Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 20 dicembre 2012, n. 238
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita'

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore
e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 
Art. 2

Contributo straordinario

1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale e' assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in
materia di incroci tra settori della stampa e della
televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative
alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di
partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per
gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione
Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75, e' il seguente:
«Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura). - 1. In attuazione dell'art. 9 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: ", nonche' il fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed
alla conservazione dei beni culturali".
3. All'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera
b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede
mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui
all'ultimo periodo del presente comma. La misura
dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi
del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti
ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, non si applica l'art. 1, comma 154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5,
comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
con le modalita' previste dall'art. 6, comma 2, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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