Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 dicembre 2012
Determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;
Vino il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art. 37, comma 3, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalita' e condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonche' la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi;
Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2012 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/11) recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;
Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa, in data 5 marzo 2010, con cui e' stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacita' di transito bidirezionale pari a 150 MW a valere sulla capacita' di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal I ° gennaio 2011;
Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio di un progetto per l'assegnazione delle capacita' giornaliere attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010, cui ha fatto seguito il Pentalateral agreement recante le procedure operative finalizzate all'implementazione del sopraccitato meccanismo;
Vista la lettera di Tema Spa del 18 ottobre 2010, prot. P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio 2010 e' stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacita' d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della societa' Capacity Allocating Service Company S.A. (di seguito: CASC-EU);
Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacita' di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacita' massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;
Visti i decreti ministeriali, in attuazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005:
n. 290/ML/3/2010 e n. 290/ML/3/2010/M concernenti le modalita' di allocazione della capacita' di trasporto sulla frontiera con l'Austria relativa alla linea Tarvisio-Arnoldstein;
n. 290/ML/1/2007 e n. 290/ML/2/2008 concernenti le modalita' di allocazione della capacita' relativa alla linee Tirano-Campocologno e Mendrisio - Cagno, sulla frontiera con la Svizzera;
Vista la nota del 30 novembre 2012 (prot. 24367) del Ministro dello sviluppo economico allo Stato della Citta' del Vaticano con cui, su richiesta avanzata in data 27 novembre 2012, e' stata disposta per l'anno 2013 una riserva di 50 MW della capacita' di transito dell'Italia con l'estero a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, secondo le modalita' gia' adottate per il 2012;
Considerato che dal 10 novembre 2010 Tema e' entrata a far parte della societa' CASC-EU insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n. 714/2009;
Considerato che a partire dal gennaio 2011 sulla frontiera italo-slovena e' operativo il progetto per l'assegnazione delle capacita' giornaliere attraverso un modello di Market Coupling, che consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere e prelevare energia elettrica;
Considerato che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacita' annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' delegata da Terna alla societa' CASC-EU, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;
Ritenuto di applicare modalita' di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacita' di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;
Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacita' di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicita' degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;
Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2012 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;
Ritenuto necessario ottemperare gli impegni assunti con la Repubblica di San Marino e con lo Stato Citta' del Vaticano, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2012, 526/2012/I/eel, con cui, nell'esprimere parere positivo sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalita' e criteri per le importazioni ed esportazioni di energia elettrica per il 2013, viene proposta una diversa modalita' di verifica dell'utilizzo della capacita' di trasporto riservata alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano, sulla base di criteri definiti dalla stessa Autorita';
Ritenuto di confermare con il presente decreto le modalita' ed i criteri generali di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del sistema elettrico disposte con il decreto 11 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Ferme restando le modalita' e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, come attuato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, il presente decreto dispone in ordine alla capacita' di trasporto assegnabile per l'anno 2013 tenuto conto degli accordi internazionali, confermando le modalita' di ripartizione dei proventi dell'assegnazione della capacita' di trasporto sulle interconnessioni.
2. I proventi delle procedure di assegnazione della capacita' di trasporto di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.
3. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 2, salvo quanto previsto al comma 4, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'.
4. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Tema e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3.
 
Art. 2
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale
per l'anno 2013

1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2013 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Tema, comprensiva della capacita' relativa alle linee esentate dalla disciplina di accesso a terzi ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005, in considerazione delle modalita' di allocazione disciplinate dai singoli decreti di esenzione.
2. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2013 sulla frontiera elettrica con la Svizzera e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita da Terna, al netto:
a) della capacita' relativa alle linee esentate dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto 21 ottobre 2005;
b) della capacita' riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:
di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla societa' Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;
delle riserve di cui all'art. 3.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacita' di trasporto garantita sulla rete.
 
Art. 3

Assegnazione di capacita' di trasporto per l'anno 2013 in
ottemperanza ad accordi internazionali

1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta' del Vaticano, assegna, per l'anno 2013, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano una riserva sulla capacita' di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacita' di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacita' che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30 novembre 2010 e 30 novembre 2012 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui e' stata assegnata la predetta capacita' di trasporto. Terna verifica, sulla base di criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con cadenza mensile, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita'.
3. Terna assegna per l'anno 2013 alla Edison Spa la capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacita' di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la societa' Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.
 
Art. 4
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Tema comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione.
Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro: Passera
 
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