Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 20 dicembre 2012 |
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento al requisito 2 dell'allegato «Sicurezza in caso di incendio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, recanti disposizioni concernenti i sistemi, le installazioni e gli impianti fissi antincendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore e i sistemi per la rivelazione e segnalazione d'incendio, in applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 201l, n. 151»; Ravvisata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
l. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui al successivo art. 5 e di seguito denominati «impianti», installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 2. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'art. 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, cosi' come definita nella regola tecnica di cui al successivo art. 5. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attivita' a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonche' per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attivita' regolamentate dalle seguenti disposizioni: a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»; b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni; c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»; d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacita' complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5000 kg»; e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 1995, n. 133, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»; f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2002, n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni; g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 2004, n. 120, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³». 3. Gli impianti installati in attivita' esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformita' a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto. |
| Art. 3 Commercializzazione UE
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi. 2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal comma 1, possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso. |
| Art. 4 Obiettivi e responsabilita'
1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. 2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attivita' in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche. |
| Art. 5 Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4 e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. |
| Art. 6 Abrogazioni e aggiornamenti
1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate. 2. Con successivi decreti ministeriali sono recepiti eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola tecnica allegata al presente decreto. |
| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2012
Il Ministro: Cancellieri |
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