Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni (( contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale )) nei casi di cui al presente articolo.
(( 5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici. ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 29-octies,
29-nonies, 29-decies e 29-quattuordecies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita'
competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione
integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un
rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative
condizioni, a partire dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della
scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una
domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter,
comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'art.
29-ter, comma 3. L'autorita' competente si esprime nei
successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista
dall'art. 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia
dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita'
sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se
la registrazione ai sensi del predetto regolamento e'
successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il
rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto
anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo
di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la
certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva
all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il rinnovo di
detta autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire
dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente,
anche su proposta delle amministrazioni competenti in
materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in
quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o
nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione,
l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee
ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'art. 29-sexies,
comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato
assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di
sei mesi, e se il progetto determina una riduzione
dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato
VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni dieci
anni.
Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'impianto, come
definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorita'
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l'autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale
termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle
relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica
il disposto dell'art. 29-octies, comma 5, e dell'art.
29-quater, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione.
Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da'
comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita' e frequenze
stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art.
29-quater, comma 3.
3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, per impianti di competenza statale, o le
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto
previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del
gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi
di comunicazione e in particolare che abbia informato
l'autorita' competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all'autorita' competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita' di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e
in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi
a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'art. 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, o di esercizio in assenza di
autorizzazione, l'autorita' competente procede secondo la
gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove
si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale
e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l'autorita' competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da'
comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche
avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'art. 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'allegato VIII senza
essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale
o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito
con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si
applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui
all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto
e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o
con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di
trasmettere all'autorita' competente la comunicazione
prevista dall'art. 29-decies, comma 1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di
comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati
i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui
all'art. 29-decies, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza
giustificato e documentato motivo, omette di presentare,
nel termine stabilito dall'autorita' competente, la
documentazione integrativa prevista dall'art. 29-quater,
comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall'autorita' competente
per gli altri impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative previste dal presente articolo sono versate
all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano
le sanzioni, previste da norme di settore, relative a
fattispecie oggetto del presente articolo.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

 
Art. 2
Responsabilita' nella conduzione degli impianti

1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai titolari dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, la gestione e la responsabilita' della conduzione degli impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa, e ferma restando l'attivita' di controllo dell'autorita' di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi

- L'art. 29-decies del citato decreto legislativo n.
152 del 2006 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.

 
Art. 3
Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. Controlli e garanzie

1. L'impianto siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.
(( 1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio. ))
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.
(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto. ))
4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, e' nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il Garante, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto ((, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA), di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, )) e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che l'azienda, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. (( A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformita' ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus, il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attivita' svolta dal Garante, nonche' le criticita' e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, supplemento
ordinario:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici - In vigore dal 22 maggio 2012). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' definito il
trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque
riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.
- Si riporta il testo degli articoli 41 e 43 della
Costituzione:
«Art. 41 (L'iniziativa economica privata e' libera). -
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
«Art. 43. - A fini di utilita' generale la legge puo'
riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.».
- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2001, n. 85, supplemento ordinario.

 
Art. 4
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, pari a 200 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 432, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:
«432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela
ambientale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, e' iscritto a decorrere
dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
50 per cento da destinare per le finalita' di cui al
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale
scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi
urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio
idrogeologico.».

 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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