Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 dicembre 2012
Estensione di termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento dei consumi di gas per l'anno termico 2012-2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010 e 29 dicembre 2011 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2012, recante disposizioni per il contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti volontari per l'anno termico 2102-2013;
Vista la comunicazione pervenuta dalla impresa maggiore di trasporto in data 11 dicembre 2012 con la quale e' stato comunicato che non e' stato raggiunto l'obiettivo di un contenimento dei consumi fino a 12 milioni di metri cubi per giorno, stabilito dal decreto ministeriale 23 novembre 2012, e ritenuto necessario reperire ulteriori adesioni estendendo la possibilita' di partecipazione anche ai clienti i cui impianti sono connessi a reti di distribuzione e che dispongano di un sistema di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese di distribuzione, per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati, e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei prelievi effettuati, purche' sia assicurata la tempestiva comunicazione dei dati giornalieri di cui sopra all'impresa maggiore di trasporto;

Decreta:

Art. 1

Estensione dell'applicazione del decreto ministeriale 23 novembre
2012

1. Le disposizioni di cui al decreto 23 novembre 2012 di cui in premessa sono estese anche ai clienti i cui impianti sono connessi a reti di distribuzione e che dispongano di un sistema di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese di distribuzione per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei prelievi effettuati, purche' sia assicurata da parte delle imprese di distribuzione la tempestiva comunicazione dei dati giornalieri di cui sopra all'impresa maggiore di trasporto, secondo la procedura operativa di cui al successivo comma 4.
2. I soggetti mandatari di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2012 possono integrare a tal fine la documentazione gia' trasmessa all'impresa maggiore di trasporto, esclusivamente per comunicare l'adesione dei clienti di cui al comma 1.
3. Le adesioni dei clienti di cui al comma 1 devono pervenire all'impresa maggiore di trasporto entro il l 7 dicembre 2012.
4. L'impresa maggiore di trasporto provvede ad aggiornare, per quanto necessario, la propria procedura operativa, dandone comunicazione sul suo sito internet.
5. Nel caso in cui dall'ulteriore adesione dei clienti di cui al comma 1, risulti necessario provvedere al riparto di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2012, i termini del 17 e 19 dicembre indicati nello stesso comma 10 sono prorogati rispettivamente al 24 e 28 dicembre, ed il riparto si applichera' unicamente ai volumi aggiuntivi derivanti dalle adesioni dei clienti di cui al comma I.
6. Il termine del 24 dicembre di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2012 e' prorogato al 3 gennaio 2013.
7. L'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione si coordinano per verificare la fattibilita' tecnica della trasmissione dei dati direttamente in modalita' automatizzata; in ogni caso, per l'accettazione delle adesioni dovranno essere garantite per ogni punto di riconsegna interessato, per il tramite dell'impresa di distribuzione, le condizioni tecniche inerenti i sistemi tecnici di misura e telelettura analoghe a quelle valide per i punti di riconsegna interconnessi alle reti di trasporto.
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato alle imprese di trasporto, alle imprese di distribuzione ed alle imprese di vendita del sistema del gas naturale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro: Passera
 
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