IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 19.11.2012, riguardante, nell'ambito dell'articolo 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, le autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti sostanze attive appartenenti alla classe dei fasciolicidi da utilizzarsi sui ruminanti che producono latte destinato al consumo umano;
Decreta:
Art. 1
Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti le sostanze attive citate nelle premesse devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 19.11.2012. A tal fine le societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio sopracitate sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro centoventi giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2012
Il direttore generale: Ferri |