Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2012
Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'art. 42, l'allegato III - parte IV e l'allegato V - parti A e B;
Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari;
Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine;
Visti i due decreti ministeriali 30 dicembre 2004, relativi rispettivamente al rilascio del tesserino di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine ed al rilascio del diploma di abilitazione e tesserino per la classificazione delle carcasse suine;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti;
Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti INEQ, IPQ e ICQ;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine;
Viste le circolari ministeriali 1° febbraio 2011, n. 832 e 4 aprile 2011, n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti;
Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia;
Considerato che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello;
Considerato che, qualora le strutture di macellazione volessero effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine e di identificazione delle carcasse bovine e suine con sistemi differenti dal marchio ad inchiostro indelebile, occorre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e a 200 suini a settimana possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa;
Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu' adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg;
Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse;
Considerato che e' stato portato a termine il progetto finalizzato «Controllo origine e classificazione carcasse suine» e si rende pertanto necessario rendere obbligatorio l'utilizzo del portale www.impresa.gov.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse suine;
Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere ad abbattimenti di bovini in un macello per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 settembre 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonche' le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008.
 
Art. 2
Classificazione e identificazione
delle carcasse bovine

1. La tabella comunitaria di cui all'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni, denominata in seguito «tabella comunitaria», si applica alle carcasse di «bovini adulti», come definiti dalle norme dell'Unione europea.
2. Tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti», classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati, munite di bollo sanitario ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004. La classificazione ed identificazione delle carcasse o mezzene deve essere eseguita conformemente alla tabella comunitaria, cosi' come disposto dal punto V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. L'eta' per identificare le categorie «A» e «B» dei bovini di cui al successivo art. 8, comma 1, viene verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.
 
Art. 3
Mondatura

1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca, da richiedere, secondo il modello previsto dall'allegato 1 del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - Ufficio PIUE VII - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito «Ministero».
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno a livello:
a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale;
b) della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;
c) della fesa.
 
Art. 4
Deroghe ed esenzioni

1. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione, previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 2, da far pervenire al Ministero.
2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta.
3. Sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 2, comma 2, gli stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i bovini abbattuti.
 
Art. 5
Classificazione, identificazione
e comunicazione dei risultati

1. La classificazione, l'identificazione e la pesatura di una carcassa hanno luogo nello stesso macello in cui e' avvenuto l'abbattimento dell'animale e devono essere eseguite entro un'ora dalla giugulazione dell'animale.
2. Il peso della carcassa ottenuto entro un'ora dalla giugulazione dell'animale si definisce «peso a caldo», mentre si definisce «peso a freddo» il peso a caldo diminuito del 2%.
3. L'identificazione delle carcasse si effettua mediante apposizione sulla superficie esterna della carcassa di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui alla tabella comunitaria, ben visibili e di altezza pari ad almeno due centimetri.
4. La marchiatura e' apposta almeno nei seguenti punti:
a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;
b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno.
5. In deroga al disposto del comma 3, l'identificazione puo' essere effettuata tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 3, attenendosi alle disposizioni seguenti:
a) le etichette devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali e le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²;
b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a caldo o a freddo;
c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui al successivo art. 19, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti dal successivo art. 20;
d) le etichette devono essere a prova di manomissione, devono resistere alle lacerazioni e aderire saldamente su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.
6. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame.
7. La comunicazione scritta di cui al comma 6 contiene per ciascuna carcassa:
- la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria;
- il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo o a freddo;
- la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio.
8. Qualora venga eseguita la classificazione automatica, ai sensi della circolare 22 marzo 2005, n. 11, le informazioni di cui al precedente comma 5 vanno integrate con l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata.
 
Art. 6
Esperti classificatori

1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'art. 2, comma 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui all'allegato 4.1 del presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso e rilasciati dal Ministero.
2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi o autorizzati dal Comitato nazionale bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'allegato 10 del presente decreto.
3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita' di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento, e possono essere rinnovati con la frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame teorico-pratico, altrimenti il Ministero provvedera', d'ufficio, a depennare il classificatore inadempiente dall'elenco nazionale.
4. Tenuto conto delle disposizioni di cui al precedente comma 3, i diplomi ed i tesserini conseguiti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2002 hanno validita' fino al 31 dicembre del 2013. Il Comitato nazionale bovini puo' ritirare il tesserino di abilitazione ai classificatori giudicati, nel corso dei controlli, non idonei; tuttavia, su specifica richiesta, possono essere ammessi alla frequenza di un corso di aggiornamento.
 
Art. 7
Rilevazione dei prezzi di mercato

1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008, del presente decreto e della circolare 4 aprile 2011, n. 2521.
2. Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente all'abbattimento di almeno 10.000 capi di bovini adulti in un macello provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 5, comma 6, dai responsabili degli stabilimenti.
 
Art. 8
Categorie e classi per la rilevazione
dei prezzi di mercato

1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla tabella comunitaria, e' riferita alle categorie con relative classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 14, comma 1 del regolamento (CE) n. 1249/2008, di seguito riportate:
- Categoria A (carcasse di giovani animali maschi non castrati di eta' inferiore a due anni): Classi U2, U3, R2, R3, O2, O3;
- Categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati): Classe R3;
- Categoria C (carcasse di animali maschi castrati): Classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;
- Categoria D (carcasse di animali femmine che hanno gia' figliato): Classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
- Categoria E (carcasse di altri animali femmine): Classi U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
2. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria e' il prezzo entrata macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano animali da macellare non direttamente dai produttori, al citato prezzo di mercato si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.
3. Il prezzo di mercato di cui al comma 2 e' espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da prendere in considerazione nel calcolo e' quello della carcassa a freddo, come definito dall'art. 5, comma 2.
4. Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, le carcasse devono essere conformi al disposto dell'art. 13, comma 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008, che identifica la «carcassa di riferimento» come segue:
- non mondata;
- con il collo tagliato nel rispetto delle disposizioni veterinarie;
- senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino;
- senza diaframma, ne' pilastro del diaframma;
- senza coda;
- senza midollo spinale;
- senza grasso mammario;
- senza corona della fesa;
- senza vena giugulare (vena grassa).
5. Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisce da quella della carcassa di riferimento, il peso e' adeguato applicando i coefficienti correttivi riportati nell'allegato 5.
 
Art. 9
Comunicazione dei prezzi

1. La comunicazione dei prezzi rilevati e' trasmessa dai responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche interessate direttamente al Ministero, tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, previa registrazione da effettuarsi a mezzo dell'apposito modulo (allegato 6), oppure, in via eccezionale, a mezzo posta elettronica all'indirizzo prezzicarcasse@mpaaf.gov.it, a mezzo fax al numero: 06.4665.6143. Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedi' alla domenica). La medesima comunicazione e' inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da trasmettere alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008.
3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
4. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione e' effettuata anche dalle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti.
 
Art. 10
Istituzione del «Comitato nazionale bovini»

1. E' istituito presso il Ministero il «Comitato per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine» in seguito definito «Comitato nazionale bovini», composto da:
- un funzionario del Ministero che ne assume la presidenza;
- quattro esperti regionali componenti il «Gruppo di lavoro bovini» di cui all'art. 20;
- due esperti in rappresentanza delle Organizzazioni commerciali e industriali;
- un esperto in rappresentanza delle associazioni nazionale cooperative del settore;
- un esperto in rappresentanza delle confederazioni e associazioni nazionali dei produttori.
2. Le Organizzazioni di cui agli ultimi tre trattini del comma precedente, previa consultazione, trasmettono al Ministero, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i nominativi dei quattro esperti che faranno parte del «Comitato nazionale bovini» che verra' formalizzato attraverso apposito atto amministrativo.
 
Art. 11
Attivita' del «Comitato nazionale bovini»

1. Il Comitato nazionale bovini provvede ad organizzare sul territorio nazionale tutti i servizi necessari per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine, ed in particolare:
- procede al riconoscimento ufficiale dei classificatori giudicati idonei, rilasciando appositi diplomi e tesserini di riconoscimento;
- promuove, direttamente, corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento per i classificatori di carcasse bovine;
- valuta ed autorizza eventuali analoghe iniziative di organizzazioni ed associazioni di categoria che fanno capo ad attivita' di cui al precedente art. 2;
- rilascia, su richiesta delle Regioni interessate, pareri tecnici in caso di contestazioni tra l'operato del classificatore del macello e il controllore di cui all'art. 19 del presente decreto.
2. Per l'emissione del parere di cui all'ultimo trattino del comma precedente, tutta la documentazione oggetto di contestazione, corredata di reperto fotografico, deve pervenire al Ministero, all'attenzione del Presidente del Comitato.
 
Art. 12
Classificazione delle carcasse di suino

1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato V, parte B del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i risultati devono essere obbligatoriamente inseriti nel portale «www.impresa.gov.it».
2. Il mancato inserimento dei dati nel portale di cui al comma precedente equivale al non adempimento degli obblighi di classificazione che incombono nei confronti della struttura di macellazione e, pertanto, sara' perseguibile ai sensi del successivo art. 19, comma 8.
 
Art. 13
Deroghe ed esenzioni

1. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, da 11 a 200 suini alla settimana, con esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 7, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 1.
2. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, fino a 10 suini alla settimana, sono esentati dall'obbligo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, con esclusione dei macelli del circuito DOP/IGP obbligati.
3. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta.
4. Sono inoltre esentati dagli obblighi prescritti all'articolo precedente gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa.
 
Art. 14
Carcassa di riferimento

1. Ai sensi dell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la carcassa di riferimento di suino e' definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 8, per determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste dall'allegato V, parte B, punto II del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate:



---------------------------------------------------------------------
Carne magra stimata in percentuale del peso | Classe
della carcassa | ----------------------------------------------------|---------------- 55 o piu' | E ----------------------------------------------------|---------------- 50 fino a meno di 55 | U ----------------------------------------------------|---------------- 45 fino a meno di 50 | R ----------------------------------------------------|---------------- 40 fino a meno di 45 | O ----------------------------------------------------|---------------- meno di 40 | P ---------------------------------------------------------------------



3. La classe S con percentuale di carne magra maggiore o uguale al 60% e' utilizzata per la categoria di carcasse di suini di peso pari o inferiore a 110,0 kg.
 
Art. 15
Categorie di animali e identificazione

1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosita' (E, U, R, O, P e S) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra.
2. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm.
3. Qualora si volesse procedere alla identificazione tramite etichetta, o altra forma di etichettatura permanente, e' necessario richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero sulla base del modello di cui all'allegato 3.
 
Art. 16
Rilevazione dei prezzi

1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 1° febbraio 2011, n. 832.
2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati, franco macello e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ai fornitori degli animali, classificati secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di riferimento comunitaria.
3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto della carcassa fredda e sulla percentuale di carne magra, il peso a caldo della carcassa, cosi' come definita all'art. 14, comma 1, e' calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 9. Il peso a freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo.
 
Art. 17
Comunicazioni

1. La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, e' fornita dai responsabili degli stabilimenti esclusivamente a mezzo del portale www.impresa.gov.it e, solo eccezionalmente, a mezzo posta elettronica all'indirizzo «prezzicarcasse@mpaaf.gov.it». Le comunicazioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedi' alla domenica). La medesima comunicazione e' inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio.
2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per le seguenti categorie di animali e relative classi di qualita':
- categoria di suino pesante: classe R;
- categoria di suino leggero: classe E;
- categoria di suinetto di peso medio vivo di circa 20 kg.
3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.
 
Art. 18
Corsi per classificatori di carcasse suine

1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per ottemperare al disposto dell'art. 12, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di diploma di abilitazione e di tesserino rilasciati dal Ministero, di cui all'allegato 4.2 del presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso.
2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi e organizzati periodicamente dal Ministero in attuazione dell'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, avvalendosi di tecnici di comprovata esperienza di cui all'art. 20, comma 3 del presente decreto.
 
Art. 19
Controlli

1. I controlli sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, sono svolti dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del presente decreto, secondo le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 20. Il personale impiegato nella verifica della corretta classificazione delle carcasse deve essere munito del tesserino di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.
2. La competenza sulla corretta attuazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine e' in capo al Ministero ed alle Regioni e Province autonome.
3. Gli Istituti Parma Qualita' (IPQ) e Nord Est Qualita' (INEQ) sono delegati a svolgere compiti di controllo presso le strutture di macellazione obbligate a classificare e rilevare i prezzi di mercato delle carcasse suine secondo le modalita' previste dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1249/2008, gli indirizzi di cui al successivo art. 20 e sulla base delle indicazioni contenute nel «Manuale sulle procedure operative e controllo dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine» pubblicato sul sito MiPAAF, scaricabile all'indirizzo:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/3833
4. I controlli di cui ai commi 1 e 3 sono eseguiti senza preavviso:
- almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale piu' di 75 bovini adulti per settimana, su un numero non inferiore a 40 carcasse, e in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana;
- almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 4, su un numero non inferiore a 20 carcasse, e in tutti i macelli che abbattono in media annuale fino a 200 suini alla settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 13.
5. Le Regioni e le Province autonome verificano almeno una volta all'anno la sussistenza delle condizioni di deroga nei confronti di tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi degli articoli 4 e 13.
6. Dell'esito dei controlli e' redatta dettagliata relazione in due copie, delle quali una e' consegnata al responsabile del macello ed una e' conservata dall'Ufficio regionale o provinciale o da altro Organismo delegato che ha eseguito il controllo. Gli Organismi di controllo curano periodicamente la trasmissione al Ministero dei verbali o dei prospetti riepilogativi dei controlli entro il mese successivo al trimestre o semestre di riferimento e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.
7. Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, effettua supervisioni sulle attivita' di controllo comprendenti anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.
8. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse suine) e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro 90 giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi per le violazioni delle norme sulla classificazione.
10. In caso di irregolarita' nella classificazione i controlli sono eseguiti con frequenza mensile, a partire dal mese successivo alla constatazione dell'irregolarita' e per un periodo di sei mesi.
 
Art. 20
Indirizzi sui controlli

1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse bovine ed uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Per i due «Gruppi di lavoro» di cui al comma precedente, restano valide le designazioni comunicate dalla Presidenza del Consiglio con nota n. 2152 del 10 maggio 2010.
3. I Gruppi di lavoro di cui al comma precedente possono avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse.
 
Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
- D.M. 2 agosto 1984, recante istituzione del «Comitato nazionale per l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse bovine»,
- D.M 8 maggio 2009, n. 3895, recante disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini;
- D.M. 6 maggio 1996, n. 482, che demanda alle Regioni e Province autonome i compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse bovine;
- D.M. 30 dicembre 2004, relativo al rilascio del tesserino di abilitazione nel settore bovino;
- D.M. 30 dicembre 2004, relativo al rilascio del diploma di abilitazione e tesserino nel settore suino;
- D.M. 8 ottobre 2007, attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli Istituti INEQ, IPQ e ICQ, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 luglio 2002.
 
Art. 22
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2012

Il Ministro: Clini

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 270.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 8

METODI DI CLASSIFICAZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2

Metodi di classificazione autorizzati con Decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001, validi per il territorio nazionale: FAT-O-MEATER
La classificazione delle carcasse di suino e' effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio Fat-O-Meater («FOM»).
L'apparecchio e' dotato di una sonda di 6 mm di diametro, contenente un fotodiodo di tipo Siemens SFH 960 e un fotorilevatore del tipo SFH 960, con distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in percentuale di carne magra mediante un elaboratore.
Il tenore di carne magra delle carcasse e' calcolato secondo una delle seguenti equazioni:
a) Suino Pesante (carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)
Y= 45,371951 - 0,221432 X 1 + 0,055939 X2 + 2,554674 X3
b) Suino leggero (carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)
Y= 53,630814 - 0,436960 X 1 + 0,043434 X2 + 1,589929 X3
Ove
Y: e' la percentuale stimata di carne magra della carcassa
X 1 : e' lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quart'ultima costola.
X 2 : e' lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X1
X 3 : e' il rapporto tra X2 e X1 . HENNESSY GRADING PROBE
La classificazione delle carcasse di suino e' effettuata mediante l'apparecchio Hennessy Grading Probe («HGP 7»). L'apparecchio e' provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremita' della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.
Il tenore di carne magra delle carcasse e' calcolato secondo una delle seguenti equazioni:
a) Suino Pesante (Valida per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 Kg)
Y= 44,992620 - 0,191001 X 1 + 0,042516 X2 + 3,181847 X3
b) Suino leggero (Valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 Kg)
Y= 50,933698 - 0,312169 X 1 + 0,037779 X2 + 2,411151 X3
Ove
Y: e' la percentuale stimata di carne magra della carcassa
X 1 : e' lo spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato ad 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola.
X 2 : e' lo spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi misurato nello stesso punto e nello stesso momento di X1
X 3 : e' il rapporto tra X2 e X1.
 
Allegato 9

EQUAZIONE E COEFFICIENTI CORRETTIVI
DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 3

Al fine di fissare i prezzi delle carcasse secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato e' corretto applicando la seguente equazione:
Y = X - [X * a1/(100-a2)]
Ove:
Y = peso caldo della carcassa
X = peso caldo della carcassa al momento della pesata
a1 e a2 = coefficienti correttivi applicabili rispettivamente nel caso in cui rognoni, diaframma e sugna siano lasciati o rimossi dalla carcassa, ed equivalenti:
- per i rognoni, allo 0,30%;
- per il diaframma, allo 0,38%;
- per la sugna, a
1,4% (peso carcassa da 70 a 79,9 Kg)
1,8% (peso carcassa da 80 a 89,9 Kg)
1,9% (peso carcassa da 90 a 99,9 Kg)
2,4% (peso carcassa da 100 a 110 Kg)
1,6% (peso carcassa da 110,1 a 120 Kg)
2,3% (peso carcassa da 120,1 a 130 Kg)
2,8% (peso carcassa da 130,1 a 140 Kg)
3,4% (peso carcassa da 140, 1 a 150 Kg)
3,6% (peso carcassa superiore a 150 Kg)
 
Allegato 10
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER CLASSIFICATORI DI
CARCASSE BOVINE E PER CLASSIFICATORI DI CARCASSE SUINE
a) Principi generali
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito definito «Ministero») organizza i corsi di abilitazione per esperti classificatori di carcasse bovine e per esperti classificatori di carcasse suine (di seguito definiti «corsi»). I corsi sono il solo strumento per acquisire il tesserino di abilitazione di cui all'allegato 4 del presente decreto, necessario per eseguire la classificazione delle carcasse bovine o delle carcasse suine. Tuttavia il Ministero puo' riconoscere come valida per l'acquisizione del tesserino anche l'abilitazione conseguita a seguito della partecipazione ad analoghi corsi in altri Stati membri dell'Unione europea.
2. Il Ministero puo' avvalersi della collaborazione di terzi per l'organizzazione dei corsi, per lo svolgimento delle docenze e per i compiti di segreteria richiesti per i corsi. b) Modalita' di svolgimento dei corsi per classificatori di carcasse
bovine
3. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una quota, il cui importo e' definito dal Comitato Nazionale Bovini, di cui all'art. 10 del presente decreto. Tuttavia il Ministero organizza anche corsi destinati ai dipendenti delle strutture pubbliche incaricate dei controlli di cui all'art. 19 del presente decreto, che sono finanziati con fondi del Ministero stesso. Il Ministero puo' inoltre organizzare corsi finanziati da altri soggetti, qualora ne ravvisi l'opportunita'.
4. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di esercitazioni pratiche in cella frigorifera, con l'esame diretto di carcasse e mezzene e di lezioni teoriche in aula, sia sulla normativa europea e nazionale del settore, sia sulla tecnica di classificazione delle carcasse, con l'ausilio della proiezione di presentazioni e di immagini di carcasse, mezzene o parti di esse.
5. Il Ministero definisce le date e dei luoghi in cui si svolgono i corsi, individuando, per quanto possibile, stabilimenti di macellazione in diverse zone d'Italia, per facilitare la partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche.
6. La durata dei corsi e' di norma di quattro giorni, per un totale di 28 ore, per i corsisti privati, e di cinque giorni, per un totale di 32 ore, per i pubblici dipendenti. Il Ministero puo' comunque decidere durate differenti da quelle indicate.
7. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica, consistente nella corretta classificazione secondo la griglia SEUROP di dieci mezzene bovine. Il questionario per la prova teorica e' redatto a cura del Ministero, mentre la scelta delle mezzene per la prova pratica e' operata dai docenti del corso.
8. Tutti i candidati che avranno superato le prove finali saranno dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse bovine e verra' loro inviato il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 4.1 del presente decreto.
9. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, composta da un funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e da due dei docenti del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento dell'esame teorico e di quello pratico.
10. Si considera abilitato il candidato che abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno 18/30. L'esame teorico contribuisce alla votazione finale con 5/30, prevedendo una decurtazione di 0,5 punti per ogni risposta errata. La prova pratica contribuisce alla votazione finale con 20/30, prevedendo una decurtazione di 3 punti per ogni errore di categoria e di classe di conformazione e di 1 punto per ogni errore di classe di ingrassamento. Il giudizio della Commissione contribuisce alla votazione finale per 5/30, e puo' formarsi anche per mezzo di una prova integrativa orale, vertente sugli argomenti sui quali il candidato abbia dimostrato maggiori incertezze.
11. Il candidato respinto agli esami finali puo' sostenere di nuovo la prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui e' stato respinto, senza necessita' di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione. c) Modalita' di svolgimento dei corsi per classificatori di carcasse
suine
12. La partecipazione ai corsi prevede il pagamento di una quota, il cui importo e' definito dal Ministero, tenuto conto dei costi connessi alla realizzazione del corso stesso. Il Ministero puo' inoltre organizzare corsi finanziati da altri soggetti, qualora ne ravvisi l'opportunita'.
13. I corsi si svolgono presso strutture di macellazione e constano di lezioni teoriche in aula sulla normativa europea e nazionale di settore, sugli strumenti e tecniche di classificazione delle carcasse e esercitazioni pratiche in catena di macellazione con utilizzo diretto dello strumento.
14. Il Ministero definisce le date ed i luoghi in cui si svolgono i corsi, individuando, per quanto possibile, stabilimenti di macellazione in diverse zone d'Italia, per facilitare la partecipazione di candidati di diverse provenienze geografiche.
15. La durata dei corsi e' di norma di due giorni, per un totale di 8 ore. Il Ministero puo' comunque decidere durate differenti da quelle indicate.
16. I corsi si concludono con una prova teorica, basata su un questionario contenente dieci domande a risposta multipla, vertenti sulla normativa riguardante la classificazione, ed una prova pratica, consistente nella corretta classificazione utilizzando gli strumenti messi a disposizione.
17. Tutti i candidati che avranno superato le prove finali saranno dichiarati abilitati alla classificazione delle carcasse suine e verra' loro inviato il tesserino di abilitazione, di cui all'allegato 4.2 del presente decreto.
18. Allo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami, teorico e pratico, presiede una Commissione, composta da un funzionario del Ministero, che ne assume la presidenza, e dai docenti del corso, designati dal Ministero. La Commissione redige un verbale relativo allo svolgimento del corso e dei relativi esami.
19. Si considera abilitato il candidato che abbia ottenuto una votazione complessiva di almeno 8/10 (sono consentiti al massimo 3 errori tra prova teorica e pratica).
20. Il candidato respinto agli esami finali puo' sostenere di nuovo la prova pratica, in occasione di uno dei corsi per classificatori successivi, entro un anno dalla prova in cui e' stato respinto, senza necessita' di frequentare l'intero corso e senza quindi versare nuovamente la quota di partecipazione. d) Modalita' di partecipazione ai corsi
21. La partecipazione ai corsi e' aperta a tutti, ed e' condizionata all'iscrizione in due apposite liste d'attesa, una per i corsi per classificatori di carcasse bovine ed una per i corsi per classificatori di carcasse suine, inviando una domanda corredata dai dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e del numero maggiore possibile di recapiti ai quali poter essere contattati (telefono, cellulare, e-mail, fax). La domanda puo' essere composta utilizzando il modulo reperibile sul sito web del Ministero, oppure compilata liberamente, ma indicando comunque gli stessi dati richiesti dal modulo. La domanda va inviata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una delle seguenti modalita':
- e-mail all'indirizzo pocoi7@mpaaf.gov.it;
- Posta certificata all'indirizzo pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it;
- fax al n. 06.4665.6143;
- lettera indirizzata a: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - PIUE VII - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
22. La partecipazione ai corsi avviene a seguito della convocazione da parte del Ministero, che informa il candidato delle date e del luogo di svolgimento e dell'importo della quota di partecipazione. Il candidato contattato dal Ministero puo' accettare ed essere incluso nella lista dei partecipanti, oppure rinunciare e chiedere di essere contattato in occasione del corso successivo. La mancata risposta (positiva o negativa) alla convocazione comporta l'esclusione dalla lista d'attesa. I candidati che rinuncino per tre volte alla partecipazione, quando convocati, saranno anch'essi esclusi dalla lista d'attesa.
23. La priorita' per la partecipazione ai corsi e' attribuita in base all'anzianita' di iscrizione in lista. Tuttavia gli stabilimenti di macellazione obbligati alla classificazione delle carcasse che si trovino a non avere a disposizione un numero di classificatori abilitati sufficienti alle loro necessita', in base al numero di carcasse da classificare, possono richiedere l'inserimento prioritario di un loro candidato nella lista dei partecipanti al primo corso disponibile.
24. E' ammessa la sostituzione di un candidato in lista d'attesa con un altro non iscritto. Resta inteso che il candidato sostituito, se intende partecipare ai corsi futuri, dovra' iscriversi nuovamente in lista d'attesa, perdendo la priorita' acquisita.
25. A seguito dell'accettazione alla partecipazione del corso, il candidato deve eseguire il pagamento della quota di partecipazione, con le modalita' ed entro i termini indicati dal Ministero. Il mancato pagamento della quota implica l'esclusione del candidato dalla partecipazione al corso e dalla lista d'attesa per i corsi successivi. Qualora il candidato che ha gia' versato la quota non si presenti al corso non avra' diritto alla restituzione della somma versata.
26. La quota comprende la sola partecipazione al corso e non include vitto, alloggio, trasporti o qualunque altra spesa. La ricerca e la prenotazione di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti o esercizi simili e' compito esclusivo del corsista.
 
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