Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 novembre 2012 |
Campo di applicazione del decreto n. 274 del 25 luglio 2012 relativo alla revisione dei diritti aeroportuali, di cui al decreto n. 391 dell'11 novembre 2011. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi; Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000; Visto il comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»; Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-nonies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»; Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonche' dell'art. 11-undecies, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata; Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza; Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima; Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009; Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale; Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 247 del 21 ottobre 2008, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2008; Visto altresi', il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-bis della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 297 del 22 dicembre 2009, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009; Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei Conti il 2 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 5, comma 6, laddove sono state apportate modificazioni alle disposizioni introdotte dall'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato» e introducendo la limitazione della decadenza dell'aggiornamento dei diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle societa' di gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei contratti di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010; Visto altresi', il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini di sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, prevedendo espressamente che, nell'ambito di applicazione dello stesso decreto-legge, e' esclusa la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva; Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 2010, concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 dell'11 dicembre 2010, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Suppl. Ordinario n. 53/L della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che ha fissato al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, concernente ulteriore proroga relativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di cui alla tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni ...»; Visto il decreto ministeriale n. 391 dell'11 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011; Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 ottobre 2012, concernente la revisione dei diritti aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012), con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il Contratto di programma in deroga stipulato tra l'Enac e la societa' SEA, per il periodo 2011-2020, relativo al sistema aeroportuale milanese (Milano Malpensa e Milano Linate); Considerato che, a seguito della ratifica di detto atto negoziale, i livelli tariffari relativi alla prima annualita' di vigenza contrattuale, indicati nell'Allegato 7 Tabella 1, sono diventati esigibili per gli scali milanesi a decorrere dal 23 settembre 2012; Visto altresi', il decreto interministeriale (MIT-MEF) 18 giugno 2012, n. 198, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012 tramite Comunicato, con il quale e' stato approvato il Contratto di programma relativo allo scalo di Palermo, stipulato tra la Societa' gestione aeroporto Palermo S.p.A. (GES.A.P. S.p.A.) e l'Enac, per il periodo 2011-2014; Considerato che, a seguito di tale approvazione, i livelli tariffari relativi alla prima annualita' di vigenza contrattuale, indicati nell'Allegato 6 - Articolazione tariffaria, sono divenuti esigibili per lo scalo palermitano a decorrere dal 19 settembre 2012; Ritenuta la necessita' di precisare il campo di applicazione del decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 richiamato in premessa,
Decreta:
Art. 1
Le tariffe riportate nell'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 si applicano agli aeroporti previsti nell'allegato medesimo fino alla data di esigibilita' delle tariffe previste nei singoli contratti di programma sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed ENAC - ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005 nonche' del decreto-legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, come modificato dal decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 -. |
| Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 19 novembre 2012
Il vice Ministro: Ciaccia |
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