Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 agosto 2012
Approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000.


IL MINISTRO DELL'ISTRRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive modificazioni e integrazioni - disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 18;
Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione delle risorse destinate agli interventi di cui alla citata legge n. 338/2000;
Visto il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in societa' per azioni;
Visto il D.M. 10 dicembre 2004, n. 40 (registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 14) contente il «Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze universitarie, relativo al I Bando L. n. 338/2000 (D.M. 9 maggio 2001, n. 116);
Visti il 1° Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui D.M. 30 luglio 2008, n. 41 (registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2008 - registro n. 5, foglio n. 294), ed il 2° Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui a D.M. 14 novembre 2008, n. 72 (registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 25), relativi al II Bando L. n. 338/2000 (D.M. 22 maggio 2007, n. 42);
Visto il D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 (registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011, registro n. 4, foglio n. 53), con il quale sono state disciplinate procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonche' alla relativa copertura finanziaria, relativamente al III Bando L. n. 338/2000;
Tenuto conto dell'art. 3 del D.M. n. 26/20011, con il quale sono state fissate le tipologie degli interventi ammissibili al cofinanziamento statale;
Visto il D.M. 7 febbraio 2011, n. 27 (registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011, registro n. 4 foglio n. 56), con il quale sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonche' le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citato III Bando L. n. 338/2000;
Visto il D.M. 21 marzo 2011, n. 127, con il quale e' stato adottato il modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citato III Bando L. n. 338/2000;
Visto l'art. 6, comma 4, del citato D.M. n. 26/2011 (III Bando L. n. 338/2000) che, ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al III Bando L. n. 338/2000, destina:
a) i seguenti importi previsti in Tabella C della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilita' 2011) sul Cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000, per l'anno 2011 e per gli anni successivi fino al 2013 compreso:
esercizio 2011 € 18.660.000,00
esercizio 2012 € 18.660.000,00
esercizio 2013 € 18.660.000,00
b) le residue risorse disponibili di cui ai Piani approvati con il D.M. 30 luglio 2008, n. 41 (1° Piano triennale II bando L. n. 338/2000) e con D.M. 14 novembre 2008, n. 72 (2° Piano triennale II bando L. n. 338/2000);
Tenuto conto dell'accantonamento definitivo di € 1.924.535,00 operato sul citato E.F. 2011 in virtu' di quanto previsto all'art. 1 comma 13 della richiamata legge n. 220/2010, che ha portato ad una disponibilita' effettiva per l'E.F. 2011 per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000 di euro 16.735.465,00 anziche' dei previsti euro 18.660.000,00;
Tenuto conto della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilita' 2012) che, in Tabella C, ha ridotto ad € 18.016.000,00 (anziche' i previsti 18.660.000,00 di euro) la disponibilita' effettiva per l'E.F. 2012 (Cap. 7273) per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000, confermando invece per il 2013 l'importo di € 18.660.000,00;
Tenuto conto della successiva legge n. 184/2011 (Legge di Bilancio 2012), che, in Tabella 7, ha confermato per gli anni 2012 e 2013 i seguenti importi da destinare sul Cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000:
esercizio 2012 € 18.016.000,00
esercizio 2013 € 18.660.000,00
Tenuto conto della variazione negativa di bilancio di € 350.505,00 operata per l'E.F. 2012 sul Cap.7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca conseguente alla emanazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'art. 13, comma 1-quinques ha disposto la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, comportando la riduzione della disponibilita' effettiva per l'E.F. 2012 per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000 da € 18.016.000,00 ad € 17.665.495,00;
Considerato che i suindicati stanziamenti iscritti in bilancio a tutto l'E.F. 2012 sono stati impegnati per le finalita' di cui al III bando legge n. 338/2000 sopra richiamato rispettivamente con Decreti di impegno n. 319/2011 per l'E.F. 2011 e n. 216/2012 per E.F. 2012;
Tenuto conto che, a seguito di tutti gli interventi e variazioni sopra ricordati che hanno interessato gli esercizi finanziari in precedenza richiamati, lo stato attuale delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, lettera a) del citato D.M. n. 26/2011 (III Bando L. n. 338/2000) e' aggiornato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico


Visto il D.M. 9 maggio 2001, n. 117, con il quale e' stata istituita la Commissione paritetica «alloggi e residenze per studenti universitari» di cui all'art. 1,comma 5, della legge n. 338/2000;
Visto il D.D. 22 novembre 2002, n. 209, di modifica e integrazione dell'art. 3, commi 1 e 5 del citato D.M. n. 117/2001;
Visto il D.M. 17 ottobre 2005, n. 47, con il quale e' stata rinnovata la Commissione paritetica «alloggi e residenze per studenti universitari» di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000;
Visto il D.M. 3 febbraio 2009, n. 2, con il quale e' stata rinnovata la Commissione paritetica «alloggi e residenze universitarie» di cui all'art. 1,comma 5, della legge n. 338/2000 fino al 1° marzo 2012, che ha operato in prorogatio fino al 15 aprile;
Considerato che e' in corso di perfezionamento l'iter per il rinnovo della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'art. 1,comma 5, della legge n. 338/2000;
Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000, la spesa per il funzionamento della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari e' determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei medesimi fondi di cui all'art. 1, della legge n. 338/2000 e che di tali spese si tiene fin d'ora conto nella predisposizione del presente Piano, secondo le specifiche di seguito riportate:
Parte di provvedimento in formato grafico


Tenuto conto che, in osservanza dell'art. 17, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il MIUR ha stipulato in data 30 giugno 2005 la convenzione tipo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (approvata con D.I. MIUR/MEF del 27 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 367) per l'affidamento alla stessa della gestione dei fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, ivi stabilendo una commissione da corrispondere a Cassa per tale attivita' nella misura dello 0,45% dell'erogato (oltre IVA se dovuta) per le attivita' di cui alle lettere b, c, d, comma 2, dell'art. 4 della convenzione stessa e dello 0,59% (oltre IVA se dovuta) dei fondi stanziati (al netto delle spese di funzionamento della Commissione), per le attivita' di cui alle lettere a ed e, comma 2, dell'art. 4 della convenzione stessa;
Tenuto conto che, a fronte della necessita' di disciplinare l'attivita' di gestione delle nuove risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al D.M. n. 26/2011 (III bando L. n. 338/2000), e' in corso di sottoscrizione tra il MIUR e la CDP S.p.A apposito atto aggiuntivo alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005, con il quale verra' confermata la misura della commissione spettante a CDP S.p.A. nel senso gia' indicato nella convenzione tipo;
Tenuto conto che con riferimento alle attivita' di cui alla lettera b, c, d, comma 2, dell'art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,45% dei fondi erogati), CDP S.p.A. emette fatture per i compensi dovuti Iva esente ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modificazioni;
Tenuto conto che con riferimento alle attivita' di cui alla lettera a ed e, comma 2, dell'art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,59% dei fondi stanziati), sono emesse fatture per i compensi dovuti oltre Iva;
Tenuto conto, pertanto, della necessita' di accantonare, oltre allo 0,59% di cui sopra, anche le somme che saranno necessarie per coprire l'Iva eventualmente dovuta;
Considerato che sono in previsione manovre economiche volte ad aumentare l'attuale aliquota Iva (21%) fino al 23% e che, pertanto, in via del tutto cautelativa, appare opportuno accantonare, oltre al richiamato 0,59%, anche un ulteriore 0,14%, che unito ai citati 0,45% e 0,59% porta ad un accantonamento complessivo per eventuali compensi CDP pari all'1,18%;
Considerato che degli accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP s.p.a. sulle nuove risorse stanziate (al netto delle spese di funzionamento della Commissione) per il III bando di cui alla legge n. 338/2000, deve sin d'ora tenersi conto nella predisposizione del presente Piano, nella misura sopra indicata e convenuta con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la citata convenzione tipo del 30 giugno 2005 e di seguito dettagliata:
Parte di provvedimento in formato grafico


Considerato che, nel rispetto di quanto disposto dal decreto direttoriale n. 383/2009 (registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2010, registro n. 2, foglio n. 19), sono stati impiegati, per le esigenze di cui alla 4ª fase del 2° Piano triennale del II bando L. n. 338/2000, 65.000.000,00 di fondi FAS stanziati dal D.L. n. 180/2008 sul Capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Considerato che, nel rispetto di quanto disposto all'art. 8 del D.M. n. 72/2008 (2° Piano triennale degli interventi di cui al II bando L. n. 338/2000), tutte le economie di cui ai Decreti Generali delle Economie n. 417/2009 (registrato alla corte dei conti il 9 febbraio 2010 registro n. 2, foglio n. 20) e n. 472/2010 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, registro n. 19, foglio n. 128) sono state gia' interamente utilizzate per coprire le esigenze di cui alla 4ª Fase del medesimo D.M. n. 72/2008;
Considerato che, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto di impegno n. 318/2010, anche l'E.F. 2010, stanziato sul Capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, pari ad euro 24.281.000,00, decurtato delle somme trattenute per le spese di funzionamento della Commissione (242.810,00 €), e' stato in parte utilizzato per le esigenze del 2° Piano triennale del II bando L. n. 338/2000, fino a soddisfacimento completo del Piano stesso, residuandone un importo pari ad euro 18.918.275,41;
Considerato altresi' che, nel rispetto di quanto disposto all'art. 8 del D.M. n. 72/2008 (2° Piano triennale degli interventi di cui al II bando L. n. 338/2000) anche le economie derivanti da fondi normali (non FAS) di cui al Decreto Generale delle Economie n. 88/2012 (registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012, registro n. 10, foglio n. 305) sono state utilizzate per coprire le esigenze di cui alla 4ª Fase del medesimo D.M. n. 72/2008, nonche', per espressa indicazione contenuta nell'art. 1 dello stesso decreto n. 88/2012, per coprire gli importi dovuti alla Cassa Depositi e Presiti per la gestione dei fondi di cui all'E.F.2010 ai sensi dell'art. 17, legge n. 3/2003 e della gia' citata Convenzione tipo del 30 giugno 2005;
Tenuto conto che, grazie all'impiego di tutte le summenzionate risorse, si e' potuto addivenire alla totale copertura delle esigenze del 2° Piano triennale di cui al D.M. n. 72/2008;
Tenuto conto delle ulteriori economie di 12.922.560,00 € acquisite dal MIUR con D.D. n. 217 del 5 luglio 2012 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), intervenute successivamente alla emanazione del citato D.D. n. 88/2012 e successivamente alla Proposta di Piano rilasciata dalla Commissione nella seduta del 3 aprile 2012;
Tenuto conto che, data la gia' intervenuta totale copertura delle esigenze del 2° Piano triennale di cui al D.M. n. 72/2008, le suddette economie di cui al citato D.D. n. 217/2012 possono essere interamente destinate - in applicazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 8 del citato D.M. n. 72/2008 ed all'art. 6, comma 4, lettera b) del D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 - alle esigenze del III bando L. n. 338/2000 e quindi del presente Decreto di Piano;
Considerato dunque che, a seguito di tutto quanto sopra descritto e del soddisfacimento degli interventi previsti nel suddetto 2° Piano triennale di cui al D.M. n. 72/2008, le effettive disponibilita' residue da potere destinare, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del citato D.M. n. 26/2011, alle esigenze del III bando L. n. 338/2000, ammontano a:
€ 31.840.835,41 di residui su fondi normali (18.918.275,41 € residuati dall'E.F. 2010 di cui al D.M. n. 318/2010 e 12.922.560,00 € derivanti da economie di cui al D.D. n. 217 del 5 luglio 2012),
€ 1.098.049,59 di residui su fondi FAS area centro/nord ed € 21.843.386,08 di residui su fondi FAS Sud (economie maturate sui 65.000.000,00 di euro di FAS di cui al citato D.M. n. 383/2009, come dettagliate nel Decreto Generale delle Economie n. 88/2012, al netto delle competenze dovute a CDP, ai sensi dell'art. 17, legge n. 3/2003 e della gia' citata Convenzione tipo del 30 giugno 2005, per la gestione dei 65.000.000,00 di euro);
Considerato che nella ripartizione dei 65.000.000,00 di euro di fondi FAS di cui al citato D.L. n. 180/2008 la normativa di riferimento prevedeva una ripartizione che rispettasse le seguenti percentuali: 85% dei fondi disponibili all'area Sud e 15% all'area centro-nord;
Considerato che i fondi FAS disponibili erano pari ad euro 64.233.000,00 (cioe' 65.000.000,00 € meno i compensi dovuti a CDP S.p.A per la gestione dei fondi stessi, pari ad euro 767.000,00);
Considerato, dunque che i fondi disponibili (64.233.000,00 €) dovevano essere ripartiti nel seguente modo: 54.598.050,00 € (85% di 64.233.000,00 €) al Sud e 9.634.950,00 (15% di 64.233.000,00 €) al Centro-Nord;
Considerato che, nel citato D.M. n. 383/2009, i fondi FAS sono stati assegnati ai diversi interventi con la seguente ripartizione: euro 58.095.947,00 ad interventi ricedenti nell'area sud (pari al 90,45% dei richiamati 64.233.000,00 €), ed euro 6.904.053,00 ad interventi ricadenti nell'area centro-nord (pari al 9,55% dei richiamati 64.233.000,00 €); con una riduzione di assegnazione, dunque, per il centro-nord pari ad euro 2.730.897,00;
Considerato che nell'ambito delle assegnazioni FAS effettuate agli interventi del centro/nord (pari ai richiamati 6.904.053,00 €) sono ritornate nella disponibilita' del MIUR economie per 1.134.760,63 di euro (derivanti dal Fasc. 266 beneficiario Uni Bicocca), che in parte (36.711,04 €) sono state utilizzate (ai sensi dell'art. 2 del D.D. n. 88/2012) per coprire le competenze dovute a CDP S.p.A. per la gestione dei fondi FAS di cui la D.L. n. 180/2008, con un netto finale riutilizzabile a vantaggio dei nuovi interventi del centro/nord pari ad 1.098.049,59 di euro;
Ritenuto, pertanto che, in occasione della presente riassegnazione delle residue risorse derivanti da fondi FAS sud, si debba procedere al riequilibrio delle originarie percentuali di ripartizione nel senso fissato dalla normativa di riferimento dei FAS, quindi fino alla concorrenza del 15% di assegnazioni destinate al centro-nord rispetto agli originari 64.233.000,00 € da ripartire;
Ritenuto, dunque, che delle residue risorse FAS SUD (pari ad € 21.843.386,08), recuperate a seguito delle economie maturate sugli interventi dell'area sud individuati nel D.M. n. 383/2009, € 2.767.608,04 (cioe' i citati 2.730.897,00 + i citati 36.711,04 €) devono essere riassegnate nell'odierno Piano ad interventi ricadenti nell'area del centro/nord, in aggiunta ai richiamati 1.098.049,59 di euro, al fine di procedere al suddetto riequilibrio delle originarie percentuali di assegnazione all'area centro/nord nella misura del 15% dei 64.233.000,00 €;
Tenuto conto, pertanto, della seguente tabella riepilogativa di tutte le risorse destinate alla realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al III Bando L. n. 338/2000 (D.M. n. 26/2011):
Parte di provvedimento in formato grafico


Vista la graduatoria definitiva degli interventi ritenuti ammissibili al cofinanziamento statale, approvata nella seduta del 3 aprile 2012 dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 26/2011 e riportata all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Vista la proposta di Piano triennale approvata, nella seduta del 3 aprile 2012, dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. n. 26/2011;
Considerato che la citata proposta di Piano triennale approvata dalla Commissione contiene le seguenti fasi:
1ª fase: nella quale e' prevista la ripartizione e relativa attribuzione su base regionale (ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011) delle quote pari al 35% delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.M. 26/2011, la ripartizione e relativa attribuzione delle risorse residue derivanti da Fondi FAS sud e nord; nonche', infine, la ripartizione e relativa attribuzione delle restanti risorse disponibili al netto dell'E.F. 2013;
2ª fase nella quale e' prevista la ripartizione e relativa attribuzione delle risorse di cui all'E.F. 2013 e delle risorse non assegnate in fase 1 (al netto dei fondi FAS - macroarea mezzogiorno 85%);
3ª fase nella quale sono individuati gli interventi ammessi con riserva subordinatamente alla disponibilita' di ulteriori risorse;
Tenuto conto che nell'ambito della suddetta proposta di Piano la Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ha altresi' individuato gli interventi ritenuti dalla stessa non ammessi al cofinanziamento nonche' quelli per i quali e' pervenuta, in fase istruttoria, formale rinuncia alla domanda di partecipazione al bando da parte dei soggetti interessati;
Ricordato che la consistenza delle risorse disponibili impiegabili sul presente Piano e' aumentata di 12.922.560,00 € (grazie alle economie di cui al citato D.D. n. 217/2012) rispetto a quella presente nella proposta di Piano elaborata dalla Commissione;
Visto il comma 7, dell'art. 6, del D.M. n. 26/2011 in base al quale si prevede che il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto, adotta il Piano triennale che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili sulla base delle risorse disponibili (di cui alla precedente tabella riepilogativa) da quelli ammessi con riserva subordinatamente alla disponibilita' di ulteriori risorse;

Decreta:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
Art. 2

Risorse finanziarie destinate al III Bando L. n. 338/2000

Sulla base di quanto in premessa specificato, le effettive risorse destinate alla realizzazione degli interventi ammessi in 1ª e 2ª fase nell'ambito del presente Piano sono:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Progetti ammessi al cofinanziamento

Sulla scorta della graduatoria definitiva degli interventi approvata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (Allegato A del presente decreto), sulla scorta della proposta di Piano triennale formulata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, richiamata in premessa, nonche' sulla base delle risorse di cui al precedente art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei criteri di ammissibilita' fissati dal D.M. n. 26/2011, i sotto indicati progetti come riportati in dettaglio nell'allegato B (che costituisce parte integrante del presente decreto) con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento a cui sono stati ammessi:
1ª Fase:
progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 1 al n. 10, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con risorse assegnate in base alle quote di competenza regionale ivi compresa la quota di competenza regionale relativa alle risorse residue Fondi FAS/macroarea mezzogiorno 85%;
progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 11 al n. 13, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con l'utilizzazione delle restanti risorse residue Fondi FAS/macroarea mezzogiorno 85%;
progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 14 al n. 15, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con l'utilizzazione delle risorse residue Fondi FAS/macroarea centro nord 15%;
progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 16 al n. 20, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con le restanti risorse disponibili (al netto dell'E.F. 2013);
2ª Fase:
progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 21 al n. 24, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 2 con l'utilizzazione delle risorse di cui all'E.F. 2013 e delle risorse non assegnate in Fase 1 (al netto dei fondi FAS/macroarea mezzogiorno 85%).
 
Art. 4

Progetti ammessi al cofinanziamento con riserva

Sulla scorta della graduatoria definitiva degli interventi approvata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (allegato A del presente Decreto) e della proposta di Piano triennale dalla stessa Commissione formulata e richiamata in premessa, sono altresi' inseriti a Piano ed ammessi al cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilita' di ulteriori risorse, i progetti sotto indicati e riportati in 3ª Fase nel gia' citato Allegato B, con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento a cui sono stati ammessi con riserva:
3ª Fase:
progetti contrassegnati dal n. 25 al n. 54 nell'Allegato B, ammessi a cofinanziamento con riserva nell'ambito della Fase 3.
Con riferimento a tali progetti, l'ammissione definitiva al cofinanziamento avverra' solo previo reperimento di ulteriori risorse disponibili, ivi comprese eventuali ulteriori economie derivanti sia dai precedenti Piani - ex art. 9 D.M. n. 40/2004 (Piano triennale I bando L. n. 338/2000) ed art. 8, comma 2, D.M. n. 72/2008 (II Piano triennale II bando L. n. 338/2000) - sia dal presente Piano, ai sensi del successivo art. 11, comma 1. La suddetta ammissione definitiva sara' formalizzata dal MIUR con apposita comunicazione indirizzata ai soggetti interessati.
 
Art. 5

Progetti non ammessi al cofinanziamento

Sulla scorta dell'attivita' istruttoria e di verifica eseguita dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari in applicazione dei criteri di valutazione della domande di cofinanziamento fissati nel D.M. n. 26/2011 e sulla scorta della gia' citata proposta di Piano triennale dalla stessa Commissione formulata, non sono ammessi al cofinanziamento i progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 55 al n. 76.
 
Art. 6
Progetti per i quali e' stata presentata formale rinuncia alla
domanda di partecipazione al bando

Dal n. 77 al n. 78 dell'allegato B sono, infine, contrassegnati i progetti per il quale e' stata presentata formale rinuncia alla domanda di partecipazione al III bando di cui al D.M. n. 26/2011.
 
Art. 7

Documentazione

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, per gli interventi ammessi in 1ª e 2ª fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale:
la eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 6, comma 9 e seguenti, del D.M. n. 26/2011 (progetto esecutivo e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi), ivi compresa la «scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa» che verra' approvata con successivo decreto direttoriale, messa a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it e che, una volta compilata on line e chiusa la procedura on line, dovra' essere stampata e firmata dal legale rappresentante prima dell'invio cartaceo;
comunicazione contenente il nome del promotore, qualora abbiano fatto ricorso alle procedure con capitali privati.
Per gli interventi inseriti a Piano ed ammessi con riserva in 3ª fase la trasmissione di quanto sopra indicato dovra' avvenire entro 240 giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2.
La documentazione di cui sopra deve essere spedita per raccomandata, con plico chiuso riportante la dicitura «richiesta di cofinanziamento III bando L. n. 338/2000 - art. 6 D.M. n. 26/2011», all'attenzione della Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari - legge n. 338/2000 c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Via Goito n. 4 - 00185 Roma. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fara' fede la data di accettazione dell'Ufficio postale di spedizione.
I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 11 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011.
Ai sensi di quanto disposto al comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, nel caso in cui il soggetto richiedente si avvale di procedure di affidamento di lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, il progetto esecutivo non dovra' essere trasmesso nei termini di cui sopra. Il soggetto proponente deve pero' documentare tale circostanza alla Commissione (con le medesime modalita' sopra indicate) tempestivamente e comunque non oltre entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, se l'intervento rientra in 1ª e 2ª fase, oppure, entro 240 dalla comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2 se l'intervento rientra in 3ª fase.
In tali casi, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, il progetto esecutivo dovra' essere trasmesso all'attenzione della Commissione (con le medesime modalita' sopra indicate) entro 3 mesi dalla stipula del contratto di appalto e comunque non prima della avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte dei soggetti a cio' preposti; la suddetta stipula del contratto di appalto dovra' essere formalizzata nel rispetto del cronogramma gia' depositato all'atto della domanda e delle fasi temporali ivi stabilite dal beneficiario, che decorreranno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, se l'intervento rientra in 1ª e 2ª fase, oppure dalla comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del MIUR di cui al precedente art. 4 comma 2, se l'intervento rientra in 3ª fase.
La Commissione puo' richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori di tale integrazione. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta, la Commissione propone al MIUR la revoca del cofinanziamento.
 
Art. 8
Nulla Osta della Commissione e stipula della Convenzione
MIUR/Beneficiario

La documentazione di cui al precedente art. 7 e' esaminata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari che:
in caso di valutazione negativa relativa alla immediata realizzabilita' dell'intervento ed alla conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo, propone al Ministero la revoca del cofinanziamento;
in caso di valutazione positiva relativa alla immediata realizzabilita' dell'intervento ed alla conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla osta per la successiva stipula della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.M. n. 26/2011.
La convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale il Ministero, acquisito il nulla osta da parte della Commissione, invita il beneficiario alla stipula.
Alla stipula della convenzione seguira' l'adozione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento, che sara' inviata ai competenti Organi di controllo per la relativa registrazione.
I lavori per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) e B) del D.M. n. 26/2011 devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui sopra. Per i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) del D.M. n. 26/2011 il termine di cui sopra puo' essere prorogato fino al 30 settembre successivo.
Per gli interventi ricadenti nella fattispecie particolare di cui al comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011 (soggetto richiedente che si sono avvalsi di procedure di affidamento di lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici), i lavori devono essere iniziati entro il numero di giorni indicato dal beneficiario nel cronogramma per lo svolgimento della fase relativa all'inizio lavori. La loro decorrenza iniziera' dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione con il MIUR e di assegnazione del cofinanziamento.
Per la tipologia di interventi di cui alla lettera C) dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011, il beneficiario, entro il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale di cui sopra, dovra' stipulare l'atto di acquisto, pena la revoca del finanziamento.
 
Art. 9
Revoca del cofinanziamento successivamente alla stipula della
convenzione

All'eventuale revoca del cofinanziamento, assegnato con il decreto direttoriale di approvazione della convenzione, si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:
mancato inizio dei lavori [per gli interventi di cui alla lettera A) e B) dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011] ovvero mancata stipula dell'atto di acquisto [per gli interventi di cui alla lettera C) dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011] entro i termini indicati al precedente art. 8, comma 4 e seguenti;
mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi gia' rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 5, lettera e), del D.M. 26/2011, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione paritetica - documentazione che a parere della Commissione paritetica risulti adeguata a dimostrare la non imputabilita' dell'inadempimento al beneficiario;
mancato rispetto degli obblighi fissati nella convenzione di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. n. 26/2011 e posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 14 del D.M. n. 26/2011, la violazione delle condizioni che verranno riportate in convenzione ai sensi del comma 12 del medesimo art. 3, dara' luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. Sempre ai sensi del richiamato comma 14 dell'art. 3, del D.M. n. 26/2011, in caso di anticipata perdita di disponibilita' dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andra' completamente restituita al Ministero dell'istruzione, universita' e della ricerca.
 
Art. 10

Modalita' di revoca del cofinanziamento

La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalita':
a) nel caso in cui la Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari, nell'ambito della propria attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della Commissione inderogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
b) la Commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dal Beneficiario e delle eventuali controdeduzioni da questi fornite, formula al Ministero pareri e proposte in merito alla eventuale revoca;
c) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del parere e le proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalita' e i tempi per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate nonche' il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della Contabilita' Generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'Amministrazione al momento della revoca.
 
Art. 11

Modalita' di riassegnazione dei cofinanziamenti

Le risorse residuali del presente Piano triennale per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce e rideterminazione dei cofinanziamenti concessi), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli interventi del presente Piano di cui alla 3ª fase e fino al loro esaurimento.
Le risorse eventualmente residuate successivamente agli adempimenti sopra esplicitati saranno destinati per gli interventi previsti da un nuovo, successivo Bando.
 
Art. 12

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si fa rinvio al decreto ministeriale 7 febbraio 2011, n. 26, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011, registro n. 4, foglio n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2011.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 agosto 2012

Il Ministro: Profumo

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 291
 
Allegato A al D.M. n. 246 del 7/8/2012
Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato B al Decreto del Ministro
n. 246 del 7 agosto 2012
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone