Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 7 agosto 2012 |
Modalita' di riscossione dei contributi dovuti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), a favore dell'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'; Visto, altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI); Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ed, in particolare, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI);
Decreta:
Art. 1
1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli. |
| Art. 2
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'organismo di Coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998. 3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia. |
| Art. 3
1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalita' previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Roma, 7 agosto 2012
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 162 |
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