Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 dicembre 2012
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversita' ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccita' a carico delle produzioni agricole;
Visto l'art. 5 comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarieta' nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversita' per le quali e' possibile stipulare polizze assicurative agevolate;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali;
Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;
Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria della siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012 nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 5 comma 2, lett. a), b), c) e d) per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5 comma 4, per l'impossibilita' per gli agricoltori di stipulare polizze assicurative;
Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 20 settembre 2012;
Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012,

Decreta:

Art. 1

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza per la siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012.
 
Art. 2

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;
Padova: Siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d):
a) nell'intero territorio provinciale limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero e foraggere;
b) nel territorio dei comuni di: Abano Terme, Arqua' Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo' limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. a) ed alla vite.
Rovigo: Siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nell'intero territorio provinciale limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, fruttiferi (melo, pero, pesco), vite, erba medica, ortive in pieno campo (cocomero, melone, pomodoro, zucca), risone.
Treviso: siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di Borso Del Grappa, Casale Sul Sile, Casier, Castelcucco, Cavaso Del Tomba, Cessalto, Chiarano, Crespano Del Grappa, Gorgo Al Monticano, Mansue', Meduna Di Livenza, Mogliano Veneto, Monastier Di Treviso, Motta Di Livenza, Paderno Del Grappa, Ponte Di Piave, Portobuffole', Possagno, Preganziol, Roncade, Salgareda, San Biagio Di Callalta, San Zenone Degli Ezzelini, Silea, Zenson Di Piave, Zero Branco limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica.
Venezia: siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d):
a) nell'intero territorio provinciale limitatamente alle colture di: mais, soia, erba medica;
b) nel territorio dei comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso D'artico, Fosso', Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Quarto D'Altino, Salzano, Scorze', Spinea, S. Maria Di Sala, Stra', Venezia, Vigonovo limitatamente alle colture di cui alla precedente lett. a) e alla barbabietola da zucchero.
Verona: siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d):
a) nel territorio dei comuni di: Albaredo D'adige, Arcole, Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola Rizza, Isola Della Scala, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Pressana, Ronco All'Adige, Roverchiara, Roveredo Di Gua', Salizzole, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Pietro Di Morubio, Sanguinetto, Sorga', Terrazzo, Trevenzuolo, Verona,Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Zimella limitatamente alle colture di: mais, soia, barbabietola da zucchero, girasole, erba medica, prato stabile non irriguo, ortive in pieno campo (pomodoro da industria, fagiolino, fagiolo), fruttiferi (melo, pero);
b) nel territorio dei comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Erbezzo, Ferrara Di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano Di Valpolicella, Negrar, Rovere' Veronese, S. Giovanni Ilarione, S. Mauro Di Saline, S. Zeno Di Montagna, S. Anna D'Alfaedo, Selva Di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova limitatamente alle colture di: prato stabile, pascolo.
Vicenza: Siccita' dal 1° giugno 2012 al 2 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d):
a) nel territorio dei comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina,, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano Del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Brogliano, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia Dei Berici, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano Di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pianezze S. L., Poiana Maggiore, Quinto Vicentino, Romano D'Ezzelino, Sandrigo, San Germano Dei Berici, Sarcedo, Sarego, Sossano, Sovizzo, Thiene, Torri Di Quartesolo, Trissino, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zane', Zermeghedo, Zovencedo limitatamente alle colture di: mais, soia, colture foraggere e barbabietola da zucchero;
b) nel territorio dei comuni di: Carre', Cogollo Del Cengio, Cornedo Vicentino, Lugo Di Vicenza, Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Piovene Rocchette, Pove Del Grappa, San Vito Di Leguzzano, Santorso, Schio, Valdagno, Velo D'Astico, Zugliano limitatamente alle colture di: mais e soia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2012

Il Ministro: Catania
 
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