Gazzetta n. 5 del 7 gennaio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236
Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che demanda al Ministro della difesa l'emanazione di un regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE»;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: «Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;
Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante: «Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, concernente: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200, recante: «Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, recante: «Modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa»;
Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Acquisito il parere n. 159/2010 del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 19 novembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 247/2012 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2012;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito oggettivo e soggettivo

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa, diversi da quelli di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del citato codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
- Si riporta il testo dell'art. 196 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato prima
dall'art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6,
e poi dall'art. 33 del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e
sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n.
292:
«Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel
settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/81/CE) - 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
e' adottato apposito regolamento, in armonia con il
presente codice, per la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa, in relazione ai contratti di
lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano
nel campo di applicazione del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma
5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli
interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere
adottati capitolati in materia di forniture e servizi,
contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai
contratti di cui al comma 1, nonche' un capitolato generale
relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del
presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali
capitolati, menzionati nel bando o nell'invito,
costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1,
lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici
di forniture del Ministero della difesa di rilevanza
comunitaria di cui al comma 1 il valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o
superiore alle soglie seguenti:
137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i
prodotti menzionati nell'allegato V;
211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto
prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli
appalti pubblici di lavori di cui al comma 1,
l'amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di
un unico responsabile del procedimento puo' nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in
materie giuridico- amministrative.
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei
contratti della difesa, di cui al comma 1 sono redatti con
le modalita' di cui all'articolo 128, comma 11. Detti
programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle
parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 17
e 18, per la pubblicita' di cui al citato articolo 128,
comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i
lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero
della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2009/81/CE. Fino alla sua entrata in vigore, si
applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in
economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei
reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di
importo di cui all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che
sara' disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come
modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999,
n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170 (Regolamento concernente disciplina delle
attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3,
comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale 30 agosto 2005, n. 201.
Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167
(Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli
organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 maggio
2006, n. 107:
«Art. 14. (Acquisti e servizi in economia) - 1.
Possono essere eseguite in economia sotto la diretta
responsabilita' dei titolari del potere di spesa, nei
limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun
programma, indipendentemente dal relativo importo, le
acquisizioni di beni e servizi:
a) relative a interventi dichiarati segreti o la
cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza,
secondo le vigenti disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative;
b) relative a categorie di interventi, previamente
individuate con decreto del Ministro della difesa,
necessarie ai fini della tutela degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato o per la salvaguardia di
particolari esigenze operative.
2. Le acquisizioni di beni e servizi di cui al comma 1,
sono effettuate ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dell'articolo 6 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, dell'art. 1, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
3. Possono anche essere eseguiti in economia sotto la
diretta responsabilita' dei titolari del potere di spesa,
entro il limite di 130.000 euro con esclusione dell'I.V.A.,
le acquisizioni di beni e servizi rientranti nelle voci di
spesa e nei limiti di importo che sono stabiliti con
decreto del Ministro della difesa che definisce anche le
correlate procedure. Per le forniture di beni e' fatto
salvo quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione
dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. I predetti
limiti di spesa sono adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi, qualora non
si faccia ricorso alla procedura in economia, trovano
applicazione, salvo quanto disposto dal comma 1, le norme
vigenti in materia.
5. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito
dei fondi assegnati per ciascun programma, e' autorizzato
dal dirigente militare o civile titolare del potere di
spesa. Presso gli organi periferici il titolare del potere
di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento
provvisto di autonomia amministrativa. Il comandante, anche
se non riveste grado dirigenziale, puo' autorizzare:
a) indipendentemente dal relativo importo, le spese
afferenti a categorie di beni e servizi individuate con
decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1,
lettera b);
b) entro i limiti e per le voci di spesa di cui al
comma 3, previa autorizzazione da parte dell'alto comando
competente ovvero da parte dell'autorita' logistica
centrale o di quella individuata dagli ordinamenti di Forza
armata. Per l'Arma dei carabinieri l'autorizzazione e'
rilasciata dall'autorita' individuata da apposito
provvedimento del Comando generale.
6. I limiti di somma di cui al presente articolo si
intendono riferiti al valore massimo di ciascuna provvista
di ogni singola fattispecie che presupponga unicita' di
approvvigionamento. Il ricorso alla procedura in economia,
per ciascuna delle spese, e' disposto con atto del titolare
del potere di spesa che indica la fattispecie normativa e i
motivi per i quali e' adottata la procedura stessa. E'
vietato suddividere artificiosamente qualsiasi acquisizione
di beni o servizi che possa considerarsi con carattere
unitario, in piu' acquisizioni.»
«Art. 15. (Esecuzione degli acquisti in economia) -
1. L'acquisizione di beni e servizi in economia puo' essere
effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) parte in amministrazione diretta e parte a
cottimo fiduciario.
2. Sono eseguibili in amministrazione diretta:
a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di
imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e
mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con
personale dell'amministrazione;
b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a
pronta esecuzione.
3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo
fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate
direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacita'
ed idoneita'.
4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2,
lettera b), ed al comma 3:
a) si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi
quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di
20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. Il suddetto limite
e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per
l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
b) in ogni altro caso, mediante gara informale con
richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed
acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito
in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato e
in tal caso l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in
presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti,
se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere
conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si
riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il
prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta puo' essere
effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali
stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture e
dei servizi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento,
le penalita' da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo
del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le
norme vigenti in materia, nonche' la facolta' per
l'amministrazione di provvedere in danno del contraente e
di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia qualora
il contraente medesimo venga meno ai patti concordati.
6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta
giorni dalla data del collaudo o dalla data di
presentazione della fattura, se successiva, al pagamento
delle spese relative alle acquisizioni di beni e servizi
effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto
anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate
con provvedimento ministeriale, qualora cio' sia disposto
nell'atto di autorizzazione.».
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2000, n. 131.
Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n.
200, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000,
n. 167.
Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2006, n. 120.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
nell'ordinamento militare), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2010, n. 140.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
2010, n. 270 (Regolamento recante modifiche al testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da
8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 2011, n. 37.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288.

Note all'art. 1:
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v.
nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 208 del 2011:
«Art. 2. (Finalita' e ambito di applicazione) - 1. Il
presente decreto disciplina i contratti nei settori della
difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per
oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di
componenti o di sottoassiemi;
b) forniture di materiale sensibile e loro parti,
di componenti o di sottoassiemi;
c) lavori, forniture e servizi direttamente
correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e
per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
d) lavori, forniture e servizi direttamente
correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e
per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
e) lavori e servizi per fini specificatamente
militari;
f) lavori e servizi sensibili.».
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, il
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012,
nonche' per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e
il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, v. nelle note alle premesse.

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Genio militare», in seguito denominato «Genio»: l'articolazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:
1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attivita' istituzionale delle Forze armate;
2) l'amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali;
b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
c) «regolamento generale»: il regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
d) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
e) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;
f) «organo tecnico di Forza armata»: l'alto comando o l'ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture, salvo che le funzioni siano demandate a comandi intermedi se previsti nella struttura organica degli ordinamenti di Forza armata. Per l'Arma dei carabinieri le funzioni di organo tecnico vengono assolte dalla struttura centrale del Genio appositamente istituita presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
g) «organi esecutivi del Genio»: gli organismi periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, diretti da un ufficiale con grado dirigenziale del Genio, che sono provvisti di autonomia amministrativa o al cui servizio amministrativo provvede altro ente o distaccamento della Forza armata;
h) «Geniodife»: la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;
i) «Teledife»: la Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate del Segretariato generale della difesa/DNA;
l) «ente deputato all'approvazione del contratto di lavori pubblici»:
1) Geniodife per le opere di cui agli articoli 5, 6, 7, laddove previsto dagli appositi accordi, ovvero l'organo tecnico di Forza armata, qualora incaricato della realizzazione dell'intervento;
2) gli organismi di Forza armata e interforze, secondo i rispettivi ordinamenti, per le opere di cui all'art. 8;
m) «manutenzione»: la combinazione di tutte le attivita' tecniche, specialistiche e amministrative, volte a realizzare, alternativamente, interventi di:
1) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso;
2) manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
3) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle singole destinazioni d'uso;
n) «responsabile del procedimento»: il responsabile o i responsabili del procedimento previsti dagli articoli 10 e 196, comma 4, del codice;
o) «Osservatorio»: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 7 del codice;
p) «Autorita'»: l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del codice;
q) «requisito minimo essenziale»: l'insieme delle caratteristiche che garantiscono la realizzazione della struttura necessaria e sufficiente per soddisfare l'esigenza operativa della NATO e la cui presenza costituisce condizione per il finanziamento da parte della NATO;
r) «organo di verifica»: il soggetto o la commissione cui la stazione appaltante attribuisce l'incarico di effettuare una verifica di conformita'.
Note all'art. 2:
Per il citato decreto legislativo n. 163 del 2006, v.
nelle note alle premesse.
L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006
demanda ad un apposito regolamento la disciplina esecutiva
e attuativa del codice dei contratti pubblici, valevole per
ogni amministrazione o soggetto equiparato, fatto salvo il
disposto dell'art. 196 quanto ai contratti del Ministero
della difesa. Tale regolamento e' stato adottato con il
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010, per il quale v. nelle note alle premesse.
Per il citato decreto legislativo n. 66 del 2010, e il
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, v. nelle note alle premesse.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, un responsabile
del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. Invece, il comma 4
dell'art. 196 del medesimo decreto, nel testo cosi' come
modificato prima dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 2
del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dalla
lettera d) del comma 5 dell'art. 33 del decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, consente all'amministrazione
della difesa di nominare un responsabile del procedimento
per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Per il
testo di tale ultima norma, v. nelle note alle premesse.
L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, nel testo cosi' come modificato prima dal decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e poi dal decreto
legislativo 11 settembre 2008, n. 152, prevede che
nell'ambito dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture operi
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, cui attribuisce i seguenti compiti:
a) raccogliere ed elaborare i dati informativi
concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio
nazionale, con particolare riguardo a quelli concernenti i
bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano
d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determinare annualmente costi standardizzati per
tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
c) determinare annualmente costi standardizzati per
tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita' - prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblicare annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuovere la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantire l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempiere agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorire la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestire il proprio sito informatico;
l) curare l'elaborazione dei prospetti statistici di
cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico
per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto
del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica) del codice.
Inoltre, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo
superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. L'obbligo di comunicazione non si applica
ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 del codice, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel testo cosi' come
modificato prima dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n.
113, e poi dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n.
152:
«Art. 6. (Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. L'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma,
istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire
la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette anni
fino all'approvazione della legge di riordino delle
autorita' indipendenti e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa
per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e,
segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di
economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
altre norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi,
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la
legittimita' della sottrazione al presente codice e il
rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli
articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle
modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che
disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte
per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
riscontrate nel settore dei contratti pubblici con
particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli
atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di
cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni
dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli
obblighi nei confronti dei concessionari e degli
appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorita' puo'
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche'
sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando una
ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma
67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti
edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli
operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA
nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni
ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica
che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria
da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare e' instaurato dall'amministrazione competente
su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va
comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli
organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti".
Inoltre, l'art. 23, comma 1, lett. b) del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ha ridotto il numero dei componenti
dell'Autorita' da sette a tre, compreso il presidente.".

 
Art. 3

Ambito di applicazione
(art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati lavori le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio; le medesime attivita' svolte da articolazioni diverse restano disciplinate dal regolamento generale.
2. Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati ovvero da altre organizzazioni internazionali, e gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale, gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Per i lavori relativi alle infrastrutture in uso al Ministero della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le attivita' tecnico-amministrative che il presente regolamento attribuisce a Geniodife sono di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Nei contratti misti, posti in essere da articolazioni della Difesa diverse da Geniodife, le attivita' di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo si svolgono sotto la vigilanza del Segretariato generale della difesa/DNA, ferma restando l'applicabilita' dell'art. 14 del codice anche ai fini della qualificazione del contratto.
Note all'art. 3:
Per il citato decreto legislativo n. 208 del 2011, v.
nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 14. (Contratti misti) - 1. I contratti misti
sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e
forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici
di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di
lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la
fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di
posa in opera e di installazione e' considerato un «appalto
pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti
e servizi di cui all'allegato II e' considerato un «appalto
pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera
quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei
servizi di cui all'allegato II e che preveda attivita' ai
sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto
all'oggetto principale del contratto e' considerato un
«appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto
principale del contratto e' costituito dai lavori se
l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta
per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche
dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente
accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che
costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il
presente articolo non deve avere come conseguenza di
limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme
comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi
o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto
principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere
la concorrenza.».

 
Art. 4

Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile
(art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente regolamento purche' non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale dagli organi programmatori di vertice; qualora tale dichiarazione venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
2. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare, la natura di opere destinate alla difesa nazionale delle stesse e' dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Per le stesse finalita' di cui al comma 2, la natura delle infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza e' individuata con provvedimento del Ministro della difesa su proposta motivata, rispettivamente, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza.
Note all'art. 4:
Ai sensi dell'art. 231, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, rientrano tra le opere
destinate alla difesa nazionale e sono considerati
infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi
di servizio per il personale militare realizzati su aree
ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni
militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.
Si riporta il testo dell'art. 233 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 233. (Individuazione delle opere destinate alla
difesa nazionale a fini determinati) - 1. Ai fini
urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa
nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti
categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze
necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative
dell'Arma dei carabinieri;
b) opere di costruzione, ampliamento e
modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai
servizi della leva, del reclutamento, incorporamento,
formazione professionale e addestramento dei militari della
Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia,
Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso
quello marittimo;
c) aeroporti ed eliporti;
d) basi navali;
e) caserme;
f) stabilimenti e arsenali;
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
i) comandi di unita' operative e di supporto
logistico;
l) basi missilistiche;
m) strutture di comando e di controllo dello spazio
terrestre, marittimo e aereo;
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e
aerea;
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai
sistemi di allarme;
p) poligoni e strutture di addestramento;
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi
d'arma;
r) opere di protezione ambientale correlate alle
opere della difesa nazionale;
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido
dispiegamento;
t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO
e da utenti alleati sul territorio nazionale.».
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
(Regolamento per la disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141:
«Art. 2. (Accertamento di conformita' delle opere di
interesse statale) - 1. Per le opere pubbliche di cui
all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento
della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate
alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta
da parte dell'amministrazione statale competente.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 2001, n. 245, contiene al Titolo II norme relative
ai titoli abilitativi per l'effettuazione delle attivita'
edilizie. In tale titolo si colloca l'art. 7, di cui si
trascrive il testo:
«Art. 7. (Attivita' edilizia delle pubbliche
amministrazioni) - 1. Non si applicano le disposizioni del
presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per
la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di
una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche'
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con
l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal
consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.".

 
Art. 5

Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali
(art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalita' previste dall'art. 536 del codice dell'ordinamento militare, usate dalle Forze armate per attivita' non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 536 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 536. (Programmi) - 1. I programmi relativi al
rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle
opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla
difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura
straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si
tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari
stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto
disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si
riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al
ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del
decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e
nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il
termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni
dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le
commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non
reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di
programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi
con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti
integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al
Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del
Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di
cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 e'
svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del
Ministero della difesa.".

 
Art. 6

Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO
(art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche se integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di Nazione ospite, sono realizzati con le procedure proprie della NATO.
 
Art. 7
Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o
da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO
(art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, e' disciplinata da appositi memorandum di intesa che regolano tutte le attivita' tecnico-amministrative, dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del presente regolamento.
 
Art. 8

Funzionamento delle infrastrutture
(art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e), del testo unico dell'ordinamento militare, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, in Italia o all'estero, delle infrastrutture diverse da quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.
2. La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia o all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 e' di competenza dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed e' disciplinata da apposite istruzioni tecnico-amministrative.
3. Sono fatte salve le diverse previsioni contenute in accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
Note all'art. 8:
Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i
Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare provvedono alla
diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento
finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei
materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle
competenti direzioni generali, nei limiti degli
stanziamenti approvati dal Ministro.
Per il citato decreto legislativo 15 n. 208 del 2011,
v. nelle note alle premesse.

 
Art. 9

Personale del Genio
(art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonche' del ruolo tecnico-logistico specialita' genio dell'Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento e alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio. Puo' essere, altresi', assimilato a ufficiale del Genio l'ufficiale appartenente ad altri ruoli, in possesso di laurea specialistica, abilitazione professionale e idonea esperienza nel settore delle infrastrutture, nominato con provvedimento del direttore generale di Geniodife, su proposta dello Stato maggiore di Forza armata ovvero del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione alla necessita' di soddisfare prioritarie e motivate esigenze istituzionali.
2. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e' considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacita' tecnico professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.
3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 2, della durata massima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguata capacita' tecnico professionale o l'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari e' riconosciuta con provvedimento definitivo del direttore generale di Geniodife.
4. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per lo svolgimento delle loro funzioni sono appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere e a tale scopo qualificati presso gli istituti di formazione militare.
5. In deroga al comma 4, possono essere chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio dell'Arma dei carabinieri, per lo svolgimento delle loro funzioni, i militari appartenenti al ruolo ispettori, che, oltre a essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere, abbiano un'adeguata capacita' tecnico - professionale o un'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari, riconosciute con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6. In caso di indisponibilita' di ufficiali del Genio con grado dirigenziale, gli organi esecutivi del Genio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), sono retti da ufficiali superiori del Genio, la cui idoneita' all'incarico e' stata riconosciuta con specifico provvedimento dell'organismo di Forza armata preposto all'impiego del personale. Gli Ufficiali del Genio in possesso dei requisiti di legge possono ricoprire gli incarichi, compresi quelli di collaudo, ed essere nominati membri delle commissioni previste ai fini della realizzazione dei lavori pubblici anche se in congedo, nelle posizioni dell'ausiliaria o della riserva.
 
Art. 10

Competenze di Geniodife
(art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Alle attivita' del Genio di cui all'art. 3 sovrintende Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi, fatta salva la competenza di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale, ove assumano carattere preminente nell'appalto.
2. Per assolvere gli incombenti di competenza, Geniodife si avvale degli organi tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.
 
Art. 11

Attivita' di controllo sulla gestione delle infrastrutture
(art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La funzione ispettiva e di controllo sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture e' esercitata dal Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite di Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili in uso al Ministero della difesa.
2. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente utilizzatore appartiene nei casi di:
a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture e utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle stesse;
b) mancata tenuta e aggiornamento del fascicolo inventariale e mancato aggiornamento dell'inventario;
c) uso di impianti speciali in difformita' dalle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, cosi' come modificato
dall'art. 32, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, dall'art. 29, comma 2, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 3, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106,
dall'art. 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 e, successivamente, dall'art. 2, comma
51, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
«Art. 3. (Campo di applicazione) - 1. (Omissis)
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. (Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-bis , del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiunto
dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3
agosto 2009, n. 106:
"Art. 13. (Vigilanza) - 1. (Omissis).
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 252 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come
modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 40:
"Art. 252. (Strutture per il coordinamento delle
attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la
tutela della salute dei lavoratori nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa) - 1. Gli organi di
vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore
della difesa e del Segretariato generale della difesa,
sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il
coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla
prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei
lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da
distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di
prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui
agli articoli 259 e seguenti.
3. Le unita' organizzative di prevenzione:
a) forniscono indirizzi generali sulla materia,
tenendo conto della necessita' di salvaguardare
l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;
b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del
personale;
c) definiscono eventuali procedure standardizzate
elaborando, se occorre, la modulistica di base;
d) forniscono consulenza direttamente o con il
supporto di organismi specializzati, anche esterni
all'Amministrazione della difesa.
4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato
generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1,
lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze
armate di cui al comma 1.".

 
Art. 12

Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione
e la gestione delle infrastrutture
(art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sui lavori di minuto mantenimento e di manutenzione ordinaria.
2. Particolari azioni di verifica sono comunque svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.
3. La mancata osservanza delle norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che ne determina altresi' i limiti e le condizioni.
Note all'art. 12:
Per il testo degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1
bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche'
dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, v. nelle note all'art. 11.

 
Art. 13

Responsabile del procedimento
per la realizzazione di lavori pubblici
(articoli 16, comma 2, e 17, comma 3,
d.P.R. n. 170 del 2005)

1. L'incarico di responsabile unico o di responsabile della singola fase del procedimento e' assegnato, nell'atto di avvio del singolo procedimento:
a) da Geniodife, per le opere di cui agli articoli 5, 6 e 7;
b) dalla Forza armata, per i lavori di cui all'art. 8;
c) dall'organo tecnico di Forza armata, nei casi in cui tale organo sia incaricato della realizzazione degli interventi;
d) da Teledife, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato «A» del regolamento generale.
2. Il responsabile unico del procedimento, il responsabile per la fase di progettazione e il responsabile per la fase di esecuzione devono essere tecnici in possesso di titolo di studio e competenza adeguati all'intervento da realizzare. A tale scopo sono nominati ufficiali del Genio, ovvero dirigenti o funzionari civili dei ruoli tecnici con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni.
3. Per particolari esigenze organizzative, il responsabile del procedimento puo' svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di importo non superiore a 200.000 euro.
4. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 196, comma 4, del codice, deve possedere, se non dirigente, un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni.
5. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di tutte le unita' organizzative coinvolte della stazione appaltante, centrali e periferiche, e, in particolare, degli organi esecutivi del Genio.
6. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, e' escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5, del codice, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le ulteriori sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
Note all'art. 13:
Per il testo dell'art. 196 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 92, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
dal comma 10-quater dell'art. 1 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di
conversione:
"Art. 92. (Corrispettivi, incentivi per la
progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti) - (Omissis).
5. Una somma non superiore al due per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93,
comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita'
dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
responsabilita' professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo
e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche
attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
(Omissis).".

 
Art. 14

Funzioni e compiti del responsabile
del procedimento per la fase di progettazione
(art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile per la fase di progettazione:
a) promuove gli accertamenti preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilita' tecnica, economica e amministrativa degli interventi in relazione agli aspetti operativi da cui deriva l'esigenza; verifica in via generale la conformita' ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei pareri dei competenti organi di tutela ambientale e paesaggistico - territoriale;
b) redige, secondo quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione;
c) coordina le attivita' necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
d) cura la richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' del codice identificativo di gara (CIG), verificando che tali codici siano riportati su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del codice; motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'art. 91, comma 5, del codice; coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonche' il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilita' di svolgere all'interno dell'Amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce le modalita' di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi da inserire nel quadro economico;
f) coordina le attivita' necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni del documento preliminare alla progettazione e del progetto preliminare, nonche' le attivita' necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice, nelle procedure ristrette e nelle procedure di appalto di progettazione e esecuzione, ove ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;
h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette di appalto, di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
i) propone i sistemi di affidamento dei lavori;
l) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e del progetto preliminare e alle disponibilita' finanziarie, nonche' alla sussistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita' degli immobili;
m) nomina i progettisti e il coordinatore per la progettazione, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla loro attivita';
n) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi ai lavori e relativi alle attivita' di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;
o) svolge, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, su delega del soggetto di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, i compiti previsti nello stesso art. 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del richiamato decreto legislativo;
p) assume, nella fase di progettazione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008, salvo che il soggetto deputato a rappresentare il committente intenda adempiere direttamente agli stessi obblighi.
2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
c) l'idoneita' dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 93, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27:
"Art. 93. (Livelli della progettazione per gli
appalti e per le concessioni di lavori) - 1. La
progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente
accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare,
e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e
urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E'
consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c).
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione) pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15:
"Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 90, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dalla
lettera v) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo
11 settembre 2008, n. 152:
"Art. 90 (Progettazione interna ed esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici) - 1. (Omissis)
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
la redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g)
e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico,
ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessita' di predisporre progetti integrali, cosi' come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralita' di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 91. (Procedure di affidamento) - 1. (Omissis).
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.
6. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato prima
dall'art. 39, comma 1, lett. b) della legge 7 luglio 2009,
n. 88, e poi dall'art. 60, comma 1, del decreto legislativo
3 agosto 2009, n. 106:
"Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione) - 1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380;
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 90, comma 1.
2. (Omissis). ".
Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 2.
Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'art. 12
del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:
"Art. 16 (Delega di funzioni) - 1. La delega di
funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri
di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data
adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30,
comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa
intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di
cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in
capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non puo', a
sua volta, delegare le funzioni delegate.".
Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008 come modificato
dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106:
"Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione) - 1. (Omissis)
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e
va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25
agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre
2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 90 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato prima dall'art.
39, comma 1, lett. a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e
poi dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106:
"Art. 90. (Obblighi del committente o del
responsabile dei lavori) - 1. Il committente o il
responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche,
tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o
fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di
realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto
previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase della progettazione dell'opera, prende in
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1,
lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha
facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha
facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei
cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all' allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita' contributiva, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita', copia della notifica
preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di
regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di
cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti,
oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di
regolarita' contributiva delle imprese o dei lavoratori
autonomi, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori.".

 
Art. 15
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
affidamento
(art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
a) verifica la legittimita' dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;
b) verifica la conformita' alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli atti di invito;
c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;
d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte concorrenti tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicita' dei relativi atti;
f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attivita' di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice.
Note all'art. 15:
Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v.
nelle note all'art. 11.
Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2.

 
Art. 16
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione
(art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:
a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice;
b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento degli stessi;
c) nomina il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla sua attivita';
d) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera;
e) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
f) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti;
g) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e promuove la costituzione della commissione per la proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5, del codice, in tale ambito richiedendo all'ente deputato all'approvazione del contratto la nomina del componente dell'Amministrazione in seno alla commissione;
h) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorita' e' responsabile della correttezza degli elementi di informazione relativi all'esecuzione;
i) trasmette agli organi competenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'esecuzione dei lavori, per le attivita' di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;
m) assume, nell'ambito della fase di esecuzione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
n) svolge funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione dei lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
Note all'art. 16:
Per il testo dell'art. 90, comma 6, del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art.
14.
Si riporta il testo dell'art. 92 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, cosi' come modificato dall'art.
61 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106:
"Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori) - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e
il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),
in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e
alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in
cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita' sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il
coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando
quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera
b).".
Si riporta il testo dell'art. 240, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
prima dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto
legislativo 20 marzo 2010, n. 53, e poi dal n. 1) della
lettera gg) del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge
12 luglio 2011, n. 106:
"Art. 240. (Accordo bonario)
(Omissis).
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o
superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del
procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 3 promuove la costituzione di apposita
commissione, affinche' formuli, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
costituzione della commissione, proposta motivata di
accordo bonario.
(Omissis).".
Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, v. nelle note all'art. 2.
Per il testo dell'art. 90 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note all'art.
14.

 
Art. 17

Competenze
(art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.
2. Gli studi di fattibilita' redatti per l'elaborazione dei programmi evidenziano, tra l'altro, la motivazione dell'intervento.
3. Dopo l'approvazione, i programmi sono trasmessi a Geniodife o agli organi tecnici di Forza armata, laddove competenti, che ne avviano l'esecuzione mediante diramazione agli organi esecutivi del Genio.
4. Contestualmente gli organismi di cui al comma 3 inviano i programmi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Osservatorio per la pubblicita' prevista dall'art. 128, comma 11, del codice, con omissione dei lavori segretati e di quelli esclusi ai sensi dell'art. 18 del codice.
5. La programmazione degli interventi realizzati dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale e' disciplinata al Capo XII.
Note all'art. 17:
L'art. 128, comma 11, del citato decreto legislativo n.
163 del 2006, cosi' come modificato prima dalla lettera bb)
del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio
2007, n. 6, e poi dal n. 2) della lettera ee) del comma 1
dell'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n.
152, obbliga le amministrazioni aggiudicatrici ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture, e a pubblicarli sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture nonche', per estremi,
sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 18. (Contratti aggiudicati in base a norme
internazionali) - 1. Il presente codice non si applica ai
contratti pubblici disciplinati da norme procedurali
differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in
conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi
terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla
realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da
parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un
progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e'
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla
Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della
direttiva 2004/17/CE;
b) ad un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente
imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi
agli operatori economici italiani in applicazione
dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio.".

 
Art. 18

Competenze
(art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La programmazione degli interventi e' attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.
 
Art. 19

Proposta militare di programma
(art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dai comandi strategici della NATO.
 
Art. 20

Schede di progetto
(art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione e' curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalita' di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.
 
Art. 21

Approvazione dei programmi
(art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I programmi, suddivisi in insiemi funzionali di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del Resource policy and planning Board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.
 
Art. 22

Adempimenti di competenza nazionale
(art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilita' delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre a eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.
 
Art. 23

Fondi per la progettazione
(art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ove per la progettazione degli interventi inseriti in programma si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari sono richiesti da Geniodife al Comitato investimenti, che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.
 
Art. 24

Fondi per accordi bonari
(art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono richiesti da Geniodife con la procedura prevista dall'art. 23.
 
Art. 25

Disposizioni preliminari
(art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La programmazione degli interventi e' attuata nell'ambito delle procedure previste dalle organizzazioni internazionali o dai memorandum d'intesa con il Paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori di Forza armata interessati e con Geniodife.
 
Art. 26

Proposte di programma
(art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Le proposte di programma sono avanzate dal Paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali per individuare tutti gli aspetti salienti dell'intervento proposto.
 
Art. 27

Approvazione del programma
(art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il programma e' approvato dalla componente italiana dell'organismo competente secondo il memorandum d'intesa con il Paese alleato o con l'organizzazione internazionale, in coordinamento con Geniodife e gli Stati maggiori di Forza armata competenti.
 
Art. 28

Applicazione degli standard Nato
(art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione e agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione.
2. Ove i criteri manchino, il progetto e' redatto garantendo il rispetto del requisito minimo essenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera q).
 
Art. 29

Documentazione in ordine alla disponibilita' delle aree
(art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere a esproprio, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.
2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento deve accertare che siano gia' definiti tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.
3. Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di occupazioni temporanee, e' predisposto il piano delle particelle interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee.
 
Art. 30

Verifica della progettazione
(art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. La verifica della progettazione, di cui all'art. 47 del regolamento generale, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, e' effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui e' individuato il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.
2. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.
Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, cosi' come
modificato dall'art. 4, comma 15, lett. a-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:
"Art. 47 (Verifica attraverso strutture tecniche
della stazione appaltante) - 1. La stazione appaltante
provvede all'attivita' di verifica della progettazione
attraverso strutture e personale tecnico della propria
amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di
altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere
l'attivita' di verifica dei progetti, sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20
milioni di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante
accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro:
1) l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni
appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di
qualita', ove il progetto sia stato redatto da progettisti
interni;
c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere
a rete, il responsabile del procedimento, sempreche' non
abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici
tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un
sistema interno di controllo di qualita'.
3. Per sistema interno di controllo di qualita', ai
fini di cui al comma 2, si intende:
a) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a
lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un
sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO
9001;
b) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di
controllo, formalizzato attraverso procedure operative e
manuali d'uso.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi
di accreditamento, le unita' tecniche delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano
tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione
di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC
17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresi' ad
accertare per le unita' tecniche delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei
sistemi interni di controllo della qualita' con i requisiti
delle norma UNI EN ISO 9001.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, le
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si
avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento
dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del
sistema di controllo interno di qualita', coerente con i
requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati
rispettivamente, da enti partecipanti all'European
cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di
certificazione accreditati da enti partecipanti
all'European cooperation for accreditation (EA).".

 
Art. 31

Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
(art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, dopo la validazione, sono approvati dall'ente deputato all'approvazione del contratto, previo parere tecnico operativo sui progetti preliminari da parte dell'organo tecnico di Forza Armata.
2. I progetti dei lavori di cui all'art. 8 sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.
 
Art. 32

Oneri, competenze e progettazione
(articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti dei lavori di cui all'art. 7 sono interamente a carico dei Paesi alleati o dell'organizzazione internazionale, cui compete la relativa spesa.
2. I progetti dei lavori di cui al comma 1 sono redatti in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme vigenti, e sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.
 
Art. 33

Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO
(art. 118, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza.
2. Nelle procedure concorsuali Geniodife provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformita' alle disposizioni del codice e del regolamento generale, a esclusione della pubblicita' a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalita' previste dagli stessi, con oneri a carico del Ministero della difesa.
3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla gara ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacita' tecniche e amministrative richieste nel bando, entro il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, indicato nel bando di gara.
4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto dall'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier generale.
5. I nominativi di cui al comma 4 devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO nei termini indicati dall'informativa di cui al comma 2.
6. Alla gara di appalto sono invitate:
a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica delle caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife;
b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei termini di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.
7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure ordinarie, si procede con le disposizioni previste dal codice, con esclusione degli adempimenti in materia di pubblicita' e partecipazione a livello comunitario.
8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.
 
Art. 34

Criteri di aggiudicazione dei lavori
con finanziamento della NATO
(art. 129, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati, salvo diversa determinazione della NATO, con il criterio del prezzo piu' basso, previo eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue.
2. L'esame di congruita' delle offerte e' consentito solo se tale possibilita' e' stata riportata nell'informativa di cui all'art. 33, comma 2, secondo periodo.
 
Art. 35

Esecuzione dei lavori congiunta
all'acquisizione di beni immobili

1. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara puo' prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni immobili individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, gia' indicati, in un separato elenco, nel programma triennale di cui all'art. 128 del codice. In tale ipotesi, il bando indica, come base di gara, sia l'importo minimo del prezzo del bene, sia l'importo massimo per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta ha ad oggetto il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e l'esecuzione dei lavori. La vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori sono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, da valutarsi secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il valore dei beni immobili da trasferire e' determinato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare.
4. Il bando di gara puo' prevedere che l'immissione nel possesso dell'immobile abbia luogo in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprieta', il quale puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
Note all'art. 35:
Si riporta il testo dell'art. 307, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, cosi' come modificato
prima dall'art. 2, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e poi dall'art. 3, comma 12, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
"Art. 307. (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa) - (Omissis).
10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o
piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli
elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti
procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio che puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa'
pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere
di congruita' emesso da una commissione appositamente
nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in
possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti della stessa non spetta alcun compenso o
rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, se il
valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente
comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 128 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato prima
dall'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6,
poi dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008,
n. 152, e infine, dall'art. 52 del citato decreto-legge n.
1 del 2012:
"Art. 128. (Programmazione dei lavori pubblici) - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.".

 
Art. 36

Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori
(articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attivita' connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6.
2. In alcuni casi, per esigenze organizzative, Geniodife puo' costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a piu' Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.
3. Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di cui al Capo XII sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.
4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.
5. L'incarico di direttore dei lavori e' conferito agli ufficiali del Genio. L'incarico puo' essere conferito anche al personale civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico, dotato di adeguata capacita' tecnico professionale, in conformita' a quanto stabilito dal codice e dal regolamento generale.
6. L'incarico, per ogni singolo lavoro, e' conferito dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacita' tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.
 
Art. 37

Assistente dei lavori
(art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente con funzioni di assistente di cantiere. Nei casi piu' complessi possono essere nominati anche piu' assistenti con specifiche competenze nei vari settori tecnici dell'opera da eseguire.
2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.
3. Gli assistenti sono sottufficiali, volontari in servizio permanente o dipendenti civili, in possesso di titolo di studio di geometra o perito edile, elettrotecnico o termotecnico.
4. Nei casi di particolare complessita' tecnica possono essere nominati assistenti anche ufficiali del Genio o funzionari civili appartenenti alla carriera direttiva tecnica, con specifiche competenze tecniche nei settori relativi all'esecuzione delle opere, con funzioni di direttore operativo ai sensi dell'art. 149 del regolamento generale.
5. Per l'Arma dei carabinieri si applica l'art. 9, comma 5.
6. Ferma restando la responsabilita' del coordinamento da parte del direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei lavori.
 
Art. 38

Capo dell'organo esecutivo
(art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio e' un ufficiale con grado dirigenziale del Genio.
2. Il capo dell'organo esecutivo ricopre l'incarico di responsabile unico del procedimento o di responsabile del procedimento di una o piu' fasi del procedimento, come indicato dall'art. 13.
3. Oltre a ricoprire l'incarico di cui al comma 2, il capo dell'organo esecutivo e' responsabile della verifica e del controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli interventi a essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza armata. In tale attivita' riferisce a questi ultimi circa la regolarita' delle procedure amministrative seguite.
 
Art. 39

Trasmissione del processo verbale di consegna
(art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisito il processo verbale di consegna, ne invia immediatamente copia all'ente deputato all'approvazione del contratto.
 
Art. 40
Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto
della consegna
(art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 155 del regolamento generale, deve acquisire dall'ente deputato all'approvazione del contratto il benestare previsto dal regolamento generale.
Note all'art. 40:
Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 155. (Differenze riscontrate all'atto della
consegna) - 1. Il direttore dei lavori e' responsabile
della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni
locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce
immediatamente al responsabile del procedimento, indicando
le cause e l'importanza delle differenze riscontrate
rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione
del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Il responsabile del procedimento, acquisito il
benestare del dirigente competente, cui ne avra' riferito,
nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili
per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la
eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita'
dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei
lavori proceda alla consegna parziale, invitando
l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a
trenta giorni, il programma di esecuzione di cui
all'articolo 154, comma 7.
4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese
derivanti dalla riscontrata difformita' dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve
formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita'
e con gli effetti di cui all'articolo 190.".

 
Art. 41
Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori
(art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 158 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dei lavori.
2. In deroga all'art. 158, comma 3, del regolamento generale, il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere altresi' inviata all'autorita' che ha approvato il contratto.
3. In deroga all'art. 159, comma 10, del regolamento generale, la risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita l'autorizzazione dal parte dell'ente che gli ha conferito l'incarico.
Note all'art. 41:
Si riporta il testo dell'art. 158 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 158. (Sospensione e ripresa dei lavori) - 1.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il
direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e l'imputabilita' anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo
159, comma 1, il responsabile del procedimento puo', per
ragioni di pubblico interesse o necessita', ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti
previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni
di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti
disposta con legge dello Stato, della Regione e della
Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio
dei conti pubblici.
3. Il direttore dei lavori, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila
il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale e'
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.
4. Nel verbale di sospensione e' inoltre indicato lo
stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione
rimane interrotta e le cautele adottate affinche' alla
ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori
dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle
opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie
disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia' eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura
del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed
inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore
dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori
insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in
conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito
verbale.
8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo
che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali
e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma
dell'articolo 190.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento
da' avviso all'Autorita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 159, comma 10, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010:
"Art. 159 (Ulteriori disposizioni relative alla
sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la
ultimazione dei lavori) - 1. - 9. (Omissis).
10. La risposta in merito all'istanza di proroga e'
resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.
11. (Omissis).".

 
Art. 42

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
(articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato ha le seguenti destinazioni:
a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonche' eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;
b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia esclusi dall'appalto;
c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilita', liquidazione e assistenza ai collaudi, nonche' per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;
d) spese per attivita' di consulenza o di supporto;
e) spese per commissioni giudicatrici;
f) spese per collaudi;
g) imposta sul valore aggiunto;
h) spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere d'arte;
i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133, comma 3, del codice.
2. Per gli espropri si provvede con fondi resi disponibili sull'apposito capitolo di spesa.
3. I fondi messi a disposizione dalla NATO per la realizzazione dei progetti da essa finanziati hanno le seguenti destinazioni:
a) spese per la progettazione, spese per ausili professionali per la direzione e l'assistenza dei lavori e oneri per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
b) spese per i lavori e per gli imprevisti;
c) spese per i collaudi.
Note all'art. 42:
Si riporta il testo dell'art. 133, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come
modificati prima dall'art. 3 del decreto legislativo 26
gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art. 2 del decreto
legislativo 11 settembre 2008, n. 152:
"Art. 133. (Termini di adempimento, penali,
adeguamento dei prezzi) - (Omissis).
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
(Omissis).".

 
Art. 43

Certificato di ultimazione dei lavori
(art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 199, comma 2 del regolamento generale, l'eventuale assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita' deve essere preventivamente autorizzato dall'ente deputato all'approvazione del contratto sulla base delle giustificazioni del direttore dei lavori avallate dal responsabile del procedimento.
2. In caso di accoglimento, il termine di cui all'art. 141, comma 1, del codice decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2, da verbalizzare in contraddittorio con l'appaltatore.
Note all'art. 43:
Si riporta il testo dell'art. 199, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 199. (Certificato di ultimazione dei lavori) -
(Omissis).
2. Il certificato di ultimazione puo' prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di
piccola entita', accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e
sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo
certificato che accerti l'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.".
L'art. 141, comma 1, del citato decreto legislativo n.
163 del 2006 demanda al regolamento la definizione delle
norme concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale dei lavori.

 
Art. 44

Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
(art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 182 e 213 del regolamento generale, il giornale dei lavori e' firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.
Note all'art. 44:
Si riporta il testo degli artt. 182 e 213 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 182. (Giornale dei lavori) - 1. Il giornale dei
lavori e' tenuto da un assistente del direttore dei lavori,
per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e
l'attivita' con cui progrediscono le lavorazioni, la specie
ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
per l'esecuzione dei lavori nonche' quant'altro interessi
l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e
gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni,
le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le
indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
particolarita' che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di
servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile
del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni
indirizzate al responsabile del procedimento, i processi
verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte
ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e
comunque in occasione di ciascuna visita, verifica
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze
che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma,
di seguito all'ultima annotazione dell'assistente."
"Art. 213. (Operazioni in contraddittorio con
l'esecutore) - 1. La misurazione e classificazione delle
lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in
contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo
rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente
regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a
libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando
l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la
misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal
tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento
delle misure.
3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto
delle misure riguarda il semplice accertamento della
classificazione e delle misure prese.".

 
Art. 45

Contabilita' soggette a revisione
(art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Tutte le contabilita' dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonche' prima del pagamento del saldo.
2. L'autorita' responsabile dell'approvazione del collaudo puo' disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.
 
Art. 46

Oggetto del collaudo
(art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 215 del regolamento generale, l'ente deputato all'approvazione del contratto dispone il collaudo in corso d'opera ogniqualvolta lo ritenga necessario in relazione alle finalita' dell'Amministrazione della difesa.
Note all'art. 46:
Si riporta il testo dell'art. 215 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 215. (Oggetto del collaudo) - 1. Il collaudo ha
lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il
lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il
progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche,
nonche' le eventuali perizie di variante, in conformita'
del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o
aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi'
lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla
contabilita' finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non
solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per
qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e
che le procedure espropriative poste a carico
dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e
diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle
visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono
non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente;
tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine
delle operazioni, debbono risultare nel certificato di
collaudo da inviare alla stazione appaltante.
3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte
nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini
e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il
collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le
condizioni per il rilascio del certificato di regolare
esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, e'
obbligatorio nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata,
ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del
codice;
b) in caso di lavoro di particolare complessita' di
cui all'articolo 236;
c) nel caso di intervento affidato in concessione ai
sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonche' con
dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi
dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non piu'
ispezionabili in sede di collaudo finale;
f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni.".

 
Art. 47

Nomina del collaudatore
(art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del regolamento generale, la nomina del collaudatore e' effettuata dall'ente deputato all'approvazione del contratto.
Note all'art. 47:
Si riporta il testo dell'art. 216 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 216. (Nomina del collaudatore) - 1. Le stazioni
appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in
caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico
del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120,
comma 2-bis, del codice.
2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu'
professionalita' diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo'
essere affidato ad una commissione composta da due o tre
membri. La stazione appaltante designa il membro della
commissione che assume la funzione di presidente.
3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente della
commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie
e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione
all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici,
l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale.
4. Possono fare parte della commissione di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in
scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso
amministrazioni aggiudicatrici.
5. L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a
soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario,
nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine
alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati
all'esercizio della professione e, ad esclusione dei
dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti
da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
6. Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere
affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito
di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno
cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad
un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito
stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita'
attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno
cinque anni all'ordine o collegio professionale di
appartenenza.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o
con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono
attivita' di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di
articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei
riguardi dell'intervento da collaudare;
e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di cui
agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.
8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo
statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici
previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone
classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla
verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti
esterni, liberi professionisti, e' regolato, in quanto
compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II
e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a
soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da
incaricare, devono essere in possesso dei requisiti
specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed
avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3,
4, 5 e 6:
a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di
importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di
importo inferiore a 5.000.000 di euro.
10. Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un
collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non
puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo
se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle
operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in
corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso
di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e'
limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori
non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.".

 
Art. 48

Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo
(art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I collaudatori sono ufficiali del Genio in servizio o in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 812, con anzianita' di grado superiore a quella del direttore dei lavori, nonche' funzionari civili di livello superiore a quello del direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del regolamento generale.
2. I collaudatori sono iscritti in apposito albo del Ministero della difesa.
Note all'art. 48:
La legge 6 giugno 1965, n. 812 (Indennita' agli
ufficiali generali e ai colonnelli dell'ausiliaria e della
riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio
militare e del Genio aeronautico), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1965, n. 180.
Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, v. nelle note
all'art. 47.

 
Art. 49

Estensione delle verifiche di collaudo
(art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In deroga all'art. 219, comma 1, del regolamento generale, in caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente deputato all'approvazione del contratto assegna un termine non superiore a quaranta giorni per il compimento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale dispone la decadenza dall'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo di collaudo per i danni derivanti dall'inadempienza.
Note all'art. 49:
Si riporta il testo dell'art. 219, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 219. (Estensione delle verifiche di collaudo) -
1. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione
all'esecutore e al responsabile del procedimento del
prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui
all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative
cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per
la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.
Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il
responsabile del procedimento, assegna un termine non
superiore a trenta giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla
stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma
restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i
danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
2. (Omissis).".

 
Art. 50

Visite in corso d'opera
(art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 221 del regolamento generale, i verbali di visita sono trasmessi all'ente deputato all'approvazione del contratto da parte del responsabile del procedimento.
Note all'art. 50:
Si riporta il testo dell'art. 221 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 221. (Visite in corso d'opera) - 1. Nel caso di
collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche
statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza
che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo
della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto
verificato. In particolare e' necessario che vengano
effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle
fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui
verifica risulti impossibile o particolarmente complessa
successivamente all'esecuzione.
2. E' necessario un sopralluogo di verifica anche in
caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere
invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto
apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo
223.
4. I verbali, da trasmettere al responsabile del
procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle
visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul
rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza
che cio' comporti diminuzione delle responsabilita'
dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per
le parti di rispettiva competenza.".

 
Art. 51

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo

1. Restano a carico dell'esecutore gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 224 del regolamento generale.
Note all'art. 51:
Si riporta il testo dell'art. 224, commi 1, 2 e 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010:
"Art. 224. (Oneri dell'esecutore nelle operazioni di
collaudo) - 1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a
disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro,
le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso
quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre
per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti
obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo
la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6,
lettera f), del codice e nel limite di importo non
superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma
5, del codice.
4. (Omissis).".

 
Art. 52

Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione
(art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 226 del regolamento generale, in caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce all'autorita' che gli ha conferito l'incarico e al responsabile del procedimento per l'esecuzione, formulando le sue proposte.
Note all'art. 52:
Si riporta il testo dell'art. 226 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 226. (Discordanza fra la contabilita' e
l'esecuzione) - 1. In caso di discordanza fra la
contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese
al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto
finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo
sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del
procedimento presentandogli le sue proposte. Il
responsabile del procedimento trasmette alla stazione
appaltante la relazione e le proposte dell'organo di
collaudo.".

 
Art. 53

Eccedenza su quanto e' stato autorizzato e approvato
(art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 228 del regolamento generale, l'organo di collaudo riferisce all'ente deputato all'approvazione del contratto e al responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione.
Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'art. 228 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 228. (Eccedenza su quanto e' stato autorizzato
ed approvato) - 1. Ove l'organo di collaudo riscontri
lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente
autorizzate, le ammette nella contabilita', previo parere
vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene
indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo
totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non
ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende
il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti
che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento
trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo
di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante
che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relazione.
2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non
autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il
personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe
per averle ordinate o lasciate eseguire.".

 
Art. 54

Certificato di collaudo
(art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. All'emissione del certificato di collaudo provvedono i soggetti di cui all'art. 216 del regolamento generale.
2. L'ente deputato all'approvazione del contratto riveste le funzioni di stazione appaltante anche in relazione all'emissione del certificato di collaudo.
Note all'art. 54:
Per il testo dell'art. 216 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, v. nelle note
all'art. 47.

 
Art. 55

Verbali di accertamento ai fini della presa
in consegna anticipata
(art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237,
d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del regolamento generale, per stazione appaltante si intende l'ente utente.
2. L'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 230 del regolamento generale ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, con il quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.
3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.
Note all'art. 55:
Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 230. (Verbali di accertamento ai fini della
presa in consegna anticipata) - 1. Qualora la stazione
appaltante abbia necessita' di occupare od utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o
del lavoro, prima che intervenga l'emissione del
certificato di collaudo provvisorio, puo' procedere alla
presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il
collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del
responsabile del procedimento, il certificato di agibilita'
per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti
ed alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti
idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal
capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza
dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. A richiesta della stazione appaltante interessata,
l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le
necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e
l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei
lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale
riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui
perviene.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul
giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita' dell'esecutore.".

 
Art. 56

Lavori non collaudabili

1. Qualora l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale, ne informa l'ente deputato all'approvazione del contratto.
Note all'art. 56:
Si riporta il testo dell'art. 232 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 232. (Lavori non collaudabili) - 1. Nel caso in
cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili,
ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il
responsabile del procedimento, per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonche' una relazione
con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo
225."

 
Art. 57

Ulteriori provvedimenti amministrativi
(art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. All'emissione degli ulteriori provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 234 del regolamento generale, provvede l'ente deputato all'approvazione del contratto.
Note all'art. 57:
Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 234. (Ulteriori provvedimenti amministrativi) -
1. Condotte a termine le operazioni connesse allo
svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo
trasmette al responsabile del procedimento tutti i
documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori
attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo
di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle
riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel
certificato di collaudo.
L'organo di collaudo invia, per conoscenza,
all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di
cui al presente comma.
2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita'
dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame -
effettua la revisione contabile degli atti e delibera,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti
di collaudo, sull'ammissibilita' del certificato di
collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve
sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la
procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di
cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le
deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'esecutore.
3. Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti
di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di
procedere ad un nuovo collaudo.
4. L'organo di collaudo, ove specificatamente
incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la
relazione generale acclarante la totalita' delle spese
effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo,
definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente
beneficiario ove necessario.
5. Le relazioni riservate di cui all'articolo 200,
comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al
presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte
all'accesso.".

 
Art. 58

Certificato di regolare esecuzione
(art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Qualora l'ente deputato all'approvazione del contratto non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo a un certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 237 del regolamento generale.
Note all'art. 58:
Si riporta il testo dell'art. 237 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 237. (Certificato di regolare esecuzione) - 1.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti
dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga
necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo
ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal
direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del
procedimento.
3. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non
oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli
elementi di cui all'articolo 229.
4. Per il certificato di regolare esecuzione si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 229,
comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.".

 
Art. 59

Compenso spettante ai collaudatori
(art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999
e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 238 del regolamento generale, i compensi ai collaudatori di cui all'art. 48 sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92, comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della difesa. Agli ufficiali di cui all'art. 48 compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo la normativa vigente al momento dell'assolvimento dell'incarico.
Note all'art. 59:
Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 238 (Compenso spettante ai collaudatori) - 1.
Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini
della determinazione del compenso spettante a ciascun
collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della
revisione degli atti contabili possono essere utilizzate
come criterio o base di riferimento, ove motivatamente
ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri
ed architetti o della categoria professionale del tecnico
diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori
di manutenzione.
2. L'importo da prendere a base del compenso e' quello
risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di
eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali
riserve dell'esecutore.
3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso
determinato come sopra e' aumentato del venti per cento.
4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla
tariffa professionale puo' essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura
del trenta per cento del compenso previsto da detta
tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale
puo' essere elevata fino al sessanta per cento.
5. Per la determinazione del compenso per la redazione
del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma
2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base
di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato,
l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali
di cui al comma 1.
6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle
parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti
previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel
quadro economico dell'intervento.".
Per il testo dell'art. 92, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'articolo 13.

 
Art. 60

Collaudo delle opere a finanziamento della NATO
(art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO e' eseguito con le procedure previste dal presente regolamento nonche', per gli aspetti non disciplinati, dal regolamento generale.
2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.
3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetto sui termini previsti per l'approvazione del certificato di collaudo.
 
Art. 61
Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni
internazionali diverse dalla NATO
(art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per le opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, il collaudo e' effettuato a cura degli organismi competenti del Paese alleato o dell'organizzazione internazionale.
2. Limitatamente agli aspetti tecnici, per verificare che siano rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale e impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti, Geniodife nomina uno o piu' rappresentanti che affiancano il collaudatore o i collaudatori nominati ai sensi del comma 1.
 
Art. 62

Tipologia dei lavori eseguibili in economia
(art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125 del codice e delle seguenti ulteriori categorie generali:
a) lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;
b) lavori di cui all'art. 63 quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;
c) lavori realizzati fuori dal territorio nazionale;
d) lavori interferenti con l'attivita' operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.
Note all'art. 62:
Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato prima
dall'art. 2 del decreto legislativo 11 settembre 2008, n.
152, e poi dall'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106:
"Art. 125. (Lavori, servizi e forniture in economia)
- 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori,
possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e
non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e'
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).
Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo
di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, capacita' tecnico - professionale ed economico -
finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
presente codice, dal regolamento.".

 
Art. 63

Lavori con finanziamento della NATO
eseguibili in economia
(art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori di cui all'art. 34, finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002, e successive modifiche, dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo.
 
Art. 64

Sistemi di esecuzione dei lavori in economia
(art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 196, comma 7, del codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:
a) in amministrazione diretta;
b) a mezzo cottimi;
c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa.
Note all'art. 64:
Per il testo dell'art. 125 e dell'art. 196 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, v. , rispettivamente,
nelle note all'art. 62 e nelle note alle premesse.

 
Art. 65

Lavori in amministrazione diretta
(art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice.
Note all'art. 65:
Per il testo dell'art. 196 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

 
Art. 66

Lavori a mezzo cottimi fiduciari
(art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62 e 63.
2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'art. 62, comma 1, lettera c), afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali, e all'art. 63 possono essere eseguiti per qualsiasi importo.
3. Per cottimi di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo; per cottimi di importo pari o superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata.
4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'art. 173 del regolamento generale.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso di post-informazione sul profilo del committente.
Note all'art. 66:
Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 173. (Cottimo fiduciario) - 1. L'atto di
cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le
somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalita' di pagamento;
f) le penalita' in caso di ritardo e il diritto
della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento
del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
2. (Omissis).".

 
Art. 67

Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio,
anche con l'ausilio di truppa
(art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori effettuati direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da apposite unita' che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purche' questi ultimi siano gia' previsti nei progetti approvati, utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66, applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di importo ivi previsti.
2. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti sotto la responsabilita' di un unico responsabile del procedimento che, di norma, e' il comandante del reparto, il quale si avvale di personale di adeguata professionalita', militare e civile, della Difesa. Il personale militare puo' essere costituito anche da militari volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. Per l'esecuzione dei lavori e', altresi', possibile assumere personale occasionale la cui assunzione e' sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con procedure in economia, senza limiti di importo, nei quantitativi strettamente necessari.
3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento in economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di pubblicita', purche' compatibili con le esigenze di urgenza e riservatezza.
 
Art. 68

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia
(art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. L'esecuzione dei lavori in economia e' autorizzata:
a) da Geniodife, per i lavori di cui all'art. 62 e 63;
b) dagli organi tecnici di Forza armata o dagli organi esecutivi del Genio per i lavori di cui all'art. 62, che comportino manutenzione ordinaria, di cui all'art. 8, comma 1;
c) dagli organi esecutivi del Genio per i lavori necessari per la compilazione di progetti;
d) dai comandanti degli enti per i lavori di minuto mantenimento, di cui all'art. 8, comma 2.
2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti, sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilita' per i capitoli di spesa di competenza.
3. Per gli interventi autorizzati da Geniodife e dagli organi tecnici centrali di Forza armata e' necessaria la preventiva registrazione del decreto di impegno della spesa.
 
Art. 69

Lavori d'urgenza
(art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, e' compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed e' trasmesso, a cura del comandante dell'organo esecutivo del Genio, con una perizia estimativa a Geniodife o all'organo tecnico di Forza armata per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 
Art. 70

Contabilita' delle spese di lavori
in amministrazione diretta
(art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.
2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori, trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.
3. A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali, ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5.
4. L'acquisto dei materiali e' regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e da scrittura privata per importi superiori.
5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura e' attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro e' di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.
 
Art. 71

Contabilita' delle spese di lavori per cottimi
(art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di contabilita'. La trascrizione sul registro di contabilita' e' effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal libretto in ordine cronologico.
2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di contabilita' e' firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.
3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento per l'esecuzione puo' disporre l'aumento delle quantita' senza ricorrere a ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la spesa, purche' non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.
 
Art. 72

Contabilita' dei lavori eseguiti con i reparti del Genio
(art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 70 e 71, la contabilita' deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai occasionali.
2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori su apposito libretto nel quale sono indicate le generalita' dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.
3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore, l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo e' trasmesso al responsabile del procedimento, per le successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e per l'inoltro ai fini del pagamento. Sono, altresi', contabilizzate le spese di missione del personale militare e civile della Difesa, qualora impiegato fuori dalla sede di servizio.
 
Art. 73

Pagamento delle spese in economia
(art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui capitoli di manutenzione.
2. In maniera analoga si procede per i lavori autorizzati dagli organi esecutivi del Genio.
3. Per i lavori autorizzati da Geniodife o dagli organi tecnici di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture amministrative piu' vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati dell'esecuzione dei lavori.
4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali il responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.
5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali puo' avvenire solo dopo che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche di cui alle lettere ordinativo o alle scritture private. Le modalita' di accertamento sono oggetto di apposite circolari emanate da Geniodife.
 
Art. 74

Lavori soggetti a collaudo
(art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli 33, 62 e 63, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e mediante i reparti del Genio.
2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali e' rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente che ha autorizzato l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 68, puo' disporre anche la redazione di un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.
4. I lavori di cui al comma 1 eseguiti mediante i reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di truppa, per i quali l'importo di forniture, noli e cottimi superi la soglia comunitaria, sono soggetti alla disciplina del collaudo in corso d'opera che comprende anche gli accertamenti circa la rispondenza di quanto eseguito o fornito alle prescrizioni tecniche comprese nelle scritture private ai fini di quanto previsto all'art. 66, comma 5.
5. L'accertamento di conformita' delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, fino agli importi previsti dalla soglia comunitaria, si effettua nell'ambito del certificato di regolare esecuzione ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento.
 
Art. 75

Nomina dei collaudatori
(art. 249, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I collaudatori sono nominati dagli enti competenti ai sensi dell'art. 68, con le modalita' previste dal regolamento generale e nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 48.
 
Art. 76

Documenti da consegnare al collaudatore
(art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per il collaudo dei lavori sono forniti all'organo di collaudo il progetto, le eventuali varianti intervenute in corso d'opera nonche', per i lavori in amministrazione diretta, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera, materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, e, per i lavori a cottimo fiduciario, la documentazione prevista per i lavori a ditta.
 
Art. 77

Relazione riservata
(art. 251, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ove riscontri elementi di particolare rilievo tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento e' stato autorizzato da altro ente.
 
Art. 78

Disposizioni preliminari - Normativa applicabile
(art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Ai sensi dell'art. 196 del codice, gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sono disciplinati dalle prescrizioni di cui al presente Capo.
2. L'Amministrazione della difesa e' esonerata dagli adempimenti previsti dal codice nei confronti dell'Autorita'.
3. Gli adempimenti relativi alla sicurezza previsti dall'art. 131 del codice si applicano compatibilmente con il contesto operativo e socio-ambientale in cui si svolgono i lavori.
Note all'art. 78:
Per il testo dell'art. 196 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.
Per il citato decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 131. (Piani di sicurezza) - 1. Il Governo, su
proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, delle infrastrutture, e delle politiche
comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato
dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,
n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in conformita' alle direttive
comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita'
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non
sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi
dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e'
determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della
categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle
disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che
esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa e'
equiparato all'appaltatore.".

 
Art. 79

Competenze

1. Geniodife sovrintende alle attivita' tecniche per i nuovi approntamenti infrastrutturali realizzati fuori del territorio nazionale.
2. Le Forze armate, tramite gli organi esecutivi all'uopo preposti, sono responsabili della manutenzione e gestione delle infrastrutture utilizzate dai contingenti nazionali o che, comunque, ricadono sotto le responsabilita' dell'Amministrazione militare.
 
Art. 80
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della
protezione delle forze
(articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In funzione dell'urgenza, dichiarata dal comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato, gli interventi sono disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando stesso e delle capacita' tecniche di cui dispone.
2. Degli interventi di cui al comma 1 e' data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici di Forza armata, cui vanno, altresi', trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
 
Art. 81

Programmazione
(art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante del contingente propone la realizzazione degli interventi.
2. L'approvazione delle proposte compete all'organo di vertice sovraordinato, acquisito il parere tecnico degli organi di cui all'art. 79 per i rispettivi interventi di responsabilita'.
3. I programmi non sono soggetti agli obblighi di pubblicita' ai sensi dell'art. 196, comma 5, del codice.
Note all'art. 81:
Per il testo dell'art. 196 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note alle premesse.

 
Art. 82

Documentazione progettuale
(art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. In deroga alla normativa generale sulla validazione e verifica del progetto, la progettazione dell'intervento e' soggetta, previa approvazione per gli aspetti operativi da parte dell'organo di vertice sovraordinato, alla successiva approvazione tecnica da parte degli organi tecnici di cui all'art. 79. Tale progettazione si conforma ai principi tecnici desumibili dalle norme vigenti, ove applicabili.
2. I progetti dei lavori di cui al presente Capo sono redatti in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento generale. Per gli interventi caratterizzati da semplicita' tecnica o ripetitivita' puo' essere redatto immediatamente il progetto esecutivo o definitivo, per il successivo appalto integrato.
 
Art. 83

Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera

1. Per i singoli interventi e' nominato un responsabile del procedimento unico o per ogni singola fase, che assicura lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento.
 
Art. 84

Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori, nominato dal responsabile del procedimento, se non presente costantemente sul sito delle realizzazioni, nomina assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori.
2. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di urgenza, il direttore dei lavori, nell'ambito delle disponibilita' economiche del contratto, assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo, salvaguardare la finalita' del lavoro e soddisfare con immediatezza le esigenze. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.
 
Art. 85

Collaudo
(art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Il collaudo e' disposto e approvato secondo le competenze previste dall'art. 79 con le procedure e le modalita' previste dal presente regolamento e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il responsabile del procedimento per la fase di progettazione definisce, secondo la natura e la tipologia dei lavori, la certificazione che dovra' corredare il certificato di collaudo.
 
Art. 86

Consegna anticipata
(art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237,
d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Qualora l'ente utente abbia necessita' di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima del collaudo il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione puo' autorizzare la presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) siano state acquisite le certificazioni di cui all'art. 85, comma 2;
b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro, nonche' la documentazione relativa all'aggiornamento dell'inventario del compendio immobiliare oggetto dei lavori.
2. Ai fini della consegna anticipata l'organo di collaudo, qualora costituito, o un collaudatore tecnico nominato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 ed effettua le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera siano possibili senza inconvenienti per l'Amministrazione e senza violare i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall'esecutore, vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni effettuate e sulle conclusioni.
3. Le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori per i lavori non eccedenti l'importo di un milione di euro.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo in ordine al lavoro, a tutte le questioni che possano sorgere e alle eventuali responsabilita' dell'esecutore.
 
Art. 87

Opere speciali per la difesa ambientale
(art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da interventi fuori del territorio nazionale, si applicano le norme del presente Capo.
2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del presente regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.
 
Art. 88

Controversie su lavori con finanziamento della NATO
(art. 191, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Nel caso di accordo bonario nei lavori con finanziamento della NATO, occorre acquisire sulla proposta di Geniodife il preventivo parere degli organismi della NATO.
 
Art. 89

Consegna delle opere all'ente di impiego
(art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui all'art. 55, il direttore dei lavori provvede alla consegna dell'infrastruttura realizzata, o soggetta a lavori, al comandante dell'ente o a un suo delegato.
2. La consegna e' formalizzata in un verbale di consegna da sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo competente del Genio.
3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale sono allegate le planimetrie atte a individuare la geometria delle opere realizzate, nonche' gli schemi degli impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle modalita' di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.
 
Art. 90

Responsabilita' del consegnatario
(art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.
2. Il comandante dell'ente puo' fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le attivita' di manutenzione e non puo' procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita e' mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate.
3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.
 
Art. 91

Redazione e firma dei progetti
(art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005)

1. I progetti sono redatti, di norma, dagli uffici tecnici della Direzione competente, degli organi tecnici di Forza armata ovvero degli organi esecutivi del Genio, e sono firmati da ufficiali, marescialli e dipendenti civili appartenenti alla terza area funzionale con profilo tecnico ovvero alla dirigenza, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
 
Art. 92
Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni
e servizi

1. Gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze approvano ogni anno il programma relativo alle esigenze di approvvigionamento di beni e servizi.
2. Il programma, con riferimento a ciascuna iniziativa contrattuale, individua l'oggetto, l'importo presunto e la forma di finanziamento, segnalando, in relazione all'oggetto e all'importo, le commesse per le quali le competenti articolazioni dell'area tecnico-amministrativa possono decidere di avvalersi di centrali di committenza, ivi inclusa la societa' di cui all'art. 535 del codice dell'ordinamento militare; esso specifica altresi' le tipologie di beni e servizi per i quali si prevede di procedere alla stipula di contratti di permuta, nonche' di sponsorizzazione in conformita' alle determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.
3. A seguito dell'approvazione di cui al comma l, le stazioni appaltanti, acquisito il programma, assicurano lo svolgimento dell'attivita' di preinformazione ai sensi dell'art. 63 del codice e avviano le procedure di selezione nei tempi e con le modalita' previste dal codice stesso.
Note all'art. 92:
Si riporta il testo dei primi quattro commi dell'art.
535 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 535. (Difesa Servizi spa) - 1. E' costituita la
societa' per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai
fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse
prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e
non direttamente correlate all'attivita' operativa delle
Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di
valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche
attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di
contratti di sponsorizzazione.
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro
della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della
societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi
eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto
del Ministro della difesa, che esercita i diritti
dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente
sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa'
opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi
stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e
l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di
quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto
sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le
altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale
di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita'
delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi
comparabili.
5. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 63. (Avviso di preinformazione) - 1. Le
stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera
c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di
ogni anno, rendono noto mediante un avviso di
preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2,
pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro
«profilo di committente», quale indicato all'allegato X,
punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato
degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di
prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il loro valore complessivo stimato,
tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a
750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di
riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci
della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente
stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato
degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle
categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora
tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli
articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei
contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare
e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia
indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di
committente il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio
dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e'
inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di
committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione
della decisione che autorizza il programma in cui si
inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che
i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di
preinformazione sul loro profilo di committente inviano
alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e
le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X, punto
3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di
committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e'
obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si
avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione
delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato
sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalita' ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure
negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara.".

 
Art. 93
Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici

1. Nella predisposizione del programma di cui all'art. 92, d'intesa, ove necessario, con il committente, le richieste di acquisizione di beni e servizi per le quali ricorrano le condizioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea devono essere corredate da idonea e specifica motivazione che indichi, nel rispetto dei criteri interpretativi fissati dalle istituzioni dell'Unione europea, le ragioni di diretta connessione della fornitura o del servizio alla tutela di interessi essenziali di sicurezza nazionale.
2. La motivazione di cui al comma 1 deve essere fornita, con le stesse modalita', anche per le richieste di acquisizione formulate, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti e imprevedibili in sede di programmazione, al di fuori delle previsioni del programma annuale.
Note all'art. 93:
Si riporta il testo dell'art. 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (gia' art. 296 del
Trattato delle Comunita' europee):
"Art. 346. - 1. Le disposizioni dei trattati non
ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza;
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che
ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali
della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i
prodotti che non siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).".

 
Art. 94

Organi del procedimento

1. La stazione appaltante puo' procedere con unico atto alla nomina del responsabile del procedimento unitamente o meno a quella del direttore dell' esecuzione, con riferimento a interi settori contrattuali.
2. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione possono avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di collaboratori con specifiche competenze cui affidare, sotto la propria sorveglianza, alcune delle attivita' di loro competenza; i collaboratori possono essere individuati nell'ambito degli organi tecnici e degli organismi fruitori dei servizi e delle forniture.
 
Art. 95

Obblighi contrattuali
(art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Il contratto vincola l'esecutore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, ove previsto, il relativo decreto di approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare, con il mezzo indicato nel bando di gara o nell'invito alla procedura ai sensi dell'art. 77 del codice, l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'avvenuta approvazione del contratto.
3. In caso di mancata approvazione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.
Note all'art. 95:
Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 77. (Regole applicabili alle comunicazioni) -
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici
possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti,
mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi
dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di
cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi.
Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere
comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di
informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare
l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e
delle domande di partecipazione e di non consentire alle
stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle
offerte e delle domande di partecipazione prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti
possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla
presentazione diretta delle offerte e delle domande di
partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o
nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o
acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli
strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere
di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili
al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in
uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(codice dell'amministrazione digitale), operano nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di
comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione
elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione
elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche
necessarie alla presentazione di offerte e domande di
partecipazione per via elettronica, ivi compresa la
cifratura, sono messe a disposizione degli interessati.
Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni
appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono
essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica
digitale come definita e disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione
in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e
in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si
applicano le norme sui certificatori qualificati e sul
sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i
documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai
requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46
e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono
disponibili in formato elettronico, siano presentati in
forma cartacea prima della scadenza del termine previsto
per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di
contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere
presentate, a scelta dell'operatore economico, per
telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma,
telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per
telefono devono essere confermate, prima della scadenza del
termine previsto per la loro ricezione, per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere
presentate per via elettronica, con le modalita' stabilite
dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni
appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le
domande di partecipazione presentate mediante telex o
mediante fax siano confermate per posta o per via
elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara
tale esigenza e il termine entro il quale deve essere
soddisfatta.".

 
Art. 96

Spese contrattuali
(art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'esecutore e' tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti relativi.
2. Il versamento e' effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto.
3. In caso di ritardo il relativo importo e' aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento.
4. L'attestazione del versamento e' immediatamente prodotta all'ufficiale rogante della stazione appaltante.
 
Art. 97

Subappalto
(art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Il subappalto e' consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale.
2. Il subappalto e' altresi' consentito, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, quando l'esecutore:
a) affida ad altri la produzione di determinati componenti che, pur rientrando nella normale attivita' produttiva di questi ultimi e non richiedendo modifiche della loro organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacche' presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualita' specificatamente ordinate dall'esecutore in funzione della realizzazione dell'attivita' commissionata con il contratto principale;
b) non impiega manodopera propria nell'assemblaggio o nell'istallazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del subappalto, ma si avvale di manodopera fornita dagli stessi fornitori di quei componenti.
3. Rimane in ogni caso invariata la responsabilita' dell'esecutore, il quale continua a rispondere direttamente degli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore.
4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni gia' collaudate.
 
Art. 98

Termine iniziale per l'esecuzione del contratto

1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.
 
Art. 99
Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del
decreto di approvazione del contratto
(art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale, l'Amministrazione puo' disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto e dopo che l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace, l'anticipata esecuzione del contratto stesso.
2. L'esigenza di esecuzione anticipata e' formalizzata con provvedimento del responsabile del procedimento ed e' comunicata all'affidatario con una delle modalita' previste dall'art. 77 del codice; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'affidatario.
3. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di controllo.
4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
Note all'art. 99:
Si riporta il testo dell'art. 302, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 302. (Giorno e termine per l'avvio
dell'esecuzione del contratto) - (Omissis).
2. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare,
ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice,
l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che
l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace:
a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi
che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere
eseguito il contratto, debbono essere immediatamente
consegnati o svolti;
b) in casi di comprovata urgenza.
(Omissis).".
Per il testo dell'art. 77 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

 
Art. 100

Aumento o diminuzione delle prestazioni
(art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e dall'art. 311 del regolamento generale, qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'esecutore e' obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.
2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto di aumento o riduzione dell'impegno originario.
3. L'Amministrazione, tenuto conto dei termini contrattuali originariamente previsti, puo' modificare gli stessi in relazione all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni richieste; in tal caso e' redatto apposito verbale di concordanza tra le parti, il quale puo', altresi', disciplinare ulteriori varianti tecnico-procedurali al contratto originario, nel rispetto dell'art. 114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto e' sottoposto ad approvazione dell'autorita' che ha impegnato la spesa.
Note all'art. 100:
Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 114 (Varianti in corso di esecuzione del
contratto) - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le
varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse
nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui,
nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei
contratti misti che comprendono anche servizi o forniture,
sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel
rispetto dell'articolo 132, in quanto compatibile.".
Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 311. (Varianti introdotte dalla stazione
appaltante) - 1. La stazione appaltante non puo' richiedere
alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi
di seguito previsti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, comma
2, del codice, la stazione appaltante puo' ammettere
variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal
responsabile del procedimento o per l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio
la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita' delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificita' dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del
contratto.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della
stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a
condizione che tali varianti non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o
in diminuzione relativo a tali varianti non puo' superare
il cinque per cento dell'importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al
presente comma sono approvate dal responsabile del
procedimento ovvero dal soggetto competente secondo
l'ordinamento della singola stazione appaltante.
4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante
puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che
l'esecutore e' tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di
un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi
tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di
un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver
acquisito il consenso dell'esecutore.
5. L'esecutore e' obbligato ad assoggettarsi alle
variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni
previste dal contratto.
6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire
tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle
attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico
dell'esecutore maggiori oneri.".

 
Art. 101

Variazioni contrattuali
(art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni e i servizi corrispondono alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.
2. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione puo' apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale.
3. Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti e approvato dall'Amministrazione.
4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto puo' essere risolto e all'esecutore e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo e' determinato in contraddittorio con l'esecutore con verbale motivato.
5. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, l'esecutore ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo e' stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'esecutore.
 
Art. 102

Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione
(art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o presso terzi indicati dall'esecutore stesso.
2. A tale scopo l'esecutore deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.
3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, e' considerato inadempimento e puo' comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica.
Note all'art. 102:
Si riporta il testo dell'art. 299 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 299. (Gestione dell'esecuzione del contratto) -
1. Ai sensi dell'articolo 119 del codice, la stazione
appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione
del contratto da parte dell'esecutore attraverso il
direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai
sensi dell'articolo 300 del presente regolamento.".

 
Art. 103

Prezzi contrattuali
(art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 115 del codice, i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualita' o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente.
2. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione dei prezzi.
Note all'art. 103:
Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) - 1. Tutti i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a
servizi o forniture debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata
sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base
dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma
5.".

 
Art. 104

Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione
(art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. La consegna dei materiali che l'esecutore deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonche' dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dall'esecutore.
2. Luogo, modalita' e tempi di consegna devono risultare dalle disposizioni contrattuali.
3. Ove non sia diversamente stabilito dal contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese dell'esecutore nelle localita' indicate dall'Amministrazione.
4. Il verbale di consegna sottoscritto dall'esecutore serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantita' dei materiali ritirati e il giorno in cui ha avuto luogo il ritiro.
 
Art. 105

Garanzia per i materiali dell'Amministrazione
(art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore debbano essere affidati materiali di proprieta' dello Stato, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore e' tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo e' rapportato al valore dei materiali affidatigli.
Note all'art. 105:
- L'art. 1766 del codice civile definisce il deposito
come "il contratto con il quale una parte riceve dall'altra
una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di
restituirla in natura", mentre gli articoli 1780 e 1781 del
medesimo codice dispongono, rispettivamente, circa la
perdita della cosa detenuta dal depositario per fatto a lui
non imputabile e circa i diritti ad esso spettanti.

 
Art. 106

Sospensione dell'esecuzione del contratto
(art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 308 del regolamento generale, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto.
2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui all'art. 308, comma 2, del regolamento generale, le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessita' del bene in acquisizione.
3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 106:
Si riporta il testo dell'art. 308 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 308. (Sospensione dell'esecuzione del
contratto) - 1. Qualora circostanze particolari impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilita' delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione,
ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma
1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le
situazioni che determinano la necessita' di procedere alla
redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi
previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e
160, in quanto compatibili.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il
responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico
interesse o necessita', ordinare la sospensione
dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti
previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando
le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle
prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia'
effettuate, le eventuali cautele per la ripresa
dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti
ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che
rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita'
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di
sospensione e' firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il
direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il
responsabile del procedimento, il verbale e' inviato a
quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto,
da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena
sono venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al
responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui
al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il
nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli
effetti da questa prodotti.".

 
Art. 107

Recesso dell'Amministrazione
(art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.
 
Art. 108

Oggetto delle attivita' di verifica di conformita'

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto dal presente capo.
2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni contrattuali, e' fatta salva la possibilita' di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita' comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attivita' di verifica di conformita' secondo le disposizioni del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le attivita' in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita' delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4. L'organo di verifica accerta che ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e ne da' tempestiva comunicazione all'esecutore ai fini dell'effettuazione dei controlli a campione o in forma semplificata.
 
Art. 109

Modalita' di approntamento
(art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformita' nei tempi, con le modalita' e nel luogo indicati in contratto.
2. Per le verifiche di conformita' da eseguirsi nello stabilimento dell'esecutore, la data di approntamento e' comunicata dall'esecutore stesso all'Amministrazione, con le modalita' previste al comma l, sempre nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti.
3. Nel caso sia stabilito in contratto che la verifica di conformita' debba eseguirsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento deve considerarsi quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.
 
Art. 110

Dilazione dei termini di approntamento
(art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora, per motivi dovuti a causa di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilita' di esecuzione del contratto.
2. L'Amministrazione, constatato inoppugnabilmente il ricorrere della causa di forza maggiore, puo' prolungare il termine di approntamento per un periodo corrispondente a quello in cui la constatata causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
 
Art. 111

Proroga dei termini
(art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

l. Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, da' diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.
 
Art. 112

Modalita' della verifica di conformita'
(art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. E' data comunicazione all'esecutore del luogo e del giorno in cui e' effettuata la verifica di conformita', con l'invito a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.
2. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre a verifica sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantita' di materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dall'esecutore e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.
3. Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformita'.
4. L'organo di verifica puo' avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere, in tal caso, le prove gia' documentate.
 
Art. 113

Esecuzione delle prove di verifica di conformita'

1. Le prove di verifica di conformita', alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta', dall'organo di verifica.
2. L'organo di verifica valuta la rispondenza o meno dei materiali alle caratteristiche prescritte e ne propone l'accettazione, oppure il rifiuto.
 
Art. 114

Esito delle prove di verifica di conformita'
(art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 113, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.
 
Art. 115

Mancato intervento alle prove di verifica di conformita'
(art. 30, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora l'esecutore, debitamente invitato, non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il relativo verbale, il verbale stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione nelle forme previste dall'art. 77 del codice.
Note all'art. 115:
Per il testo dell'art. 77 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

 
Art. 116

Determinazioni dell'organo di verifica
(art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115, puo' inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni.
2. Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, puo' confermare la proposta gia' formulata o modificarla esponendo le ragioni.
3. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore. Tale atto puo' essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni vigenti.
4. I beni rifiutati possono essere sostituiti dall'esecutore entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformita', maggiorato di un tempo non superiore alla meta' del termine stesso previsto nel contratto.
5. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entita' e comunque tali da non pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facolta' di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
 
Art. 117

Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati
(art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di verifica, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalita' adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi e occasioni successivi, a meno che l'organo di verifica non ritenga che l'oggetto stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.
2. Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese dell'esecutore, oppure alla vendita, per conto, a rischio e spese dell'esecutore.
3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.
 
Art. 118

Consegna
(art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'esecutore e' tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalita' convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione.
2. L'esecutore da' avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice.
3. In caso di fornitura i beni diventano di proprieta' dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformita', l'accettazione definitiva e la consegna.
Note all'art. 118:
Per il testo dell'art. 77 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

 
Art. 119

Consegne frazionate

1. Le quantita' dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato.
2. L'Amministrazione puo' riservarsi la facolta', in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate. Si tiene conto dei valori dei materiali gia' consegnati agli effetti della determinazione delle penalita' nelle quali la ditta puo' incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.
 
Art. 120

Corresponsione e modalita' dei pagamenti
(articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalita', sono corrisposti a seguito di presentazione di fatture e della documentazione indicata in contratto dopo la verifica di conformita', la consegna e l'accettazione, nonche' ad accertata rispondenza dei dati contabili riportati in fattura rispetto alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche del contratto e degli allegati. Nei limiti delle forniture di beni gia' eseguite e verificate possono essere liquidati e pagati in conto i corrispondenti importi.
2. I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo le modalita' previste dal contratto.
3. Per i pagamenti per le forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e relativi ad attivita' anche addestrative, svolte in territorio nazionale o fuori dal territorio nazionale, si applica l'art. 542 del codice dell'ordinamento militare.
4. In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in contratto, dei dati necessari per l'effettuazione del pagamento, l'esecutore deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali.
Note all'art. 120:
Si riporta il testo dell'art. 542 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010:
"Art. 542 (Tempestivita' dei pagamenti per forniture
di materiali destinati alle Forze armate) - 1. Al fine di
garantire, attraverso la semplificazione dei correlati
adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti
per le forniture di materiali destinati alle Forze armate,
relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in
territorio nazionale o all'estero, l'Amministrazione della
difesa e' autorizzata a corrispondere pagamenti in conto
nella misura massima del 90 per cento del valore delle
forniture collaudate e accettate, per le quali il
consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di
ricevimento.".

 
Art. 121

Anticipazioni

1. L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e' subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti.
2. L'importo della garanzia e' progressivamente ridotto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
 
Art. 122

Ritardi nei pagamenti e interessi
(art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.
Note all'art. 122:
Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
ottobre 2002, n. 249.

 
Art. 123

Sospensione dei pagamenti
(art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

l. Qualora all'esecutore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, puo' sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato all'esecutore nelle forme previste dall'art. 77 del codice.
Note all'art. 123:
Per il testo dell'art. 77 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art. 95.

 
Art. 124

Inadempienze
(articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, comprese le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati alle prove di verifica, il direttore dell'esecuzione assegna all'esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravita' dell'inadempimento, ha facolta' di:
a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita;
b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le modalita' indicate al comma 3;
c) proseguire nell'esecuzione del contratto, applicando le penalita' previste dall'art. 125.
2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), all'esecutore e' liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni gia' regolarmente verificate, accettate e consegnate.
3. Nell'ipotesi di cui al comma l, lettera b), l'Amministrazione puo' affidare a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, eventualmente anche con le procedure in economia, nei limiti di importo previsti, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che abbia presentato offerta valida, provvedendo all'incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.
4. Il nuovo affidamento e' notificato all'esecutore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.
5. L'esecutore inadempiente e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi e fiscali ai quali l'Amministrazione sia stata soggetta per il nuovo affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete all'esecutore inadempiente.
 
Art. 125

Penalita'
(articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del regolamento generale, nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalita' del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato, fatto salvo l'eventuale maggior danno.
2. L'ammontare delle penalita' e' trattenuto sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che l'esecutore ha con l'Amministrazione della difesa, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale, provvedendo comunque a informare l'esecutore.
Note all'art. 125:
Si riporta il testo dell'art. 298 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 298. (Penali, premio di accelerazione,
garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori) -
1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in
relazione alla tipologia, all'entita' ed alla complessita'
della prestazione, nonche' al suo livello qualitativo. Si
applica l'articolo 145, commi 3 e 9.
2. Il direttore dell'esecuzione riferisce
tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle
prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale
superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il
responsabile del procedimento propone all'organo competente
la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda
l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti,
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi, con le modalita' stabilite
nel contratto.
4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 127, 128, 165, 166, nonche' 170, commi 3,
primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi
contenuto, all'articolo 118, comma 5, del codice, e 7.".

 
Art. 126

Disapplicazione delle penalita'
(art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalita' nelle quali l'esecutore sia incorso e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale e' stata comunicata l'applicazione della penalita'.
2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, e' indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.
 
Art. 127

Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione
del contratto
(art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere il contratto pagando quanto gia' verificato e accettato e escutendo la cauzione, ovvero trattenendo, sugli eventuali crediti dell'esecutore, una somma pari all'importo della cauzione non versata.
2. In ogni caso e' fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare di cui all'art. 38, comma 1, lettera f), del codice.
Note all'art. 127:
Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, lettera f),
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 38. (Requisiti di ordine generale) - 1. Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) - m-quater). (Omissis).
(Omissis).".

 
Art. 128

Eventuali responsabilita' per la provvista
di materiali protetti da privativa
(art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)

1. L'esecutore assume interamente ed esclusivamente a suo carico qualunque responsabilita' e onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. L'esecutore si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito dell'eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto gia' verificato e accettato e di agire per il risarcimento del danno.
2. L'obbligo dell'esecutore di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria sia intentata dopo la conclusione del contratto.
3. Ferma restando la sua responsabilita', l'esecutore e' obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle eventuali pretese di terzi relative all'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa.
 
Art. 129

Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
(art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Nel rispetto degli atti di programmazione previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, del codice, le tipologie di spese per le quali le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 130, sono le seguenti:
a) acquisizione di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamita' ed evento naturale o azione prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati o connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
b) provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza del personale nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di infortunio;
c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea;
d) acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese straniere per i quali i fornitori non intendano impegnarsi con contratti, ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti;
e) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonche' necessari per l'agibilita' dei campi di volo e degli specchi d'acqua destinati all'ammaraggio di velivoli;
f) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l'acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari;
g) spese per il funzionamento del servizio sanitario e veterinario;
h) spese per l'acquisto del vettovagliamento, del vestiario, dell'equipaggiamento, dei combustibili, dei carbolubrificanti e dell'ossigeno;
i) spese per il funzionamento delle carceri militari;
l) spese finalizzate a garantire il servizio dei trasporti di personale e materiali; spese relative alle attrezzature speciali;
m) spese attinenti ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonche' al carico e allo scarico dei materiali;
n) spese per il funzionamento degli uffici militari all'estero;
o) spese per polizze di assicurazione;
p) spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di autoveicoli, comprese le parti di ricambio;
q) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per i servizi informatici; acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori e attrezzature; spese inerenti agli acquisti di materiale vario non di primo impianto; attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
r) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione e degli impianti telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
s) spese per la stampa o la litografia di pubblicazioni e bollettini; acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature e materiali per la tipografia, la litografia, la riproduzione grafica di documenti, disegni ed elaborati tecnici, la legatoria, la cinematografia e la fotografia; acquisto, noleggio e manutenzione delle macchine per scrivere e per calcolo, dei servizi di microfilmatura, nonche' acquisto e noleggio di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo e fornitura dei servizi per i centri elettronici, per i centri radiotelegrafonici, meccanografici e telematici;
t) spese per la pulizia e l'igiene, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'illuminazione di emergenza, la conservazione dei materiali, l'acquisto di imballaggi, il trasporto di materiali e quadrupedi, nonche' quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari;
u) spese per l'illuminazione, le utenze telefoniche, il riscaldamento dei locali, la fornitura di acqua, di gas e di energia elettrica, anche mediante l'impiego di macchine e relative spese di allacciamento;
v) spese per conferenze, mostre, cerimonie;
z) spese per acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni; acquisto di materiali di cancelleria, materiali per il disegno e valori bollati; acquisto ovvero abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni, agenzie di stampa e servizi stampa; divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione; spese per la traduzione di documenti e elaborati tecnici; spese per la traduzione e l'elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dall'Amministrazione, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per le prestazioni di lavoro autonomo dai medesimi rese;
aa) spese di rappresentanza, di informazione, di pubblicita' e propaganda attraverso agenzie di stampa, radio, televisione e cinematografia, per l'addobbo e l'arredamento dei locali adibiti ad attivita' culturali e ricreative;
bb) spese per le onoranze funebri, per i musei storici, per l'acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, croci di anzianita', diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni;
cc) spese relative a solennita' militari, a feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
dd) spese per il benessere del personale;
ee) spese per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita' sportiva, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;
ff) spese per acquisizione di brevetti, lavori e studi di carattere scientifico, tecnico ed economico di interesse delle Forze armate;
gg) spese per borse di studio e di perfezionamento; premi per invenzioni.
Note all'art. 129:
Per il testo dell'art. 125, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art.
62.

 
Art. 130

Limiti di spesa
(art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia e' ammesso per importi inferiori a:
a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi, salvi quelli di cui all'art. 28, comma 1, lettera b.2) del codice per i quali l'importo e' di 200.000,00 euro;
b) 130.000,00 euro per le acquisizioni dei prodotti menzionati nell'allegato V del codice;
c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni.
2. Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.
Note all'art. 130:
Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti
pubblici di rilevanza comunitaria) - 1. Fatto salvo quanto
previsto per gli appalti di forniture del Ministero della
difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di
rilevanza comunitaria il valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o
superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da
quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi,
aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi
per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A,
servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi
elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori
pubblici e per le concessioni di lavori pubblici."
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 1251/2011, i predetti
importi devono intendersi sostituiti, rispettivamente, con
"130.000", "200.000" e "5.000.000" euro.".
Si riporta il testo dell'Allegato V del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Allegato V - Elenco dei prodotti di cui all'articolo
196 (appalti nel settore della difesa) per quanto riguarda
gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici nel settore della difesa:
Capitolo 25:
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e
cementi
Capitolo 26:
Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capitolo 27:
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti
della loro distillazione; sostanze bituminose; cere
minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
Capitolo 28:
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici
od organici dei metalli preziosi, degli elementi
radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28; Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
Capitolo 29:
Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi
Capitolo 30:
Prodotti farmaceutici
Capitolo 31:
Concimi
Capitolo 32:
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro
derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici,
tinture; mastici; inchiostri
Capitolo 33:
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per
profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Capitolo 34:
Saponi, prodotti organici tensioattivi,
preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e
lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e
«cere per l'odontoiatria»
Capitolo 35:
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capitolo 37:
Prodotti per la fotografia e per la
cinematografia
Capitolo 38:
Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici
Capitolo 39:
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri
della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali
sostanze
eccettuati:
ex 39.03: esplosivi
Capitolo 40:
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e
loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili
Capitolo 41:
Pelli e cuoio
Capitolo 42:
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da
correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da
donna e simili con i territori; lavori di budella
Capitolo 43:
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce
artificiali
Capitolo 44:
Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capitolo 45:
Sughero e suoi lavori
Capitolo 46:
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
Capitolo 47:
Materie occorrenti per la fabbricazione della
carta
Capitolo 48:
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di
carta o di cartone:
Capitolo 49:
Prodotti dell'arte libraria e delle arti
grafiche:
Capitolo 65:
Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro
parti eccettuati
Capitolo 66:
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
frustini e loro parti
Capitolo 67:
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o
di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68:
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e
materie simili
Capitolo 69:
Prodotti ceramici
Capitolo 70:
Vetro e lavori di vetro
Capitolo 71:
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre
semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
materie; minuterie di fantasia
Capitolo 73:
Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 74:
Rame
Capitolo 75:
Nichel
Capitolo 76:
Alluminio
Capitolo 77:
Magnesio, berillio (glucinio)
Capitolo 78:
Piombo
Capitolo 79:
Zinco
Capitolo 80:
Stagno
Capitolo 81:
Altri metalli comuni
Capitolo 82:
Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria
da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
Capitolo 83:
Lavori diversi di metalli comuni
Capitolo 84:
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni
meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
Capitolo 85:
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali
destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Capitolo 86:
Veicoli e materiali per strade ferrate;
apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di
comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri
Capitolo 87:
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi
rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
Capitolo 89:
Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01A: Navi da guerra
ex 89.03: Congegni galleggianti
Capitolo 90:
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e
per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;
strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o
elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per
l'Austria e per la Svezia)
Capitolo 91:
Orologeria
Capitolo 92:
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o
di riproduzione del suono: apparecchi di registrazione o di
riproduzione delle immagini e del suono in televisione;
parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94:
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti
letterecci e simili
eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
Capitolo 95:
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato
lavorato (compresi i lavori)
Capitolo 96:
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope,
piumini da cipria e stacci
Capitolo 98:
Lavori diversi".
Per il testo dell'art. 196 del decreto legislativo n.
163 del 2006, v. nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 248 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
" Art. 248. (Revisione periodica delle soglie e degli
elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti
aggiudicatori - Modifiche degli allegati) - 1. I
provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione
periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2004/17/CE
e della direttiva 2004/18/CE trovano applicazione diretta,
a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto
per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235,
sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro
il termine per il recepimento delle nuove soglie nel
diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della
Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e
integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare
l'allegato III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate,
in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie
o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi
dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alla direttiva
2004/17/CE e alla direttiva 2004/18/CE disposte dalla
Commissione e' data attuazione con decreto del Ministro
delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta
interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a
modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al
presente codice che recepiscono gli allegati alle predette
direttive.".

 
Art. 131

Organi responsabili
(art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, e' autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa e' il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.
2. Il comandante dell'organismo che non riveste grado dirigenziale puo' autorizzare le sottonotate spese:
a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonche' per quelle di cui all'art. 133, comma 1, lettera n), nell'ambito dei limiti di cui all'art. 130;
b) tutte le altre spese nei limiti di 40.000 euro. Per importi superiori e' necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, o dell'Arma dei carabinieri.
3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
d) l'importo presunto della spesa;
e) il capitolo di imputazione della spesa.
4. Il procedimento di acquisizione e' posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
 
Art. 132

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
(art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicita' di cui all'art. 136, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'Amministrazione puo' condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa e' ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.
2. La richiesta dei preventivi o di offerte, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, posta elettronica certificata) deve indicare:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le caratteristiche tecniche;
c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
d) le qualita' e le modalita' di esecuzione;
e) le eventuali garanzie richieste al contraente;
f) il termine di presentazione delle offerte;
g) il periodo in giorni di validita' delle offerte;
h) il termine per l'esecuzione della prestazione;
i) il criterio di aggiudicazione prescelto;
l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
n) la misura delle penali, determinata in conformita' alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e penalita';
p) le modalita' e i termini di pagamento;
q) i requisiti soggettivi previsti e l'obbligo dell'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi;
r) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o ai servizi da eseguire;
s) la facolta' per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'impresa prescelta e di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte;
t) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.
3. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso; negli altri casi la scelta puo' anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
4. I preventivi sono esaminati da una commissione nominata con apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 131, comma 1. La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti e da altri due funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione.
5. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e dei servizi, che e' perfezionata:
a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro;
b) mediante atto negoziale negli altri casi; al riguardo, il contratto affidato mediante cottimo fiduciario e' stipulato attraverso scrittura privata, che puo' anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
6. Gli atti di cui al comma 5 devono riportare gli elementi essenziali previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantita' e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione;
d) gli estremi contabili (capitolo);
e) la forma di pagamento;
f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo del contraente di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
7. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.
8. Salva diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data della verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
 
Art. 133

Verifica della prestazione
(art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformita' entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. La verifica di conformita' e' eseguita da dipendenti militari o civili dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno effettuato la verifica di conformita'. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
Note all'art. 133:
Per il testo dell'art. 125, comma 10, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art.
62.

 
Art. 134

Inadempimenti
(art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o nella lettera di ordinazione. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, puo' disporre l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione puo', altresi', previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo il risarcimento dei danni subiti.
 
Art. 135

Pubblicita' e comunicazioni
(art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006)

1. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti per l'area interforze, direttamente o tramite l'ente all'uopo delegato, nonche' ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, direttamente o a mezzo dei comandi di livello intermedio o territoriale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi pubblicati su almeno tre quotidiani, rendono noti, ai sensi del presente regolamento, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati di autonomia amministrativa faranno ricorso all'acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia durante l'anno.
2. Gli avvisi specificano espressamente che, ove interessate, le imprese devono inoltrare, agli organismi di volta in volta indicati, apposite richieste su supporto cartaceo o elettronico, precisando i settori merceologici di pertinenza, la potenzialita' economica e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attivita' dell'impresa. Gli avvisi sono, altresi', inseriti nel sito web del Ministero della difesa secondo le istruzioni diramate al riguardo.
 
Art. 136

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170;
c) gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167;
d) il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006.
Note all'art. 136:
Il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n.
200, il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
2005, n. 170, il testo degli articoli 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 e
il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, sono
citati nelle note alle premesse.

 
Art. 137

Disposizione transitoria di coordinamento
con la direttiva 2009/81/CE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del codice, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai contratti dell'Amministrazione della difesa ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, nelle more dell'adozione dello specifico regolamento, nei limiti di compatibilita' con la citata direttiva e il relativo decreto legislativo di recepimento.
Note all'art. 137:
Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 18. (Contratti aggiudicati in base a norme
internazionali) - 1. Il presente codice non si applica ai
contratti pubblici disciplinati da norme procedurali
differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in
conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi
terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla
realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da
parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un
progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e'
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla
Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della
direttiva 2004/17/CE;
b) ad un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente
imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi
agli operatori economici italiani in applicazione
dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio.".
La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento
delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di
lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa
e della sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Testo rilevante ai
fini del SEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. L. 216 del 20 agosto 2009.

 
Art. 138

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Passera, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2012 Registro n. 7 Difesa, foglio n. 331
 
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