Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 novembre 2012 |
Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attivita' di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000; Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo - qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; Visto l'art. 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza; Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonche' le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip S.p.A., in qualita' di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici; Visto l'art. 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che Consip S.p.A. conclude accordi quadro, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi, e che in alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.; Visto l'art. 2, comma 226, della stessa legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del menzionato comma 225 dell'art. 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999; Visto l'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che «Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario e il successivo comma 2 dello stesso art. 29, il quale stabilisce che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti; Visto l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per l'effettuazione delle procedure che Consip S.p.A. svolge in qualita' di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni nonche' per le ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni e che prevede altresi' che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del detto sistema informatico per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata Consip S.p.A. in qualita' di centrale di committenza; Considerato che Consip S.p.A., ai sensi del proprio Statuto, svolge attivita' di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Pubbliche Amministrazioni nel settore della compravendita di beni e dell'acquisizione di servizi; Verificato che dall'introduzione di meccanismi di remunerazione sugli acquisti, di cui al menzionato comma 453 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, non derivano effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica; Considerato che, fermo restando il finanziamento a carico del bilancio dello Stato, l'attivazione dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto e' finalizzata, rispettivamente, alla parziale copertura dei costi di funzionamento di Consip S.p.A. relativi alle attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ed, in particolare, alla copertura dei costi derivanti dall'ampliamento delle dette attivita', nonche' alla parziale copertura dei costi delle attivita' svolte da Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza, per conto di altre amministrazioni affidanti; Considerato che gli effetti dei meccanismi di remunerazione di cui al presente decreto sono destinati a prodursi a seguito dell'effettuazione di acquisti attraverso gli strumenti di acquisto resi disponibili nell'ambito di procedimenti di gara avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;
Decreta:
Art. 1 Soggetti tenuti al versamento
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti soggetti sono tenuti a versare una commissione sul valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni (di seguito «commissione») nell'entita' e secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto: a) l'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; b) l'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza; c) l'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza. |
| Art. 2 Determinazione della commissione
1. I soggetti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a versare, con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5 del presente decreto, una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, risultante dalla rendicontazione delle fatture di cui al successivo art. 4. 2. La previsione della commissione nonche' l'entita' della stessa sono riportate nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. relativa alla specifica procedura, sulla base di indicazioni aventi periodicita' almeno annuale. Tali indicazioni sono definite, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali la Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di committenza, a seguito di proposta motivata da parte di Consip S.p.A., tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri: caratteristiche delle tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura; caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditivita' per gli operatori economici del settore; tipologia dello strumento di acquisto; caratteristiche della specifica procedura e relative condizioni contrattuali; analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da centrali di committenza di altri Stati Membri dell'Unione Europea. |
| Art. 3 Destinazione della commissione
Le commissioni versate a Consip S.p.A. dai soggetti di cui all'art. 1 sono destinate esclusivamente allo svolgimento delle attivita' specificatamente individuate sulla base di quanto previsto negli atti convenzionali che regolamentano rispettivamente i rapporti tra Consip S.p.A. e il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per quanto riguarda il Programma di razionalizzazione degli acquisti, e tra Consip S.p.A. e le amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza. Ove gli atti convenzionali, di cui al periodo precedente, prevedano la formulazione di specifici piani di attivita', la modalita' di utilizzo delle commissioni versate a Consip S.p.A. sara' puntualmente indicata in tale sede. |
| Art. 4 Dichiarazioni dell'aggiudicatario
1. Al fine del calcolo dell'entita' della commissione, i soggetti di cui all'art. 1 trasmettono a Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo delle fatture di cui all'art. 2 emesse nel semestre di riferimento e recante gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. con riferimento alla specifica procedura. 2. Consip S.p.A. provvede, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, a comunicare i dati relativi agli importi dichiarati dai soggetti di cui all'art. 1 ai sensi del precedente comma, nonche' a quanto fatturato dalla stessa Consip S.p.A. ai sensi comma 1 del successivo art. 5, rispettivamente al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e alle altre amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza, anche al fine di consentire l'ottimale destinazione delle risorse. 3. Consip S.p.A. effettua controlli a campione, al fine di verificare la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi della normativa vigente nonche' secondo le modalita' contrattualmente previste. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsita' della stessa sono valutate ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza sulla risultanza dei controlli a campione effettuati ai sensi del precedente comma 3 e delle relative azioni intraprese. |
| Art. 5 Modalita' e termini di versamento della commissione
1. Consip S.p.A., decorsi trenta giorni - ovvero decorso il diverso termine indicato nella documentazione di gara sulla base delle indicazioni emanate, rispettivamente, dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e dalle altre amministrazioni per le quali Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di committenza - dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 1, procede all'emissione della fattura relativa alla commissione. 2. I soggetti di cui all'art. 1 provvedono al versamento della commissione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip S.p.A. mediante accredito sui conti correnti dedicati, intestati a Consip S.p.A.. 3. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 2. 4. Sul sito www.acquistinretepa.it o sul sito www.consip.it e comunque nella documentazione di gara relativa alla singola procedura saranno indicate le istruzioni operative relative alle modalita' di compilazione e trasmissione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4 nonche' le modalita' di pagamento delle commissioni. |
| Art. 6 Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalita' ed i termini previsti nel presente decreto comporta l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile. 2. Nel caso di ritardo del pagamento della commissione decorrono gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente. 3. Le somme oggetto di riscossione coattiva e gli interessi di mora dovuti ai sensi del presente articolo sono versati sui conti correnti dedicati di cui al comma 2 dell'art. 5. 4. Consip S.p.A. informa rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e le altre amministrazioni per le quali svolge attivita' di centrale di committenza dell'eventuale avvio di procedure esecutive di cui al comma 1 e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione di cui al comma 3. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2012
Il Ministro: Grilli |
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