Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 13 dicembre 2012
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile".


IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, recante il "Testo unico delle leggi sanitarie";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il "Regolamento di polizia veterinaria";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 117;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, d'"Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";
Vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE";
Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n. 204;
Vista l'ordinanza 10 ottobre 2005 del Ministero della salute recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2005, n. 240;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministero della salute di "Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;
Visto il decreto 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di "Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 2009, n. 27;
Vista l'ordinanza 3 dicembre 2010 del Ministro della salute recante "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2010, n. 196;
Visto la Decisione di esecuzione 2011/862/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE, per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ai programmi approvati con tale decisione;
Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria;
Tenuto conto che, a livello internazionale, la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, di conseguenza, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
Visto il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del predetto Regolamento, entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del medesimo art. 26, relativo all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI, tra cui "Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105";
Ritenuto di dovere confermare, fino all'adozione da parte della Commissione degli atti di esecuzione di cui al citato art. 26, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le informazioni obbligatorie per le carni avicole da riportare in un'apposita etichetta, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonche', agli operatori del settore alimentare, di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;
Considerato che risulta altresi' necessario, nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanita' animale che disciplini in via generale le misure di biosicurezza, quale presupposto indispensabile per la profilassi delle malattie animali e le relative responsabilita' in materia da parte degli allevatori, confermare le misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista, altresi', la Decisione di esecuzione n. 2012/248/UE, del 7 maggio 2012, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE relative all'influenza aviaria, in cui la Commissione ritiene opportuno mantenere le misure di protezione e sorveglianza, adottate sin dal 2005, per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica;
Ravvisata, inoltre, la necessita' di confermare e prorogare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, tenuto conto anche della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicita' negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale dal 2007 ad oggi, con interessamento delle Regioni ad elevata vocazione avicola;
Sentito l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, che segnala l'opportunita' di apportare alcune modifiche all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, in forza delle mutate condizioni epidemiologiche, nonche' della riduzione delle attivita' di sorveglianza sulla fauna selvatica, limitate esclusivamente a quella passiva, approvate nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza influenza aviaria di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione n. 2011/807/CE, del 30 novembre 2011, recante "Approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi";

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1-bis, comma 7, e' abrogato;
b) l'art. 2 e' abrogato;
c) all'art. 5-bis, comma 1, le parole «nell'allegato B) della presente ordinanza», sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonche' del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi»;
d) l'allegato B e' eliminato;
e) all'allegato C, paragrafo 1, le parole «e sulla base della valutazione del rischio effettuata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria» sono eliminate;
f) all'allegato C, paragrafo 2, dopo la parola «veterinario», sono inserite le seguenti parole: «anche sulla base del parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria»;
g) all'allegato C, al capitolo "FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS NEL POLLAME", le parole «- ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli.», sono eliminate.
 
Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005 e sue modificazioni ed integrazioni e' prorogata sino all'entrata in vigore degli atti comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e sino all'entrata in vigore delle norme comunitarie sulle misure di biosicurezza per la profilassi delle malattie animali e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2013.
 
Art. 3

1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 13 dicembre 2012.

Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 265
 
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