Gazzetta n. 303 del 31 dicembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2012
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale;
Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera a) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio;
Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011, che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2012, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;
Visto il successivo decreto ministeriale del 10 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012, di modifica del decreto ministeriale del 1° dicembre 2012, che ha variato la misura del diritto speciale gravante sul gasolio per autotrazione da applicare per il residuo periodo dell'anno 2012;
Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 169 del 21 settembre 2012, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2013;
Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attivita' degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota prot. n. 8624 del 2 novembre 2012 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entita' dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2013;
Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, per come stabilita con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2011 e quella gravante sul gasolio per uso autotrazione stabilita con il successivo decreto ministeriale 10 luglio 2012;
Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 8624 del 2 novembre 2012 citata ha comunicato i sotto elencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 169 del 21 settembre 2012:
per l'olio combustile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;
per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;
per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;
per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;
Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi cosi' come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, per come indicata nel decreto ministeriale 1° dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2013, viene stabilita in euro 0,233 per la benzina senza piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,030 per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2013 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.
 
Art. 3

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2013 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 4

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.
2. L'Ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: Grilli
 
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