Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 novembre 2012
Proroga dell'autorizzazione ad effettuare attivita' di verifica in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, all'Organismo «CENPI S.r.l.», in Brescia.


IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la
normativa tecnica

Visto il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»;
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo CENPI S.r.l. con sede legale in viale Malta, 12 - 25124 Brescia, dell'11 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2009;
Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo CENPI S.r.l. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 217087 del 19 ottobre 2012;
Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo nazionale italiano di accreditamento, e' stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;
Acquisito che organismo citato ha presentato ad Accredia in data 21 maggio 2012 domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;
Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuita' con l'autorizzazione scaduta;
Considerato altresi' che l'esame documentale relativo eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte del medesimo ente che l'organismo nelle more del completamento dell'iter di accreditamento e' organizzato per eseguire le attivita' di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 con protocollo n. 238657 del 20 novembre 2012;
Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;
Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attivita' specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1

1. L'organismo CENPI S.r.l. con sede legale in viale Malta, 12 - 25124 Brescia, e' autorizzato ad effettuare attivita' di verifica in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.
2. La presente autorizzazione ha validita' fino alla data del 30 giugno 2013.
Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: Vecchio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone