Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 7 dicembre 2012
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza. (Ordinanza n. 30).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 6 febbraio 2013, lo stato d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012 e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 25 del 20 novembre 2012;
Vista la nota del 3 dicembre 2012, con cui il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza ha rappresentato la necessita' di espungere dalla delibera del 9 novembre 2012 sopra citata i comuni di Santa Maria del Cedro e di Firmo, in quanto non hanno subito danni a seguito del sisma, e di mantenere i comuni di Castrovillari, San Basile e Papasideiro limitatamente alle attivita' di messa in sicurezza degli edifici di culto e, pertanto, e' in corso di adozione una delibera del Consiglio dei Ministri, che a modifica della precedente del 9 novembre 2012, limita l'ambito di applicazione dello stato di emergenza nei termini sopra descritti;
Viste le note del 28 e 30 novembre 2012 dei Commissari delegati;
Ravvisata la necessita' di integrare l'ordinanza sopra richiamata al fine di consentire ai Commissari delegati di porre in essere i necessari interventi per il superamento dell'emergenza;
Acquisita l'intesa delle regioni Basilicata e Calabria;

Dispone:

Art. 1

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico in premessa citato che ha colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza.
 
Art. 2

1. Al fine di assicurare minime misure di sostentamento ai titolari di attivita' commerciali destinatari di ordinanze di sgombero adottate dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico del 26 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza, e' autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo pari a euro 800 mensili. Il contributo e' erogato fino alla riapertura dell'attivita' in altri locali e in ogni caso non oltre la scadenza dello stato d'emergenza.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 28.800,00, si provvede a carico della contabilita' speciale del Commissario delegato - Prefetto di Cosenza.
 
Art. 3

1. L'assistenza alloggiativa a carico di strutture pubbliche, ovvero i benefici economici di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 possono essere riconosciuti anche ai nuclei familiari in cui siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma del 26 ottobre 2012, pur non essendo stata danneggiata dall'evento calamitoso, non sia agevolmente fruibile in conseguenza di provvedimenti di chiusura al transito, anche pedonale, adottati dalle competenti autorita' a seguito dell'evento sismico predetto.
2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse solo per i casi di effettivo spostamento del nucleo familiare in altra struttura alloggiativa.
 
Art. 4

1. Al fine di garantire la pronta assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa e di assicurare una piu' razionale distribuzione delle risorse, onde consentire una maggiore tempestivita' di utilizzo, il Dipartimento della protezione civile, con il supporto del Settore Regionale di Protezione Civile della Regione Calabria, e' autorizzato allo spostamento del materiale di pronto impiego attualmente stoccato presso il deposito di Settingiano (CZ), mediante ricorso alle procedure di gara gia' espletate, anche oltre il limite di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'art. 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 127.000,00 + IVA si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 25 del 20 novembre 2012.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2012

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone