Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO 28 dicembre 2012
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011 e 8 ottobre 2012;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2011, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2010;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2012, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2012;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore UG98U (che sostituisce lo studio di settore TG98U) - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attivita' 95.12.01; Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attivita' 95.29.02; Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attivita' 95.29.03; Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attivita' 95.29.04; Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a., codice attivita' 95.29.09;
b) Studio di settore UG99U (che sostituisce lo studio di settore TG99U) - Altre attivita' dei servizi di informazione n.c.a., codice attivita' 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attivita' 74.90.94; Altre attivita' professionali n.c.a., codice attivita' 74.90.99; Concessione dei diritti di sfruttamento di proprieta' intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attivita' 77.40.00; Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.11.01; Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attivita' 82.11.02; Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a., codice attivita' 82.99.99; Agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attivita' 96.09.03; Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attivita' 96.09.04; Organizzazione di feste e cerimonie, codice attivita' 96.09.05; Altre attivita' di servizi per la persona n.c.a., codice attivita' 96.09.09;
c) Studio di settore VG38U (che sostituisce lo studio di settore UG38U) - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attivita' 95.23.00;
d) Studio di settore VG40U (che sostituisce lo studio di settore UG40U) - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attivita' 41.10.00; Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, codice attivita' 42.99.01; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attivita' 68.10.00; Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attivita' 68.20.01; Affitto di aziende, codice attivita' 68.20.02;
e) Studio di settore VG46U (che sostituisce lo studio di settore UG46U) - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli, codice attivita' 33.12.60;
f) Studio di settore VG48U (che sostituisce lo studio di settore UG48U) - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attivita' 95.21.00; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, codice attivita' 95.22.01;
g) Studio di settore VG52U (che sostituisce lo studio di settore UG52U) - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari, codice attivita' 82.92.10; Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, codice attivita' 82.92.20;
h) Studio di settore VG53U (che sostituisce lo studio di settore UG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attivita' 74.30.00; Organizzazione di convegni e fiere, codice attivita' 82.30.00;
i) Studio di settore VG54U (che sostituisce lo studio di settore UG54U) - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30;
j) Studio di settore VG69U (che sostituisce lo studio di settore UG69U) - Attivita' di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attivita' 39.00.01; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attivita' 41.20.00; Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attivita' 42.11.00; Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attivita' 42.12.00; Costruzione di ponti e gallerie, codice attivita' 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi, codice attivita' 42.21.00; Costruzione di opere di pubblica utilita' per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attivita' 42.22.00; Costruzione di opere idrauliche, codice attivita' 42.91.00; Altre attivita' di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a., codice attivita' 42.99.09; Demolizione, codice attivita' 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attivita' 43.12.00; Trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 43.13.00; Realizzazione di coperture, codice attivita' 43.91.00; Altre attivita' di lavori specializzati di costruzione n.c.a., codice attivita' 43.99.09;
k) Studio di settore VG73A (che sostituisce lo studio di settore UG73A) - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attivita' 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attivita' 52.24.30; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attivita' 52.24.40;
l) Studio di settore VG73B (che sostituisce lo studio di settore UG73B) - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attivita' 52.29.10; Intermediari dei trasporti, codice attivita' 52.29.21; Altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attivita' 53.20.00;
m) Studio di settore VG76U (che sostituisce lo studio di settore UG76U) - Catering per eventi, banqueting, codice attivita' 56.21.00; Mense, codice attivita' 56.29.10; Catering continuativo su base contrattuale, codice attivita' 56.29.20;
n) Studio di settore VG77U (che sostituisce lo studio di settore UG77U) - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attivita' 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di merci, codice attivita' 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attivita' 50.30.00; Trasporto di merci per vie d'acqua interne, codice attivita' 50.40.00; Altre attivita' dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, codice attivita' 52.22.09; Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalo'), codice attivita' 77.21.02; Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale codice attivita' 77.34.00; Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attivita' 85.32.01;
o) Studio di settore VG78U (che sostituisce lo studio di settore UG78U) - Attivita' delle agenzie di viaggio, codice attivita' 79.11.00; Attivita' dei tour operator, codice attivita' 79.12.00; Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a., codice attivita' 79.90.19;
p) Studio di settore VG79U (che sostituisce lo studio di settore UG79U) - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attivita' 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attivita' 77.12.00; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attivita' 77.39.10; Noleggio di container per diverse modalita' di trasporto, codice attivita' 77.39.92;
q) Studio di settore VG81U (che sostituisce lo studio di settore UG81U) - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attivita' 43.99.02; Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attivita' 77.32.00; Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attivita' 77.39.91;
r) Studio di settore VG82U (che sostituisce gli studi di settore UG42U e UG82U) - Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attivita' 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attivita' 73.11.01; Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attivita' 73.11.02; Attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attivita' 73.12.00;
s) Studio di settore VG83U (che sostituisce lo studio di settore UG83U) - Gestione di piscine, codice attivita' 93.11.20; Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attivita' 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi n.c.a., codice attivita' 93.11.90; Gestione di palestre, codice attivita' 93.13.00;
t) Studio di settore VG85U (che sostituisce lo studio di settore UG85U) - Corsi di danza, codice attivita' 85.52.01; Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attivita' 93.29.10;
u) Studio di settore VG87U (che sostituisce lo studio di settore UG87U) - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attivita' 70.22.09; Agenzie di informazioni commerciali, codice attivita' 82.91.20; Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attivita' 85.60.01;
v) Studio di settore VG88U (che sostituisce lo studio di settore UG88U) - Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attivita' 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attivita' 85.32.03; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attivita' 85.53.00;
w) Studio di settore VG89U (che sostituisce lo studio di settore UG89U) - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attivita' di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attivita' 82.99.91.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore UG98U;
2 per lo studio di settore UG99U;
3 per lo studio di settore VG38U;
4 per lo studio di settore VG40U;
5 per lo studio di settore VG46U;
6 per lo studio di settore VG48U;
7 per lo studio di settore VG52U;
8 per lo studio di settore VG53U;
9 per lo studio di settore VG54U;
10 per lo studio di settore VG69U;
11 per lo studio di settore VG73A;
12 per lo studio di settore VG73B;
13 per lo studio di settore VG76U;
14 per lo studio di settore VG77U;
15 per lo studio di settore VG78U;
16 per lo studio di settore VG79U;
17 per lo studio di settore VG81U;
18 per lo studio di settore VG82U;
19 per lo studio di settore VG83U;
20 per lo studio di settore VG85U;
21 per lo studio di settore VG87U;
22 per lo studio di settore VG88U;
23 per lo studio di settore VG89U.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 23, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 24.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 8 e da n. 10 a n. 23, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 25.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo o compenso minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 2 a n. 9 e da n. 11 a n. 22, sono riportati in allegato n. 26.
6. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati nn. 1, 10 e 23, sono riportati in allegato n. 27.
7. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Lo studio di settore VG54U si applica, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, nei soli casi non disciplinati dall'articolo 1, comma 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2011, riguardante l'approvazione di 17 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi. Gli studi di settore UG99U, VG53U, VG73B e VG87U si applicano altresi' ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate rispettivamente alle lettere b), h), l) e u) del comma 1. Lo studio VG82U si applica altresi' ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' di Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attivita' 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attivita' 73.11.01.
In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu' attivita' professionali, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.
9. Lo studio di settore VG54U, approvato con il presente decreto, si applica altresi', alle condizioni previste dal comma precedente, ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, l'attivita' complementare di Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attivita' complementare. Inoltre, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, lo studio di settore VG54U si applica anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
10. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 

RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO NCA
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ARTICOLI IN PELLE, CUOIO O IN ALTRI
MATERIALI SIMILI
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RIPARAZIONE DI ELETTRODOMESTICI E
DI PRODOTTI DI CONSUMO AUDIO E
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ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E
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GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
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DISCOTECHE, SALE DA BALLO, NIGHT
CLUB E SCUOLE DI DANZA
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CONSULENZA FINANZIARIA,
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AGENZIE DI INFORMAZIONI
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AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE E
AGENZIE DI DISBRIGO PRATICHE
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SERVIZI DI FOTOCOPIATURA,
PREPARAZIONE DI DOCUMENTI E ALTRE
ATTIVITA' DI SUPPORTO
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CORRETTIVO APPRENDISTI
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NEUTRALIZZAZIONE DEGLI
AGGI O RICAVI FISSI
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ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO
DEL "RICAVO O COMPENSO MINIMO"
CON I MINIMI QUADRATI GENERALIZZATI
STUDI DI SETTORE
DEI SERVIZI
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ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO
DEL "RICAVO MINIMO"
CON I MODELLI LINEARI MISTI
STUDI DI SETTORE
DEI SERVIZI
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Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui allo studio di settore VG77U.
2. Per gli studi di settore VG40U e VG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art. 3
Variabili delle imprese o delle attivita' professionali

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2011, e successive modificazioni.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli
 
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