Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2012
Nuova metodologia di calcolo del prezzo medio settimanale dei carburanti.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Decisione del Consiglio 1999/280/EC del 22 aprile 1999 concernente la procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/EC del 26 luglio 1999;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, in legge del 24 marzo 2012, n. 27;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni per il miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti, che dispone al comma 1 che il Ministero dello sviluppo economico adotti con proprio decreto la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione;
Vista la circolare del 14 agosto del 2008 del Ministero dello sviluppo economico, recante indicazioni urgenti in merito alla rilevazione statistica settimanale dei prezzi medi nazionali dei prodotti petroliferi, criteri per la determinazione del Prezzo Italia, con la quale sono stati resi noti i criteri operativi a cui attenersi per la rilevazione statistica settimanale dei prezzi medi nazionali dei prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale ed in particolare l'art. 7 concernente l'obbligo di risposta, per i soggetti privati, per le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 di approvazione del Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 di approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Considerato che nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 rientra, in particolare, la rilevazione MSE 00012 «Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi»;
Ravvisata l'opportunita' di configurare una rilevazione statistica dei prezzi dei prodotti petroliferi praticati in Italia che fornisca risultati comparabili e metodologicamente omogenei con i prezzi medi calcolati a livello europeo da parte degli altri Paesi membri dell'Unione Europea;
Considerato che la rilevazione statistica viene effettuata secondo la metodologia di cui alla Decisione del Consiglio 1999/280/EC del 22 aprile 1999, secondo la quale i prezzi da rilevare si riferiscono ai carburanti benzina, gasolio da autotrazione e GPL;
Considerato che l'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, comma 10, prevede che il Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione Europea nonche' nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalita' per l'erogazione self service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL;
Considerato che la commercializzazione dei carburanti benzina e gasolio autotrazione avviene sia in modalita' servito che self service, mentre la commercializzazione del GPL avviene solamente in modalita' servito, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, comma 10, in base al quale dovra' essere emanato un decreto che individui criteri e modalita' per l'erogazione self service negli impianti di distribuzione del GPL, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore;
Considerata l'opportunita' di tener conto dell'evoluzione registrata nel mercato dei carburanti con l'attuazione di politiche commerciali che determinano una variabilita' nei prezzi nel corso delle ventiquattro ore e nell'arco dell'intera settimana;

Decreta:

Art. 1
Prodotti petroliferi oggetto della rilevazione

1. Le compagnie e le societa' commerciali operanti nel settore petrolifero sono tenute a comunicare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, di seguito «Ministero», un unico prezzo medio settimanale, calcolato su base nazionale, per i prodotti benzina senza piombo e gasolio da autotrazione commercializzati sulla rete distributiva al dettaglio facendo riferimento esclusivamente al prezzo praticato in modalita' self service a partire dalle ore 00,01 del lunedi' alle ore 24,00 della domenica successiva. Tale prezzo medio sara' comunicato al Ministero entro le ore 16,00 del lunedi' successivo a quello della settimana di riferimento.
2. Nelle more della emanazione del decreto previsto dall'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, comma 10, che dovra' individuare criteri e modalita' per l'erogazione self service negli impianti di distribuzione del GPL, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione Europea nonche' nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, il prezzo medio nazionale per il GPL sara' comunicato facendo riferimento alla modalita' «servito».
 
Art. 2
Metodologia di calcolo del prezzo medio

1. Il prezzo medio nazionale viene calcolato prendendo in considerazione il prezzo effettivamente offerto al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione; in particolare si deve tener conto, sia per le compagnie petrolifere che per le societa' commerciali operanti nel settore petrolifero comprese quelle della GDO, dei seguenti elementi:
a) delle diverse modalita' di self service, pre-pay e post-pay, ponderando i prezzi con i relativi volumi di vendita registrati nel corso dell'anno precedente;
b) dei differenziali di prezzo, in aumento o in diminuzione, determinati da situazioni logistiche particolari quali ad esempio isole minori, zone montane o simili;
c) delle politiche di sconto o di fidelizzazione, anche di durata inferiore all'anno, e delle campagne promozionali legate alle carte commerciali ed alle diverse forme di buoni commerciali, nonche' delle iniziative praticate sia nei confronti dei consumatori finali che nei confronti di particolari operatori economici (trasportatori, agenti di commercio o simili);
d) della componente fiscale calcolata al netto degli incrementi di accisa regionale e dei conseguenti aumenti di IVA.
2. Il prezzo medio nazionale sara' rilevato da parte del Ministero, sulla base della seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico


Dove:
P I = prezzo medio nazionale, denominato Prezzo Italia;
V COMP = volumi di carburante commercializzato in modalita' self service da parte delle compagnie petrolifere nel corso dell'anno precedente;
P COMP = prezzo medio in modalita' self service offerto dalle compagnie petrolifere nel corso della settimana di rilevazione;
V PB = volumi di carburante commercializzato in modalita' self service da parte delle aziende petrolifere no-logo, denominate pompe bianche, nel corso dell'anno precedente;
P PB = prezzo medio in modalita' sef service offerto dalle pompe bianche nel corso della settimana di rilevazione;
V GDO = volumi di carburante commercializzato in modalita' self service da parte della Grande Distribuzione Organizzata nel corso dell'anno precedente;
P GDO = prezzo medio self sevice offerto dalla Grande Distribuzione Organizzata nel corso della settimana di rilevazione.
3. Per quanto riguarda il prezzo medio praticato dalle compagnie petrolifere (P comp ) il Ministero ponderera' i prezzi comunicati dalle singole compagnie con i quantitativi immessi al mercato da parte delle medesime compagnie nel corso dell'anno precedente. Le compagnie petrolifere e le societa' denuncianti dovranno comunicare al Ministero il prezzo medio nazionale da loro offerto nel corso della settimana di rilevazione.
In sede di prima applicazione della metodologia, le compagnie petrolifere e le societa' denuncianti sono altresi' tenute a comunicare al Ministero i volumi di carburante commercializzati in modalita' self-service, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto. La metodologia di calcolo deve essere conforme alla seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico


Dove:
V PRE = volumi di carburanti commercializzati nel corso dell'anno precedente in modalita' self service pre-pay;
V PRE = prezzo offerto nella settimana di rilevazione in modalita' self service prepay;
V POST = volumi di carburante commercializzato nel corso dell'anno precedente in modalita' self service post-pay;
P POST prezzo offerto nella settimana di rilevazione in modalita' self service post-pay;
V S = volumi di carburante commercializzato nel corso dell'anno precedente tramite forme particolari di sconti, buoni, promozioni o carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere;
P S = prezzo offerto nella settimana di rilevazione relativo ai volumi commercializzati tramite forme particolari di sconti, buoni, promozioni o carte rilasciate da parte delle compagnie petrolifere.
4. Per quanto riguarda il prezzo medio praticato dalle Pompe Bianche (P pb ) il Ministero procedera' ad una stratificazione territoriale del campione rappresentativo delle compagnie no-logo operanti nelle diverse macroregioni del Paese (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Isole).
5. Nelle more di una autonoma rilevazione statistica sulle Pompe Bianche e sulla Grande Distribuzione Organizzata, il Ministero procede ad una stima dei prezzi offerti anche tramite accordi da definire con apposito protocollo di intesa con le associazioni di categoria.
6. In applicazione di quanto disposto, con successiva circolare della Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche, verranno determinati i criteri e le modalita' con le quali le compagnie petrolifere sono tenute a comunicare al Ministero il prezzo dei carburanti commercializzati al di fuori della rete stradale ed autostradale (c.d. prezzo extrarete).
 
Art. 3
Verifiche sulla metodologia

Le compagnie petrolifere sono tenute a inviare al Ministero un documento esplicativo della metodologia di calcolo da esse adottato, ivi compresi i dati del relativo campione utilizzato, al fine di giungere alla determinazione dei prezzi medi comunicati al Ministero. Tale nota metodologica dovra' essere aggiornata e comunicata al Ministero in caso di variazione del metodo di calcolo adottato.
Il Ministero controlla a campione i dati comunicati dalle compagnie petrolifere al fine di verificare la corretta applicazione della metodologia di calcolo adottata e la sua corrispondenza con quanto indicato all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 4
Decorrenza

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero.
2. La metodologia di calcolo del prezzo medio di cui al presente decreto dovra' essere adottata trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, coincidente con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: Passera
 
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