IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti; Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonche' la documentazione necessaria ai fini della conferma, e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento; Visto il decreto del 16 luglio 1991 del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il quale e' stato riconosciuto il carattere scientifico della «Casa sollievo della sofferenza» con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), nel settore «Genetica - malattie eredofamiliari»; Visto il decreto 16 aprile 2007 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale e' stato confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico alla «Casa sollievo della sofferenza», per la disciplina «Malattie genetiche ed eredo familiari»; Vista la nota del 10 marzo 2010 con la quale l'Istituto «Casa sollievo della sofferenza» ha trasmesso a questo Ministero e alla Regione Puglia la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «Malattie genetiche ed eredo familiari»; Vista la deliberazione n. 1834 del 4 agosto 2010 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta; Vista la nota del 27 ottobre 2011 con la quale l'Istituto «Casa sollievo della sofferenza» ha chiesto al Ministero della salute di modificare il titolo del riconoscimento in atto in «Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa», allegando altresi' ulteriore documentazione anche in relazione alla modifica richiesta; Vista altresi' la deliberazione n. 2984 del 29 novembre 2011 con la quale la Giunta della Regione Puglia, nel rettificare la precedente deliberazione n. 1834 del 4 agosto 2010, ha espresso parere favorevole alla modifica della tematica di riconoscimento nel settore delle «Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa» ritenendo tale conferma coerente con la propria programmazione sanitaria; Vista la nota del 5 dicembre 2011 con la quale la direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, d'intesa con l'Ispettorato generale della spesa sociale del Ministero dell'economia e delle finanze, ha formulato parere favorevole, per quanto di competenza dei piani di rientro, alla conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS; Vista la nota prot. n. 8751 del 1° febbraio 2012 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso della procedura, atteso che, nell'ambito dell'istruttoria relativa al piano di rientro dai deficit sanitari della Regione Puglia, e' stata riscontrata la compatibilita' del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Casa sollievo della sofferenza» con gli obiettivi del piano medesimo; Visto l'appunto della direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti del Ministero del 22 novembre 2012, n. 6906, contenente, tra l'altro, la relazione sulla site-visit effettuata presso il citato Istituto, come integrato con successiva nota n. 7139 del 30 novembre 2012; Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota prot. n. 469 del 22 novembre 2012 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento,
Decreta:
E' confermato, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il carattere scientifico dell'Ospedale «Casa sollievo della sofferenza» con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia) per la disciplina «Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa». Roma, 5 dicembre 2012
Il Ministro: Balduzzi |