Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2012
Introduzione di clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 3 concernente l'autorizzazione per il Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, ogni caratteristica e modalita';
Visto il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (di seguito «Trattato»);
Visto l'art. 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari;
Visto l'art. 48 del Trattato, con il quale si prevede l'entrata in vigore dello stesso alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II del medesimo Trattato;
Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012»;
Visto il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel prevedere l'inserimento di clausole d'azione collettiva identiche e in formato standard nelle modalita' e condizioni di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro, stabilisce che il regime giuridico che disciplina l'inserimento di dette clausole e' definito dal Comitato Economico e Finanziario;
Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato, con il quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico;
Visto il modello generale di clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» approvato dal Comitato Economico Finanziario il 18 novembre 2011 sulla base dei lavori svolti dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani (Sub Committee on EU Sovereign Debt Markets), elaborato e reso pubblico e disponibile nella pagina Internet del suddetto Sottocomitato;
Ritenuto necessario adottare le misure necessarie per dare effetto alle suddette clausole d'azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» elaborati dal citato Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani;
Ritenuto opportuno esplicitare in lingua italiana le clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference», nella versione integrale di cui all'Allegato B del presente decreto, e nella versione che tiene conto delle tipologie di titoli di Stato correntemente emessi di cui all'Allegato A del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutte le nuove emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali di ogni specie, ivi inclusi quelli indicizzati all'inflazione, e di Certificati di Credito del Tesoro di ogni specie, ivi inclusi quelli zero coupon, sono soggette alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» in allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante (Allegato A), e nel quale si fa riferimento ai suddetti Buoni e Certificati quali i «Titoli». Ai fini del presente decreto una nuova emissione e' individuata dalla prima tranche.
2. Ogni eventuale futura emissione di titoli di Stato con scadenza superiore ad un anno, di tipologia o con caratteristiche differenti rispetto ai titoli di cui al comma precedente, e' soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» in allegato al presente decreto, anch'esso parte integrante (Allegato B).
3. I titoli di Stato emessi sui mercati internazionali sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Common Terms of Reference» elaborati dal Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani, citati nelle premesse.
 
Art. 2

1. In caso di attivazione delle clausole di azione collettiva di cui ai Termini Comuni di Riferimento il Dipartimento del Tesoro esegue ogni operazione ivi prevista.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli
 
Allegato A

Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva
1. Definizioni generali
(a) «titoli di debito» indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o piu' serie, con una scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore ad un anno, nonche' qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.
(b) 'obbligazione zero-coupon' indica un titolo di debito che non matura esplicitamente interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.
(c) 'obbligazione indicizzata' indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che vengano separate dalle stesse.
(d) «serie» indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore emissione di Titoli.
(e) «in circolazione» con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.8.
(f) «modifica» in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.
(g) «modifica a piu' serie» indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o piu' serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione di tali altri titoli di debito.
(h) «materia riservata» in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l'emissione o l'amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:
(i) il cambio della data in cui ogni ammontare e' pagabile in relazione ai Titoli;
(ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile in relazione ai Titoli;
(iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;
(iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in cui i Titoli possono essere rimborsati;
(v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;
(vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di pagamento dell'Emittente in relazione ai Titoli;
(vii) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza;
(viii) la modifica dell'ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;
(ix) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di modifica a piu' serie, dell'ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra serie che e' richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli, la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione che e' richiesto ai fini di un dato quorum costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da considerare in circolazione a questi fini; ovvero
(x) la modifica della definizione di «materia riservata»,
e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l'emissione o l'amministrazione andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.
(i) «possessore» con riferimento ad un Titolo indica il portatore del Titolo o la persona che l'Emittente e' legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge e, con riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente e' legittimato a considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.
(j) «data di registrazione» con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a piu' serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a sottoscrivere una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica. 2. Modifiche ai Titoli
2.1 Modifiche in materie riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione dei Titoli possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.2 Modifiche a piu' serie. In caso di modifiche a piu' serie, i termini e le condizioni dei Titoli e dei titoli di debito di ogni altra serie, ed ogni accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:
(a) (i) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o
(a) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e
(b) (i) il voto favorevole dei possessori di piu' del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o
(b) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.
In relazione alla proposta di modifica dei Titoli ed alla proposta di modifica di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, verra' convocata e si terra' un'assemblea separata, oppure verra' firmata una risoluzione scritta.
2.3 Proposta di modifica a piu' serie. Una proposta di modifica a piu' serie puo' includere una o piu' proposte alternative di modifica dei termini e delle condizioni di ciascuna serie di titoli di debito o di qualsiasi accordo che ne governi l'emissione o l'amministrazione, a condizione che tali proposte alternative di modifica siano indirizzate e siano suscettibili di essere accettate da ciascun possessore di qualsiasi titolo di debito rientrante in qualsiasi serie i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica.
2.4 Modifica parziale a piu' serie. Se una proposta di modifica a piu' serie non viene approvata in relazione ad una materia riservata secondo le previsioni della Sezione 2.2, ma lo sarebbe stata se avesse riguardato soltanto i Titoli ed una o piu', ma non tutte, le altre serie dei titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, tale modifica a piu' serie viene ritenuta approvata, nonostante le previsioni della Sezione 2.2, con riferimento ai Titoli ed ai titoli di debito di ciascuna di queste altre serie la cui modifica sarebbe stata approvata secondo le previsioni della Sezione 2.2 se la modifica proposta avesse riguardato soltanto i Titoli e i titoli di debito di queste altre serie, a condizione che:
(a) prima della data di registrazione per la proposta di modifica a piu' serie, l'Emittente abbia dato pubblicamente notizia ai possessori dei Titoli e degli altri titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, delle condizioni in base alle quali detta proposta sarebbe ritenuta approvata come modifica parziale (secondo quanto sopra descritto) con riferimento ai Titoli e ad alcune, ma non tutte, delle altre serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e
(b) dette condizioni siano soddisfatte in relazione alla modifica a piu' serie proposta.
2.5 Modifiche in materie non riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione possono essere modificati in relazione a qualsiasi materia diversa da una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.6 Pluralita' di valute, obbligazioni indicizzate e obbligazioni zero-coupon. Nello stabilire se una proposta di modifica sia stata approvata dai possessori del richiesto ammontare nominale di Titoli e di titoli di debito di una o piu' serie:
(a) se la modifica riguarda titoli di debito denominati in piu' di una valuta, l'ammontare nominale di ogni titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, sara' uguale all'ammontare nominale in euro che avrebbe potuto essere ottenuto alla data di registrazione applicando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca Centrale Europea alla data di registrazione;
(b) se la modifica riguarda obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sara' uguale al suo valore nominale rettificato;
(c) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza non costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sara' uguale al suo valore nominale o, se la relativa scadenza non e' ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale;
(d) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di tali obbligazioni zero-coupon:
(i) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento non indicizzato del capitale nominale o di interessi, sara' uguale al suo valore nominale o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento non indicizzato non e' ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale; e
(ii) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento indicizzato del capitale o di interessi, sara' uguale al suo valore nominale rettificato o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento indicizzato non e' ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale rettificato; e
(e) ai fini della presente Sezione 2.6:
(i) l'ammontare nominale rettificato di ogni obbligazione indicizzata e di ogni componente di un'obbligazione indicizzata e' l'ammontare del pagamento che sarebbe dovuto alla data di scadenza stabilita per quell'obbligazione indicizzata o per quella determinata componente qualora tale data di scadenza coincidesse con la data di registrazione per la modifica proposta, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione pubblicato da o nell'interesse dell'Emittente o, se un tale indice non risultasse pubblicato, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione determinato attraverso un processo di interpolazione nel rispetto dei termini e condizioni dell'obbligazione indicizzata, ma in nessun caso l'ammontare nominale rettificato di tale obbligazione indicizzata o di quella determinata componente potra' essere inferiore al suo ammontare nominale, a meno che i termini e condizioni di quell'obbligazione indicizzata non prevedano che l'importo del pagamento fatto su tale obbligazione indicizzata o su tale componente possa essere inferiore al relativo ammontare nominale; e
(ii) il valore attuale di un'obbligazione zero-coupon e' determinato attualizzando l'ammontare nominale (o, se applicabile, l'ammontare nominale rettificato) di tale obbligazione zero-coupon dalla relativa data di scadenza originariamente stabilita alla data di registrazione al relativo Tasso di Sconto, utilizzando la formula convenzionale applicabile per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi, dove per Tasso di Sconto si intende:
(x) se l'obbligazione zero-coupon non costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che prevedeva espressamente la maturazione di interessi, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon al momento della relativa emissione o, se e' stata emessa piu' di una tranche di questa obbligazione zero-coupon, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon calcolato considerando la media aritmetica di tutti i prezzi di emissione di tutte le obbligazioni zero-coupon rientranti nella stessa serie, ponderata avuto riguardo al loro ammontare nominale; e
(y) se l'obbligazione zero-coupon costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che espressamente prevedeva la maturazione di interessi:
(1) la cedola su quel titolo di debito se esso puo' essere identificato; o
(2) se tale titolo di debito non puo' essere identificato, la media aritmetica di tutte le cedole previste da tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati aventi la stessa scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare, ovvero, in assenza di tali titoli di debito, la cedola determinata a tal fine mediante un processo di interpolazione lineare, effettuato usando tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati, che hanno le due date di scadenza piu' vicine alla data di scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare; i titoli di debito da usare a tali fini sono tutte le obbligazioni indicizzate dell'Emittente nel caso in cui l'obbligazione zero-coupon da attualizzare avesse costituito in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e tutti i titoli di debito dell'Emittente (eccezion fatta per le obbligazioni indicizzate e zero-coupon) se l'obbligazione zero-coupon da attualizzare non era in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e, in entrambi i casi, i titoli di debito da usare sono denominati nella stessa valuta dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare.
2.7 Titoli in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale dei Titoli in circolazione abbiano votato in favore di una proposta di modifica o se un determinato quorum risulti effettivamente raggiunto ad un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica, un Titolo sara' considerato non in circolazione, e non sara' quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica in relazione ad esso, o il voto ad esso attinente non sara' conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, se alla data di registrazione per la proposta di modifica:
(a) il Titolo risulta essere stato in precedenza cancellato o consegnato per la cancellazione o trattenuto per essere riemesso, ma non effettivamente riemesso;
(b) il Titolo risulta essere stato oggetto di esercizio di rimborso anticipato in accordo con i suoi termini, ovvero risulta essere divenuto in precedenza dovuto e pagabile per intervenuta scadenza o per un altro motivo, e l'Emittente ha in precedenza soddisfatto i propri obblighi di effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione al Titolo in accordo con i suoi termini; o
(c) il Titolo e' detenuto dall'Emittente, da un dipartimento, ministero, o agenzia dell'Emittente, o da una societa', un trust o altra entita' legale controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia e, in caso di Titoli detenuti da una siffatta societa', trust o altra entita' legale, il possessore del Titolo non abbia autonomia di decisione, laddove:
(i) il possessore del Titolo a questi fini e' l'entita' che ha titolo legale per votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo o, se differente, l'entita' il cui consenso o istruzioni di voto sono richieste contrattualmente, direttamente o indirettamente, affinche' il possessore avente titolo legale risulti legittimato a votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo;
(ii) la societa', il trust o altra entita' legale che detiene il Titolo e' controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia se l'Emittente o un suo dipartimento, ministero o agenzia abbia il potere, direttamente o indirettamente, attraverso il possesso di titoli che danno diritto di voto o attraverso la titolarita' di altri interessi, per contratto o in altro modo, di dare direttive alla dirigenza o di eleggere o nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o altre persone che esercitano funzioni analoghe in luogo, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di quell'entita' legale; e
(iii) il possessore di un Titolo ha autonomia di decisione se, ai sensi della legge applicabile, o del regolamento o norma applicabile e a prescindere da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta che il possessore del Titolo possa avere in relazione all'Emittente:
(x) il possessore, direttamente o indirettamente, ha facolta' di non accettare istruzioni dall'Emittente su come votare in relazione ad una proposta di modifica; o
(y) il possessore, nel determinare come votare su una proposta di modifica, e' tenuto ad agire secondo uno standard oggettivo di prudenza, nell'interesse di tutti i partecipanti al suo capitale o nel proprio interesse; o
(z) il possessore ha un obbligo di natura fiduciaria o similare di votare su una proposta di modifica nell'interesse di una o piu' persone diverse dalla persona i cui Titoli posseduti (se tale persona detenesse dei Titoli) sarebbero considerati non in circolazione ai sensi della presente Sezione 2.7.
2.8 Titoli di debito in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale di titoli di debito in circolazione facenti parte di altre serie rispetto ai Titoli abbiano votato in favore di un proposta di modifica a piu' serie o se un dato quorum sia presente ad una assemblea dei possessori di questi titoli di debito convocata per votare su una proposta di modifica a piu' serie, un titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica sara' considerato non in circolazione, e non sara' quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica a piu' serie in relazione ad esso o il voto ad esso attinente non sara' conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, in accordo con i termini e le condizioni applicabili a quel titolo di debito.
2.9 Entita' aventi autonomia di decisione. Ai fini di trasparenza, l'Emittente pubblichera' prontamente a seguito del proprio annuncio formale di una proposta di modifica dei Titoli, e in nessun caso meno di 10 giorni prima della data di registrazione per la proposta di modifica, una lista che identifichi ogni societa', trust o altra entita' legale che ai fini della Sezione 2.7 (c):
(a) sia in quel momento controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia;
(b) abbia fatto presente all'Emittente, in risposta ad una sua richiesta, di essere in quel momento in possesso di uno o piu' Titoli; e
(c) non abbia autonomia di decisione rispetto a Titoli dalla stessa posseduti.
2.10 Concambi e conversioni. Ogni modifica debitamente approvata dei termini e delle condizioni dei Titoli puo' essere realizzata per mezzo di un concambio obbligatorio o di una conversione dei Titoli con nuovi titoli di debito aventi termini e condizioni modificate, se la proposta di concambio o di conversione e' resa nota ai possessori dei Titoli prima della data di registrazione per la proposta di modifica. Ogni conversione o concambio obbligatorio intrapreso per realizzare una modifica debitamente approvata sara' vincolante per tutti i possessori dei Titoli. 3. Agente responsabile dei calcoli
3.1 Nomina e responsabilita'. L'Emittente nominera' un soggetto (l'«agente responsabile dei calcoli») per calcolare se una proposta di modifica sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei Titoli in circolazione e, in caso di modifica a piu' serie, se questa sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei titoli di debito in circolazione di ogni serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta. Nel caso di modifica a piu' serie, lo stesso soggetto sara' nominato agente responsabile dei calcoli per la proposta di modifica dei Titoli e di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.
3.2 Certificato. Prima della data fissata per ogni assemblea convocata per votare su una proposta di modifica o prima della data fissata dall'Emittente per firmare una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica, l'Emittente fornira' all'agente responsabile dei calcoli e pubblichera' un certificato:
(a) che elenchi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a piu' serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, in circolazione alla data di registrazione ai sensi delle Sezione 2.7;
(b) che specifichi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a piu' serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, che ai sensi della Sezione 2.7(c) non e' considerato in circolazione alla data di registrazione; e
(c) che identifichi i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a piu' serie, dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, richiamati al precedente punto (b), determinati in accordo con le previsioni della Sezione 2.6, se applicabili.
3.3 Affidamento. L'agente responsabile dei calcoli puo' fare affidamento su ogni informazione contenuta nel certificato fornito dall'Emittente, e quelle informazioni saranno decisive e vincolanti per l'Emittente e i possessori dei Titoli, a meno che:
(a) un possessore di Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta consegni all'Emittente una fondata obiezione scritta in relazione al certificato prima del voto su una proposta di modifica, o della firma di una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica; e
(b) quell'obiezione scritta, se fondata, avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.
Nel caso in cui una fondata obiezione scritta venga tempestivamente consegnata, ogni informazione sulla quale abbia fatto affidamento l'agente responsabile dei calcoli sara' ciononostante decisiva e vincolante per l'Emittente e per i possessori dei Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta se:
(x) l'obiezione viene successivamente ritirata;
(y) il possessore dei Titoli che ha consegnato l'obiezione non avvia un'azione legale in relazione all'obiezione davanti ad una corte avente competenza giurisdizionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione ad una proposta di modifica; o
(z) una corte avente competenza giurisdizionale stabilisce successivamente o che l'obiezione non e' fondata o che in alcun caso questa avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.
3.4 Pubblicazione. L'Emittente provvedera' prontamente alla pubblicazione dei risultati dei calcoli effettuati dall'agente responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di modifica a seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica o, se del caso, a seguito della data fissata dall'Emittente per firmare la risoluzione scritta in relazione a quella modifica. 4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte
4.1 Generalita'. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva adottata e pubblicata dall'Emittente saranno, entro i limiti compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad ogni assemblea di possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica e ad ogni risoluzione scritta adottata in relazione ad un proposta di modifica. Ogni azione contemplata in questa Sezione 4 da adottarsi ad opera dell'Emittente puo', invece, essere adottata da un soggetto che agisce per suo conto.
4.2 Convocazione di una assemblea. Una assemblea di possessori dei Titoli:
(a) puo' essere convocata dall'Emittente in ogni tempo; e
(b) sara' convocata dall'Emittente qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, ed una assemblea sia richiesta per iscritto dai possessori di non meno del 10% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
4.3 Avviso di convocazione delle assemblee. L'avviso di convocazione di una assemblea dei possessori dei Titoli sara' pubblicato dall'Emittente almeno 21 giorni prima della data prevista per l'assemblea o, in caso di convocazioni successive, almeno 14 giorni prima della data prevista per le convocazioni successive. L'avviso:
(a) stabilira' l'ora, il giorno ed il luogo dell'assemblea;
(b) fissera' l'ordine del giorno, il quorum dell'assemblea ed il testo di ogni risoluzione che si prevede di adottare in assemblea;
(c) specifichera' la data di registrazione per l'assemblea, che non potra' essere precedente piu' di cinque giorni lavorativi TARGET rispetto alla data dell'assemblea stessa, e la documentazione che dovra' essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto a partecipare all'assemblea;
(d) includera' il modello della procura da utilizzare per nominare un procuratore che agisca per conto del possessore dei Titoli;
(e) stabilira' ogni regola aggiuntiva adottata dall'Emittente per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e, se applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali una modifica a piu' serie sara' da considerarsi perfezionata se approvata con riferimento ad alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e
(f) identifichera' il soggetto nominato come agente responsabile dei calcoli per ogni proposta di modifica da votarsi in assemblea.
4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei possessori dei Titoli sara' nominato:
(a) dall'Emittente; o
(b) se l'Emittente non nomina un presidente o la persona nominata dall'Emittente non e' presente all'assemblea, dai possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione rappresentati in assemblea.
4.5 Quorum. Non sara' presa nessuna decisione in assenza di un prescritto quorum, eccezion fatta per la scelta del presidente se questo non e' stato nominato dall'Emittente. Il quorum ad ogni assemblea alla quale i possessori dei Titoli voteranno su una proposta di modifica concernente:
(a) una materia riservata sara' di una o piu' persone presenti ed in possesso di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione; e
(b) una materia diversa da quelle riservate sara' di una o piu' persone presenti ed in possesso di non meno del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione.
4.6 Convocazioni successive. Se un quorum non e' stato raggiunto nel corso dei trenta minuti successivi all'ora di convocazione dell'assemblea, questa puo' essere nuovamente convocata a decorrere dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il 42° giorno successivo a detta prima convocazione come determinato dal presidente dell'assemblea. Il quorum per ogni convocazione successiva alla prima sara' di una o piu' persone presenti e in possesso:
(a) di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia riservata; e
(b) di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia non riservata.
4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta firmata da, o per conto, dei possessori di una prescritta maggioranza di Titoli sara' valida a tutti i fini come se essa fosse una risoluzione approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni. Una risoluzione scritta puo' essere contenuta in uno o piu' documenti in una forma tale per cui ognuno di essi puo' essere firmato da, o per conto, di uno o piu' possessori dei Titoli.
4.8 Titolo a votare. Ogni persona che e' possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, ed ogni persona debitamente nominata procuratore da un possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, avra' titolo a votare la proposta di modifica in una assemblea dei possessori dei Titoli ed a firmare una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.
4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sara' sottoposta al voto dei possessori dei Titoli in circolazione rappresentati in un'assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di tutti i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione scritta senza bisogno di un'assemblea. Un possessore di Titoli puo' dare tanti voti su ciascuna proposta di modifica che corrispondano all'ammontare nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso posseduti. A tali fini:
(a) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante titoli di debito denominati in piu' di una valuta, l'ammontare nominale di ciascun titolo di debito sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(a);
(b) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(b);
(c) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante obbligazioni zero-coupon che non costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(c);
(d) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante obbligazioni zero-coupon che costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(d).
4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione puo', mediante una procura scritta posta in essere nell'interesse del possessore stesso e consegnata all'Emittente non piu' tardi di 48 ore prima dell'ora fissata per un'assemblea di possessori di Titoli o per la firma di una risoluzione scritta, nominare una persona (un «procuratore») affinche' questa agisca per suo conto in relazione ad un'assemblea di possessori di Titoli nella quale il possessore ha titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione scritta che il possessore ha titolo a firmare. La nomina di un procuratore fatta utilizzando un modello di procura diverso da quello allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea non sara' valida a questi fini.
4.11 Effetti legali e revoca di un procuratore. Un procuratore debitamente nominato in accordo con le precedenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per il tempo in cui la nomina rimanga efficace, sara' considerato (e la persona che ha nominato quel procuratore non sara' considerata tale) il possessore dei Titoli a cui la nomina si riferisce, ed ogni voto dato da un procuratore sara' valido a prescindere da una precedente revoca o modifica della nomina di quel procuratore a meno che l'Emittente non abbia ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo informato della revoca o modifica almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea alla quale il procuratore intende dare il suo voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta.
4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni, ed una risoluzione scritta debitamente firmata dalla maggioranza richiesta dei possessori dei Titoli, saranno vincolanti per tutti i possessori dei Titoli, siano essi presenti o meno all'assemblea, abbiano essi votato a favore o contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione scritta.
4.13 Pubblicazione. L'Emittente pubblichera' senza ritardo tutte le risoluzioni assembleari e tutte le risoluzioni scritte debitamente adottate. 5. Pubblicazioni
5.1 Avvisi ed altro. L'Emittente pubblichera' tutti gli avvisi e qualsiasi altra cosa della quale si richiede la pubblicazione ai sensi delle presenti previsioni:
(a) sul sito Internet del Debito Pubblico - Dipartimento del Tesoro;
(b) attraverso la Monte Titoli S.p.A.; e
(c) in altri spazi, inclusa la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e negli altri modi che siano richiesti da leggi o regolamenti applicabili.

Previsioni aggiuntive
1. Modifiche tecniche
1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a qualsiasi previsione contraria contenuta nel presente atto, i termini e le condizioni dei Titoli e qualsiasi altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione puo' essere modificato dall'Emittente senza il consenso dei possessori dei Titoli:
(i) al fine di correggere un errore manifesto o porre rimedio ad una ambiguita'; o
(ii) se la modifica e' di natura tecnica o formale o e' a beneficio dei possessori dei Titoli.
L'Emittente pubblichera' i dettagli di ogni modifica ai Titoli fatta ai sensi di questa Sezione (Previsioni Aggiuntive) entro 10 giorni dalla data in cui tale modifica e' diventata legalmente efficace.
2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall'anticipazione
2.1. Anticipazione. Qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, i possessori di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, dietro comunicazione scritta all'Emittente, dichiarare che i Titoli sono immediatamente esigibili e pagabili. Per effetto di ogni dichiarazione di anticipazione debitamente data in ottemperanza alle previsioni di questa Sezione, tutti gli ammontari pagabili sui Titoli diverranno esigibili e pagabili immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta di anticipazione e' ricevuta dall'Emittente, a meno che non si sia posto rimedio all'inadempimento o si sia rinunciato ad avvalersene prima della ricezione della comunicazione da parte dell'Emittente.
2.2. Revoca dell'anticipazione. I possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, per conto di tutti i possessori dei titoli, revocare o annullare qualsiasi avviso di anticipazione dato ai sensi della precedente sezione 2.1.
 
Allegato B

Termini Comuni di Riferimento per le clausole di azione collettiva
1. Definizioni generali
(a) 'titoli di debito" indicano i Titoli ed ogni altro buono, nota, obbligazione, certificato, o altro titolo di debito diversamente denominato emesso dall'Emittente, in una o piu' serie, con una scadenza, definita al momento dell'emissione della prima tranche di ciascuna serie, superiore ad un anno, nonche' qualsiasi titolo che identifichi un debito che, a prescindere dalla propria scadenza originaria, costituiva in precedenza una componente di un altro titolo di debito.
(b) 'obbligazione zero-coupon' indica un titolo di debito che non matura esplicitamente interessi. Ricadono nella definizione di obbligazioni zero-coupon anche quei titoli che costituivano in precedenza componenti di altri titoli di debito che maturavano esplicitamente interessi, qualora questi non maturino esplicitamente interessi.
(c) 'obbligazione indicizzata' indica un titolo di debito che prevede il pagamento di ammontari i cui importi riflettono l'andamento di un parametro (o indice) pubblico. Non ricadono nella definizione di obbligazione indicizzata le componenti di obbligazioni indicizzate che vengano separate dalle stesse.
(d) «serie» indica una tranche di un titolo di debito che, insieme ad ogni ulteriore tranche di detto titolo di debito, (i) presentano caratteristiche identiche, eccezion fatta che per le relative date di emissione o avuto riguardo alla data del primo pagamento, e (ii) si prestano ad essere consolidate ed a formare un'unica serie, ed include i Titoli ed ogni ulteriore emissione di Titoli.
(e) «in circolazione» con riferimento ad ogni Titolo indica un Titolo in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.7, e con riferimento ai titoli di debito di una qualsiasi altra serie indica un titolo di debito in circolazione ai sensi e per gli effetti della successiva Sezione 2.8.
(f) «modifica» in relazione ai Titoli indica ogni modifica, cambiamento, integrazione o rinuncia ai termini ed alle condizioni dei Titoli, ovvero agli accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, ed ha lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli, ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione, andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.
(g) «modifica a piu' serie» indica una modifica che coinvolge (i) i Titoli ovvero qualsiasi accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, e (ii) i titoli di debito di una o piu' serie differenti, ovvero ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione di tali altri titoli di debito.
(h) «materia riservata» in relazione ai Titoli indica ogni modifica ai termini ed alle condizioni dei Titoli ovvero ogni modifica degli accordi che governano l'emissione o l'amministrazione dei Titoli che abbia come effetto:
(i) il cambio della data in cui ogni ammontare e' pagabile in relazione ai Titoli;
(ii) la riduzione di qualsiasi ammontare, incluso qualsiasi ammontare insoluto, pagabile in relazione ai Titoli;
(iii) il cambio del metodo utilizzato per calcolare qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;
(iv) la riduzione del prezzo di rimborso dei Titoli ovvero la modifica di qualsiasi data in cui i Titoli possono essere rimborsati (1) ;
(v) il cambio della valuta o del luogo di pagamento di qualsiasi ammontare pagabile in relazione ai Titoli;
(vi) l'imposizione di qualsiasi condizione o altrimenti la modifica degli obblighi di pagamento dell'Emittente in relazione ai Titoli;
(vii) salvo che non sia consentito dal relativo accordo di garanzia, la liberazione di qualsiasi garanzia disposta in relazione ai Titoli ovvero la modifica dei termini di detta garanzia (2) ;
(viii) salvo che non sia consentito da eventuali accordi concernenti i Titoli, la liberazione di un bene collaterale posto a pegno o a corrispettivo per il pagamento dei Titoli, ovvero la modifica dei termini che regolano detta garanzia collaterale (3) ;
(ix) la modifica di qualsiasi circostanza relativa ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli, al ricorrere della quale si verifica la decadenza dal beneficio del termine ed i Titoli possono essere dichiarati come pagabili prima della loro naturale scadenza (4) ;
(x) la modifica dell'ordine di preferenza o della seniority dei Titoli;
(xi) la modifica della legge applicabile ai Titoli (5) ;
(xii) la modifica della corte cui l'Emittente ha attribuito la competenza giurisdizionale, ovvero la modifica di un privilegio cui l'Emittente ha rinunciato, con riferimento ai procedimenti legali derivanti o comunque connessi con i Titoli (6) ;
(xiii) la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione ovvero, nel caso di modifica a piu' serie, dell'ammontare nominale dei titoli di debito di qualsiasi altra serie che e' richiesto per approvare una proposta di modifica con riferimento ai Titoli, la modifica dell'ammontare nominale dei Titoli in circolazione che e' richiesto ai fini di un dato quorum costitutivo, ovvero le regole finalizzate a stabilire i Titoli da considerare in circolazione a questi fini; ovvero
(xiv) la modifica della definizione di «materia riservata»,
e abbia lo stesso significato in relazione ad ogni altro titolo di debito, fermo restando che tali riferimenti ai Titoli ovvero ai relativi accordi che ne governino l'emissione o l'amministrazione andranno intesi come riferimenti ad ogni altro titolo di debito ovvero ai relativi accordi che ne governano l'emissione o l'amministrazione.
(i) «possessore» con riferimento ad un Titolo indica [la persona in nome della quale il Titolo e' registrato nei libri e registri dell'Emittente] (7) /[il portatore del Titolo] (8) /[la persona che l'Emittente e' legittimato a considerare come possessore del Titolo ai sensi di legge] (9) e, con riferimento a qualsiasi altro titolo di debito, indica la persona che l'Emittente e' legittimato a considerare il possessore del titolo di debito secondo la legge applicabile a detto titolo.
(j) «data di registrazione» con riferimento a qualsiasi proposta di modifica, indica la data stabilita dall'Emittente al fine di determinare i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a piu' serie, i possessori dei titoli di debito di ciascuna serie legittimati a votare o a sottoscrivere una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica. 2. Modifiche ai Titoli
2.1 Modifiche in materie riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni accordo che governa l'emissione o l'amministrazione dei Titoli possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.2 Modifiche a piu' serie. In caso di modifiche a piu' serie, i termini e le condizioni dei Titoli e dei titoli di debito di ogni altra serie, ed ogni accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione, possono essere modificati in relazione ad una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:
(a) (i) il voto favorevole dei possessori di almeno il 75% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o
(a) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di almeno il 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di tutte le serie (considerate complessivamente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e
(b) (i) il voto favorevole dei possessori di piu' del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione rappresentati in separate assemblee, debitamente convocate, dei possessori dei titoli di debito di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; o
(b) (ii) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei titoli di debito in circolazione di ciascuna serie (considerata singolarmente) i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.
In relazione alla proposta di modifica dei Titoli ed alla proposta di modifica di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, verra' convocata e si terra' un'assemblea separata, oppure verra' firmata una risoluzione scritta.
2.3 Proposta di modifica a piu' serie. Una proposta di modifica a piu' serie puo' includere una o piu' proposte alternative di modifica dei termini e delle condizioni di ciascuna serie di titoli di debito o di qualsiasi accordo che ne governi l'emissione o l'amministrazione, a condizione che tali proposte alternative di modifica siano indirizzate e siano suscettibili di essere accettate da ciascun possessore di qualsiasi titolo di debito rientrante in qualsiasi serie i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica.
2.4 Modifica parziale a piu' serie. Se una proposta di modifica a piu' serie non viene approvata in relazione ad una materia riservata secondo le previsioni della Sezione 2.2, ma lo sarebbe stata se avesse riguardato soltanto i Titoli ed una o piu', ma non tutte, le altre serie dei titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, tale modifica a piu' serie viene ritenuta approvata, nonostante le previsioni della Sezione 2.2, con riferimento ai Titoli ed ai titoli di debito di ciascuna di queste altre serie la cui modifica sarebbe stata approvata secondo le previsioni della Sezione 2.2 se la modifica proposta avesse riguardato soltanto i Titoli e i titoli di debito di queste altre serie, a condizione che:
(a) prima della data di registrazione per la proposta di modifica a piu' serie, l'Emittente abbia dato pubblicamente notizia ai possessori dei Titoli e degli altri titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica, delle condizioni in base alle quali detta proposta sarebbe ritenuta approvata come modifica parziale (secondo quanto sopra descritto) con riferimento ai Titoli e ad alcune, ma non tutte, delle altre serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e
(b) dette condizioni siano soddisfatte in relazione alla modifica a piu' serie proposta.
2.5 Modifiche in materie non riservate. I termini e le condizioni dei Titoli ed ogni altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione possono essere modificati in relazione a qualsiasi materia diversa da una materia riservata con il consenso dell'Emittente e:
(a) il voto favorevole dei possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati ad una assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata; o
(b) una risoluzione scritta firmata da o per conto dei possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione.
2.6 Pluralita' di valute, obbligazioni indicizzate e obbligazioni zero-coupon. Nello stabilire se una proposta di modifica sia stata approvata dai possessori del richiesto ammontare nominale di Titoli e di titoli di debito di una o piu' serie:
(a) se la modifica riguarda titoli di debito denominati in piu' di una valuta, l'ammontare nominale di ogni titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, sara' uguale all'ammontare nominale in euro che avrebbe potuto essere ottenuto alla data di registrazione applicando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca Centrale Europea alla data di registrazione;
(b) se la modifica riguarda obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sara' uguale al suo valore nominale rettificato;
(c) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza non costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sara' uguale al suo valore nominale o, se la relativa scadenza non e' ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale;
(d) se la modifica riguarda obbligazioni zero-coupon che in precedenza costituivano componenti di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di tali obbligazioni zero-coupon:
(i) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento non indicizzato del capitale nominale o di interessi, sara' uguale al suo valore nominale o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento non indicizzato non e' ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale; e
(ii) se in precedenza essa dava diritto a ricevere il pagamento indicizzato del capitale o di interessi, sara' uguale al suo valore nominale rettificato o, se la data di scadenza stabilita per il pagamento indicizzato non e' ancora intervenuta, al valore attuale del suo ammontare nominale rettificato; e
(e) ai fini della presente Sezione 2.6:
(i) l'ammontare nominale rettificato di ogni obbligazione indicizzata e di ogni componente di un'obbligazione indicizzata e' l'ammontare del pagamento che sarebbe dovuto alla data di scadenza stabilita per quell'obbligazione indicizzata o per quella determinata componente qualora tale data di scadenza coincidesse con la data di registrazione per la modifica proposta, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione pubblicato da o nell'interesse dell'Emittente o, se un tale indice non risultasse pubblicato, avuto riguardo al valore del relativo indice alla data di registrazione determinato attraverso un processo di interpolazione nel rispetto dei termini e condizioni dell'obbligazione indicizzata, ma in nessun caso l'ammontare nominale rettificato di tale obbligazione indicizzata o di quella determinata componente potra' essere inferiore al suo ammontare nominale, a meno che i termini e condizioni di quell'obbligazione indicizzata non prevedano che l'importo del pagamento fatto su tale obbligazione indicizzata o su tale componente possa essere inferiore al relativo ammontare nominale; e
(ii) il valore attuale di un'obbligazione zero-coupon e' determinato attualizzando l'ammontare nominale (o, se applicabile, l'ammontare nominale rettificato) di tale obbligazione zero-coupon dalla relativa data di scadenza originariamente stabilita alla data di registrazione al relativo Tasso di Sconto, utilizzando la formula convenzionale applicabile per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi, dove per Tasso di Sconto si intende:
(x) se l'obbligazione zero-coupon non costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che prevedeva espressamente la maturazione di interessi, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon al momento della relativa emissione o, se e' stata emessa piu' di una tranche di questa obbligazione zero-coupon, il rendimento a scadenza di questa obbligazione zero-coupon calcolato considerando la media aritmetica di tutti i prezzi di emissione di tutte le obbligazioni zero-coupon rientranti nella stessa serie, ponderata avuto riguardo al loro ammontare nominale; e
(y) se l'obbligazione zero-coupon costituiva in precedenza una componente di un titolo di debito che espressamente prevedeva la maturazione di interessi:
(1) la cedola su quel titolo di debito se esso puo' essere identificato; o
(2) se tale titolo di debito non puo' essere identificato, la media aritmetica di tutte le cedole previste da tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati aventi la stessa scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare, ovvero, in assenza di tali titoli di debito, la cedola determinata a tal fine mediante un processo di interpolazione lineare, effettuato usando tutti i titoli di debito dell'Emittente (ponderati per il loro ammontare nominale) sotto specificati, che hanno le due date di scadenza piu' vicine alla data di scadenza dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare; i titoli di debito da usare a tali fini sono tutte le obbligazioni indicizzate dell'Emittente nel caso in cui l'obbligazione zero-coupon da attualizzare avesse costituito in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e tutti i titoli di debito dell'Emittente (eccezion fatta per le obbligazioni indicizzate e zero-coupon) se l'obbligazione zero-coupon da attualizzare non era in precedenza una componente di una obbligazione indicizzata e, in entrambi i casi, i titoli di debito da usare sono denominati nella stessa valuta dell'obbligazione zero-coupon da attualizzare.
2.7 Titoli in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale dei Titoli in circolazione abbiano votato in favore di una proposta di modifica o se un determinato quorum risulti effettivamente raggiunto ad un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica, un Titolo sara' considerato non in circolazione, e non sara' quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica in relazione ad esso, o il voto ad esso attinente non sara' conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, se alla data di registrazione per la proposta di modifica:
(a) il Titolo risulta essere stato in precedenza cancellato o consegnato per la cancellazione o trattenuto per essere riemesso, ma non effettivamente riemesso;
(b) il Titolo risulta essere stato oggetto di esercizio di rimborso anticipato in accordo con i suoi termini, ovvero risulta essere divenuto in precedenza dovuto e pagabile per intervenuta scadenza o per un altro motivo, e l'Emittente ha in precedenza soddisfatto i propri obblighi di effettuare tutti i pagamenti dovuti in relazione al Titolo in accordo con i suoi termini (10) ; o
(c) il Titolo e' detenuto dall'Emittente, da un dipartimento, ministero, o agenzia dell'Emittente, o da una societa', un trust o altra entita' legale controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia e, in caso di Titoli detenuti da una siffatta societa', trust o altra entita' legale, il possessore del Titolo non abbia autonomia di decisione, laddove:
(i) il possessore del Titolo a questi fini e' l'entita' che ha titolo legale per votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo o, se differente, l'entita' il cui consenso o istruzioni di voto sono richieste contrattualmente, direttamente o indirettamente, affinche' il possessore avente titolo legale risulti legittimato a votare a favore o contro una proposta di modifica relativa al Titolo;
(ii) la societa', il trust o altra entita' legale che detiene il Titolo e' controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia se l'Emittente o un suo dipartimento, ministero o agenzia abbia il potere, direttamente o indirettamente, attraverso il possesso di titoli che danno diritto di voto o attraverso la titolarita' di altri interessi, per contratto o in altro modo, di dare direttive alla dirigenza o di eleggere o nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o altre persone che esercitano funzioni analoghe in luogo, o in aggiunta, al consiglio di amministrazione di quell'entita' legale; e
(iii) il possessore di un Titolo ha autonomia di decisione se, ai sensi della legge applicabile, o del regolamento o norma applicabile e a prescindere da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta che il possessore del Titolo possa avere in relazione all'Emittente:
(x) il possessore, direttamente o indirettamente, ha facolta' di non accettare istruzioni dall'Emittente su come votare in relazione ad una proposta di modifica; o
(y) il possessore, nel determinare come votare su una proposta di modifica, e' tenuto ad agire secondo uno standard oggettivo di prudenza, nell'interesse di tutti i partecipanti al suo capitale o nel proprio interesse; o
(z) il possessore ha un obbligo di natura fiduciaria o similare di votare su una proposta di modifica nell'interesse di una o piu' persone diverse dalla persona i cui Titoli posseduti (se tale persona detenesse dei Titoli) sarebbero considerati non in circolazione ai sensi della presente Sezione 2.7.
2.8 Titoli di debito in circolazione. Nello stabilire se i possessori del richiesto ammontare nominale di titoli di debito in circolazione facenti parte di altre serie rispetto ai Titoli abbiano votato in favore di un proposta di modifica a piu' serie o se un dato quorum sia presente ad una assemblea dei possessori di questi titoli di debito convocata per votare su una proposta di modifica a piu' serie, un titolo di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta di modifica sara' considerato non in circolazione, e non sara' quindi possibile votare a favore o contro una proposta di modifica a piu' serie in relazione ad esso o il voto ad esso attinente non sara' conteggiato ai fini della formazione di un dato quorum, in accordo con i termini e le condizioni applicabili a quel titolo di debito.
2.9 Entita' aventi autonomia di decisione. Ai fini di trasparenza, l'Emittente pubblichera' prontamente a seguito del proprio annuncio formale di una proposta di modifica dei Titoli, e in nessun caso meno di 10 giorni prima della data di registrazione per la proposta di modifica, una lista che identifichi ogni societa', trust o altra entita' legale che ai fini della Sezione 2.7 (c):
(a) sia in quel momento controllata dall'Emittente o da un suo dipartimento, ministero o agenzia;
(b) abbia fatto presente all'Emittente, in risposta ad una sua richiesta, di essere in quel momento in possesso di uno o piu' Titoli; e
(c) non abbia autonomia di decisione rispetto a Titoli dalla stessa posseduti.
2.10 Concambi e conversioni. Ogni modifica debitamente approvata dei termini e delle condizioni dei Titoli puo' essere realizzata per mezzo di un concambio obbligatorio o di una conversione dei Titoli con nuovi titoli di debito aventi termini e condizioni modificate, se la proposta di concambio o di conversione e' resa nota ai possessori dei Titoli prima della data di registrazione per la proposta di modifica. Ogni conversione o concambio obbligatorio intrapreso per realizzare una modifica debitamente approvata sara' vincolante per tutti i possessori dei Titoli. 3. Agente responsabile dei calcoli
3.1 Nomina e responsabilita'. L'Emittente nominera' un soggetto (l'"agente responsabile dei calcoli") per calcolare se una proposta di modifica sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei Titoli in circolazione e, in caso di modifica a piu' serie, se questa sia stata approvata dall'ammontare nominale richiesto dei titoli di debito in circolazione di ogni serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta. Nel caso di modifica a piu' serie, lo stesso soggetto sara' nominato agente responsabile dei calcoli per la proposta di modifica dei Titoli e di ogni altra serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta.
3.2 Certificato. Prima della data fissata per ogni assemblea convocata per votare su una proposta di modifica o prima della data fissata dall'Emittente per firmare una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica, l'Emittente fornira' all'agente responsabile dei calcoli e pubblichera' un certificato:
(a) che elenchi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a piu' serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, in circolazione alla data di registrazione ai sensi delle Sezione 2.7;
(b) che specifichi l'ammontare nominale totale dei Titoli e, in caso di una modifica a piu' serie, l'ammontare nominale totale dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, che ai sensi della Sezione 2.7(c) non e' considerato in circolazione alla data di registrazione; e
(c) che identifichi i possessori dei Titoli e, in caso di modifica a piu' serie, dei titoli di debito di ogni altra serie i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta, richiamati al precedente punto (b), determinati in accordo con le previsioni della Sezione 2.6, se applicabili.
3.3 Affidamento. L'agente responsabile dei calcoli puo' fare affidamento su ogni informazione contenuta nel certificato fornito dall'Emittente, e quelle informazioni saranno decisive e vincolanti per l'Emittente e i possessori dei Titoli, a meno che:
(a) un possessore di Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta consegni all'Emittente una fondata obiezione scritta in relazione al certificato prima del voto su una proposta di modifica, o della firma di una risoluzione scritta in relazione ad una proposta di modifica; e
(b) quell'obiezione scritta, se fondata, avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.
Nel caso in cui una fondata obiezione scritta venga tempestivamente consegnata, ogni informazione sulla quale abbia fatto affidamento l'agente responsabile dei calcoli sara' ciononostante decisiva e vincolante per l'Emittente e per i possessori dei Titoli i cui termini e condizioni sono oggetto della proposta se:
(x) l'obiezione viene successivamente ritirata;
(y) il possessore dei Titoli che ha consegnato l'obiezione non avvia un'azione legale in relazione all'obiezione davanti ad una corte avente competenza giurisdizionale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione ad una proposta di modifica; o
(z) una corte avente competenza giurisdizionale stabilisce successivamente o che l'obiezione non e' fondata o che in alcun caso questa avrebbe influenzato il risultato del voto adottato o della risoluzione scritta firmata in relazione alla proposta di modifica.
3.4 Pubblicazione. L'Emittente provvedera' prontamente alla pubblicazione dei risultati dei calcoli effettuati dall'agente responsabile dei calcoli in relazione ad una proposta di modifica a seguito dell'assemblea convocata per valutare quella modifica o, se del caso, a seguito della data fissata dall'Emittente per firmare la risoluzione scritta in relazione a quella modifica. 4. Assemblea dei possessori dei titoli. Risoluzioni scritte
4.1 Generalita'. Le previsioni seguenti ed ogni regola aggiuntiva adottata e pubblicata dall'Emittente saranno, entro i limiti compatibili con le seguenti previsioni, applicate ad ogni assemblea di possessori dei Titoli convocata per votare su una proposta di modifica e ad ogni risoluzione scritta adottata in relazione ad un proposta di modifica. Ogni azione contemplata in questa Sezione 4 da adottarsi ad opera dell'Emittente puo', invece, essere adottata da un soggetto che agisce per suo conto.
4.2 Convocazione di una assemblea. Una assemblea di possessori dei Titoli:
(a) puo' essere convocata dall'Emittente in ogni tempo; e
(b) sara' convocata dall'Emittente qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, ed una assemblea sia richiesta per iscritto dai possessori di non meno del 10% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione (11) .
4.3 Avviso di convocazione delle assemblee. L'avviso di convocazione di una assemblea dei possessori dei Titoli sara' pubblicato dall'Emittente almeno 21 giorni prima della data prevista per l'assemblea o, in caso di convocazioni successive, almeno 14 giorni prima della data prevista per le convocazioni successive. L'avviso:
(a) stabilira' l'ora, il giorno ed il luogo dell'assemblea;
(b) fissera' l'ordine del giorno, il quorum dell'assemblea ed il testo di ogni risoluzione che si prevede di adottare in assemblea;
(c) specifichera' la data di registrazione per l'assemblea, che non potra' essere precedente piu' di cinque giorni lavorativi (12) rispetto alla data dell'assemblea stessa, e la documentazione che dovra' essere prodotta dai possessori dei Titoli per avere diritto a partecipare all'assemblea;
(d) includera' il modello della procura da utilizzare per nominare un procuratore che agisca per conto del possessore dei Titoli;
(e) stabilira' ogni regola aggiuntiva adottata dall'Emittente per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e, se applicabili, le condizioni al ricorrere delle quali una modifica a piu' serie sara' da considerarsi perfezionata se approvata con riferimento ad alcune ma non tutte le serie di titoli di debito i cui termini e condizioni sono oggetto della modifica proposta; e
(f) identifichera' il soggetto nominato come agente responsabile dei calcoli per ogni proposta di modifica da votarsi in assemblea.
4.4 Presidenza della assemblea. Il presidente della assemblea dei possessori dei Titoli sara' nominato:
(a) dall'Emittente; o
(b) se l'Emittente non nomina un presidente o la persona nominata dall'Emittente non e' presente all'assemblea, dai possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione rappresentati in assemblea.
4.5 Quorum. Non sara' presa nessuna decisione in assenza di un prescritto quorum, eccezion fatta per la scelta del presidente se questo non e' stato nominato dall'Emittente. Il quorum ad ogni assemblea alla quale i possessori dei Titoli voteranno su una proposta di modifica concernente:
(a) una materia riservata sara' di una o piu' persone presenti ed in possesso di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione; e
(b) una materia diversa da quelle riservate sara' di una o piu' persone presenti ed in possesso di non meno del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione.
4.6 Convocazioni successive. Se un quorum non e' stato raggiunto nel corso dei trenta minuti successivi all'ora di convocazione dell'assemblea, questa puo' essere nuovamente convocata a decorrere dal 14° giorno successivo alla prima convocazione e non oltre il 42° giorno successivo a detta prima convocazione come determinato dal presidente dell'assemblea. Il quorum per ogni convocazione successiva alla prima sara' di una o piu' persone presenti e in possesso:
(a) di non meno del 66 2/3% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia riservata; e
(b) di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli allora in circolazione nel caso di una modifica proposta su di una materia non riservata.
4.7 Risoluzioni scritte. Una risoluzione scritta firmata da, o per conto, dei possessori di una prescritta maggioranza di Titoli sara' valida a tutti i fini come se essa fosse una risoluzione approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli debitamente convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni. Una risoluzione scritta puo' essere contenuta in uno o piu' documenti in una forma tale per cui ognuno di essi puo' essere firmato da, o per conto, di uno o piu' possessori dei Titoli.
4.8 Titolo a votare. Ogni persona che e' possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, ed ogni persona debitamente nominata procuratore da un possessore di un Titolo in circolazione alla data di registrazione per una proposta di modifica, avra' titolo a votare la proposta di modifica in una assemblea dei possessori dei Titoli ed a firmare una risoluzione scritta in relazione alla proposta di modifica.
4.9 Votazioni. Ogni proposta di modifica sara' sottoposta al voto dei possessori dei Titoli in circolazione rappresentati in un'assemblea debitamente convocata o al voto dei possessori di tutti i Titoli in circolazione per mezzo di una risoluzione scritta senza bisogno di un'assemblea. Un possessore di Titoli puo' dare tanti voti su ciascuna proposta di modifica che corrispondano all'ammontare nominale dei Titoli in circolazione dallo stesso posseduti. A tali fini:
(a) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante titoli di debito denominati in piu' di una valuta, l'ammontare nominale di ciascun titolo di debito sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(a);
(b) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante obbligazioni indicizzate, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni indicizzate sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(b);
(c) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante obbligazioni zero-coupon che non costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(c);
(d) nel caso di una modifica a piu' serie riguardante obbligazioni zero-coupon che costituivano in precedenza una parte componente di un'obbligazione indicizzata, l'ammontare nominale di ciascuna di queste obbligazioni zero-coupon sara' determinato in accordo con la Sezione 2.6(d).
4.10 Procuratori. Ciascun possessore di un Titolo in circolazione puo', mediante una procura scritta posta in essere nell'interesse del possessore stesso e consegnata all'Emittente non piu' tardi di 48 ore prima dell'ora fissata per un'assemblea di possessori di Titoli o per la firma di una risoluzione scritta, nominare una persona (un "procuratore") affinche' questa agisca per suo conto in relazione ad un'assemblea di possessori di Titoli nella quale il possessore ha titolo a votare o in relazione alla firma di una risoluzione scritta che il possessore ha titolo a firmare. La nomina di un procuratore fatta utilizzando un modello di procura diverso da quello allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea non sara' valida a questi fini.
4.11 Effetti legali e revoca di un procuratore. Un procuratore debitamente nominato in accordo con le precedenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto alla Sezione 2.7 e per il tempo in cui la nomina rimanga efficace, sara' considerato (e la persona che ha nominato quel procuratore non sara' considerata tale) il possessore dei Titoli a cui la nomina si riferisce, ed ogni voto dato da un procuratore sara' valido a prescindere da una precedente revoca o modifica della nomina di quel procuratore a meno che l'Emittente non abbia ricevuto comunicazione o non sia stato in altro modo informato della revoca o modifica almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea alla quale il procuratore intende dare il suo voto o, se applicabile, per la firma di una risoluzione scritta.
4.12 Effetto vincolante. Una risoluzione debitamente approvata in un'assemblea dei possessori dei Titoli convocata e svoltasi in ottemperanza con le presenti previsioni, ed una risoluzione scritta debitamente firmata dalla maggioranza richiesta dei possessori dei Titoli, saranno vincolanti per tutti i possessori dei Titoli, siano essi presenti o meno all'assemblea, abbiano essi votato a favore o contro la risoluzione assembleare o firmato la risoluzione scritta.
4.13 Pubblicazione. L'Emittente pubblichera' senza ritardo tutte le risoluzioni assembleari e tutte le risoluzioni scritte debitamente adottate. 5. Pubblicazioni
5.1 Avvisi ed altro. L'Emittente pubblichera' tutti gli avvisi e qualsiasi altra cosa della quale si richiede la pubblicazione ai sensi delle presenti previsioni:
(a) sul sito Internet del Debito Pubblico - Dipartimento del Tesoro;
(b) attraverso [inserire il proprio depositario centrale] (13) ; e
(c) in altri spazi, inclusa la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e negli altri modi che siano richiesti da leggi o regolamenti applicabili.

Previsioni aggiuntive
1.Modifiche tecniche
1.1. Errore Manifesto, Modifiche Tecniche. In deroga a qualsiasi previsione contraria contenuta nel presente atto, i termini e le condizioni dei Titoli e qualsiasi altro accordo che ne governa l'emissione o l'amministrazione puo' essere modificato dall'Emittente senza il consenso dei possessori dei Titoli:
(i) al fine di correggere un errore manifesto o porre rimedio ad una ambiguita'; o
(ii) se la modifica e' di natura tecnica o formale o e' a beneficio dei possessori dei Titoli.
L'Emittente pubblichera' i dettagli di ogni modifica ai Titoli fatta ai sensi di questa Sezione (Previsioni Aggiuntive) entro 10 giorni dalla data in cui tale modifica e' diventata legalmente efficace.
2. Anticipazione dei pagamenti e revoca dall'anticipazione (14)
2.1. Anticipazione. Qualora un evento di default, come tale previsto in relazione ai Titoli si verifichi e stia perdurando, i possessori di non meno del 25% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, dietro comunicazione scritta all'Emittente, dichiarare che i Titoli sono immediatamente esigibili e pagabili. Per effetto di ogni dichiarazione di anticipazione debitamente data in ottemperanza alle previsioni di questa Sezione, tutti gli ammontari pagabili sui Titoli diverranno esigibili e pagabili immediatamente alla data in cui quella comunicazione scritta di anticipazione e' ricevuta dall'Emittente, a meno che non si sia posto rimedio all'inadempimento o si sia rinunciato ad avvalersene prima della ricezione della comunicazione da parte dell'Emittente.
2.2. Revoca dell'anticipazione. I possessori di piu' del 50% dell'ammontare nominale aggregato dei Titoli in circolazione possono, per conto di tutti i possessori dei titoli, revocare o annullare qualsiasi avviso di anticipazione dato ai sensi della precedente sezione 2.1.
3. Limitazione all'Azione del Singolo Possessore (15)
3.1 Nessun possessore di Titoli sara' legittimato ad instaurare una procedura nei confronti dell'Emittente o a far valere i diritti dei possessori dei Titoli secondo i termini e le condizioni dei Titoli a meno che un [trustee/fiscal agent], che sia tenuto a procedere in accordo con questi termini e condizioni, non lo abbia fatto entro un ragionevole periodo di tempo e tale situazione stia perdurando.

(1) Da inserire se i Titoli sono redimibili

(2) Da inserire se i Titoli sono garantiti

(3) Da inserire se i Titoli sono assistiti da garanzia collaterale

(4) Da inserire se i Titoli sono soggetti a decadenza dal beneficio
del termine, e possono quindi essere dichiarati pagabili prima
della loro naturale scadenza, al verificarsi di circostanze
relative ai pagamenti da effettuarsi in relazione ai Titoli

(5) Da inserire se i Titoli sono regolati da una legge estera

(6) Da inserire, a seconda dei casi, qualora l'Emittente abbia
rinviato alla giurisdizione di una corte estera ovvero abbia
espressamente rinunciato alla propria immunita'

(7) Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli sono
titoli nominativi (registered bonds), a prescindere dal fatto che
siano detenuti in 'global form'' da un depositario o custode
comune (common depositary or custodian)

(8) Da inserire (salvo quanto previsto alla Nota 9) se i Titoli sono
titoli al portatore (bearer securities), a prescindere dal fatto
che siano detenuti in 'global form'' da un depositario o custode
comune (common depositary or custodian)

(9) Da inserire se ai sensi della legge applicabile la persona
legittimata a votare in relazione al Titolo e' per l'Emittente
non il portatore del Titolo ne' la persona in nome della quale il
Titolo risulta registrato nei libri e registri dell'Emittente

(10) Il riferimento ai Titoli che sono stati precedentemente
richiamati per il rimborso andra' inserito se i Titoli sono
redimibili

(11) Da inserire se i Titoli prevedono una causa di
risoluzione/evento di default

(12) L'espressione giorni lavorativi sara' definita all'interno della
documentazione dei Titoli

(13) Da inserire se i Titoli sono gestiti attraverso un depositario
centrale

(14) Da inserire se i Titoli sono soggetti ad anticipazione dei
pagamenti (c.d. ''acceleration'')

(15) Da inserire solo se i Titoli prevedano un fiscal agent o un
trustee
 
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