Gazzetta n. 299 del 24 dicembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2012
Sospensione del sig. Michele Giovine dalla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie in Piemonte, prot. n. 2011004034/Area II del 3 ottobre 2012, con la quale e' stata trasmessa, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter della citata legge n. 55/1990, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino - Sezione terza penale - in data 22 maggio 2012, che ha confermato la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, inflitta al sig. Michele Giovine nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 30 giugno 2011, per i reati di cui agli articoli 81 cpv. c.p., 110 c.p., 90, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, lettera b) dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «... consigliere regionale» per «coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina»;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato che dalla data di emanazione della sentenza di appello decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 22 maggio 2012 e' accertata la sospensione del sig. Michele Giovine dalla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Roma, 6 dicembre 2012

Il Presidente: Monti
 
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