Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERA 28 dicembre 2012
Procedure applicabili per il periodo 2013 - 2020 all'assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonche' alla modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito in caso di modifica sostanziale della capacita', cessazione e parziale cessazione delle attivita' di un impianto, in applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi della direttiva 2003/87/CE. (Delibera n. 47/2012).


Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione
delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, d'ora in poi "la direttiva 2003/87/CE";
Visto il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'art. 3-bis, che attribuisce a questo Comitato il ruolo di autorita' nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito "decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216");
Vista la decisione della Commissione Europea del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, d'ora in avanti "decisione 2011/278/UE";
Vista la traduzione di cortesia in lingua italiana del "Baseline data report", disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) sotto il titolo "Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito";
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea al fine di assicurare una attuazione coerente all'interno dell'Unione della nuova metodologia di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo post-2012, ed in particolare le:
Linea Guida n. 1 - "principi generali";
Linea Guida n. 2 -"metodologie di assegnazione";
Linee Guida n. 3 - "raccolta dei dati", che indica quali dati dovranno essere presentati alle Autorita' Competenti Nazionali da parte degli operatori e la modalita' di raccolta degli stessi, e che riflette la struttura del modulo per la raccolta di cui sopra;
Linee Guida n. 4 - "verifica dei dati" relativi alle NIMs, che descrivono il processo di verifica della raccolta dei dati riguardanti le misure di attuazione nazionale;
Linee Guida n. 5 - "rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio", che forniscono una descrizione della questione relativa al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e della sua incidenza sul calcolo delle assegnazioni gratuite;
Linee Guida n. 6 - "flussi di calore oltre i confini dell'impianto", che illustrano la modalita' di funzionamento delle metodologie di assegnazione in caso di trasferimento oltre i confini di un impianto;
Linee Guida n. 7 - "nuovi entranti e chiusure", che specifica le metodologie di allocazione per i nuovi entranti e per gli impianti in chiusura;
Linee Guida n. 8 - "gas di processo e emissioni di processo del sottoimpianto", che specifica le metodologie di allocazione riguardo le emissioni del processo del sottoimpianto, in particolare, il trattamento dei gas di processo;
Linee Guida n. 9 - "specifica per i settori", che fornisce una dettagliata descrizione dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto e dei limiti di sistema di ciascuno dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto elencati all'interno delle CIMs.
Considerato che le sopra citate linee guida sono disponibili sul sito web della Commissione http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) unitamente alla relativa traduzione di cortesia;
Vista la deliberazione n. 26/2012 di questo Comitato del 6 luglio 201, recante la raccolta dati per l'elaborazione dell'elenco di cui all'art. 11 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE;
Vista la deliberazione 20/2012 di questo Comitato del 27 luglio 2012, recante l'approvazione e notifica alla Commissione Europea delle misure nazionali d'attuazione di cui all'art. 11, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE nonche' dell'art. 15 paragrafo 1 della Decisione della Commissione 2011/278/UE;
Considerata l'approvazione del Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2012, in prima lettura, del provvedimento di recepimento della direttiva 2009/29/CE in modifica della direttiva 2003/87/CE.
Su proposta del coordinatore della segreteria tecnica del comitato, approvata con procedura scritta il 28 dicembre 2012

Delibera:

Art. 1

Oggetto

1. La presente deliberazione stabilisce norme, regole e procedure applicabili, per il periodo 2013 - 2020, al fine di:
a) adeguare l'assegnazione per il periodo 2013-2020 per gli impianti di cui alla delibera 20/2012 nel caso di cessazione di attivita', cessazione parziale di attivita', riduzione sostanziale di capacita' produttiva;
b) determinare l'assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti nuovi entranti di cui all'art. 3, lettera h) della direttiva 2003/87/CE;
c) determinare l'assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti elencati in allegato 2 alla deliberazione 20/2012.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente deliberazione valgono le pertinenti definizioni della direttiva 2003/87/CE e quelle della decisione 2011/278/UE ed in particolare:
a) Impianto nuovo entrante:
ii) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;
iii) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacita' dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione.
b) cessazione di attivita': come individuata dall'art. 22 della decisione 2011/278/UE;
c) cessazione parziale di attivita': come individuata dall'art. 23 della decisione 2011/278/UE;
d) riduzione sostanziale di capacita' produttiva: come individuata dall'art. 3, lettera j della decisione 2011/278/UE;
e) avvio del funzionamento normale dell'impianto: l'avvio del funzionamento normale come definito all'art. 3, lettera n) della decisione 2011/278/UE e l'avvio del funzionamento a seguito della modifica come definito all'art. 3, lettera o) della decisione 2011/278/UE;
f) "sottoimpianto": un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto come definito all'art. 3, lettera b) della decisione 2011/278/UE, oppure un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore come definito all'art. 3, lettera c) della decisione 2011/278/UE, oppure un "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili come definito all'art. 3, lettera d) della decisione 2011/278/UE, oppure un "sottoimpianto con emissioni di processo come definito all'art. 3, lettera h) della decisione 2011/278/UE";
 
Art. 3

Assegnazione gratuita delle quote
agli impianti nuovi entranti

1. Per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) trasmettono al Comitato, conformemente a quanto stabilito all'art. 5, domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito al massimo entro:
a) un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell'impianto per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto i) e per i casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
b) un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto ii).
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di pubblicazione della presente deliberazione, l'anno di cui al comma 1 sia gia' trascorso, i gestori di cui al comma 1 trasmettono al Comitato la domanda entro il 15 gennaio 2013.
3.Al fine della valutazione della domanda di cui al comma 1, il Comitato applica gli articoli 17, 18, 19, 20 della decisione 2011/278/UE. In particolare verificata l'eleggibilita' a ricevere un'assegnazione gratuita di quote il Comitato calcola:
a) conformemente all'art. 19 della decisione 2011/278/UE, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto i), e per i casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c);
b) conformemente all'art. 20 della decisione 2011/278/UE, il numero di quote di emissione da assegnare a titolo gratuito per tenere conto dell'ampliamento per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto ii);
4. Il Comitato notifica alla Commissione Europea il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito di cui al comma 2. Fermo restando la disponibilita' di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito ai gestori degli impianti che ne hanno fatto richiesta, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione Europea ha respinto l'assegnazione.
 
Art. 4

Modifiche del funzionamento di un impianto

1. A partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al Comitato, entro il 31 dicembre di ogni anno e conformemente a quanto stabilito all'art. 5, tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacita', del livello di attivita' e del funzionamento del proprio impianto intervenute nell'anno solare, nonche' quelle previste nell'anno successivo.
2. Entro il 31 gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al Comitato, conformemente a quanto stabilito all'art. 5, tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacita', del livello di attivita' e del funzionamento del proprio impianto intervenute nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, nonche' quelle previste nel 2013.
3. Al fine della valutazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 il Comitato applica gli articoli 17, 18, 21, 22, 23 e 24 della decisione 2011/278/UE. In particolare, a seguito del ricevimento della comunicazione di cui ai commi 1 e 2:
a) Nel caso di riduzione sostanziale di capacita', il Comitato calcola, conformemente all'art. 21 della decisione 2011/278/UE, il numero di quote di emissione da sottrarre a quelle precedentemente assegnate per tenere conto della riduzione sostanziale di capacita';
b) Nel caso di cessazione di attivita', il Comitato, conformemente all'art. 22 della decisione 2011/278/UE, non rilascia quote di emissioni al gestore dell'impianto in questione a decorrere dall'anno successivo alla cessazione di attivita';
c) Nel caso di cessazione parziale di attivita', il Comitato, conformemente all'art. 23 della decisione 2011/278/UE, adegua l'assegnazione di quote al gestore dell'impianto in questione a decorrere dall'anno successivo a quello cui la cessazione parziale si riferisce.
4. Il Comitato notifica alla Commissione Europea il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione rivisto conformemente a quanto stabilito al comma 3. Il Comitato assegna il quantitativo rivisto, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione Europea ha respinto l'assegnazione.
 
Art. 5

Modalita' di comunicazione e verifica

1. La domanda di cui all'art. 3 ovvero le comunicazioni di cui all'art. 4 sono redatte utilizzando il "Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito" disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it);
2. Nella compilazione del modulo di cui al comma 1, il gestore si attiene a quanto previsto nelle Linee guida citate in premessa, disponibili sul sito web della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm) e, ove fornita dalla Commissione Europea, in traduzione di cortesia in lingua italiana sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it).
3. Il modulo di cui al precedente comma 1 e' sottoscritto dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e trasmesso a questo Comitato secondo le modalita' indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it);
4. Il modulo di cui al precedente comma 1 e i dati in esso contenuti sono inviati unitamente ad un attestato di verifica rilasciato da un verificatore riconosciuto ai sensi della deliberazione di questo Comitato n. 24/2010.
 
Art. 6
Procedura di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli
impianti non inclusi nella delibera 20/2012

1. Il presente articolo si applica alle emissioni di gas ad effetto serra provenienti da:
a) impianti non in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e in cui successivamente al 1° giugno 2011 sono esercitate le attivita' riportate in Allegato A della delibera 22/2011;
b) impianti in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e in cui successivamente al 1° giugno 2011 sono esercitate le attivita' riportate in Allegato A della delibera 22/2011 non autorizzate ad emettere gas ad effetto serra.
2. Entro il 15 gennaio 2013, i gestori degli impianti come individuati al comma 1, trasmettono a questo Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attivita' indicate nell'allegato A della delibera 22/2011 non gia' autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.
3. La domanda di cui al comma 2 e' trasmessa attraverso la base-dati "AGES - Autorizzazione Gas Effetto Serra" con le modalita' indicate nella sezione del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) dedicata all'attuazione dell'"Emissions Trading", raggiungibile attraverso il seguente percorso ("Aria-Emissions Trading-Direttiva Emissions Trading").
4. Il Comitato, verificata la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione di cui al comma 2 e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto per il periodo 2013-2020.
5. A partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui al comma 1 effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' elencate in allegato I della direttiva 2003/87/CE secondo le modalita' previste dalla deliberazione 27/2012 di questo Comitato.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente delibera si applicano la decisione 2011/278/UE, la direttiva 2003/87/CE.
2. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 dicembre 2012

Il presidente: Romano
 
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