IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio; Vista la domanda del 31 luglio 2007 presentata dall'impresa Magan Italia, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato MAIT 1907 contenente la sostanza attiva ciflutrin, sulla base del fascicolo Bayteroid 50 g/1 EW conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ne ha concesso specifico accesso; Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute l'Universita' degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; Considerato che il dossier di riferimento Bayteroid 50 g/1 EW era stato precedentemente valutato in apposita convenzione stipulata con l'Universita' di degli studi di Milano - MURCOR al fine di riregistrare alcuni prodotti fitosanitari; Viste le conclusioni relative alla valutazione del sopra citato dossier di riferimento e applicabili al prodotto fitosanitario in oggetto; Sentita la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva ciflutrin; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora e' considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; Vista la nota dell'ufficio in data 22 giugno 2012 prot. 22604 con le quali e' stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di autorizzazione; Visti gli atti d'ufficio da cui risulta la cessione, in corso di registrazione, del prodotto fitosanitario in oggetto all'Impresa Irvita Plant Protection Product N.V., rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19; Vista la nota pervenuta in data 2 luglio 2012 da cui risulta che l'Impresa Makhteshim Agan Italia ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio con la quale ha contestualmente comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in KESHET PPO; Ritenuto di autorizzare il prodotto KESHET PPO fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
L'Impresa Irvita Plant Protection Product N.V., rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica 19, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KESHET PPO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin nell'UE n. 540/2011; E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 10-20-50-100-200-250-400-500; 1L. Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: Makhteshim Chemical Works Ltd. P.O.B. 60 - Beer-Sheva (Israele), nonche' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: Kollant S.r.l. Vigonovo (VE); Zapi - Conselve (PD). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13914. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2012
Il direttore generale: Borrello |