Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparazione), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio
1992, n. 41, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.Attivita' di autoriparazione.
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di
sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i
servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente
legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di
riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a
motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole,
rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di
persone e di cose, di seguito denominata «attivita' di
autoriparazione».
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti
gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino
di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e
dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,
nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi
di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione
del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio
lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di
raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate
nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
nonche' l'attivita' di commercio di veicoli .
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di
autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.".



 
Art. 2
Requisiti tecnico-professionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 7, comma 2, della citata legge
n. 122 del 1992 e' il seguente:
"Art. 7. (Responsabile tecnico)
(Omissis).
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere
almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attivita' di autoriparazione,
alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco
degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per
almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un anno
qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio
a carattere tecnico-professionale attinente all'attivita'
diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente
comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito
corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
da almeno un anno di esercizio dell'attivita' di
autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze
di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi
cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente
all'attivita', un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o un diploma di laurea. ".
La legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in
materia di formazione professionale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362.



 
Art. 3
Norme transitorie

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita' di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attivita' di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita' di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita' per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di cio', decorso il medesimo termine, il soggetto non puo' essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
3. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia gia' compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa puo' proseguire l'attivita' fino al compimento dell'eta' prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
4. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 della presente legge, continuano ad applicarsi i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 3:
Per Il testo dell'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 122 del 1992, si veda nelle note all'art. 1.
L' articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del
1992, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
19 febbraio 1992, n. 41.
Per il testo delle lettere a), b) e c) dell'articolo 7,
comma 2, della citata legge n. 122 del 1992, si veda nelle
note all'articolo 2.
Il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di
inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attivita' soggette alla verifica
di determinati requisiti tecnici - numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
2000, e' il seguente:
"Art. 10. Imprese di autoriparazione.
1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
e successive modificazioni, presentano, ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando
le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio
1992, n. 122, dichiarando, altresi', il possesso del
requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono
assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita'
di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto
di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui
all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che
svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita'
di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo
di natura privatistica che svolga attivita' di
autoriparazione per esclusivo uso interno.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui
al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato,
unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le
altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la
denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di
iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che
provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine
di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa
verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti,
entro sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per
una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle
attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di
operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse
all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio
delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica
iscrizione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di
autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni
unita' locale sede di officina, la preposizione alla
gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali
e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5
febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto
requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche
il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla
gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4,
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque
riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema
di autorizzazioni amministrative di tutela
dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni,
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito
esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta
attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane.
6. I richiami alle «sezioni», al «registro delle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione» nonche' al
«registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5
febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi,
devono intendersi riferiti, per le attivita' di
autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di
impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane».''.



 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati: (atto n. 4574):
Presentato dall'on. Delfino il 2 agosto 2011.
Assegnato alla IX Commissione (Trasporti), in sede referente, l'11 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni I, V, X e Questioni regionali.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 3 novembre 2011; 1°, 28 febbraio; 6 marzo e 11 aprile 2012.
Nuovamente assegnato alla IX Commissione (Trasporti,) in sede legislativa il 29 maggio 2012.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 30 maggio; 21 giugno 2012 ed approvato 1'11 luglio 2012. Senato della Repubblica: (atto n. 3408):
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 20 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, il 26 luglio; 18 e 19 settembre 2012 ed approvato il 14 novembre 2012.
 
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