Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 20 dicembre 2012 |
Dimostrazione del costo dei servizi per il triennio 2012-2014 per gli enti in condizione di deficitarieta' strutturale ed enti equiparati dalla normativa. |
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IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto l'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella contenente parametri obiettivi di quali almeno la meta' presentino valori deficitari; Visto l'articolo 243 del citato decreto legislativo il quale - ai commi 2, 6 e 7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente articolo 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonche' gli enti locali dissestati per la durata del risanamento; Visto l'articolo 243 bis, comma 8 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale dispone che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti al controllo centrale in materia di copertura del costi di alcuni servizi di cui al precedente articolo 243, comma 2; Viste le modifiche apportate agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal decreto legge n. 174 del 2012; Visto, altresi', l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto legge n. 174 del 2012 con la quale si prescrive che la condizione di deficitarieta' strutturale continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificata rendiconto dell'esercizio 2011, mentre dal 2014 viene rilevata, con la medesima tabella, in sede di rendiconto di gestione; Visto, in particolare, l'articolo 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalita' per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo; Visto il precedente decreto ministeriale 8 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2010, con il quale sono state fissate le modalita' della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2009-2011; Ravvisata la necessita' di approvare i modelli delle predette certificazioni relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, nonchedi individuare i termini di presentazione delle stesse certificazioni per gli enti in condizioni di deficitarieta' strutturale, sulla base dell'apposita tabella contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari, oltre che per gli enti locali ad essi equiparati ad assolvere l'adempimento dalla normativa in materia; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2012, che ha espresso parere favorevole sul testo del decreto; Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1 (approvazione dei modelli)
1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per province e comunita' montane che si trovano in condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che costituiscono parte integrante del presente decreto e concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili degli esercizi finanziari 2012-2013-2014, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto. 2. Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 6 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alle date indicate al successivo articolo 3, la condizione di assoggettamento ai controlli. 3. Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo articolo 265, comma 1. 4. I comuni e le province che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 (istruzioni di compilazione)
1. I certificati potranno riportare valori parzialmente o anche totalmente negativi per province e comunita' montane che, ordinariamente, non assolvonoa funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto. 2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. 3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto. |
| Art. 3 (termine della trasmissione)
1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 2 aprile 2013 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2012, del 31 marzo 2014 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2013, del 31 marzo 2015 per la certificazione relativa all'esercizio finanziario 2014. 2. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorieta' del predetto termine. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 dicembre 2012
Il direttore centrale: Verde |
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