Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 novembre 2012
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.


IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della
pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il D.P.R. 1° maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro";
Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", che conferisce al Ministero la facolta' di ridurre i limiti dell'acidita' totale minima con proprio decreto;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, datata 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco spumante, per la sola campagna vendemmiale 2012/2013;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata domanda;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", relativamente alle tipologie Lambrusco frizzante e Lambrusco e spumante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2012/2013;

Decreta:
Articolo unico

Il limite minimo dell'acidita' totale di cui all'articolo 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:
- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato frizzante e' ridotto da 5,5 a 5,0 g/l;
- per le tipologie Lambrusco rosso e rosato spumante e' ridotto da 6,0 g/l a 5,5 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il capo dipartimento: Serino
 
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