Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 novembre 2012
Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, che prevede che con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
Considerato che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, il citato art. 16, comma 3, prevede che l'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure;
Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 4023/C2FIN del 20 settembre 2012 con cui e' stato chiesto di valutare l'inserimento di un emendamento nella legge di stabilita' affinche' sia prorogato al 31 gennaio 2013 il termine della ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2013 e successivi, onde consentire alle regioni di formulare una proposta;
Vista la nota del 30 ottobre 2012, con cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato di aver raggiunto l'accordo in merito al riparto del concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012;
Considerata la necessita', pertanto, di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui effettuare l'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1
Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto
speciale per l'anno 2012
1. Per l'anno 2012, l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' effettuato negli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 30 ottobre 2012 dalle medesime regioni e province autonome per il riparto del contributo tra le autonomie speciali ex art. 16, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012.
2. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1.
3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti conseguenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2012

Il Ministro: Grilli
 
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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