Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2013 (vai al sommario)
DECRETO 28 dicembre 2012
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l'art. 9 il quale dispone, fra l'altro, che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 16 il quale dispone, fra l'altro, che le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, «individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»), e «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 22 dicembre 2006 recante approvazione del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 dicembre 2007, recante modifica dei citati decreti ministeriali 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas»; in particolare, l'art. 2, comma 5, dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo n. 115/2008) di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo n. 28/2011) di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e, in particolare, il capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che dispone l'introduzione di una nuova misura di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni, mediante contributi diretti al soggetto che realizza l'intervento a valere sulle tariffe del gas naturale (di seguito: conto termico), ed una revisione del sistema di incentivi basato sui certificati bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni. Nel quadro del potenziamento e della razionalizzazione del sistema dei certificati bianchi, l'art. 29 prevede che, con i provvedimenti di aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali (art. 7 del decreto legislativo n. 115/2008):
a) si stabiliscano le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione si raccordano agli obiettivi nazionali di efficienza energetica;
b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi;
c) sono approvate almeno quindici nuove schede standardizzate, predisposte dall'ENEA;
d) e' raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell'intervento;
e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati;
f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati.
L'art. 29 prevede altresi' che i risparmi realizzati nel sistema dei trasporti siano equiparati a risparmi di gas naturale, che i risparmi di energia realizzati attraverso interventi di efficientamento delle reti elettriche e del gas nazionale concorrano al raggiungimento degli obblighi, pur non dando diritto al rilascio di certificati bianchi e, infine, che gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 abbiano diritto, nel rispetto di determinate condizioni, ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi dell'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per un periodo di cinque anni, sempre a valere sul sistema dei certificati bianchi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 che definisce i criteri e il valore degli incentivi da erogare agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento mediante rilascio di certificati bianchi; e in particolare:
l'art. 9, comma 1, stabilisce che i certificati bianchi riconosciuti ai fini dell'incentivo sono di tipo II e possono essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da parte dei soggetti obbligati o venduti con contratti bilaterali oppure ritirati dal GSE previa corresponsione del valore dei certificati, cosi' come definito dal prezzo di rimborso stabilito annualmente dall'Autorita' per l'energia e il gas;
l'art. 9, comma 4, stabilisce che i certificati bianchi acquistati dal GSE non possono essere oggetto di successive contrattazioni con soggetti obbligati e che, nell'ambito dell'aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, sono definite le modalita' con cui i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi ritirati dal GSE sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 di aggiornamento, mediante sostituzione, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica;
Visto il Piano d'azione sulle fonti rinnovabili, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e della decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE;
Visto il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica - PAEE 2011, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2011, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. Burden Sharing), e in particolare l'art. 4;
Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 5 giugno 2014;
Considerato che il PAEE 2011 ha evidenziato che lo stato di avanzamento complessivo dei risparmi sugli usi finali e' positivo, avendo raggiunto, nel 2010, 4,1 Mtep di risparmi annui contro 3,1 Mtep annui indicati nella prima versione del Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2007 (di seguito, PAEE 2007);
Tenuto conto che l'11 settembre 2012 e' stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva europea sull'efficienza energetica n. 2012/27/UE che introduce nuove misure obbligatorie e strumenti comuni di intervento, al fine di garantire che l'Unione europea raggiunga l'obiettivo di riduzione del 20% dell'utilizzo di energia al 2020, e che ogni Paese membro dovra' recepire tali nuove indicazioni entro il 2013, impostando propri piani di azione coerenti con l'obiettivo nazionale gia' dal 2014;
Considerato che l'efficienza energetica rappresenta la prima priorita' della strategia nazionale in campo energetico in quanto contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi di costo/competitivita', sicurezza, crescita e qualita' dell'ambiente, e che obiettivo del Governo e' l'attuazione di un ampio programma nazionale che consenta di raggiungere e possibilmente di superare gli obiettivi europei di riduzione del consumo di energia primaria al 2020;
Considerata la rilevanza che assume il sistema dei certificati bianchi per il raggiungimento degli obiettivi al 2020, per l'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, assicurata dalla possibilita' di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato;
Considerato che, nella valutazione del potenziale e nella conseguente definizione degli specifici obiettivi da conseguire con il sistema dei certificati bianchi, si deve tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica introdotti dalla recente normativa, con particolare riferimento ai nuovi incentivi per gli interventi di piccole dimensioni (c.d. conto termico) di cui al decreto legislativo n. 28/2011, ed alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica nell'edilizia di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata la necessita' di ricercare forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire misure di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa;
Considerata l'opportunita', anche alla luce dell'introduzione di nuovi strumenti a sostegno degli interventi di piccole dimensioni, dei consumi finali nel settore residenziale e nell'edilizia, di potenziare la capacita' di utilizzare il sistema dei certificati bianchi, con opportuni adeguamenti e potenziamenti, al sostegno di interventi nei settori industriale ed infrastrutturale, in grado di conseguire significativi volumi di risparmio di energia per di piu' con carattere strutturale;
Ritenuto che, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile di riferimento, sia opportuno quantificare con il presente provvedimento gli obiettivi obbligatori di incremento dell'efficienza energetica da realizzare con il sistema dei certificati bianchi per il periodo 2013-2016, tenendo conto del target di riduzione dei consumi energetici fissato dal PAEE 2011 per il 2016 ed individuando, sul piano programmatico, una dinamica di crescita dei medesimi obiettivi al 2020, al fine di raccordare il sistema dei certificati bianchi con gli obiettivi nazionali al 2020;
Considerato che l'obiettivo di riduzione dei consumi energetici fissato dal PAEE 2011 per il 2016 e' pari a 10,8 Mtep di energia finale, equivalente a circa 15 Mtep di energia primaria e che al 2020 il risparmio di energia finale atteso e' di 15,9 Mtep, equivalente a circa 22 Mtep di energia primaria;
Considerato che la strategia del Governo in materia punta ad una ulteriore riduzione per il 2020, pari ad un obiettivo di 18,6 Mtep di energia finale, equivalenti a 26 Mtep di energia primaria, su base 2007;
Ritenuto opportuno attribuire al sistema dei certificati bianchi una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi energetici;
Considerato che la determinazione degli obiettivi di cui al presente decreto e' effettuata tenendo conto delle stime dei certificati bianchi che saranno emessi dal GSE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR), ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 5 settembre 2011 nel periodo considerato;
Considerato che la determinazione degli obiettivi di cui al presente decreto e' effettuata tenendo conto anche dei risparmi di energia che sono generati nell'intera vita tecnica degli interventi effettuati e che non producono piu' certificati bianchi;
Visti i rapporti semestrali pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
Visti i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in attuazione dell'art. 7, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sull'attivita' eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ed in particolare il sesto rapporto annuale sulla situazione al 31 maggio 2011 contenente anche proiezioni sulle prospettive e sulle possibili criticita' nei prossimi anni e il secondo rapporto statistico intermedio relativo all'anno d'obbligo 2011, pubblicato il 25 ottobre 2012;
Vista la comunicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 4 ottobre 2012 relativa alle previsioni sul flusso di emissioni future di certificati bianchi generabili negli anni 2013-2017 dai progetti presentati al 15 settembre 2012;
Considerato che gli indicatori relativi al volume di titoli emessi e all'andamento degli scambi consentono di rilevare una situazione di significativa insufficienza dell'offerta rispetto agli obiettivi di risparmio fissati al 2010-2011-2012, di cui occorre tener conto nell'individuazione dei nuovi obiettivi e nella definizione di nuovi strumenti o criteri di evoluzione del sistema in grado di assicurare una maggiore capacita' di riequilibrio tra domanda ed offerta;
Considerato che la citata deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas EEN 9/11, in vigore dal 1° novembre 2011, con l'introduzione dei coefficienti di durabilita', ha raccordato il periodo di diritto dei certificati bianchi con la vita tecnica dell'intervento, in linea - almeno per quanto riguarda i nuovi interventi - con quanto richiesto dal decreto legislativo n. 28/2011;
Tenuto conto che, per effetto dei suddetti coefficienti di durabilita', vengono riconosciuti, durante il periodo quinquennale (di norma) di incentivazione, certificati bianchi anche per risparmi energetici da conseguire successivamente a tale periodo e che pertanto occorra introdurre un distinto sistema di calcolo e rendicontazione dell'energia effettivamente risparmiata nell'anno, non piu' coincidente con il volume di certificati emessi nel medesimo anno, anche ai fini della rendicontazione verso la Commissione europea;
Ritenuto opportuno demandare il tema dell'eventuale revisione dei soggetti obbligati al recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica n. 2012/27/UE, in coerenza anche con le linee guida applicative delle specifiche disposizioni che saranno definite con la Commissione europea;
Tenuto conto altresi' che, nella definizione degli obblighi di cui al presente decreto, si ritiene opportuno adottare un valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5, stimato in base al valore attualmente rilevabile;
Viste le nuove diciotto schede predisposte da ENEA e relative a nuovi interventi nei settori industriale, civile, terziario, agricolo e dei trasporti;
Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali associazioni di categoria interessate sull'efficacia e sull'applicabilita' delle suddette schede;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 e degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 28/2011. Tra l'altro, il presente decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, in modo coerente agli obiettivi nazionali di efficienza energetica e complementare all'insieme degli altri strumenti di sostegno dell'efficienza energetica;
b) definisce le modalita' di attuazione e di controllo dei suddetti interventi;
c) dispone il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del meccanismo di certificazione;
d) approva le nuove schede tecniche, predisposte dall'ENEA;
e) stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati;
f) individua le modalita' per ridurre tempi e adempimenti per l'ottenimento dei certificati bianchi;
g) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei certificati bianchi.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico



Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Valgono, inoltre, le definizioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e, per le parti non incompatibili con il presente decreto, le definizioni di cui all'allegato A della delibera dell'Autorita' per l'energia e il gas del 27 ottobre 2011, EEN 9/11, fino alla pubblicazione del decreto di cui all'art. 6, comma 2.
2. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) «energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale»: si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
b) «energia elettrica distribuita da un distributore»: si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
c) «obblighi quantitativi nazionali»: e' la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e gas naturale, calcolati in relazione al valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5 cosi' come da premessa al presente decreto;
d) «grandi progetti»: progetti di efficientamento energetico realizzati su infrastrutture, su processi industriali o relativi ad interventi realizzati nel settore dei trasporti, che generano, nell'arco di un anno dalla loro implementazione, risparmi, anche potenziali, superiori o uguali a 35000tep;
e) «soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager»: sono i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 10/1991, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
f) «vita tecnica»: dell'intervento e' il numero di anni successivi alla realizzazione dell'intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia;
g) «vita utile» : dell'intervento e' il numero di anni previsti all'art. 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, all'art. 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3
Soggetti obbligati

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto:
a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali;
b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali.
2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attivita' di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1.
3. Nei casi di subentro di cui al comma 2, la quota d'obbligo in capo al soggetto subentrante e' proporzionale al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti, come conteggiati a seguito del subentro.
 
Art. 4
Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi

1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, sono definiti per il periodo 2013-2016 come segue:
a) 4,6 Mtep di energia primaria al 2013;
b) 6,2 Mtep di energia primaria al 2014;
c) 6,6 Mtep di energia primaria al 2015;
d) 7,6 Mtep di energia primaria al 2016.
I suddetti obiettivi indicano i risparmi cumulati generati da: interventi associati al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento, energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento, interventi gia' realizzati che abbiano una vita tecnica superiore alla vita utile (che sono in grado di generare risparmi, in considerazione della durata della vita tecnica, oltre la vita utile e quindi senza produzione di certificati).
2. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'art. 3 sono definiti in termini di milioni di certificati bianchi, tenendo conto di un valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5, e si riferiscono a risparmi associati a rilascio di certificati bianchi, al netto dei titoli per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ritirati direttamente dal GSE.
3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) nel periodo 2013-2016, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali:
a) 3,03 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2013;
b) 3,71 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2014;
c) 4,26 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2015;
d) 5,23 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2016.
4. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) nel periodo 2013-2016, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali:
a) 2,48 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2013;
b) 3,04 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2014;
c) 3,49 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2015;
d) 4,28 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2016.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al 2016 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000.
6. La quota degli obblighi di cui al comma 3, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di elettricita', e' determinata dal rapporto tra la quantita' di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) determinata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conteggiata nell'anno precedente all'ultimo trascorso. La stessa Autorita' comunica tali valori al Ministero dello sviluppo economico e al GSE.
7. La quota degli obblighi di cui al comma 4, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di gas naturale, e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di gas distribuito sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conteggiata nell'anno precedente all'ultimo trascorso. La stessa Autorita' comunica tali valori al Ministero dello sviluppo economico e al GSE.
8. A decorrere dal 2014, il GSE rende noto l'ammontare dei certificati bianchi attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno di ciascun anno, risultano non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1.
9. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi alle quantita' di certificati eccedenti di cui al comma 8, superino il 5% dei rispettivi obblighi quantitativi nazionali che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati per l'anno cui e' riferita la suddetta verifica, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo viene incrementato della suddetta quantita' eccedente. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE comunica i dati della verifica al Ministero dello sviluppo economico che, con proprio provvedimento, individua l'eventuale nuova ripartizione degli obblighi.
10. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, i risparmi di energia realizzati attraverso interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche e del gas naturale concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, che invece ne hanno diritto.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successi al 2016 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira, per gli anni successivi, i certificati bianchi generati dai progetti precedentemente realizzati e da quelli in corso, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel quadriennio 2013-2016 decurtata del 5%.
 
Art. 5
Responsabilita' gestionali del GSE

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, e' trasferita al GSE.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasferisce al GSE, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le informazioni disponibili per ciascun progetto presentato nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e rende operativo l'utilizzo delle banche dati e degli altri strumenti gestionali esistenti, necessari a dare continuita' all'azione amministrativa, assicurando allo stesso GSE, attraverso i propri uffici, assistenza tecnica nell'attivita' di valutazione e certificazione dei risparmi per il primo anno di attuazione del presente decreto. Inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data del trasferimento della gestione al GSE, e conclude i procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali sia stata completata alla medesima data l'istruttoria tecnica, possibilmente entro il termine di cui al comma 1.
2. Il GSE pubblica sul portale le schede tecniche utili ai fini dell'accesso al meccanismo di cui al presente decreto, ivi comprese le nuove schede approvate in base all'art. 12.
 
Art. 6
Modalita' di attuazione e controllo

1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE tenendo conto delle rispettive competenze, svolge le attivita' di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei certificati bianchi. L'adeguamento delle linee guida e' effettuato con il supporto dell'ENEA e di RSE e previo svolgimento, da parte degli stessi Ministeri, di una consultazione pubblica e diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1° gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Fino all'entrata in vigore del decreto di approvazione dell'adeguamento, sono applicabili, ai fini dell'attuazione del presente decreto le linee guida approvate con la delibera EEN 09/11 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, nelle parti non incompatibili con il presente decreto.
3. Il GSE emette il parere sulla proposta di progetto e di programma di misura entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta. Nei casi in cui il GSE richieda al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta presentata, o effettuare approfondimenti, il suddetto termine viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste. Il suddetto termine viene ridefinito pari a quarantacinque giorni dalla ricezione delle informazioni richieste. Trascorsi i termini di cui sopra, in mancanza di una diversa valutazione espressa da parte del GSE, la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.
4. I soggetti che hanno facolta' di dare esecuzione ai progetti di efficienza, indicati all'art. 7, comma 1, possono richiedere al GSE una verifica preliminare di conformita' dei propri progetti alle disposizioni del presente decreto e alle linee guida di cui al comma 2, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per cui non siano state pubblicate apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformita' alle disposizioni del presente decreto e' eseguita dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base ai risultati dell'istruttoria predisposta dal GSE.
5. Il GSE provvede a dare notizia dei progetti approvati e dei certificati bianchi rilasciati, tramite il proprio sito Internet.
 
Art. 7
Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini
del conseguimento degli obblighi

1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le seguenti modalita':
a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da societa' da essi controllate;
b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo;
c) tramite societa' terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purche' provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento.
2. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) e' richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui alla lettera d) e lettera e) e' richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339.
3. Il GSE comunica con cadenza annuale al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e province autonome la ragione sociale delle societa' operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 6, comma 2, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.
 
Art. 8
Grandi progetti

1. Per gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni, il proponente richiede al Ministero dello sviluppo economico l'attivazione della procedura di valutazione, ai fini dell'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, presentando il progetto di intervento.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della regione territorialmente interessata e previa istruttoria tecnico-economica predisposta dal GSE, con il supporto di ENEA ed RSE, definisce con specifico atto entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto le modalita' di accesso al meccanismo, le modalita' di misurazione dei risparmi prodotti e di quantificazione dei certificati, tenendo conto della vita tecnica dell'intervento.
3. In funzione del grado di innovazione tecnologica del progetto e dell'impatto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, valutati da ENEA o RSE, con l'atto di cui al comma 2 possono essere attribuite al progetto delle premialita', in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, fino al 30% del valore; tale percentuale e' progressivamente aumentabile, limitatamente ad interventi realizzati in aree metropolitane, fino al 40% per progetti che generano risparmi di energia compresi tra 35.000 e 70.000 tep annui, e fino al 50% per progetti che generano risparmi di energia superiori ai 70.000 tep annui. Per agevolare la realizzazione dell'investimento, e' riconosciuta altresi' al proponente la facolta' di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l'intera vita utile dell'intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto; l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' operative di tale previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato.
4. L'atto di cui al comma 2, insieme alla documentazione tecnico-amministrativa relativa all'istruttoria, e' reso pubblico per ciascun progetto approvato, insieme all'evidenza dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento.
5. I grandi progetti sono sottoposti a controlli ex-post per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa e del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati.
6. In base al numero, alla dimensione dei progetti ammessi e alla luce dell'adeguamento delle linee guida di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni, procede ad una rideterminazione degli obiettivi e degli obblighi di cui all'art. 4, al fine di evitare squilibri di mercato.
 
Art. 9
Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti

1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per la realizzazione dell'obbligo trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. La copertura dei costi e' effettuata secondo criteri e modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento.
2. I risparmi realizzati nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
 
Art. 10
Cumulabilita'

1. I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:
a. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b. contributi in conto interesse;
c. detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature.
 
Art. 11
Rapporti relativi allo stato di attuazione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2014, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GME, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla Conferenza unificata una relazione sull'attivita' eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi inclusi la localizzazione territoriale, riportante la quantificazione dei risparmi realizzati nell'anno (espressi in Mtep), il volume di certificati emessi e le previsioni sull'anno successivo in base ai progetti presentati nonche' il rapporto tra il volume cumulato dei certificati e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 3 e 4, entrambi riferiti all'anno precedente.
2. Il GME trasmette un rapporto semestrale al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GSE e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre, segnala tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralita'.
3. Il GSE e il GME pubblicano i rapporti indicati ai commi 1 e 2 sui propri siti Internet.
 
Art. 12
Approvazione nuove schede

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 28/2011 sono approvate le schede tecniche predisposte dall'ENEA di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 115/2008, ENEA e, su richiesta del GSE formulata sulla base delle attivita' di cui all'art. 6, RSE, predispongono nuove schede tecniche per la misurazione, la verifica e quantificazione dei risparmi energetici per interventi nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque, della distribuzione dell'energia elettrica. Le schede sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che procede alla successiva approvazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I soggetti interessati possono proporre nuove schede tecniche standard al GSE. Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, GSE, sulla base delle valutazioni di ENEA o di RSE, sottopone al Ministero dello sviluppo economico la valutazione tecnica ed economica della stessa. Le schede proposte sono quindi trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che procede alla successiva approvazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 13
Verifica di conseguimento degli obblighi e sanzioni

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas», dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possegga certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 o, in caso di eccedenze, dall'aggiornamento degli obblighi quantitativi nazionali di cui all'art. 4, comma 9, ed informa il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Gestore del mercato elettrico dei titoli ricevuti e degli esiti della verifica. Informa, inoltre, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini di quanto disposto all'art. 8.
3. Per gli anni 2013 e 2014 qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, puo' compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Per gli anni 2015 e 2016 tale valore minimo e' fissato al 60% dell' obbligo di competenza, ferma restando la possibilita' di compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti si applicano le sanzioni di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua.
4. In caso di conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime indicate al comma 3, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GSE, all'ENEA e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e rende note le modalita' di calcolo delle sanzioni.
5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti, disposta dall'art. 9, comma 1.
6. Entro il 31 maggio 2013, i soggetti obbligati trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i certificati bianchi relativi all'anno 2012 posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas», dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro il 30 giugno 2013 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rende noto l'ammontare dei certificati bianchi attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno, risultano non annullati.
 
Art. 14
Verifica dell'esecuzione tecnica
ed amministrativa dei progetti e sanzioni

1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformita' al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarita' della documentazione da conservare cosi' come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, entro il 31° gennaio di ciascun anno d'obbligo, il GSE sottopone ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma annuale di verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la stessa periodicita' annuale alle stesse Amministrazioni il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse. Tale programma deve prevedere controlli in situ per progetti che generano risparmi di energia superiori a 3.000 tep/annui.
3. Nel caso in cui siano rilevate modalita' di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarita' riscontrata e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a darne segnalazione alle autorita' competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. I proventi delle sanzioni contribuiscono alla copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti, disposta dall'art. 9, comma 1.
4. ENEA e RSE possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, per la predisposizione dei progetti di efficienza energetica da sottoporre a valutazione a consuntivo e dei grandi progetti, dandone comunicazione al GSE. I progetti per cui ENEA ha fornito assistenza tecnica sono valutati da RSE mentre i progetti assistiti da RSE sono valutati da ENEA.
 
Art. 15
Misure di accompagnamento

1. Entro il 30 giugno 2013, al fine di favorire la diffusione del meccanismo dei certificati bianchi, l'ENEA sottopone al Ministero dello sviluppo economico un programma per la promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione da realizzare in ambito nazionale e interregionale e in stretta collaborazione con le Regioni e con le associazioni imprenditoriali piu' rappresentative. L'ENEA promuove altresi' la conoscenza di strumenti e mette a disposizione dei soggetti destinatari delle misure previste dal presente decreto strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di risparmio energetico.
2. L'ENEA predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successivamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere l'individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei laterizi, della carta, della siderurgia, dell'agricoltura e dei rifiuti nonche' ai settori di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori tecnologie disponibili e delle potenzialita' di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA predispone in collaborazione con le regioni la banca dati interoperabile sui progetti ammessi ai benefici del meccanismo dei certificati bianchi, consultabile via internet, previa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. Al fine di consentire un agevole utilizzo dei dati relativi ai risparmi energetici conseguiti nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale e locale, la banca dati e' articolata ai diversi livelli territoriali.
4. ENEA e RSE possono fornire assistenza tecnica ai soggetti interessati, per la predisposizione dei progetti di efficienza energetica da sottoporre a valutazione a consuntivo e dei grandi progetti, dandone comunicazione al GSE. I progetti per cui ENEA ha fornito assistenza tecnica sono valutati da RSE mentre i progetti assistiti da RSE sono valutati da ENEA.
 
Art. 16
Copertura oneri di gestione del meccanismo

1. Le societa' del gruppo GSE coinvolte nell'attuazione del presente decreto e l'ENEA hanno titolo a vedersi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico i costi sostenuti per le attivita' di istruttoria di riconoscimento dei risparmi generati, di verifica, di promozione dello strumento e, in generale, di tutte le attivita' gestionali ed amministrative previste dal presente decreto, non coperte da altre fonti di finanziamento o a carico delle tariffe dell'energia elettrica e il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a definire le modalita' di copertura dei suddetti oneri a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
 
Art. 17
Abrogazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogati l'art. 5, commi 6 e 8, l'art. 7, l'art. 8 e l'art. 11 dei decreti 20 luglio 2004 elettricita' e gas, nonche' l'art. 8 del decreto 21 dicembre 2007.
 
Art. 18
Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui l'allegato e' parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Clini
 
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