per
l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da
realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore
al 2,25 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua
rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con
applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi
agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione
degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole
aziende, le regioni devono tener conto dei risultati
conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione
della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli
obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura
inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto
i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento.
Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di
tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e
dai piani sanitari nazionale e regionali nonche' gli
standard qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di
procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione
stabilisce modalita' e limiti entro i quali i direttori
generali delle aziende unita' sanitarie locali delegano ai
dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonche'
dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati
dall'azienda unita' sanitaria locale quali centri di costo
e di responsabilita', nell'ambito dell'autonomia
economico-finanziaria agli stessi attribuita,
l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali
risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme
del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona
amministrazione. Il direttore generale assicura la
vigilanza e la verifica dei risultati delle attivita' di
cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze
degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei
prezzi di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di
risparmio sopra indicati le regioni possono modulare
diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma
per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa
densita' demografica e situate nelle isole minori e nelle
zone montane particolarmente disagiate.
2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti,
delle regioni, nonche' delle relative aziende unita'
sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi
disposti da leggi dello Stato per il contenimento della
spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti
al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle
attivita' di programmazione e di controllo, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi
dell'art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, si applica una riduzione della
quota spettante che non puo' complessivamente superare il 3
per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della
sanita', previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 de ld.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni
individuano le modalita' per l'attribuzione delle diverse
responsabilita' ai direttori generali, ai dirigenti e al
restante personale, per l'adempimento degli obblighi
derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del
presente comma, eventualmente valutando l'opportunita' di
tenerne conto ai fini della corresponsione della quota
integrativa del trattamento economico dei direttori
generali, di cui all'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 19
luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende
unita' sanitarie locali, in base al principio di
responsabilita', individuano obiettivi di qualita' e di
risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.
3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori
generali, nell'ambito dei bilanci di previsione delle
aziende unita' sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo
destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali,
individuate dall'azienda quali centri di costo e
responsabilita', per le attivita' di prevenzione sulla base
delle competenze istituzionali previste dalle normative o
nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello
regionale e aziendale.
4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998,
non abbiano dato attuazione agli strumenti di
pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale
di cui all'art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle
residenze territoriali necessarie per la definitiva
chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi
e le esigenze di residenzialita' per gli utenti provenienti
dal territorio, si applicano le sanzioni previste dal comma
23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanita'
verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti
programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai
residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia
psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati,
devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal
fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di
lucro.
5. Le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2
sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno
volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine
all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione
organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle
fasce deboli. Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni
di cui all'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla
dimissione di pazienti da strutture sanitarie private
accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo
«Tutela della salute mentale» nonche', a titolo
incentivante, a favore di aziende unita' sanitarie locali e
aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di
chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Per le
disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 1,
comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la regione interessata, attiva il
potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad
acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto
obiettivo «Tutela della salute mentale». La quota dei fondi
da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma e'
determinata dal Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro della sanita', avvalendosi dell'Osservatorio
nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di
sanita', acquisisce i dati relativi all'attuazione della
legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e
integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli
indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni
e della redazione del progetto obiettivo «Tutela della
salute mentale» all'interno del piano sanitario nazionale.
6. All'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come modificato dal comma 21 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "I beni mobili e immobili degli
ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati
per attivita' di carattere sanitario, purche' diverse dalla
prestazione di servizi per la salute mentale o dalla
degenza o ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi casi,
ovvero possono essere destinati dall'azienda unita'
sanitaria locale competente alla produzione di reddito,
attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
"Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo
l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto
obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per
altre attivita' di carattere sanitario".
7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le
aziende ospedaliere dall'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' esteso ai presidi ospedalieri delle
aziende unita' sanitarie locali con autonomia
economico-finanziaria e contabilita' separata all'interno
del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale ai sensi
dell'art. 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
8. Le regioni, in attuazione della programmazione
sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2,
comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna
istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i
presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di
istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa
sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali
delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per
la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di vigilanza e
controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In
particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati
concernenti le attivita' ospedaliere e le attivita'
relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi
costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi
di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali
o locali. Le attivita' ospedaliere sono oggetto di
specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i
profili della qualita', dell'appropriatezza, della
accessibilita' e del costo. A tali fini sono promossi
interventi di formazione degli operatori regionali e locali
dedicati all'attivita' di controllo esterno e l'impiego di
protocolli quali strumenti sistematici di valutazione
dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le aziende unita' sanitarie locali esercitano
funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
supportando i sanitari nell'individuazione di linee di
intervento appropriate al fine di ottenere il migliore
rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente
disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme
applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e
terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della
sanita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie
cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di
appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della
sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi
diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo
stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per
l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di
cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle
aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni
sull'andamento dei prezzi e sulle modalita' di acquisto
utili ad orientare le decisioni a livello locale.
10. All'art. 14, primo comma, della legge 30 aprile
1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad
esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di
altri trattamenti vaccinali». L'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e'
sostituito dal seguente:

(Omissis).

11. Il Ministro della sanita', avvalendosi anche del
sistema informativo sanitario, vigila sull'attuazione del
Piano sanitario nazionale e sulla attivita' gestionale
delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti
dal presente articolo e promuove gli interventi necessari
per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di
analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di
contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo
delle risorse.
12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315
miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
al finanziamento delle borse di studio per la formazione
dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per
il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.
13. La previsione di cui al comma 17 dell'art. 6 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresi' al
personale non sanitario delle aziende unita' sanitarie
locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni
contenute nel decreto 30 gennaio 1982, del Ministro della
sanita', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, «Normativa
concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in
applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761». L'annullamento degli
inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Qualora
l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni
per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati
ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla
qualifica immediatamente inferiore, con anzianita' di
servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima,
ancorche' sprovvisti del titolo di studio prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede
alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreche'
venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si
sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'art. 6, comma
17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreche'
rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende
sanitarie.
14. E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 46
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce
rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle
unita' che operano con contratto a trentasei ore
settimanali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale
militare con contratto a tempo determinato alla data del 31
dicembre 1996.
15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo
sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano,
d'intesa con il Ministero della sanita', le aziende unita'
sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare
prestazioni che rientrino in programmi assistenziali,
approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a
favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei
quali non esistono o non sono facilmente accessibili
competenze medico-specialistiche per il trattamento di
specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di
reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche,
militari o di altra natura, gli accordi eventualmente
esistenti con il Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza sanitaria.
16. Le province autonome di Trento e di Bolzano, la
regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo
nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di
autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
- Si riporta il testo degli articoli 39, 40 e 41, del
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti):

"Art. 39

La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e
ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per
le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e
versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti
dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti
periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai
singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante
l'esercizio concordino con le scritture tenute o
controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in
base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di
impegno ed alle proprie scritture.
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti,
allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed
amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette
al suo riscontro.

Art. 40

La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a
sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione
contenziosa.

Art. 41

Alla deliberazione di cui al precedente articolo e'
unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite
nella quale questa deve esporre:
le ragioni Per le quali ha apposto con riserva il suo
visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie
amministrazioni si sono conformate alle discipline di
ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il
perfezionamento delle leggi e dei regolamenti
sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 22, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.



 
(( Art. 1-bis
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "fine legislatura" sono inserite le seguenti: ", redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
3) al quarto periodo, dopo le parole: "il triennio 2010-2012" sono inserite le seguenti: "e per i trienni successivi";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale";
d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale e' comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4";
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale e' ridotto della meta', con riferimento alle successive tre mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "fine mandato" sono inserite le seguenti: ", redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"; d) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4";
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".
3. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti".
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: "n. 196," sono inserite le seguenti:
"anche nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano," e le parole: ", anche attraverso le rilevazioni SIOPE," sono soppresse;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis)";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne da' immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio";
c) il comma 2 e' abrogato. ))




Riferimenti normativi

Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 1, 4 e 5, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma
degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.
42), come modificati dalla presente legge:

"Art. 1.
(Relazione di fine legislatura regionale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica
della Repubblica, il principio di trasparenza delle
decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a
redigere una relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura,redatta dal
servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di
vertice dell'amministrazione regionale, e' sottoscritta dal
Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo
giorno antecedente la data di scadenza della legislatura.
Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della
relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di
controllo interno regionale e, nello stesso termine,
trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se
insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.
33deldecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto
pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali.
Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto
di propria competenza, la conformita' di quanto esposto
nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari
in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire
dalle Regioni alla banca dati di cui all'art. 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti
giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta
regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in
particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c),
per la parte relativa agli enti del servizio sanitario
regionale, d), e) ed f), la verifica e' effettuata, entro
il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici
che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati
alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi
compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista
dall'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012 e per i trienni successivi, sulla
base delle risultanze emerse in sede di verifica dei
medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al
piano di rientro, sulla base della verifica degli
adempimenti annuali di cui all'art. 2, comma 68, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione
di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale
della regione entro il giorno successivo alla data di
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico
interistituzionale da parte del Presidente della Giunta
regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal
Presidente della Giunta regionale alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
regionale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico
interistituzionale, se insediato, invia quindi al
Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al
comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione
di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito
istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla
data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo
tecnico interistituzionale.
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa,
entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente
della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal
ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente
della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono
pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il
giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente
della Giunta regionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene la
descrizione dettagliata delle principali attivita'
normative e amministrative svolte durante la legislatura,
con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli
enti comunque sottoposti al controllo della regione,
nonche' degli enti del servizio sanitario regionale, con
indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa,
con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del
percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output
dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
e) situazione economica e finanziaria, in particolare
del settore sanitario, quantificazione certificata della
misura del relativo indebitamento regionale;
f) la individuazione di eventuali specifici atti
legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono
riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli
obiettivi e i vincoli di bilancio;
g) stato certificato del bilancio regionale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'art. 3deldecreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per
le riforme per il federalismo e con il Ministro della
salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la
redazione della relazione di fine legislatura,
differenziandolo eventualmente per le Regioni non
assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.
In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo
periodo, il Presidente della Giunta regionale e' comunque
tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura
secondo i criteri di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale
dell'ente, della relazione di fine legislatura, al
Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano
predisposto la relazione, al responsabile del servizio
bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice
dell'amministrazione regionale e' ridotto della meta', con
riferimento alle successive tre mensilita',
rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e
degli emolumenti. Il Presidente della regione e', inoltre,
tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della
relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale
del sito istituzionale dell'ente."

"Art. 4
(Relazione di fine mandato provinciale e comunale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica
della Repubblica, il principio di trasparenza delle
decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni
sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato, redatta dal
responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o
dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la
data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci
giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente
locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico
interistituzionale, se insediato, istituito presso la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti
ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico
interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformita' di quanto esposto nella
relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio
possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti
locali alla banca dati di cui all'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni,
apposito rapporto al presidente della provincia o al
sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono
pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del
comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento
del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale
da parte del presidente della provincia o del sindaco.
Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente
della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio
comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e
la certificazione da parte degli organi di controllo
interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento
di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico
interistituzionale, se insediato, invia quindi al
presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui
al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la
relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul
sito istituzionale della provincia o del comune entro il
giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da
parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa,
entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente
della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attivita' normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico
riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di
finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche
evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del
percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro
di riferimento realta' rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento
provinciale o comunale.
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
ai sensi dell'art. 3deldecreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della
relazione di fine mandato, nonche' una forma semplificata
del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti.In caso di mancata adozione dell'atto di
cui al primo periodo, il presidente della provincia o il
sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di
fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale
dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e,
qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile
del servizio finanziario del comune o al segretario
generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre
successive mensilita', rispettivamente, l'importo
dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco
e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata
pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,
nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente."

"Art. 5
Regolarita' della gestione amministrativo-contabile

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo'
attivare verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche nei
confronti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, oltre che negli altri casi previsti dalla
legge, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio
finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del
bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto
di terzi.
c-bis) aumento non giustificato delle spese in favore
dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.
Le verifiche di cui all'alinea sono attivate anche
attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori
di cui alle lettere a), b) e c), e le rilevazioni del
Ministero dell'interno, per gli enti locali, e del
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo
sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
rispetto all'indicatore di cui alla lettera c-bis).
1-bis. Qualora siano evidenziati squilibri finanziari,
anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli
indicatori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e le
rilevazioni del Ministero dell'interno, per gli enti
locali, e del Dipartimento per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, per le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, rispetto all'indicatore di cui al
comma 1, lettera c-bis), il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato ne da' immediata comunicazione alla sezione regionale
di controllo della Corte dei conti competente per
territorio.
2. (Abrogato).



 
Art. 2
Riduzione dei costi della politica nelle regioni

(( 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:
a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione e dell'indennita' di carica, nonche' delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione piu' virtuosa e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;
c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennita' o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di piu' cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita';
e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuita' della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennita' di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della meta'. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalita' di cui alla lettera b);
h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la pubblicita' nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti gia' in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, puo' prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
1) hanno compiuto sessantasei anni di eta';
2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.
2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.
3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine e' considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente della regione commissario ad acta" sono sostituite dalle seguenti: "il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta";
b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente:
"84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni".
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: "Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di un Consiglio regionale". ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettere
a), b), d), e) ed f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):

"Art. 14
(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali
e relative indennita'. Misure premiali)

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti
nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le
Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai
seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) (Omissis).
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un
Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti
di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti
previsti dai principi contabili internazionali, avere la
qualifica di revisori legali di cui aldecreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.
(Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 1):

"Art. 6
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali
di cui all'art. 68, comma 1, deldecreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dallalegge 6
agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a),
deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al
consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 7deldecreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,
alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di
cui aldecreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'art. 1,
comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente daldecreto legislativo n. 300 del
1999e daldecreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'art. 62, deldecreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
o indirettamente in misura totalitaria, alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art.
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita' del
lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari,
alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a
quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di
polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente
nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero per
i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli fini
finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'art. 14deldecreto-legge 2
luglio 2007, n. 81convertito, con modificazioni, dallalegge
3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28deldecreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito conlegge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gliarticoli15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836e
8 della legge 26 luglio 1978, n. 417e relative disposizioni
di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui ald.lgs. n. 165 del 2001e cessano
di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute
nei contratti collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, per
attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, deldecreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dallalegge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito
condecreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5
settembre 1980 elegge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso
e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei
compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita'
del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di
seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010,
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro
200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con
ogni sua attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le
partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL
S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a.
in liquidazione, e' trasferito alla Societa' Fintecna
S.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla
base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima
data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto
patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo
patrimonio della societa' trasferitaria, la quale pertanto
non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli
oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella
Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo,
con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa'
trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e
delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere
conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la
liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei
periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario
stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato
dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e'
corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero
dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze. Al termine della
liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei
periti determina l'eventuale maggiore importo risultante
dalla differenza fra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% e' attribuito al Ministero dell'economia e delle
finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di
Stato e la residua quota del 30% e' di competenza della
societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3deldecreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito conlegge 26 marzo 2010, n. 42e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agliarticoli5,8e15 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
di cui all'art. 270 del testo unico di cui aldecreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui aldecreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e aldecreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter.
21-quater.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui
all'art. 2deldecreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dallalegge 13 novembre 2008,
n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita' del
versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico
giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni
dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonche' la
restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro,
esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso
fermi restando i limiti di cui al citatoart.
2deldecreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dallalegge 13 novembre 2008, n. 181,
entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni e valori
sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dallalegge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui aldecreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo art. 8, comma 1, primo
periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia di
contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'art.
1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art.
2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e 59, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27, comma 2, e all'art.
48, comma 1, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.
133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle
proprie peculiarita' e della necessita' di garantire gli
obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'art. 19, comma 5-bis, del citatodecreto legislativo n.
165 del 2001anche a soggetti appartenenti alle magistrature
e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di
incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali
previste dal predetto art. 19, comma 6, e' disposto nei
limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato
delle singole Agenzie
21-septies. All'art. 17, comma 3, deldecreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa."

"Art. 9
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

(Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui
agliarticoli62,63e64deldecreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165e successive modificazioni e integrazioni, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d)deldecreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno
2009. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento
della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesimalegge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a),
deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
- Si riporta il testo degli articoli 22, commi 2, 3 e
4, 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e 23-ter, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):

"Art. 22
(Altre disposizioni in materia di enti e organismi
pubblici)

(Omissis).
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della
spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle
fiscali di cui all'art. 10deldecreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali,
comunque denominati, con uno o piu' regolamenti, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono riordinati, tenuto conto della specificita' dei
rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo,
amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie,
incluse quelle fiscali di cui all'art. 10, deldecreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli
organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la
riduzione del numero complessivo dei componenti dei
medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art.
6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010,
n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli
organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla
loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a
decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo
successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti
ivi previsti.
(Omissis)."

"Art. 23-bis
(Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle
societa' controllate dalle pubbliche amministrazioni)

(Omissis).
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente."

"Art. 23-ter
(Disposizioni in materia di trattamenti economici)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
- Si riporta il testo degli articoli 3, commi 4, 5, 6 e
9, 4, 5, comma 6, e 9,comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):

"Art. 3
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei
costi per locazioni passive)

(Omissis).
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad
oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle
Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle
Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura
del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la riduzione di cui al
periodo precedente si applica comunque ai contratti di
locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione
del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in
deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle
parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in
assenza di titolo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie
per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso,
per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle
esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi
agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'art.
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove
gia' definiti, nonche' di quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4,
lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei
tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative
economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel rispetto
delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli
oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione
nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle
Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al
primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione,
per i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di
recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del
presente comma, deve essere autorizzata con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo
periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di
vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e'
trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della
convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia
esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono
trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei
conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad
oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta' di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni
di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento
sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi
dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

(Omissis).

9. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio
e' perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente
comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati
piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In
caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale,
il rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del
Demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al
15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole
Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione per l'anno
successivo a quello in cui e' stata verificata e accertata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la
sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere
destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento
del benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito
dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi
dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le
vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti
organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a
cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione
della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali
procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalita' di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del
precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni
devono comunicare annualmente all'Agenzia del Demanio gli
spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della
procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove
possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici
allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle
Amministrazioni.».

(Omissis)."
"Art. 4
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche)

1. Nei confronti delle societa' controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, deldecreto
legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito
nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per
cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 31
dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in
favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente
comma in seguito allo scioglimento della societa' sono
esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura
fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata in
vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non
rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di
gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione
dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli
di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera
partecipazione della pubblica amministrazione controllante.
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto
stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio
2014 le predette societa' non possono comunque ricevere
affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del
rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia'
prestati dalle societa', ove non vengano prodotti
nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano alle societa' che svolgono
servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza
economica, alle societa' che svolgono prevalentemente
compiti di centrali di committenza ai sensi dell'art.
33deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
alle societa' di cui all'art. 23-quinquies, commi 7 e 8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie
partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono
banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi
economico-finanziari, individuate, in relazione alle
esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei
dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia dei
controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del
settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei
Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora, per le
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di
riferimento non sia possibile per l'amministrazione
pubblica controllante un efficace e utile ricorso al
mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
rispettare i termini di cui al comma 1, predispone
un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente
gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del
parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla
ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e'
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano
altresi' alle societa' costituite al fine della
realizzazione dell'evento di cui aldecreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato
dall'art. 3, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
dallalegge 12 luglio 2012, n. 100.
3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato
ai sensi deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e
successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una
specifica divisione interna garantendo per due esercizi la
prosecuzione delle attivita' secondo il precedente modello
di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia
della suddetta operazione di scissione, le disposizioni
normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita' oggetto
di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge, inoltre,
le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto
dall'art. 20deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip
S.p.A. svolge altresi' le attivita' di centrale di
committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche
amministrazioni, al Sistema pubblico di connettivita' ai
sensi dell'art. 83deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'art. 86 del decreto medesimo
nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'art. 1, comma
192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine
Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'art. 18,
comma 3, deldecreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre,
l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita'
tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia
Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita
convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto le
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono
predisporre appositi piani di ristrutturazione e
razionalizzazione delle societa' controllate. Detti piani
sono approvati previo parere favorevole del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per
acquisto di beni e servizi di cui all'art.
2deldecreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dallalegge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono
l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente
all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art.
118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e
accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti
della legislazione comunitaria in materia di in house
providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per
il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano
di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su
proposta del Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e
servizi.
4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui
al comma 1 devono essere composti da non piu' di tre
membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le
societa' a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra
dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa
societa' controllante per le societa' a partecipazione
indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di
amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione
titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di
onnicomprensivita' del trattamento economico, ovvero i
dipendenti della societa' controllante hanno obbligo di
riversare i relativi compensi assembleari
all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del
trattamento economico accessorio, e alla societa' di
appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un
amministratore unico. La disposizione del presente comma si
applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da
specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel
caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
la composizione e' determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione dovra'
assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione
diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione della
societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le
societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono
disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal
Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle
aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
attivita' di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di
riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica
con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, deldecreto
legislativo n. 165 del 2001possono acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in
base a procedure previste dalla normativa nazionale in
conformita' con la disciplina comunitaria. Gli enti di
diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze
pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione tecnologica e gli enti e le associazioni
operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei
beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui
allalegge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato
di cui allalegge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni
non governative di cui allalegge 26 febbraio 1987, n. 49,
le cooperative sociali di cui allalegge 8 novembre 1991, n.
381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'
le associazioni rappresentative, di coordinamento o di
supporto degli enti territoriali e locali.
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
applicano all'associazione di cui aldecreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
relativo consiglio di amministrazione e' composto, oltre
che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della
funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti
di qualificata professionalita' nel settore della
formazione e dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio
stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
L'associazione di cui al presente comma non puo' detenere
il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono cedute
entro il 31 dicembre 2012.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori nel
territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
deldecreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel rispetto dell'art. 2, comma 1 del citato
decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attivita' mediante le procedure
concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E'
ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi
tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 30 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'art. 7 della legge 11
agosto 1991, n. 266, dell'art. 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n.
381. Sono altresi' ammesse le convenzioni siglate con le
organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni
e servizi realizzate negli ambiti di attivita' previsti
dallalegge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti
di attuazione.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento
diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a capitale
interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la
gestione in house e a condizione che il valore economico
del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia
complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui.
Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla
scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono
altresi' fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni
e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a
200.000 euro in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui allalegge 7 dicembre 2000, n. 383, degli
enti di volontariato di cui allalegge 11 agosto 1991, n.
266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle
organizzazioni non governative di cui allalegge 26 febbraio
1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui allalegge 8
novembre 1991, n. 381.
8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure
previste dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle
assunzioni previste per l'amministrazione controllante.
Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, quanto previsto dall'art. 9, comma 29,
deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122. Salva
comunque l'applicazione della disposizione piu' restrittiva
prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad
applicarsi l'art. 18, comma 2, deldecreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6
agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al
comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31
dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei
singoli dipendenti delle societa' di cui al comma 1, ivi
compreso quello accessorio, non puo' superare quello
ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul
rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
violazione dei suddetti vincoli gli amministratori
esecutivi e i dirigenti responsabili della societa'
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' quotate ed alle loro controllate.
Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a
prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
avvalersi degli organismi di cui
agliarticoli1,2e3deldecreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente
articolo e le altre disposizioni, anche di carattere
speciale, in materia di societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per
quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse,
si applica comunque la disciplina del codice civile in
materia di societa' di capitali.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di
servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati,
intercorrenti tra societa' a totale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e
regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia,
salvo che non si siano gia' costituiti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e
negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra
le medesime parti."

"Art. 5
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)
(Omissis).

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.

(Omissis)."
"Art. 9
(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e
soppressione di enti, agenzie e organismi)

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il
contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle
funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni
sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la
riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non
inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi
comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali
di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), della
Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118,
della Costituzione.

(Omissis).".

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 luglio
2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi
pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici,
nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli
dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per
l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni
fiscali):

"Art. 9
(Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la
correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria,
i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di
candidati che non siano diretta espressione degli stessi,
che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o
al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si
avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo
speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, o, successivamente alla sua
istituzione, nel registro di cui all'art. 2deldecreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della
gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla
medesima societa' di revisione con un incarico relativo a
tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di
ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di
revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti
politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la
regolare tenuta della contabilita' e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di
esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e
alle norme che lo disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una
competizione elettorale mediante la presentazione di una
lista comune di candidati, ciascun partito e movimento
politico che abbia depositato congiuntamente il
contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi
della societa' di revisione di cui al comma 1.
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici, di seguito denominata «Commissione». La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che
provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie
dotazioni di personale di segreteria. La Commissione e'
composta da cinque componenti, di cui uno designato dal
Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato
dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono
scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini
giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di
consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e'
nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto
e' individuato tra i componenti il Presidente della
Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita'
per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
la durata dell'incarico i componenti della Commissione non
possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o
funzioni. Il mandato dei componenti della Commissione e' di
quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita'
e di conformita' alla legge del rendiconto di cui all'art.
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo
modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati,
nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui alla
presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni
anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e
dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2
per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato
della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio
regionale o nei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal
presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso,
in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente
comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione
contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla
societa' di revisione di cui al comma 1 del presente
articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
medesimo da parte del competente organo del partito o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la
presentazione di una lista comune di candidati, ciascun
partito e movimento politico che abbia depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli
obblighi di cui al presente comma.
5. Nello svolgimento della propria attivita', la
Commissione effettua il controllo anche verificando la
conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle
entrate percepite alla documentazione prodotta a prova
delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno
successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
i partiti e i movimenti politici interessati a sanare,
entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non
oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e
di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del
comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
la pubblicazione nei siti internet delle rispettive
Assemblee.
6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la
Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei
partiti e movimenti politici che risultino,
rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio
dell'anno precedente.
7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche'
l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti
internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto
dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti
e movimenti politici interessati nel termine di cui al
comma 6.
8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i
fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e
dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici
che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione
di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga
sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione
applica al partito o al movimento politico la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9.
9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti
all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi
allegati o la relazione della societa' di revisione o il
verbale di approvazione del rendiconto da parte del
competente organo interno, la Commissione applica la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella
decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese
elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui
all'art. 2.
10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano
rispettato gli obblighi di cui all'art. 8, commi da 5 a
10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo
modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la
pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di
cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato
nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma
8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di
un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito
per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese
elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui
all'art. 2 della presente legge.
11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel
rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano
dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai
documenti contabili, la Commissione applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o
difforme dal vero, consistente nella decurtazione
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno
in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di
contributo per il cofinanziamento di cui all'art. 2, nel
limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu'
voci del rendiconto non siano rappresentate in conformita'
al modello di cui all'allegato A allalegge 2 gennaio 1997,
n. 2, come modificato dall'art. 11 della presente legge, la
Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a un ventesimo dell'importo complessivamente
attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le
spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di
cui all'art. 2.
12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella
relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano
omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni
previste dagliallegati B e C allalegge 2 gennaio 1997, n.
2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o
veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione
omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati
non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi
complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di
rimborso per le spese elettorali e di contributo per il
cofinanziamento di cui all'art. 2, nel limite di un terzo
dell'importo medesimo.
13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano
destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi
elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la
partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi
dell'art. 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo
dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno
in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di
contributo per il cofinanziamento di cui all'art. 2.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le
sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso
i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per
l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese
elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui
all'art. 2.
15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione
tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e
ne indica i motivi.
16. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui
ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e
movimenti politici che abbiano partecipato in forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la
presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni
sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o
del movimento politico inottemperante o irregolare.
17. Le sanzioni sono notificate al partito o al
movimento politico interessato e sono comunicate ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati che, per i fondi di rispettiva competenza,
riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate
dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per
il cofinanziamento, di cui all'art. 2, spettanti per l'anno
in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai
sensi del presente articolo.
18. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui
ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state
commesse da partiti o movimenti politici che abbiano
percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i
contributi per il cofinanziamento di cui all'art. 2 loro
spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la
Commissione applica le relative sanzioni amministrative
pecuniarie in via diretta al partito o al movimento
politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso
complessivamente attribuito nell'ultimo anno.
19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo,
nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano
le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel
presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26
della medesimalegge n. 689 del 1981, e successive
modificazioni.
20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti
politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonche' in
un'apposita sezione del sito internet della Camera dei
deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono
pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di
esercizio e i relativi allegati, nonche' la relazione della
societa' di revisione e il verbale di approvazione del
rendiconto di esercizio.
21. I partiti e i movimenti politici che hanno
partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese
elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e,
comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello
di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali,
all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e
i relativi allegati di cui all'art. 8 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente
articolo.
22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici
di cui al comma 1 di investire la propria liquidita'
derivante dalla disponibilita' di risorse pubbliche in
strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati
membri dell'Unione europea.
23. All'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono
inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il
modello di cui all'allegato A,»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e'
annotata l'identita' dell'erogante».
24. Il comma 2 dell'art. 6-bis della legge 3 giugno
1999, n. 157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia
previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in
esito al completamento delle procedure gia' esperite alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si
applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via
transitoria, il giudizio di regolarita' e conformita' alla
legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e' effettuato
dalla Commissione ai sensi dell'art. 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente
alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i
movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad
obblighi di legge o irregolarita' contabili.
26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi
ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono
elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei
revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici,
di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n.
2.
27. L'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n.
157, nonche' l'art. 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2
gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con
riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori
al 2013.
28. All'art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974,
n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle
societa' con partecipazione di capitale pubblico pari o
inferiore al 20 per cento, nonche' alle societa'
controllate da queste ultime, ove tale partecipazione
assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della
societa'».
29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente
legge sono strettamente finalizzati all'attivita' politica,
elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti
politici. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti
politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo
oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette
nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali
nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo
divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti
da societa' possedute o partecipate dagli stessi soggetti
di cui al periodo precedente.".
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 29 del Codice
Penale:

"Art. 28
(Interdizione dai pubblici uffici)

L'interdizione dai pubblici ufficie' perpetua o
temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che
dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1. del diritto di elettorato o di eleggibilita' in
qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto
politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non
obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi
inerente di pubblico ufficialeo d'incaricato di pubblico
servizio;
3. dell'ufficio di tutoreo di curatore, anche
provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela
o alla cura;
4. dei gradi e delle dignita' accademiche, dei titoli,
delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che
siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque
degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualita',
dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacita' di assumere o di acquistare
qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualita', grado,
titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati
nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della
capacita' di acquistare o di esercitare o di godere,
durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici,
servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.
Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne'
superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai
pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi."

"Art. 29
(Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai
pubblici uffici)

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a cinque anniimportano
l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici;
e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a
tre anniimporta l'interdizione dai pubblici uffici per la
durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualitao di professionalita' nel
delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

"Art. 8
(Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art. 120,
secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3deldecreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.".
- Si riporta il testo dell'art. 126, primo comma, della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi'
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.".
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 83 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)), come modificato dalla presente
legge, nonche' del comma 84 della legge succitata:

Art. 2
(Disposizioni diverse)
(Omissis).

83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei Ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3, comma
2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro
i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti
giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad
attuare il piano, adottando altresi' tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso
previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali
e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente
all'art. 12 e all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in
attuazione dell'art. 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione o un altro soggetto commissario ad
acta per l'intera durata del piano di rientro. Il
commissario adotta tutte le misure indicate nel piano,
nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e
necessari alla completa attuazione del piano. Il
commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
del piano a tutti i livelli di governo del sistema
sanitario regionale. A seguito della deliberazione di
nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. Qualora il presidente della regione, nominato
commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del
piano ai sensi del comma 79, non adempia in tutto o in
parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi,
anche temporali, derivanti dal piano stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il
Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 120 della
Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della
predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di
verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il
Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 120 della
Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o
piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione
sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati
nel piano e non realizzati.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), come
modificato dalla presente legge:

"Art. 1
(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o
partiti politici)
(Omissis).

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bissono corrisposti
con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I
rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica
soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta
la consultazione referendaria. In caso di scioglimento
anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati o di un Consiglio regionale il versamento delle
quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale
caso i movimenti o partiti politici hanno diritto
esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per
un numero di anni pari alla durata della legislatura dei
rispettivi organi. Il versamento della quota annua di
rimborso, spettante sulla base del presente comma, e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione
di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del
presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro,
vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire
oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque
cedibili a terzi.

(Omissis).".


 
Art. 3
Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). - 1. Gli enti locali con popolazione superiore a (( 15.000 )) abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalita' di pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, (( nonche' all'inizio e alla fine del mandato )), sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
2. Gli enti locali sono altresi' tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;
b) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;
c) (soppressa);
d) l'articolo 147 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 147 (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno e' diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi gestionali esterni dell'ente;
e) garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali (( con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. ))
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unita' di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.
Art. 147-bis (Controllo di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. (( Il controllo contabile e' effettuato )) dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarita' amministrativa e' inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalita' definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, (( unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarita', nonche' )) ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
Art. 147-ter (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale (( con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 )) abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualita' dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale (( con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 )) puo' esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L'unita' preposta al controllo strategico ((, che e' posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale, )) elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
(( Art. 147-quater (Controlli sulle societa' partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa', la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa' non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per societa' quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. ))

Art. 147-quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilita'.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel regolamento di contabilita' dell'ente ed e' svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonche' delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;
(( e) l'articolo 148 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 148 (Controlli esterni). - 1. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto e', altresi', inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
Art. 148-bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali). - 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria"; ))

f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e piu' in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «organo di revisione» sono inserite le seguenti: «, nonche' alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti»;
g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.»;
(( g-bis) all'articolo 169, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione"; ))

h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (( , fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. ))
i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, (( qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, )) entro (( venti giorni )) dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone (( al Consiglio )) il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, (( comma 1, lettera e), )) prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.»;
(( i-bis) all'articolo 222, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali»; ))

l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente:
«2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.»;
m) (soppressa).
(( m-bis) all'articolo 234:
1) al comma 3, dopo le parole: "nelle unioni di comuni" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis,";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione"; ))

n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;
o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.»;
3) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente»;
p) all'articolo 242, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.»;
q) all'articolo 243, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le (( societa' controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, )) devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di personale delle societa' medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008;
(( q-bis) all'articolo 243, comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non presentino il certificato al rendiconto della gestione, di cui all'articolo 161"; ))

r) dopo l'articolo 243 sono inseriti i seguenti:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti (( provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, )) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive (( di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo )).
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive (( di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo )).
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutivita' della delibera di cui al comma 1, delibera un (( piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni )), compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
(( c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; ))
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) ((, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali )) disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente (( e che abbia provveduto )) alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1º aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo (( fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le citta' metropolitane, )) e della disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.
Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). - 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di (( sessanta giorni)) dalla data di presentazione del piano, un'apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri (( e dall'ANCI )), svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All'esito dell'istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.
2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilita', nonche' di cinque unita' di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato (( ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), )) apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione (( di cui all'articolo 243-ter )).
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
(( Art. 243-quinquies (Misure per garantire la stabilita' finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalita' di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, e' destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione e' concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresi' le modalita' per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata l'anticipazione». ))

s) all'articolo 248 il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».
(( 1-bis. Il comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.
1-ter. A seguito di apposito monitoraggio, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera r), del presente articolo, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilita', gli interventi correttivi necessari per assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri. ))

2. Gli strumenti e le modalita' di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
(( 4-bis. All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera m-bis), del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. ))
5. La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.
(( 5-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012.
5-ter. L'assegnazione di cui al comma 5-bis, nella misura massima di 20 milioni di euro, e' restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
5-quater. Alla copertura degli oneri, derivanti nell'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. ))

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.».
7. La Commissione di cui all'articolo 155 del predetto Testo unico n. 267 del 2000, ovunque citata, assume la denominazione di Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali.
(( 7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 41, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 41
(Adempimenti della prima seduta)

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e
provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo,
deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo
II Titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi
quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge
tra i propri componenti la commissione elettorale comunale
ai sensi degliarticoli12 e seguentideldecreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 153, 166, 169, 187, 191, 222, 227,
234, 236, 239, 242, 243 e 248, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (per l'argomento v. nelle note al
presente articolo), come modificati dal presente decreto:

«Art. 153
(Servizio economico-finanziario)

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio
finanziario, o di ragioneria o qualificazione
corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e
l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio
e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita'
finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli
enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture
comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui
all'art. 151, comma 4, si identifica con il responsabile
del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali
articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di
ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto
alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e
di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai
vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o
pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese e piu'
in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza
pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile
del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di
quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle
norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.
5. Il regolamento di contabilita' disciplina le
modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita'
contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il
visto di regolarita' contabile sulle determinazioni dei
soggetti abilitati. Il responsabile del servizio
finanziario effettua le attestazioni di copertura della
spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di
contabilita'.
6. Il regolamento di contabilita' disciplina le
segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del
responsabile finanziario al legale rappresentante
dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo
presidente, al segretario ed all'organo di revisione,
nonche' alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle
entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di
situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori
spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In
ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni
dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al
riequilibrio a norma dell'art. 193, entro trenta giorni dal
ricevimento della segnalazione, anche su proposta della
Giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un
servizio di economato, cui viene preposto un responsabile,
per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non
rilevante ammontare.»

«Art. 166
(Fondo di riserva)

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di
previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e
non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni
dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare
nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita', nei
casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente
si rivelino insufficienti.
2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1
e 2-tere' riservata alla copertura di eventuali spese non
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni
certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite
minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello
0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.»

«Art. 169
(Piano esecutivo di gestione)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale
deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce,
prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di
gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie,
ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una
ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in
capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi
in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo
e' facoltativa per gli enti locali con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita' montane.
3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in
coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione
previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1,
del presente testo unico e il piano della performance di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione.»

«Art. 187
(Avanzo di amministrazione)

1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non
vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese
in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'art. 186, puo' essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per
ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia
sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio
un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio
riconoscibili a norma dell'art. 194 e per l'estinzione
anticipata di prestiti;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo
in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione
puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo
di amministrazione presunto derivante dall'esercizio
immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
letterea),b) ec) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione
delle spese puo' avvenire solo dopo l'approvazione del
conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione
dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con
l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere
immediatamente attivati.
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non
puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in
una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,
fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'art. 193.

«Art. 191
(Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione
di spese)

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente
intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.
153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita
l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al
terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo
interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta'
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli
vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali
l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli
stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio
ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in
bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni
dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del
responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il
provvedimento di riconoscimento della spesa con le
modalita' previste dall'art. 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti
delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di
riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione
al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione
della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e
servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2
e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'art. 194, comma 1, letterae), tra il privato fornitore
e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno
consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o
continuative detto effetto si estende a coloro che hanno
reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo
rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero
indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati
validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 193,
e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per
servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte
salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia'
assunti nei precedenti esercizi.»

«Art. 222
(Anticipazioni di tesoreria)

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della Giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi
due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto
economico-finanziario ai sensi dell'art. 246, che abbiano
adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma 1, e
che si trovino in condizione di grave indisponibilita' di
cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite
massimo di cui al comma 1 del presente articolo e' elevato
a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere
dalla data della predetta certificazione. E ` fatto divieto
ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per
spese non obbligatorie per nlegge e risorse proprie per
partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e
sportive, sia nazionali che internazionali.

«Art. 227
(Rendiconto della gestione)

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalita' di cui all'art. 133.
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno
successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell'art. 141.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni
con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti
per il referto di cui all'art. 13deldecreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e 7,
dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei
conti pubblici, la Sezione Enti locali potra' richiedere i
rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art.
151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'art. 239, comma 1, letterad);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza.
6.Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.»

«Art. 234
(Organo di revisione economico-finanziario)

1. I consigli comunali, provinciali e delle citta'
metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2-bis. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le
province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di
provincia, un componente del collegio dei revisori, con
funzioni di Presidente, e' designato dal Prefetto ed e'
scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei
rispettivi Ministeri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto
dal comma 3-bis, e nelle comunita' montane la revisione
economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore
eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione
di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di
cui al comma 2.
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma
associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne
fanno parte, la revisione economico-finanziaria e` svolta
da un collegio di revisori composto da tre membri, che
svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno
parte dell'unione.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i
nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di
nomina.»

«Art. 236
(Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori)

1. Valgono per i revisori le ipotesi di
incompatibilita' di cui al primo comma dell'art. 2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti
dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non
puo' essere esercitato dai componenti degli organi
dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario
e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere
nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle comunita' montane e delle unioni di
comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non
possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente
locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.»

«Art. 239
(Funzioni dell'organo di revisione)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di collaborazione con l'organo
consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del
regolamento;
b) pareri, con le modalita' stabilite dal
regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione
economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica
degli equilibri e variazioni di bilancio;
3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di
costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza
innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente
in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori
bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilita',
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei
tributi locali;
c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria
ed economica della gestione relativamente all'acquisizione
delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita'
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali
ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione
svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di
contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni,
decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e
proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed
economicita' della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi
irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilita';
f) verifiche di cassa di cui all'art. 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e'
espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e
di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti, anche tenuto conto
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno
precedente, dell'applicazione dei parametri di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure
atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I
pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad
adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare
adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di
cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto
di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo'
partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per
l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee
dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per
consentire la partecipazione alle predette assemblee
all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini
del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le
decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria
dell'ente;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario
le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in
ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente
locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai
regolamenti.
4. L'organo della revisione puo' incaricare della
collaborazione nella propria funzione, sotto la propria
responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti di
cui all'art. 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a
carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione
collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere
ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.»

«Art. 242
(Individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari e relativi controlli)

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed
incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da
un apposita tabella, da allegare al rendiconto della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno
la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto della
gestione e' quello relativo al penultimo esercizio
precedente quello di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche'
le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.

«Art. 243
(Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari,
enti locali dissestati ed altri enti)

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'art. 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali(461). Il controllo
e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, letterea) eb), devono comunque comprendere gli
oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44
deldecreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,
n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti
proprietari entro l'esercizio successivo a quello della
riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, letterac), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti
locali con le societa' controllate , con esclusione di
quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole
volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarieta' strutturale, la riduzione delle spese di
personale delle societa' medesime, anche in applicazione di
quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, deldecreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dallalegge
n. 133 del 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all'art. 161 del penultimo esercizio finanziario precedente
a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei
predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti
presentato il certificato di bilancio del penultimo anno
precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato
disponibile. La sanzione si applica sulle risorse
attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di
trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2:
a) gli enti locali che, pur risultando non deficitari
dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di
gestione, non presentino il certificato al rendiconto della
gestione, di cui all'art. 161.
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,
letteraa).»

«Art. 248
(Conseguenze della dichiarazione di dissesto)

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino
all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la
Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado,
responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o
gravemente colpose, sia omissive che commissive, al
verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di
assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di
presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del
Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi'
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna
carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della
dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i
componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e
degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a
dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte
dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno per la
conseguente sospensione dall'elenco di cui all'art. 16,
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti
responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
della violazione.».
Per il testo dell'art. 1, comma 168, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, v. nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 141 e 244 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento
v. nelle note al presente articolo):

«Art. 141
(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e
provinciali)

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla letterac) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla letterac-bis) del comma
1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della letterab) del comma 1, con il decreto di scioglimento
si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le
attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
«Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.»

«Art. 244
(Dissesto finanziario)

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non
puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente
locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si
possa fare validamente fronte con le modalita' di cui
all'art. 193, nonche' con le modalita' di cui all'art. 194
per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 25, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 2):
«25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,
a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di
cui aldecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati
nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di
iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessita', ai fini
dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di
aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la
funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti pubblici territoriali.».
Per il testo vigente dell'art. 13, comma 14-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), v. nelle note all'art.
11.
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 6, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149 (per l'argomento v. nelle note all'art.
1-bis), come modificato dalla presente legge:

«Art. 6
(Responsabilita' politica del presidente di provincia e del
sindaco)

1. Il comma 5 dell'art. 248 del testo unico di cui
aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito
dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'art.
1dellalegge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che
la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in
primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei
cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto
finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti
locali e di rappresentante di enti locali presso altri
enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la
Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno
determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta
conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili
ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono
candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di
sindaco, di presidente di provincia, di presidente di
Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali,
dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli
regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non
possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci
anni la carica di assessore comunale, provinciale o
regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di
dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita'
nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori,
o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio
riconosciuti responsabili in sede di giudizio della
predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli
stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della
gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti
all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito
delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 5 del presente
decreto e dell'art. 14, comma 1, lettera d), secondo
periodo, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli
obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita'
contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente
locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo
stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato
dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive
previste dall'art. 1, comma 168, dellalegge 23 dicembre
2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato
l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia
accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione,
da parte della competente sezione regionale della Corte dei
conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente
locale delle citate misure correttive e la sussistenza
delle condizioni di cui all'art. 244 del citato testo unico
di cui aldecreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto
assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il
termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio
dell'ente ai sensi dell'art. 141 del citato testo unico di
cui aldecreto legislativo n. 267 del 2000.
2-bis Il decreto di scioglimento del consiglio,
disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i
suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad
una massimo di quindici mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 155 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento v.
nelle note al presente articolo):

«Art. 155
(Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali)

1. La Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali operante presso il Ministero dell'interno, gia'
denominata Commissione di ricerca per la finanza locale,
svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente
in relazione alla verifica della compatibilita'
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti
di assunzione di personale degli enti dissestati e degli
enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di
estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256, comma
7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso
di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'art. 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del
mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente
locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione
delle misure necessarie per il risanamento dell'ente
locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non
ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle
prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art.
268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo
straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254,
comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione
della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi
dell'art. 259, comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento
della Commissione sono disciplinate con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, dellalegge 23
agosto 1988, n. 400.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province), come
modificato dalla presente legge:

«Art. 3
(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative
spese)

1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di
entrata in vigore della legge statale di individuazione
delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane
e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi
presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi
dell'art. 21dellalegge 5 maggio 2009, n. 42, sono:
a) per i Comuni:
1) le funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70
per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto
del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore
dellalegge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di polizia locale;
3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi
i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
4) le funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti;
5) le funzioni riguardanti la gestione del
territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio
di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia nonche' per il servizio idrico integrato;
6) le funzioni del settore sociale;
b) per le Province:
1) le funzioni generali di amministrazione, di
gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70
per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto
del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore
dellalegge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa
l'edilizia scolastica;
3) le funzioni nel campo dei trasporti;
4) le funzioni riguardanti la gestione del
territorio;
5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico
relative ai servizi del mercato del lavoro.
1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei
fabbisogni standard di cui al presente decreto, le
modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono
prese in considerazione dal primo anno successivo
all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle
suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti
dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».



 
(( Art. 3 bis

Incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti
locali in stato di dissesto finanziario

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' indicate dal primo periodo. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«6. Sul fondo ordinario e' accantonata ogni anno una
quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure
di allineamento alla media dei contributi e di mobilita'
del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge
n. 66 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 144 del 1989.».
Per il testo dell'art. 243-ter del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 259, comma 4, e
260, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, (per l'argomento v. nelle note all'art. 3):
«4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale
per il personale posto in disponibilita' un contributo pari
alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza
dalla data della deliberazione e per tutta la durata della
disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del
rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso
il quale il personale predetto assume servizio.».



 
Art. 4
Fondo di rotazione

1. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, (( 90 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 )). Il predetto Fondo e', altresi', alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dagli enti locali alla predetta contabilita' speciale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 (( e di cui al numero 5-bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 )), pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al finanziamento del Fondo si puo' provvedere altresi' ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. I commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012, sono destinate al Fondo di rotazione di cui al comma 1.
5. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma 1 e' incrementata della somma di (( 498 milioni )) di euro. Tale importo e' destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati e' subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo (( del presente comma e degli oneri di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del presente decreto )) si provvede mediante corrispondente utilizzo (( della quota parte delle risorse assegnate agli enti locali )) di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativamente alle spese correnti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi

Per il testo dell'art. 243-ter del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
(Omissis).
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
(Omissis).».
La legge 13 dicembre 2010, n. 220, reca: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2011)".
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
«1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto connessi a transazioni commerciali per
l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed
esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio
dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di
cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000
milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente
quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio". Una quota delle risorse del suddetto
fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di
parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata
agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle
somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;».



 
Art. 5

(( Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali ))


1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal presente decreto, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.



Riferimenti normativi

Per il testo degli articoli 243-bis e 243-ter del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, v. nelle note
all'art. 3.



 
Art. 6
Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati
all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali
e ruolo della Corte dei conti

1. Per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, il Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si avvale dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato ai quali sono affidate analisi su campione relative alla razionalizzazione, efficienza ed economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei bilanci.
2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato con il Commissario di cui al comma 1 e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Gli esiti dell'attivita' ispettiva sono comunicati al predetto Commissario di cui al comma precedente, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie.
3. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali. Le Sezioni regionali effettuano i controlli in base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e, in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticita' gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie riferisce al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati.
4. In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attivita' di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attivita' delle Sezioni centrali di controllo.



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94 (Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica):

«Art. 2
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della
spesa per acquisti di beni e servizi)

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa
pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza
pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di
riduzione della spesa corrente della pubblica
amministrazione, garantendo altresi' la tutela della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
relative procedure, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento
delegato per il programma di Governo, puo' nominare un
Commissario straordinario, al quale spetta il compito di
definire il livello di spesa per acquisti di beni e
servizi, per voci di costo, delle amministrazioni
pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di
supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei
processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di
ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del
demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta'
pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di
gestione delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario
collabora altresi' con il Ministro delegato per il
programma di governo per l'attivita' di revisione della
spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte
le amministrazioni, autorita', anche indipendenti,
organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque
denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale
partecipazione pubblica diretta e indiretta e le societa'
non quotate controllate da soggetti pubblici nonche',
limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni
regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle societa' a
totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che
gestiscono servizi di interesse generale su tutto il
territorio nazionale la disciplina del presente decreto si
applica solo qualora abbiano registrato perdite negli
ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo'
individuare, tra il personale in servizio, un responsabile
per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica
di cui al presente decreto; l'incarico e' svolto senza
corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi.
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della
Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte
costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a
conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto.
3.
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al
comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2,
il Commissario, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', di differenziazione, di adeguatezza e di
leale collaborazione, formula proposte al Presidente della
regione interessata, comunicandole al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto
costituiscono principi di coordinamento della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (per l'argomento
si vedano le note riportate all'art. 4):
«1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
(Omissis).
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica affinche' possa valutare
l'opportunita' di attivare il procedimento denominato
«Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»
di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 31, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n.
150):
«31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.».



 
Art. 7
(( Soppresso ))

 
Art. 8
Disposizioni in tema di patto di stabilita' interno

1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualita' delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento e' all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «entro il 30 settembre 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.»;
b) al terzo periodo le parole: «il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi».
3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e sono utilizzati esclusivamente per l' (( estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti )). Le risorse non utilizzate nel 2012 per l' ((estinzione o la riduzione anticipata del debito )) sono recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l' ((estinzione o la riduzione anticipata del debito )). In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun ente e' migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.».



Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 1-bis):
"2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;".
Si riporta il testo dell'art. 161 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (per l'argomento v.
nelle note all'art. 3):

"Art.161
(Certificazioni di bilancio)

1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite
certificazioni sui principali dati del bilancio di
previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate
dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la
presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi
prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del
Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con
l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta
la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario
dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere
disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle
associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte
dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.".
Si riporta il testo integrale dell'art. 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 2), come modificato dal
presente decreto:

"Art. 16
(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche
mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre
2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011,
dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo
dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario,
incluse le risorse destinate alla programmazione regionale
del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono
ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente
agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e
del terzo periodo. La predetta riduzione e' effettuata
prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate
alla programmazione regionale del Fondo per le aree
sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette
risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue.
3. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro
per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e
1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo
periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le
medesime autonomie speciali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro
il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15
ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato
art. 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle predette autonomie speciali sono rideterminati
tenendo conto degli importi derivanti dalle predette
procedure.
4. Dopo il comma 12 dell'art. 32 della legge 12
novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguente comma:
«12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11
e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,
come rideterminato dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c).
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali.».
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
comma 12 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183
sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni
2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli
settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della
procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e
dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da
operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque
emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo la
riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di
incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti dei comuni interessati
all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono
versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale
propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare
ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino
incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al
bilancio dello Stato della parte non recuperata e'
effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate -
Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi
versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.
6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
da imputare a ciascun comune, definiti mediante i
meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6,
non sono validi ai fini del patto di stabilita' interno e
sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la
riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali
indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per
l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono
recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma 6. A
tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno,
entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le
modalita' definite con decreto del Ministero dell'interno
da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non
utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del
debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei
comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo
del patto di stabilita' interno di ciascun ente e'
migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal
Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.
68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle
province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le
riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa
effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con
decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre
2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno
2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle
riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno
e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi,
ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero delle predette somme nei confronti delle province
interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime. Qualora le somme da riversare alle
province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino
incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al
bilancio dello Stato della parte non recuperata e'
effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate -
Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui
all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito
con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
i parametri di virtuosita' per la determinazione delle
dotazioni organiche degli enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e
popolazione residente. A tal fine e' determinata la media
nazionale del personale in servizio presso gli enti,
considerando anche le unita' di personale in servizio
presso le societa' di cui all'art. 76, comma 7, terzo
periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 20 per
cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un
livello superiore del 40 per cento rispetto alla media
applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni
di soprannumero di cui all'art. 2, comma 11, e seguenti.
9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di
riduzione e razionalizzazione delle Province e' fatto
comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
10. All'art. 28-quater, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora la
regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario
nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo
oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal
termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e
dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della
certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi
titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui
al presente comma sono escluse le risorse destinate al
finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.
Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile,
l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo
emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del
presente decreto.».
11. Il comma 1 dell'art. 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente
locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme
di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia
rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo
indebitamento.
12. All'art. 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono
sostituite dalle parole: «20 settembre»;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole
«Entro lo stesso termine i comuni possono variare le
comunicazioni gia' trasmesse»;
b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «200 milioni»;
c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono
sostituite dalle parole «entro il 5 ottobre».
12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto
ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui
comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito
un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800
milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli
spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita'
interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi
indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al
presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni
alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
tabella allegata al presente decreto possono essere
modificati, a invarianza di contributo complessivo,
mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al
comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei
comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138
dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi
finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra
i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui
passivi in conto capitale in favore dei creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10
settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2012, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di
stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 14, comma 22,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono
disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della
maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall'art. 14, comma
14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e' attribuito al Commissario straordinario del
Governo per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'art. 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a
stipulare il contratto di servizio di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del
piano di rientro.".



 
Art. 9
Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli
enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di
riscossione delle entrate e di cinque per mille

1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 30 novembre 2012.
2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.»;
b) al comma 4, le parole: «di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita'» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis».
3. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;
(( b) al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: «il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni». ))
4. In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate degli (( enti territoriali )) e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
5. Per consentire una efficace gestione della procedura di erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuita' di cui al precedente periodo si estende alle convenzioni gia' in precedenza stipulate con amministrazioni pubbliche per le attivita' di cui al medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.
6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali.».
(( 6-bis. A seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.
6-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
6-quater. Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli effetti delle incorporazioni previsti dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) al comma 10 del predetto articolo 23-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 3) della lettera d) e' sostituito dal seguente:
"3) ai commi 3-bis e 4, le parole: 'del territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'delle entrate' ";
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
'pubbliche amministrazioni' sono inserite le seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,";
b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente al 1 dicembre 2012 deliberano per le sole materie ivi indicate.
6-quinquies. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. ))




Riferimenti normativi

Per completezza di informazione si riporta il testo del
comma 2 dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura
delle spese correnti e per il finanziamento degli
investimenti, secondo le norme contabili recate dal
presente testo unico.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta
entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare
provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo
consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali
di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano
degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della
gestione di competenza ovvero della gestione dei residui,
adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione e' allegata al rendiconto dell'esercizio
relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per
l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e
le disponibilita', ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.
141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2
del medesimo articolo.".
- Si riporta il testo integrale dell'art. 56 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:

"Art. 56
(Imposta provinciale di trascrizione)

1. Le province possono, con regolamento adottato a
norma dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo
regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere
eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni
strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione
del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale
o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
intestatario del veicolo.
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma
11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con
successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed e'
dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di
formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi
piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non
saranno computate ai fini della determinazione dei
parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti,
allo stesso concessionario del pubblico registro
automobilistico il quale riversa alla tesoreria della
provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le
somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa
documentazione. In ogni caso deve essere assicurata
l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali
relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono
essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui
la formalita' e' stata eseguita.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in
conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso
speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto
del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11,
si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di
fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al
doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle
parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico
registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio
dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al
comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a
partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e
l'addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale.".
- Si riporta il testo integrale dell'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,(per
l'argomento v. nelle note all'art. 2), come modificato
dalla presente legge:

"Art. 13
(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale
propria)

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
alle unita' immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di
cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta
riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni
nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota
di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal
presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
di imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.
172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il
decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato
decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui deve
essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta
municipale propria e delle relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la
finanza locale" si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30
aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal
fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate
di anno in anno.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il comma
4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia):

"Art. 7
(Semplificazione fiscale)

(Omissis).
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
(Omissis).
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga
alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa,
nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e la societa' Riscossione Sicilia
Spa cessano di effettuare le attivita' di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle
societa' da essi partecipate;
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 24, 25 e
25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'art. 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo art. 53, comma 1,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'art. 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli
effetti dell'art. 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e
dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4,
lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici
territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica..
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale):
"1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del d.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):

"Art. 15
(Accordi fra pubbliche amministrazioni).

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
e 3.
2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, pena la nullita' degli stessi.".
- Si riporta il testo dell'art. 91-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), come modificato dalla
presente legge:

"Art. 91-bis
(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili
degli enti non commerciali )

(Omissis).
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013,
l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' e le procedure relative alla predetta
dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i
requisiti, generali e di settore, per qualificare le
attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
svolte con modalita' non commerciali.
(Omissis).".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200 recante: "Regolamento da adottare
ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'art. 9, comma
6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2012, n.
274.
- Si riporta il testo dell'art. 23-quater, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 2), come modificato
dalla presente legge:

"Art. 23-quater
(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione
dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

(Omissis).
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'art. 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'art. 64»;
c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le
parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono
sostituite dalle seguenti: "delle entrate";
d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le
seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' `riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59):
"4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia,
da due membri nominati su designazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (per
l'argomento v. nelle note all'art. 3-bis):

"Art. 7
(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta:
(Omissis).
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui
all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
222.
(Omissis).".
Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca:
"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.
1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461".



 
Art. 10

Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
dei segretari comunali e provinciali

1. (Soppresso).
2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», e' soppressa (( e i relativi organi decadono )). Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
(( 4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia' svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. ))
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, (( con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )), su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. (( Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri )) ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attivita' didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle relative alle attivita' di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonche' degli amministratori locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(( 8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non da' diritto alla corresponsione di emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 
(( Art. 10 bis

Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia

1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della societa' partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Il predetto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della societa', sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La societa' di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed e' individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco e i rapporti tra la societa' di gestione ed il comune di Campione d'Italia sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
2. A decorrere dall'inizio di attivita' della societa' di cui al comma 1, sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, e' individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla verifica della percentuale del contributo di cui al periodo precedente da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo.
Detto ammontare sara' assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita' revisionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unita' revisionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province possono essere utilizzate anche per investimenti in favore dell'economia del territorio, sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attivita' della societa' cessano conseguentemente di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. ))




Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 31, commi 37 e 38,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"37. I proventi per la gestione della casa da gioco di
Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il
contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia
in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi
finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del
24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento
alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di
Lecco, e del 20 per cento alla provincia di Varese. A
decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del
comune di Campione d'Italia e' pari a quello del 1999
incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al
30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora
questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme
attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata
e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite
alle province devono essere utilizzate per la realizzazione
di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche
attraverso contributi ai comuni.
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita
societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e
sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I
componenti degli organi di controllo della societa' sono
designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al
comma 37. La societa' di certificazione deve essere
iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata
dal Ministero dell'interno. Al capitale della societa'
partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel
decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il
comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la
provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al
Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto
costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della
societa', sottoscritti dai rispettivi legali
rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo
di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della
casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti
comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e
controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da
apposita convenzione che verra' stipulata fra il comune di
Campione d'Italia e la societa' di gestione della casa da
gioco.".



 
Art. 11
Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle
conseguenze del sisma del maggio 2012

(( 01. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria". ))

1. Al fine della migliore individuazione dell'ambito di applicazione del vigente articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per favorire conseguentemente la massima celerita' applicativa delle relative disposizioni:
a) nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122:
1) all'articolo 1, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.";
(( 1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari". ))
2) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri (( di controllo )), di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;
3) all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo.»;
4) all'articolo 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate.»;
4.2) al comma 2, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualita' di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione».
5) all'articolo 7, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;
(( 5-bis) all'articolo 8, comma 7. il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia' autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013";
5-ter) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del periodo precedente e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente"; ))

b) le disposizioni di attuazione del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012. I Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.
(( 1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
1-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
1-quater. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e' inserito, nel l'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: "Motteggiana". ))

2. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.».
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «una indennita',» sono inserite le seguenti: «definita anche secondo le forme e le modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, (( n. 185 )), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,»;
b) al comma 2 le parole da: «di cui all'articolo 19» fino a: «n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «da definire con il decreto di cui al comma 3,».
(( 3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".
3-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
c) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti:
"e al comma 1-bis".
3-quater. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi";
b) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"; ))

4. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012.
5. In considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonche' sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali gia' operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il (( 20 dicembre 2012 )), senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
6. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il (( 20 dicembre 2012 )), senza applicazione di sanzioni e interessi.
(( 6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: "Ferrara"; "Mantova".
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 7-bis, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attivita'", si intende riferita alla loro attivita' di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b).
7-quater. Salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter relativamente a tali commi, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da 10 a 13 del presente articolo. ))

8. I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonche'
2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entita' effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attivita' di impresa;
b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonche' della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1º dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
9-bis. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera b), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7.
10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1º luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
11. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i tempi e le modalita' della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalita' e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8.
12. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b), i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
13. Agli oneri derivanti dal comma 10, (( valutati )) in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. (( Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.
13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. E' fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.
13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.
13-quater. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4 , del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. ))




Riferimenti normativi

Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 (per l'argomento v. nelle note all'art, 2),
come modificato dalla presente legge:

"Art. 3-bis
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per
la ricostruzione)

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei
limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di
cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del
finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati
all'esercizio del credito operanti nei territori di cui
all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5,
comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli
eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al
presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di
cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui
al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.
Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto
o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale
del contratto di finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo
decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000
milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai
sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di
attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata
l'assunzione con contratti di lavoro flessibile fino a 170
unita' di personale per i comuni colpiti dal sisma
individuati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale da
parte della struttura commissariale istituita presso la
regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'art. 1
del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse
impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non
operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui
al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo
sono effettuate dalle unioni di comuni, con facolta' di
attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a
tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, garantendo
in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei
candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle
risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse
regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa
intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non
ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni
con le unioni per poter attivare la presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro
3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno
2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione.».
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5-bis, 7 e 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), come
modificati dalla presente legge:

"Art. 1
(Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti
delle regioni)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta di personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art.
2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano
a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga."

"Art. 2
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'art. 1, comma 154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'art. 16,
comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'art. 2, comma 3, dall'art. 8, commi 3 e
15-ter, e dall'art. 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti
delle regioni rendicontano ai sensi dell'art. 5, comma
5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la
pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle
rispettive regioni. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le
risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette
contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi,
eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art.
1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del
medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in
qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al
presente decreto, non rilevano ai fini del patto di
stabilita' interno degli enti locali beneficiari."

"Art. 3

(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di
immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle
imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale)
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui
all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2
del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con
propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e
percentuali entro le quali possono essere concessi
contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate
a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali
di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I
contributi sono concessi, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai
soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare,
puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 marzo 2013; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013; b-bis) la
concessione, previa presentazione di perizia giurata, di
contributi per il risarcimento dei danni economici subiti
da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del
20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori
di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano
in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli
oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi
temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e
socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.
1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma
1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti
dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti
dall'art. 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di
realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere
verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
giurata, a cura del professionista abilitato incaricato
della progettazione degli interventi di ricostruzione e
ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti
amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e'
vincolato alla documentazione che attesti che gli
interventi sono stati realizzati ai sensi dell'art. 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita'
immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica
delle agibilita' degli edifici e strutture ordinari
effettuate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti
interessati possono, previa perizia e asseverazione da
parte di un professionista abilitato, effettuare il
ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato,
integrate con documentazione fotografica e valutazioni
tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della
struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 146
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli
articoli 8 e 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 25
novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13
della legge della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008,
n. 19, nonche' alle corrispondenti disposizioni delle
regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati
comunicano ai comuni delle predette regioni l'avvio dei
lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel
rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica
comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per
i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la
riduzione della volumetria, con l'indicazione del
progettista abilitato responsabile della progettazione e
della direzione lavori e della impresa esecutrice, purche'
le costruzioni non siano state interessate da interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i
relativi ordini di demolizione, allegando o
autocertificando quanto necessario ad assicurare il
rispetto delle vigenti disposizioni di settore con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di
sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il
termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo
edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di
autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle
attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e
di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni
interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio
2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche'
per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle
aree individuate dal presente decreto che abbiano subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli
fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche
effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle
verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8,
la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle
norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
abilitato, e depositare la predetta certificazione al
Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono
periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a
livello territoriale gli elenchi delle certificazioni
depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e
altre strutture inerenti alle attivita' produttive
agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
prodotti deperibili oppure alla cura degli animali
allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e,
sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita'
ordinaria.
8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al
comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in
edifici che presentano una delle carenze strutturali di
seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali
verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi
ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati
non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti
materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il
danneggiamento e il collasso.
8-bis Ai fini della prosecuzione dell'attivita'
produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di
agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico
incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o
dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche
provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti dovra' essere dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8,
nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in
cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in
esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia
superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di
struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia
uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico,
l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata
non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una
costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il
profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione
dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza
effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme
tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9
del presente articolo, tenendo conto degli interventi
locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello
di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo,
dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico
finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le
seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se
la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la
sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione
lineare tra quattro e otto per valori di livello di
sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per
cento, secondo l'equazione:




LS - 30
4+ ---------
5
---------



11. I Direttori regionali, rispettivamente,
dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione
civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della
Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei
Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti
per la delocalizzazione totale o parziale, anche
temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta
la valutazione di impatto ambientale ovvero
l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono
acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini
ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in
relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli
interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e
perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative
norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle
attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita'
delle aziende danneggiate, e' autorizzata, previa
autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle
prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in
corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative
vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180
giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria
per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai
sensi dell'art. 19, comma 2.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle
attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui
all'art. 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli
indispensabili provvedimenti volti a consentire lo
spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature
necessari, ferme restando le procedure in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni.
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
ad attivita' industriale o artigianale, anche a seguito di
delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento
massimo del 20 per cento della superficie utile, nel
rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e
paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
dall'art. 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, le opere temporanee
dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle
attivita' produttive nei comuni interessati dal sisma sono
rimosse al cessare della necessita' e comunque entro la
data di agibilita' degli immobili produttivi ripristinati o
ricostruiti."

"Art. 4
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi
pubblici nonche' interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale

1. I Presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma
2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni
interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con
propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni
effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse
allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui al medesimo art. 2:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con
priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, e delle strutture edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle
caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi nel piano le
opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete
scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove
o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente
destinate a tale scopo;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'art. 1, comma 2, anche avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonche'
degli altri soggetti pubblici competenti, con le risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico
o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni
competenti. Nell'ambito del piano di cui al comma 1,
lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo
individuate, alle esigenze connesse agli interventi di
messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione
e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di
rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate
del patrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio
degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di
conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale
del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalita'
stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, d'intesa con il presidente della
regione interessata, sia per far fronte agli interventi
urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di
ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, puo'
essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
a disposizione delle amministrazioni comunali di cui
all'art. 1 i segretari comunali non titolari di sede, per
un periodo non superiore alla durata dello stato di
emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono
assegnati in posizione di comando alle amministrazioni
comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche
in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime
connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari
comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica."

"Art. 5-bis
Disposizioni in materia di controlli antimafia

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti
gli interventi previsti nel presente decreto, presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle province
interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei
settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori
dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e
l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di
attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare
quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una
delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle
province interessate.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di
terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporti per conto di terzi;
h) guardiania dei cantieri;
h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni
singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualita'
di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di
monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione.
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo
effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente
con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare
l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art.
10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.
4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle
province indicate al comma 1 effettuano i controlli
antimafia sui contratti pubblici e sui successivi
subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, nonche' sugli interventi di ricostruzione
affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni
e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le
modalita' stabilite dalle linee guida indicate dal comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista
la tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle
erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti
privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione
e ripristino.
6. Si applicano le modalita' attuative di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni
di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25 gennaio 2012.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

"Art. 7
Deroga al patto di stabilita' interno

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa
delle attivita', su proposta dei Presidenti di cui all'art.
1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30
giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' dei
Comuni di cui all'art. 1, comma 1, sono migliorati in modo
da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto
per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i
comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di
euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e
Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal
presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012,
si provvede mediante corrispondente utilizzo della
dotazione del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1-bis. Ai comuni di cui all'art. 1, comma 1, non si
applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di
stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
1-ter. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita'
interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute
dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, con risorse proprie
provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di
cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la
ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per
ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle
spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi
del periodo precedente e' determinato dalla regione
Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle
regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di
euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai
comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli
importi di cui al periodo precedente."

"Art. 8
Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali

1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi
dell'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e
successive modificazioni, e fermo che la mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle
ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al
predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino
all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione
di sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30
novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da
parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini di
prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e
della Regione;
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012,
le domande di iscrizione alle camere di commercio, le
denunce di cui all'art. 9 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di
iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali
e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel
registro di cui all'art. 216, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale; (51)
9-bis) il pagamento delle rate relative alle
provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,
concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento
delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo,
anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti
sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni
danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
dell'art. 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, l'autorita' di
regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi'
le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti
sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed
introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli
eventi sismici come individuati ai sensi dell'art. 1, comma
1, individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili
ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente,
di cui all'art. 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati
operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in
relazione agli eventi sismici di cui all'art. 1.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012,
senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che
abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data
del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal
sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio
tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli
adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al
lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni
sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi
dell'art. 1218 del codice civile, anche ai fini
dell'applicazione della normativa bancaria e delle
segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20
maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre
2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati
distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo
le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole
connessi a scadenze di registrazione in attuazione di
normative comunitarie, statali o regionali in materia di
benessere animale, identificazione e registrazione degli
animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in
stalla (D.P.R. n. 317/96, D.M. 31 gennaio 2002 e succ.
modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni
dell'impiego del farmaco (d.lgs. n. 158/2006 e d.lgs. n.
193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato
dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti
a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti
al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi
acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino
al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano
dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli
stessi in ricoveri temporanei e' consentito in deroga alle
disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del
Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del
18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali
in materia di spandimenti dei liquami.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti
degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle
domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento
(CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo
Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'art. 75 del
Reg. (CE) n. 1122/2009 - possono mantenere il diritto
all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli
obblighi previsti.
12. In applicazione dell'art. 47 del Reg. (CE) n.
1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni
interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto
rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le
Autorita' competenti rinunceranno al recupero totale o
parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12
la comunicazione all'autorita' competente, prevista dai
sopracitati articoli, e' sostituita dal riconoscimento in
via amministrativa da parte dell'autorita' preposta della
sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate
inadempienze l'Amministrazione competente attivera'
d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita' tra
l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al
31 dicembre 2012 l'attivita' di somministrazione pasti e
bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi
regionali.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari
relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti
comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di
Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire
l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti
in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31
dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di
acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione
sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380
del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
15-bis. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, sono
prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in
scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati
che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di
residenza in detti territori per effetto degli eventi
sismici.
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal
pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate
alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari
di attivita' economiche colpite dagli eventi sismici
iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attivita' in
immobili situati nel territorio della provincia in cui essa
si svolgeva, nonche' in quelle confinanti, sono regolate
dal codice civile.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 2), come modificato dalla presente legge:

"Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

(Omissis).
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 31 maggio 2013, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali).
"2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Per il testo vigente dell'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, v. nelle
note al presente articolo.
Per il testo dell'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
del Paese), v. nelle note al presente articolo.
La rubrica dell'allegato 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012
(Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal
sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di
Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo)
reca: "Elenco dei comuni danneggiati".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (per
l'argomento v. nelle note all'art, 2), come modificato
dalla presente legge.
"6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni
2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si
applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo
restando il complessivo importo delle riduzioni ivi
previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000
milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli
settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della
procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e
dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre,
relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed
entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da
operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque
emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo la
riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di
incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero
delle predette somme nei confronti dei comuni interessati
all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono
versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale
propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare
ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino
incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al
bilancio dello Stato della parte non recuperata e'
effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate -
Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i successivi
versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.".
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n. 122 (per l'argomento v. nelle note al presente
articolo), come modificato dalla presente legge:

"Art. 15
Sostegno al reddito dei lavoratori

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito
degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino
applicazione le vigenti disposizioni in materia di
interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa,
con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', definita anche
secondo le forme e le modalita' previste per la concessione
degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con
relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore
a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi
con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di
spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti da definire con il
decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia
e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi,
ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta,
con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi
con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di
spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette
disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle
Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui
dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa
di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei
quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma
1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2.
L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici
pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge
12 novembre 2011, n. 183.".
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 67-septies e 67-octies del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (per
l'argomento v. nelle note al presente articolo), come
modificati dalla presente legge:

"Art. 67-septies
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art. 10 del
presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni
di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,
dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo,
Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano,
Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de'
Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 e al comma 1-bis si provvede nell'ambito delle
risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74."

"Art. 67-octies
Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012

1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano
sede legale od operativa e svolgevano attivita' di impresa
o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del
sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la
distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per
la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e
ricevendone verificazione, possono usufruire di un
contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo
sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione,
il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.
1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di
imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei
contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute
al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 10,
del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la
realizzazione dei medesimi interventi.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e'
utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui ai comma 1 e 1-bis e'
attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo
onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33,
comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' applicative delle disposizioni del presente
articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla
revoca del beneficio conseguente alla sua indebita
fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano
un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate
con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle
entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite
di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna
istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota
del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015.".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 7, lettere
a), b) e d) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
(Disciplina delle forme pensionistiche complementari):
"7. Gli aderenti alle forme pensionistiche
complementari possono richiedere un'anticipazione della
posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa
di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla
normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, si applica
una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non
superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.".
Per l'argomento del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 1 giugno 2012 ,v. nelle note al
presente articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica. 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni):

"Art. 2
Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita'

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti,
nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di
pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti
dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati
nell'art. 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento
nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto
di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto
di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri
enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto
di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e
ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine,
all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo
concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono
colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e,
quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non
possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel
caso di concorso anche di vincoli per cessioni e
delegazioni.".
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 24 agosto 2012, reca: "Proroga del termine di scadenza
della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari.
Eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del
mese di maggio 2012".
Per il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012, n. 122, v. nelle note al presente
articolo.
Per il testo vigente degli articoli 1, comma 1, e 3,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, v. nelle
note al presente articolo.
Per il testo vigente dell'art. 3-bis, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 1 agosto 2012, n. 135, v. nelle note al presente
articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
"7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.".
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (per l'argomento v. nelle note
all'art 4):

"Art. 31
Garanzie statali

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.".
La rubrica dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), reca:
"Esercizio di imprese".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):

"Art. 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Per il testo vigente dell'art. 3, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, v. nelle note al presente
articolo.
Per il testo vigente dell'art. 3-bis, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 1° agosto 2012, n. 135, v. nelle note al presente
articolo.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.):

"Art. 17
Oggetto

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001):

"Art. 34
Disposizioni in materia di compensazione e versamenti
diretti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di
conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di
cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
«entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«di quarantotto mesi».".
- Si riporta il testo dell'art. 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):

"Art. 43-ter
Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti
dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti
appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso
gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'art. 122 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n.
127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art.
43-bis.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 21. del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (per
l'argomento v. nelle note all'art, 2):
"21. Il Fondo di cui all'art. 2, comma 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e' alimentato per 550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal
presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (per l'argomento v. nelle
note al presente articolo):
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.".
- Si riporta il testo dell'art. 118 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

"Art. 118
Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto e
tutela del lavoro

(art. 25, direttiva 2004/18/CE; art. 37, direttiva
2004/17/CE; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24
marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994).
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere
o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita',
salvo quanto previsto nell'art. 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono messi
a disposizione delle autorita' competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici
.".
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

"Art. 16-bis
Detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36
per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per
unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a
carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla
base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
di cui all'art. 1117, del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, effettuati sulle singole unita' immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in
materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono
comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o
assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del
prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1
realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero
all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione
spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia'
previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella
misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e'
trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica
dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e'
stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione
e procedure di controllo di cui all'art. 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (per
l'argomento v. nelle note al presente articolo):
"1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2013, relative agli interventi di cui all'art. 16-bis,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni
contenute nel citato art. 16-bis.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012
(Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012):
"3. Al fine di assicurare la parita' di trattamento dei
soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario
delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno
2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente
disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere:
a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai
titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano
ai proprietari, degli immobili colpiti dal sisma in cui era
presente un'abitazione principale, un contributo per la
riparazione con miglioramento sismico o per la
ricostruzione delle strutture e delle parti comuni
dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile,
fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto. Ai fini del
riconoscimento del contributo di cui al presente comma il
Commissario delegato puo' tener conto della presenza di
piu' abitazioni principali nell'ambito di un unico
edificio;
b) ai proprietari, ovvero agli usufruttuari o ai
titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano
ai proprietari delle abitazioni principali, per le
riparazioni o la ristrutturazione con miglioramento sismico
o di ricostruzione degli edifici distrutti, un contributo
nel limite massimo dell'80% del costo ammesso e
riconosciuto;
c) ai titolari delle attivita' produttive un contributo
per la riparazione o la ricostruzione degli immobili
destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80%
del costo ammesso e riconosciuto.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (per
l'argomento v. nelle note al presente articolo):
"4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012
erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei
comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini
perentori, legali e convenzionali, sostanziali e
processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini
per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio
2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'
differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per
lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i
termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi
alle procedure concorsuali, nonche' i termini di
notificazione dei processi verbali, di esecuzione del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita'
difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali.".



 
(( Art. 11 bis

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. ))
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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