Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 ottobre 2012, n. 230
Regolamento relativo ai requisiti di professionalita' ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonche' agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 20, che istituisce un elenco nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e fissati i criteri per l'espletamento della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco e prevede l'obbligo per i segretari generali di partecipare all'attivita' di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalita' e criteri fissati con il suddetto decreto;
Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012;
Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge;
c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dello Sviluppo economico;
d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico;
e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «commissione» indica la commissione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge;
g) «divisione» indica l'ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale, competente alla tenuta dell'elenco;
h) «Unioncamere» indica l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
L'articolo 118 della Costituzione cosi' recita :
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
L'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) cosi' dispone:
"Art. 20. Segretario generale.
1. Al segretario generale della camera di commercio
competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il segretario generale coordina l'attivita'
dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della
segreteria del consiglio e della giunta.
2. Nelle camere di commercio per cui non viene
raggiunto un sufficiente equilibrio economico e' consentito
avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale,
di un segretario generale titolare di altra camera di
commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
3. Il segretario generale, su designazione della
giunta, e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico
tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto
presso il Ministero.
4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere
iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita
selezione nazionale per titoli:
a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni
regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere,
delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o
enti pubblici che siano in possesso dei requisiti
professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;
b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in
materie giuridico-economiche, dotati della necessaria
professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono definiti i requisiti di professionalita' e stabiliti i
criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma
4 ed e' istituita una commissione, composta da un dirigente
del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da
due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso
Ministero e delle regioni, di provata esperienza in
discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante
di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui
al comma 3.
6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di
partecipare alle attivita' di formazione organizzate da
Unioncamere secondo criteri e modalita' stabiliti con il
decreto di cui al comma 5.
7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al
momento della cessazione dalla carica di segretario
generale, e' consentito il rientro nei ruoli
dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza
non possono procedere a conseguenti ampliamenti della
dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera
a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge
25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.".
La Legge 25 luglio 1971, n. 557 (Norme integrative
della L. 23 febbraio 1968, n. 125 , concernente il
personale statale delle camere di commercio, industria e
agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato) e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 9 agosto 1971, n. 200.
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa - Testo A) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18
agosto 1990, n. 192.
Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23
(Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n.
99) cosi' dispongono:
"Art. 2. Disposizioni di coordinamento
In vigore dal 12 marzo 2010 1. In sede di prima
applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3,
12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo,
sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo."
"Art. 3 Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 marzo 2010 1. Le disposizioni di cui
agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto
legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno
successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli
articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge.
Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al
comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli
stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal
presente decreto legislativo.
2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo,
gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e
regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993
n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto
legislativo.
3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano
gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente
decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed i
requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i
componenti degli organi degli enti del sistema camerale,
decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al
termine di cui al comma 1, primo periodo.
5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in
corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1,
primo periodo, vengono completate secondo la disciplina
vigente al momento del loro avvio. Le gestioni
commissariali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto proseguono fino all'esaurimento del
relativo mandato.
6. Ai segretari generali in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo continua
a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma
5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del
1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del
presente decreto.
7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580
del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del
presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5
dello stesso articolo 20.".
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
maggio 2001, n. 106, S.O.
L'art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) cosi' dispone:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla legge n. 580 del 1993, si veda
nelle note alle premesse.

 
ALLEGATO A
(articolo 5, comma 1)

Domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 20, comma 3,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
ALLEGATO B
(articolo 5, comma 2)

Curriculum vitae
Parte di provvedimento in formato grafico


 
ALLEGATO C
(articolo 6, comma 2)

Titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'elenco di cui al
dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23,
per i soggetti di cui al comma 4, lettera b),
del medesimo articolo 20.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Istituzione dell'elenco

1. Presso la Direzione generale e' istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camera di commercio.
2. Il dirigente responsabile della divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e puo' nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il dirigente responsabile della divisione trasmette, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, alla camera di commercio interessata, anche in via telematica, l'elenco aggiornato degli iscritti, ai fini dell'avvio della procedura relativa alla scelta del segretario generale mediante designazione da parte della Giunta camerale.
Note all'art. 2:
L'art. 5 della legge n. 241 del 1990 cosi' dispone:
"Art. 5.Responsabile del procedimento.
1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa
provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto
all'unita' la responsabilita' della istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque
vi abbia interesse.".

 
Art. 3
Commissione

1. Presso la Direzione generale e' istituita la commissione per l'espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge.
2. Gli esperti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni dichiarano il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e giuridiche attraverso la presentazione di un curriculum professionale, redatto in formato europeo.
3. Nella commissione almeno il presidente o un altro componente e' di sesso diverso dagli altri due componenti.
4. La commissione dura in carica cinque anni ed e' nominata dal Direttore generale. Per ciascun componente e' nominato anche un supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale.
6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte con la medesima maggioranza.
7. La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno.
8. La commissione e' incaricata di esaminare e valutare i requisiti professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8, desunti dai curricula professionali dei richiedenti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6.
9. La valutazione dei requisiti professionali si conclude con un giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente al possesso dei requisiti professionali non si procede alla valutazione dei titoli e la commissione propone l'immediata esclusione dalla procedura di selezione.
10. La valutazione dei titoli, da effettuare nei riguardi dei richiedenti che abbiano conseguito il giudizio preliminare di ammissione di cui al comma 9, si conclude con l'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei non idonei, nonche' con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o al rifiuto dell'iscrizione.
11. La commissione puo' richiedere, per il tramite della divisione, le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.
 
Art. 4
Procedimento di iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto della domanda sono disposti con il provvedimento del Direttore generale di approvazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei e delle conseguenti proposte della commissione di cui all'articolo 3.
2. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in centottanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande relativamente a ciascuna sessione. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza e fissando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione.
3. Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica da parte della divisione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, sono trasmesse alla commissione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo di tale verifica il Direttore generale dispone l'esclusione dalla procedura di selezione.
 
Art. 5
Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'elenco e' redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e puo' essere presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione.
2. Alla domanda deve essere allegato un curriculum, redatto in conformita' all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione.
3. La domanda di cui al comma 1 e il curriculum di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 5:
Gli artt. 21 e 38 del citato D.P.R. n. 445 del 2000
cosi' dispongono:
"Art. 21. (R) Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi
istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le
modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica,
attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del
dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)"
"Art. 3. (L-R). Modalita' di invio e sottoscrizione
delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. (L)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(L)
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e
la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente
conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al
presente articolo.".

 
Art. 6
Requisiti generali per l'iscrizione

1. I requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco sono:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, ivi compresi i dirigenti degli altri organismi costituenti il sistema camerale italiano ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, essere in servizio con qualifica dirigenziale alla data della presentazione della domanda e, anche se il datore di lavoro non e' una pubblica amministrazione, essere comunque in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione;
b) per i soggetti, di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, oltre ai requisiti ivi previsti, essere in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione.
2. I titoli di studio idonei per soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, sono individuati nell'allegato C al presente decreto.
 
Art. 7
Requisiti professionali

1. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilita' di risultato nella direzione di unita' operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni e' valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio, in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilita' di risultato nella direzione di unita' operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti.
2. Il possesso dei requisiti professionali e' attestato con il curriculum di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' da dichiarazione rilasciata dall'ente o dall'impresa di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco.
 
Art. 8
Titoli

1. La commissione valuta, ai fini del superamento della selezione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge, il possesso dei seguenti titoli con l'attribuzione di un punteggio nel limite massimo di punti 80 totali, cosi' suddivisi:
a) titoli culturali, con un massimo di punti 25 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli culturali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato;
b) pubblicazioni, con un massimo di punti 5 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diverse pubblicazioni, indicate dal richiedente, nel seguente ambito: monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purche' regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi;
c) conoscenza di lingue straniere attestate da certificato finale, con un massimo di punti 5 complessivi;
d) titoli professionali, con un massimo di punti 10 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli professionali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali e' necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche; partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale;
e) titoli di servizio, con un massimo di punti 25 complessivi: nell'ambito dell'esperienza dichiarata e documentata ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali minimi di cui all'articolo 7, esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualita', del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attivita' di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attivita':
1) «ambito giuridico-amministrativo», con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;
2) «ambito amministrativo-contabile», con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attivita' degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati;
3) «ambito economico-statistico», con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale;
4) «ambito di promozione e sviluppo delle imprese» e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione.
f) partecipazione all'attivita' di formazione organizzata da Unioncamere di cui all'articolo 12 con un massimo di punti 10 complessivi.
2. La selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte della commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80.
 
Art. 9
Tenuta dell'elenco

1. L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco e' pubblico ed e' tenuto con tecniche informatiche, e' consultabile sul sito del Ministero. La Direzione generale provvede all'aggiornamento dello stesso entro venti giorni dai relativi provvedimenti di iscrizione o cancellazione ovvero dalla comunicazione di variazioni trasmessa dagli iscritti.
 
Art. 10
Revisione dinamica dell'elenco

1. La Direzione generale provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine la divisione richiede agli iscritti la conferma della permanenza dei necessari requisiti.
2. L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio, e' esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui al comma 1.
 
Art. 11
Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco e' disposta:
a) su richiesta dell'interessato;
b) al raggiungimento dei limiti di eta' corrispondenti a quelli vigenti per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio, salvo proroga, per i segretari generali in servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti normative in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
c) per l'accertata carenza o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, fatta salva la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale con imprese pubbliche o private intervenuta senza demerito da meno di due anni;
d) nel caso di mancato invio, entro trenta giorni, delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dalla divisione, attestante la sussistenza o la permanenza dei requisiti dichiarati.
2. La divisione puo' effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti previsti.
3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco e' adottato dal Direttore generale previa comunicazione all'interessato.
 
Art. 12
Requisiti e modalita' dell'attivita' formativa

1. L'attivita' formativa di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge e' finalizzata ad assicurare il costante sostegno allo sviluppo delle competenze professionali proprie della figura del segretario generale, cosi' da favorire l'efficace copertura del ruolo primario di supporto alle scelte strategiche della camera di commercio che a tale figura si riconduce.
2. L'investimento formativo e' assunto come metodo permanente per assicurare il continuo adeguamento delle competenze, il consolidamento di logiche e metodi di gestione improntati al risultato, lo sviluppo dell'autonomia e della capacita' innovativa propri del segretario generale.
3. L'Unioncamere organizza, con cadenza annuale, sessioni formative per i segretari generali, secondo modalita' tali da favorirne la piu' ampia partecipazione tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta.
4. Il programma triennale delle sessioni formative, le sue articolazioni annuali e le disponibilita' numeriche relative all'accesso dei partecipanti alle singole sessioni sono determinate annualmente dall'Unioncamere, d'intesa con la Direzione generale.
5. Il programma di cui al comma 4 individua il numero minimo di ore di formazione nel triennio e nel singolo anno garantiti dagli eventi formativi organizzati con modalita' in presenza o in remoto. Il segretario generale e' tenuto, nel triennio, a partecipare ad almeno il 75% delle ore programmate.
6. L'Unioncamere comunica, alla conclusione di ciascuna sessione formativa, all'interessato, alla camera di commercio di appartenenza ed alla Direzione generale il numero delle ore di frequenza ai corsi e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante. La camera di commercio tiene conto di tale risultato finale all'atto della valutazione del segretario generale.
7. Agli eventi formativi e' ammessa la partecipazione degli iscritti nell'elenco e di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4.
 
Art. 13
Norme finali e transitorie

1. I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di applicazione dell'articolo 2 sono iscritti di diritto nell'elenco e, fatti salvi i limiti di eta', vi permangono per il triennio successivo alla scadenza del relativo incarico.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422.
3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di prima applicazione dell'articolo 2 del presente decreto a seguito di domande comunque anteriori alla data di pubblicazione del decreto stesso sono transitoriamente iscritti d'ufficio nel nuovo elenco di cui all'articolo 20 della legge fino alla scadenza del triennio di iscrizione indicato ai fini della revisione dell'elenco dall'articolo 10 del decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, o, comunque, per almeno un anno dalla predetta data di prima applicazione.
4. I soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla divisione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, anteriore di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza ad essi applicabile del periodo transitorio di cui al medesimo comma 3 del presente articolo, la domanda di nuova iscrizione di cui all'articolo 5, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.
5. Gli allegati A, B e C, possono essere integrati ed aggiornati con decreto del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 396
Note all'art. 13:
L'art. 10 del D.M. 19 giugno 1995, n. 422 (Regolamento
recante norme di attuazione dell'art. 20 della L. 29
dicembre 1993, n. 580 , concernente i criteri e le
modalita' per l'iscrizione nell'elenco dei segretari
generali di camere di commercio), cosi' dispone:
"Art. 10. Revisione dinamica dell'elenco.
1. La Direzione generale del commercio provvede alla
revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal
fine ciascun iscritto nei sessanta giorni antecedenti alla
scadenza del triennio di iscrizione deve comunicare a mezzo
raccomandata la permanenza dei necessari requisiti. Il
mancato invio della predetta dichiarazione comporta la
cancellazione d'ufficio dall'elenco.

 
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