Si rende noto che il consiglio regionale ha approvato ed il presidente della giunta ha promulgato la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 «Legge finanziaria per l'anno 2013» che prevede quanto segue: «Art. 4 (Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00; c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00; d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00; e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00. Art. 5 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono ulteriormente aumentate di un importo pari a euro 170,00 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 3. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico, la detrazione di cui al comma 1 e' ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo. 4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. Art. 6 (Abrogazione). - L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e' abrogato. Art. 7 (Disposizioni finanziarie). - Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito annuo stimato in euro 90.960.000,00, e sono imputate all'UPB 111 «Imposte e tasse» del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. La suddetta legge regionale e' disponibile sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 74 del 27 dicembre 2012 Parte prima consultabile sul sito web http://www.regione.toscana.it/burt/ della regione Toscana. |